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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 294, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’obbligo di interrogare l’imputato quando la misura cautelare sia aggravata ai sensi dell’art. 276, comma 1, c.p.p., nella fase tra la sentenza di primo grado e l’inizio del giudizio di appello. La questione era stata sollevata dal Tribunale di Napoli.
Di cosa si tratta
Quando una misura cautelare (ad esempio gli arresti domiciliari) viene aggravata — ad esempio sostituita con la custodia in carcere — perché l’imputato ha violato le prescrizioni imposte, sorge la questione se l’imputato abbia diritto a essere sentito dal giudice prima che l’aggravamento produca effetti, tramite l’istituto dell’interrogatorio di garanzia previsto dall’art. 294 c.p.p. Il caso riguardava un aggravamento disposto nella fase compresa tra la pronuncia della sentenza di primo grado e l’inizio del giudizio di appello.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Napoli, sezione per le impugnazioni dei provvedimenti cautelari, ha impugnato l’art. 294, comma 1, c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’obbligo di interrogatorio di garanzia quando la misura sia aggravata ai sensi dell’art. 276, comma 1, c.p.p. nella fase inter-grado. Secondo il rimettente, l’aggravamento ex art. 276, comma 1, è una misura altamente discrezionale, non dissimile dall’applicazione ex novo di una misura cautelare, e quindi richiederebbe l’interrogatorio come garanzia del diritto di difesa.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione. L’art. 294 c.p.p. non si applica nell’ipotesi di aggravamento della misura cautelare ai sensi dell’art. 276, comma 1, c.p.p.: in quel caso l’imputato ha già potuto difendersi nel procedimento principale e dispone degli strumenti impugnatori per contestare il provvedimento di aggravamento, che costituiscono garanzia sufficiente del diritto di difesa.
Il principio
L’interrogatorio di garanzia previsto dall’art. 294 c.p.p. è istituto diverso dal diritto di impugnare il provvedimento cautelare: esso è richiesto nella fase genetica della misura, non necessariamente nel caso di aggravamento di una misura già in atto, per il quale esistono strumenti di controllo adeguati (appello cautelare). La mancata previsione dell’interrogatorio nell’ipotesi di aggravamento non viola gli artt. 3 e 24 Cost.
Domande e risposte
Cos’è l’interrogatorio di garanzia?
L’interrogatorio di garanzia (art. 294 c.p.p.) è l’audizione dell’imputato da parte del giudice, obbligatoriamente prevista entro cinque giorni dall’applicazione di una misura coercitiva, per consentire all’interessato di esporre le proprie ragioni e al giudice di verificare la persistenza delle esigenze cautelari.
Quando si applica l’art. 276, comma 1, c.p.p.?
L’art. 276, comma 1, c.p.p. consente al giudice di aggravare la misura cautelare o di sostituirla con una più grave quando l’imputato trasgredisce le prescrizioni inerenti alla misura applicata (es. lascia il domicilio senza autorizzazione). È un rimedio sanzionatorio all’inottemperanza.
L’imputato è privo di garanzie nel caso di aggravamento?
No: dispone dell’appello cautelare davanti al tribunale del riesame, uno strumento che consente un controllo pieno sulla legittimità e sul merito del provvedimento di aggravamento. La Corte ha ritenuto questo rimedio sufficiente a garantire il diritto di difesa.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza nel trattamento processuale
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento
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