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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 195, comma 4, c.p.p., nella parte in cui vieta agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con le formalità degli artt. 351 e 357 c.p.p., escludendo così le dichiarazioni raccolte senza verbalizzazione.

Di cosa si tratta

Nel corso di un procedimento penale per associazione a delinquere di stampo mafioso, la Corte di cassazione aveva sollevato questione sulla norma che vieta la testimonianza indiretta degli ufficiali di polizia giudiziaria. Il nodo riguardava le dichiarazioni di una fonte informale, riferite a verbale dalla polizia ma non previamente verbalizzate con le formalità di legge. La norma, come interpretata dalla giurisprudenza, non era chiara se il divieto valesse anche per tali dichiarazioni non formali.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 195, comma 4, e 627, comma 3, del codice di procedura penale. La questione riguardava se il divieto di testimonianza indiretta degli agenti di p.g. si applicasse anche alle dichiarazioni acquisite senza le formalità degli artt. 351 e 357 c.p.p.

La decisione della Corte

La Corte accoglie la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 195, comma 4, c.p.p. nella parte in cui non prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possano essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni anche quando acquisite senza le formalità degli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Il divieto di testimonianza indiretta deve applicarsi uniformemente, indipendentemente dal rispetto delle formalità di verbalizzazione.

Il principio

Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni altrui si applica a prescindere dalle modalità di acquisizione delle stesse. Escludere dal divieto le dichiarazioni non verbalizzate crea un’ingiustificata disparità di trattamento e consente di eludere le garanzie del contraddittorio.

Domande e risposte

Cos’è la testimonianza indiretta (o de relato)?

La testimonianza indiretta è la deposizione di chi non ha percepito direttamente i fatti, ma riferisce ciò che gli è stato raccontato da altri. Nel processo penale, essa è soggetta a rigide limitazioni per garantire il contraddittorio sulla prova.

Perché la norma era incostituzionale?

Perché limitava il divieto alle sole dichiarazioni verbalizzate secondo le formalità di legge, consentendo di aggirare il divieto semplicemente non verbalizzando le dichiarazioni. Ciò creava una disparità irragionevole e indeboliva le garanzie del processo accusatorio.

Cosa cambia dopo questa sentenza?

Gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre in dibattimento su ciò che persone informate sui fatti hanno detto loro, indipendentemente dal fatto che tali dichiarazioni siano state o meno verbalizzate. Il divieto ha portata generale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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