Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha restituito gli atti alle Corti d’appello di Venezia, Firenze e Torino, che avevano sollevato questione di legittimità dell’art. 5-bis del d.l. n. 333/1992 sulla decurtazione del 40% dell’indennità di espropriazione, norma già giudicata contraria alla CEDU dalla Grande Camera della Corte EDU. La restituzione è conseguenza delle sentenze n. 348 e 349 del 2007 con cui la Corte aveva ridefinito il ruolo della CEDU nel sistema delle fonti italiane.
Di cosa si tratta
L’art. 5-bis del d.l. n. 333/1992 prevedeva che l’indennità di espropriazione per aree edificabili fosse calcolata come media tra il valore di mercato e il reddito dominicale rivalutato, con un’ulteriore riduzione del 40%. La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo aveva già stabilito, nel caso Scordino c. Italia (29 marzo 2006), che tale meccanismo violava l’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU (diritto di proprietà), in quanto l’indennità risultante era troppo lontana dal valore di mercato reale.
La questione di legittimità costituzionale
Le Corti d’appello di Venezia, Firenze e Torino avevano sollevato questione di legittimità dell’art. 5-bis d.l. n. 333/1992 in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo CEDU. La tesi era che il giudice nazionale non potesse disapplicare la norma interna in contrasto con la CEDU (come avviene per i regolamenti UE), ma dovesse sollevare questione di costituzionalità invocando l’art. 117, primo comma, Cost.
La decisione della Corte
La Corte ha restituito gli atti ai tre giudici rimettenti, riunendo i giudizi. La restituzione è conseguenza delle sentenze n. 348 e 349 del 2007 con cui la Corte stessa aveva definito il rapporto tra CEDU e Costituzione italiana, stabilendo che le norme CEDU — integrate nell’ordinamento tramite l’art. 117, primo comma, Cost. — non hanno rango costituzionale ma funzionano da parametro interposto. I rimettenti dovevano rivalutare le proprie questioni alla luce di questo nuovo quadro.
Il principio
Le norme della CEDU, ratificate dall’Italia, hanno rango di legge ordinaria ma condizionano la legittimità costituzionale delle leggi statali tramite l’art. 117, primo comma, Cost. Il giudice nazionale che rileva un contrasto tra una legge interna e la CEDU non può disapplicare la legge, ma deve sollevare questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte. Questo sistema era stato chiarito nelle fondamentali sentenze nn. 348 e 349 del 2007.
Domande e risposte
Perché il giudice non può semplicemente disapplicare la legge italiana contraria alla CEDU?
Perché la CEDU non è un atto dell’Unione europea: per i regolamenti UE vale il principio della primautà diretta, ma la CEDU è un trattato internazionale ratificato con legge ordinaria. Per disapplicare una legge italiana occorre che essa sia incostituzionale, e solo la Corte costituzionale può dichiararlo.
Come è stato risolto il problema dell’indennità di esproprio?
Con la legge finanziaria 2008 (l. n. 244/2007) il legislatore aveva già modificato la disciplina dell’indennità di espropriazione, abrogando il meccanismo della decurtazione del 40% e avvicinando l’indennità al valore venale del bene. Questo spiega anche la restituzione degli atti: i giudici rimettenti dovevano verificare se la nuova disciplina risolvesse il problema.
Cosa sono le sentenze n. 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale?
Sono le sentenze fondamentali con cui la Corte ha definito il ruolo della CEDU nel sistema delle fonti italiane: norma interposta rispetto all’art. 117, primo comma, Cost., che consente di dichiarare incostituzionale una legge interna contrastante con la Convenzione, previa verifica della conformità della norma CEDU con la Costituzione stessa.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — obbligo di rispettare i vincoli derivanti dai trattati internazionali
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.