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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p. e dell’art. 10, comma 1, della legge n. 46/2006 in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. I giudici rimettenti non hanno sperimentato soluzioni ermeneutiche alternative prima di sollevare la questione.

Di cosa si tratta

La legge n. 46 del 2006 ha modificato profondamente il sistema delle impugnazioni penali, abrogando tra l’altro la possibilità per la parte civile di appellare le sentenze di proscioglimento. Il Tribunale di Sondrio e il Tribunale di Reggio Emilia hanno sollevato questione di legittimità costituzionale sostenendo che tale riforma leda i diritti della parte civile che voglia impugnare una sentenza di assoluzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Sondrio ha impugnato l’art. 593 c.p.p. (come sostituito dall’art. 1 della legge n. 46/2006) in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la parte civile possa proporre appello nei casi di cui all’art. 576 c.p.p. Il Tribunale di Reggio Emilia ha invece impugnato l’art. 10, comma 1, della stessa legge in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni. I rimettenti non hanno sperimentato soluzioni ermeneutiche diverse da quelle praticate, idonee a superare i vizi di costituzionalità denunciati. La Corte ricorda che la stessa questione era già stata dichiarata manifestamente inammissibile in precedenti ordinanze (n. 226, 155 e 3 del 2008, n. 32 del 2007).

Il principio

Il giudice rimettente è tenuto a sperimentare tutte le soluzioni interpretative disponibili prima di sollevare questione di legittimità costituzionale. La mancata verifica di percorsi ermeneutici alternativi rende la questione manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

Domande e risposte

La parte civile può appellare una sentenza di proscioglimento?

Dopo la riforma della legge n. 46/2006, la parte civile non può appellare in via autonoma le sentenze di proscioglimento. Può tuttavia proporre impugnazione nei casi residui previsti dall’art. 576 c.p.p., e la questione sul loro esatto ambito applicativo è stata ritenuta dalla Corte risolvibile in via interpretativa.

Cosa significa che la questione è «manifestamente inammissibile»?

Significa che la questione presenta un vizio procedurale così evidente da non richiedere neppure un esame nel merito della costituzionalità. Nel caso specifico, i tribunali rimettenti non avevano prima tentato di interpretare le norme in modo conforme alla Costituzione.

Quale norma disciplina l’appello della parte civile nel processo penale?

L’art. 576 c.p.p. consente alla parte civile di proporre appello contro le sentenze di condanna ai soli effetti delle disposizioni e dei capi che riguardano i propri interessi civili. La legge n. 46/2006 ha ulteriormente ristretto l’appello della parte civile contro le sentenze di proscioglimento.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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