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La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000 e dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui subordinano l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento agli stranieri al possesso della carta di soggiorno, escludendo così i non autosufficienti totali privi del requisito reddituale.
Di cosa si tratta
Una cittadina albanese in stato di coma vegetativo a seguito di incidente stradale si era vista rifiutare l’indennità di accompagnamento dall’INPS perché, pur possedendo i requisiti sanitari e risiedendo legalmente in Italia da più di sei anni, non era titolare della carta di soggiorno. Quest’ultima richiedeva a sua volta un requisito reddituale che la donna, non potendo lavorare, non poteva soddisfare. Il Tribunale di Brescia ha sollevato la questione di costituzionalità.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 32, 35, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000 e dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui condizionano l’indennità di accompagnamento al possesso della carta di soggiorno, escludendo gli stranieri totalmente non autosufficienti.
La decisione della Corte
La Corte accoglie la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme censurate. Il requisito della carta di soggiorno per ottenere l’indennità di accompagnamento introduce una discriminazione irragionevole a danno degli stranieri totalmente invalidi, che per la loro condizione sono strutturalmente impossibilitati a soddisfare il requisito reddituale. La norma contrasta con i principi di solidarietà, uguaglianza e tutela della salute.
Il principio
Le prestazioni assistenziali destinate a persone in condizione di totale non autosufficienza, come l’indennità di accompagnamento, non possono essere negate agli stranieri regolarmente soggiornanti per il solo fatto che essi non dispongono di redditi sufficienti a ottenere la carta di soggiorno. Tale esclusione viola gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.
Domande e risposte
Cos’è l’indennità di accompagnamento?
L’indennità di accompagnamento è una prestazione assistenziale erogata dall’INPS a favore di persone totalmente invalide che non sono in grado di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Non dipende dal reddito del richiedente.
Cosa richiedeva la norma agli stranieri?
La legge finanziaria 2001 (art. 80, comma 19, legge n. 388/2000) aveva limitato l’accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale al possesso della carta di soggiorno (poi divenuta permesso CE per soggiornanti di lungo periodo), che a sua volta richiedeva un requisito reddituale.
Questa sentenza vale ancora oggi?
Sì, il principio è stato confermato e rafforzato da successive pronunce. Le prestazioni assistenziali destinate ai totalmente invalidi spettano agli stranieri regolarmente soggiornanti, senza poter essere condizionate a requisiti di lungo soggiorno o di reddito.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili dell’uomo e solidarietà sociale
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e non discriminazione
- Art. 38 della Costituzione — diritto all’assistenza sociale in caso di inabilità
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.