Autore: Andrea Marton

  • CCNL Misericordie ANPAS: apprendistato 2024

    CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    CCNL Misericordie ANPAS: apprendistato 2024

    L’apprendistato professionalizzante è uno strumento per assumere giovani nel settore del soccorso e dell’assistenza con contratto di lavoro formativo. Il CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie disciplina durata, formazione obbligatoria e limiti numerici.

    In sintesi

    Il CCNL ANPAS-Misericordie prevede l’apprendistato professionalizzante con durata variabile: 18 mesi per la categoria A, 24 mesi per la B, 36 mesi per le categorie C-D-E. La formazione obbligatoria va da 40 a 120 ore annue. Il limite di età è 18-29 anni (17 con qualifica precedente). Max 3 apprendisti ogni 2 qualificati.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie (unificato)
    Parti datoriali
    ANPAS ODV · Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ODV
    Parti sindacali
    FP-CGIL · CISL-FP · UIL-FPL
    Data firma
    2 febbraio 2024
    Tipologia
    Apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015, art. 44)
    Età apprendista
    18-29 anni (17 anni se in possesso di qualifica triennale)

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato per categoria – CCNL ANPAS-Misericordie 2024
    Categoria di destinazione Durata apprendistato Formazione obbligatoria annua Profili di riferimento
    A 18 mesi 40-80 ore Ausiliario, addetto pulizie
    B 24 mesi 80-120 ore Autista, autista soccorritore
    C 36 mesi 120 ore OSS, animatore, impiegato amm.vo
    D 36 mesi 120 ore Infermiere, fisioterapista, assistente sociale
    E 36 mesi 120 ore Psicologo, direttore unità

    Nota: il CCNL prevede all’Allegato 3 i piani formativi dettagliati per l’apprendistato. Le ore di formazione indicate sono quelle di base; per titoli di studio più elevati il piano formativo si riduce proporzionalmente (40-120 ore secondo il titolo di studio posseduto).

    Il quadro normativo: D.Lgs. 81/2015 e CCNL

    L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 (artt. 41-47). Il CCNL ANPAS-Misericordie integra la norma di legge fissando le durate specifiche per categoria professionale e i contenuti della formazione aziendale. I principi generali della legge restano fermi:

    • Età: da 18 a 29 anni (da 17 se in possesso di qualifica professionale triennale).
    • Piano formativo individuale (PFI): obbligatorio; redatto contestualmente al contratto.
    • Tutor aziendale: obbligatorio; riferimento per la formazione pratica dell’apprendista.
    • Formazione trasversale: può essere svolta internamente o affidata a soggetti esterni accreditati.

    Formazione obbligatoria nel settore del soccorso

    Nel settore ANPAS-Misericordie, la formazione dell’apprendista si articola in due componenti:

    • Formazione trasversale di base (competenze trasversali, sicurezza sul lavoro, diritti e obblighi del lavoratore): parte obbligatoria con ore variabili in base al titolo di studio (da 40 ore per chi ha già la maturità, a più ore per chi non ha completato l’obbligo scolastico).
    • Formazione tecnico-professionale: specifica per il profilo (es. per l’autista soccorritore: normativa del trasporto sanitario, protocoll BLSD, gestione delle emergenze, uso DPI, radio-comunicazioni). Questa formazione è svolta in affiancamento sul campo e/o in aula con esperti del settore.

    Il datore di lavoro è obbligato a concedere all’apprendista i permessi retribuiti necessari per la formazione senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione.

    Limiti numerici e agevolazioni

    Il CCNL fissa un rapporto numerico tra apprendisti e qualificati: massimo 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati (150%). Per le organizzazioni con meno di 9 dipendenti, il limite è del 70% dell’organico. In ogni caso, le organizzazioni che non hanno mai formato o non formano apprendisti possono assumere fino a 3 apprendisti in prima battuta.

    Le agevolazioni contributive per l’apprendistato (aliquote ridotte per il datore) sono stabilite dalla legge e non variano per CCNL. Il CCNL non esclude esplicitamente i profili con iscrizione obbligatoria ad albi professionali dall’apprendistato (a differenza di alcuni altri contratti), tranne che per le figure per cui la qualifica professionale richiede un titolo di studio universitario che presuppone un percorso non compatibile con la durata dell’apprendistato.

