Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 2 della legge regionale Calabria n. 12/2007 che prorogava il contratto di elisoccorso, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. Ha invece dichiarato cessata la materia del contendere su altre disposizioni abrogate nelle more del giudizio.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale le leggi regionali della Calabria n. 9 del 2007 e n. 12 del 2007 (ricorsi nn. 33 e 35 del 2007), lamentando la violazione dell’art. 117, commi 1 e 2, lett. e), della Costituzione in materia di tutela della concorrenza. In particolare, la legge n. 12/2007 prorogava mediante accordo diretto – senza procedura di gara – il contratto per il servizio di elisoccorso in Calabria.
La questione di legittimità costituzionale
Lo Stato sosteneva che la proroga del contratto di elisoccorso senza procedura ad evidenza pubblica violasse la normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici, materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e), Cost. (tutela della concorrenza).
La decisione della Corte
La Corte costituzionale, con sentenza n. 320 del 2008, ha:
- Dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale Calabria n. 12/2007, che prorogava mediante accordo diretto il contratto di elisoccorso, per violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza;
- Dichiarato cessata la materia del contendere sull’art. 20, comma 4, della legge regionale n. 9/2007 e sull’art. 1 della legge regionale n. 12/2007, in quanto tali disposizioni erano state abrogate nelle more del giudizio costituzionale.
Il principio
Le Regioni non possono derogare alle regole dell’evidenza pubblica nei contratti di appalto, né prorogare mediante accordo diretto contratti scaduti per servizi pubblici. La tutela della concorrenza è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, che comprende anche la disciplina delle procedure di affidamento dei contratti pubblici.
Domande e risposte
- Cosa si intende per «tutela della concorrenza» come materia di competenza statale esclusiva?
- La materia, riservata allo Stato dall’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., comprende le regole che garantiscono il corretto funzionamento del mercato: normativa antitrust, discipline dell’evidenza pubblica negli appalti, liberalizzazioni. Le Regioni non possono legiferare in modo da restringere la concorrenza.
- Cosa significa «cessata materia del contendere» nel giudizio costituzionale?
- Quando la norma impugnata viene abrogata o modificata nelle more del giudizio, in modo che il vizio denunciato sia eliminato, la Corte dichiara che è venuto meno l’oggetto del contendere, senza pronunciarsi nel merito.
Norme collegate
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