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La Corte Costituzionale dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’appello di Roma contro la deliberazione della Camera dei deputati che aveva ritenuto insindacabili le opinioni espresse dall’on. Berlusconi nei confronti di Carlo Caracciolo. La Corte accerta che le dichiarazioni non erano collegabili all’esercizio di funzioni parlamentari.
Di cosa si tratta
L’onorevole Silvio Berlusconi era imputato del reato di diffamazione per dichiarazioni rilasciate nel corso di una trasmissione radiofonica nel novembre 1999, nelle quali aveva accusato il gruppo editoriale La Repubblica di aver «barattato l’impunità» del suo editore Carlo Caracciolo. La Camera dei deputati aveva deliberato che si trattava di opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte d’appello di Roma aveva sollevato conflitto di attribuzioni.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Roma, sezione quarta penale, ha promosso conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 17 aprile 2002 con cui era stata dichiarata l’insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Berlusconi ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Secondo la Corte, le dichiarazioni dell’on. Berlusconi alla trasmissione radiofonica «Radio anch’io» non erano riconducibili all’esercizio di attività tipicamente parlamentari né costituivano una divulgazione esterna di atti parlamentari. Mancava pertanto il necessario nesso funzionale con l’esercizio del mandato parlamentare, requisito indispensabile per l’applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost.
Il principio
L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, della Costituzione non si estende a qualsiasi dichiarazione di un parlamentare, ma richiede un nesso funzionale tra l’opinione espressa e l’esercizio del mandato parlamentare. Le dichiarazioni rese in trasmissioni radiotelevisive di carattere non parlamentare non godono di questa copertura se non vi è un collegamento con atti compiuti nell’esercizio delle funzioni.
Domande e risposte
Cos’è l’insindacabilità parlamentare?
L’art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta di un’immunità funzionale, non personale: protegge solo ciò che è direttamente connesso all’esercizio del mandato.
Cosa è un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?
Il conflitto di attribuzioni sorge quando un organo costituzionale (come un giudice) ritiene che un altro organo (come il Parlamento) abbia invaso la propria sfera di competenza. Nel caso delle insindacabilità parlamentari, il giudice che vuole procedere penalmente contro un parlamentare può impugnare davanti alla Corte la delibera di insindacabilità della Camera.
Qual è il criterio per stabilire se una dichiarazione è parlamentare?
La Corte richiede un «nesso funzionale»: le opinioni devono essere espresse nell’esercizio delle funzioni tipicamente parlamentari oppure devono consistere nella divulgazione all’esterno di atti compiuti nel contesto parlamentare. Non basta che l’autore sia un parlamentare.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità e immunità dei parlamentari
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.