Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 13, comma 7, della legge n. 257/1992 sull’amianto, nella parte in cui esclude il beneficio della rivalutazione contributiva (coefficiente 1,5) per i lavoratori già in pensione all’entrata in vigore della legge, anche se successivamente riconosciuti affetti da malattia professionale causata dall’amianto. La questione era stata sollevata dal Tribunale di Ravenna.

Di cosa si tratta

La legge n. 257/1992 ha disciplinato la cessazione dell’impiego dell’amianto in Italia e ha previsto, all’art. 13, comma 7, un beneficio previdenziale: le settimane di contributi versati durante il periodo di esposizione all’amianto vengono moltiplicate per il coefficiente 1,5, con un incremento dell’anzianità contributiva e quindi della pensione. Questo beneficio, però, si applicava solo ai lavoratori ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge (28 aprile 1992): chi era già andato in pensione prima di quella data ne era escluso.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Ravenna ha sollevato questione di legittimità dell’art. 13, comma 7, l. n. 257/1992, nella parte in cui non si applica ai lavoratori che erano già pensionati al 28 aprile 1992 ma che abbiano successivamente ottenuto il riconoscimento di una malattia professionale da amianto. Il parametro erano gli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il Tribunale rimettente non aveva adeguatamente distinto tra il comma 7 (rivalutazione contributiva per chi è ancora in servizio) e il comma 8 (benefici diversi per i lavoratori esposti) della medesima norma, né aveva dimostrato perché la disparità di trattamento tra pensionati e lavoratori in servizio fosse irragionevole alla luce della specifica finalità della norma.

Il principio

Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile se il giudice rimettente non argomenta in modo specifico e autonomo la non manifesta infondatezza, limitandosi a richiamare genericamente i parametri costituzionali. È necessario che il rimettente dimostri concretamente il contrasto tra la norma e la Costituzione, distinguendo le diverse ipotesi normative rilevanti.

Domande e risposte

Chi ha diritto al beneficio del coefficiente 1,5 per l’amianto?

Ai sensi dell’art. 13, comma 7, l. n. 257/1992 (come interpretato dalla giurisprudenza), i lavoratori che abbiano prestato attività in luoghi con presenza di amianto per almeno dieci anni e che fossero ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge o abbiano avuto il riconoscimento dell’esposizione lavorativa.

Un pensionato che scopre di avere una malattia da amianto può chiedere la rivalutazione?

Secondo la norma e la giurisprudenza al momento della pronuncia, no: il beneficio del comma 7 era riservato a chi non era ancora in pensione al 28 aprile 1992. Il comma 8 prevede benefici diversi ma anch’essi con limitazioni simili.

Perché la Corte non ha deciso nel merito?

Perché l’ordinanza di rimessione del Tribunale di Ravenna non aveva sufficientemente motivato perché la norma fosse incostituzionale: senza una motivazione adeguata, la Corte non può procedere all’esame nel merito.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.