Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte Costituzionale restituisce gli atti alla Corte d’appello di Napoli affinché rivaluti la rilevanza della questione sollevata sull’art. 119, comma 2, della legge fallimentare, alla luce delle sopravvenute modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 5/2006 e dal d.lgs. n. 169/2007.

Di cosa si tratta

La Corte d’appello di Napoli aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 119, secondo comma, del regio decreto n. 267/1942 (legge fallimentare), nella parte in cui il termine per proporre reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento decorreva dalla data di affissione alla porta esterna del tribunale, anziché dalla data di comunicazione ai creditori agevolmente identificabili. La questione era relativa a un caso in cui il reclamo era stato presentato dopo la scadenza del termine, poiché il decreto di chiusura non era mai stato comunicato alla reclamante.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 119, secondo comma, del r.d. n. 267/1942, nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento decorra, per i creditori agevolmente identificabili, dall’affissione anziché dalla comunicazione del medesimo decreto.

La decisione della Corte

La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente. Nelle more del giudizio, la norma impugnata è stata modificata dall’art. 109 del d.lgs. n. 5/2006 e dall’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 169/2007, che hanno riformato la disciplina delle procedure concorsuali. Il rimettente deve verificare se tali modifiche incidano sulla rilevanza della questione originariamente sollevata.

Il principio

Quando interviene uno ius superveniens che modifica la norma oggetto di questione di costituzionalità pendente, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo affinché rivaluti la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo, prima di procedere all’esame nel merito.

Domande e risposte

Cosa è il decreto di chiusura del fallimento?

Il decreto di chiusura del fallimento è il provvedimento con cui il tribunale dichiara conclusa la procedura fallimentare. Contro di esso i soggetti legittimati possono proporre reclamo entro il termine di legge, che tradizionalmente decorreva dall’affissione alla porta del tribunale.

Cosa significa «restituzione degli atti»?

La restituzione degli atti è un provvedimento con cui la Corte Costituzionale rimanda la questione al giudice che l’aveva sollevata, perché una modifica normativa sopravvenuta potrebbe aver cambiato il quadro giuridico. Il giudice deve rivalutare se la questione sia ancora rilevante nel caso concreto.

La riforma del diritto fallimentare del 2006-2007 ha risolto il problema?

La riforma organica della legge fallimentare (d.lgs. n. 5/2006, corretto dal d.lgs. n. 169/2007) ha modificato la disciplina della chiusura del fallimento e dei relativi termini di impugnazione. La Corte rimette al giudice di Napoli la valutazione se le nuove norme abbiano eliminato il vizio denunciato.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.