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La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 155-quater, primo comma, del codice civile, che prevede la revoca automatica dell’assegnazione della casa familiare in caso di nuova convivenza o matrimonio del genitore assegnatario, a condizione che tale norma sia interpretata nel rispetto dell’interesse del figlio minore.
Di cosa si tratta
La legge n. 54/2006 sull’affidamento condiviso aveva introdotto l’art. 155-quater c.c., che prevedeva la revoca dell’assegnazione della casa familiare al genitore che instaurasse una nuova convivenza o contraesse un nuovo matrimonio. Diversi tribunali avevano dubitato della costituzionalità di tale revoca automatica, che escludeva ogni valutazione dell’interesse dei figli minori.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Bologna, il Tribunale di Firenze e il Tribunale di Ragusa hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 155-quater, primo comma, c.c. nella parte in cui prevede la revoca automatica dell’assegnazione della casa familiare in caso di convivenza more uxorio o di nuovo matrimonio dell’assegnatario, precludendo qualsiasi valutazione dell’interesse del minore.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione, «nei sensi di cui in motivazione». La norma è costituzionalmente legittima a condizione di essere interpretata in modo conforme all’art. 30 della Costituzione: la revoca dell’assegnazione non opera mai automaticamente, ma deve essere sempre subordinata a una valutazione giudiziale dell’interesse del minore. Il giudice può e deve verificare se la revoca sia o meno nell’interesse del figlio.
Il principio
L’assegnazione della casa familiare è un istituto finalizzato alla tutela dell’interesse dei figli minori. Anche quando sopravvenga una nuova convivenza o un nuovo matrimonio del genitore assegnatario, il giudice deve sempre valutare se la revoca corrisponda all’interesse del minore, non potendo essa operare in modo puramente automatico.
Domande e risposte
Cosa accade alla casa familiare dopo la separazione?
In caso di separazione o divorzio con figli minori, il giudice può assegnare la casa familiare al genitore collocatario dei figli, anche se non ne è proprietario. L’assegnazione tutela l’interesse dei figli a mantenere l’ambiente domestico.
Il genitore assegnatario perde la casa se si risposa?
Secondo l’art. 155-quater c.c. (oggi trasfuso nell’art. 337-sexies), la nuova convivenza o il nuovo matrimonio del genitore assegnatario può comportare la revoca dell’assegnazione. Tuttavia, la Corte precisa che la revoca non è automatica: il giudice deve sempre verificare l’interesse del figlio minore.
L’interesse del minore prevale sempre?
Sì, secondo la Corte l’art. 30 della Costituzione impone che l’interesse del minore sia sempre valutato e che nessun automatismo possa escludere tale valutazione. Il giudice ha il potere di mantenere l’assegnazione anche in caso di nuova convivenza se ciò è nell’interesse del figlio.
Norme collegate
- Art. 30 della Costituzione — doveri e diritti dei genitori verso i figli, parametro centrale della sentenza
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato dai rimettenti
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