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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale dichiara che non spettava alla Regione Marche disciplinare l’ordine delle precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a carattere locale, e annulla il relativo regolamento regionale del 15 novembre 2007. La materia appartiene alla competenza esclusiva dello Stato.

Di cosa si tratta

La Regione Marche aveva adottato un regolamento che disciplinava l’ordine delle precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie locali, modificando le posizioni protocollari stabilite dal d.P.C.M. del 14 aprile 2006. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato tale regolamento davanti alla Corte Costituzionale, sostenendo che la materia fosse di competenza esclusiva dello Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Marche, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere a), c), f), g), p), e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione. La Regione non può disciplinare le precedenze protocollari perché incide su materie di esclusiva competenza statale: politica estera, rapporti con le confessioni religiose, ordinamento degli uffici statali.

La decisione della Corte

La Corte accoglie il conflitto e annulla il regolamento regionale. L’ordine delle precedenze tra le cariche pubbliche è una delle più tradizionali prerogative dello Stato, che incide su materie di sua competenza esclusiva. La Regione non può ridefinire unilateralmente le posizioni protocollari delle cariche statali, delle rappresentanze diplomatiche estere e delle autorità religiose, né modificare la gerarchia tra cariche nazionali e locali.

Il principio

La disciplina del protocollo e dell’ordine delle precedenze tra le cariche pubbliche è materia di competenza esclusiva statale, in quanto incide sulle relazioni internazionali, sui rapporti con le confessioni religiose e sull’ordinamento degli uffici dello Stato. Le regioni non possono intervenire neppure per le cerimonie di carattere locale.

Domande e risposte

Cosa è il protocollo istituzionale?

Il protocollo istituzionale è l’insieme delle norme che regolano l’ordine di precedenza tra le autorità nelle cerimonie ufficiali. In Italia è disciplinato dal d.P.C.M. del 14 aprile 2006, che fissa la gerarchia tra presidente della Repubblica, presidenti delle Camere, presidente del Consiglio, ministri, autorità locali e rappresentanze diplomatiche.

Le regioni possono avere proprie norme di protocollo?

No, secondo questa sentenza. La materia è riservata allo Stato perché coinvolge la politica estera (posizione delle autorità diplomatiche), i rapporti con le confessioni religiose e l’ordinamento delle cariche statali. La regolazione unilaterale da parte di una regione viola le competenze esclusive dello Stato.

Cosa aveva fatto la Regione Marche?

Il regolamento regionale aveva, tra l’altro, anteposto il Sindaco in sede ai Ministri, equiparato Vice Ministri e Sottosegretari agli Assessori regionali, e ridefinito la posizione protocollare delle cariche ecclesiastiche e delle rappresentanze diplomatiche. Tutte modifiche che la Corte ha ritenuto inammissibili.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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