    Recesso al termine dell’apprendistato

    Al termine dell’apprendistato, se nessuna delle parti recede (preavviso di 30 giorni), il contratto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato nella categoria di destinazione. L’apprendista acquisisce l’anzianità dalla data di assunzione come apprendista. Se il datore recede senza giusta causa al termine dell’apprendistato, si applicano le tutele del D.Lgs. 23/2015 (Jobs Act) proporzionate all’anzianità.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista autista soccorritore, 22 anni
    Tizio, 22 anni, viene assunto come apprendista per diventare autista soccorritore (categoria B). Il contratto dura 24 mesi. Nelle prime settimane, il tutor aziendale lo affianca su ambulanza come accompagnatore, illustrandogli le procedure. Parallelamente segue 80-120 ore di formazione in aula su BLSD, normativa sicurezza e comunicazioni radio. Al termine dei 24 mesi, senza recesso, è confermato come autista soccorritore B1 a tempo indeterminato.
    Caia – Apprendista OSS, già qualificata
    Caia, 24 anni, possiede già l’attestato regionale OSS. La Misericordia la assume con apprendistato per la categoria C (36 mesi). Poiché ha il diploma di qualifica OSS, le ore di formazione obbligatoria si riducono proporzionalmente (circa 40 ore invece di 120). Il piano formativo si concentra sulla formazione specifica dell’ente (procedure interne, contesto territoriale).
    Sempronio – Organizzazione che supera il limite apprendisti
    Un’associazione ANPAS con 4 dipendenti qualificati vuole assumere 5 apprendisti. Il limite è 3 apprendisti ogni 2 qualificati = massimo 6 apprendisti (150% di 4). Cinque apprendisti rientrano nel limite. Se avesse solo 2 dipendenti qualificati, il massimo sarebbe 3 apprendisti. Superare il limite rende il contratto di apprendistato non valido.

    Domande frequenti

    Quanto dura l’apprendistato per un autista soccorritore nel CCNL ANPAS-Misericordie?
    La categoria B (autista soccorritore) prevede un apprendistato di 24 mesi con formazione obbligatoria di 80-120 ore annue, incluso il piano formativo individuale.
    Qual è la retribuzione dell’apprendista nel CCNL ANPAS-Misericordie?
    La retribuzione è pari al minimo tabellare della categoria di destinazione. Il CCNL ANPAS-Misericordie non prevede esplicitamente riduzioni percentuali del minimo per gli apprendisti; verificare il testo contrattuale aggiornato.
    L’apprendistato si può applicare agli OSS?
    Sì, gli OSS rientrano nella categoria C con apprendistato di 36 mesi. Se l’OSS ha già la qualifica regionale, le ore di formazione si riducono proporzionalmente.
    Quanti apprendisti può assumere un’organizzazione ANPAS-Misericordie?
    Il limite è di 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati (150%). Per organizzazioni con meno di 9 dipendenti, il limite è del 70% dell’organico.
    Cosa succede al termine dell’apprendistato?
    Se nessuna parte recede (preavviso 30 giorni), il contratto si converte automaticamente a tempo indeterminato nella categoria di destinazione. L’anzianità decorre dalla data di assunzione come apprendista.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie del 2 febbraio 2024. La disciplina dell’apprendistato si fonda sul D.Lgs. 81/2015. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Edilizia Cooperative: apprendistato professionalizzante 2025

    CCNL Edilizia (Cooperative)

    CCNL Edilizia Cooperative: apprendistato professionalizzante 2025-2028

    Il settore edile ha un sistema di apprendistato strutturato attorno alla rete bilaterale delle Scuole Edili (Formedil), con obblighi formativi precisi e percentuali retributive crescenti nel triennio.

    In sintesi

    L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Edilizia Cooperative dura 36 mesi (48 per i tecnici di macchine). La retribuzione è una percentuale della paga dell’operaio qualificato: 45% al 1° anno fino all’80% al 4° anno. La formazione obbligatoria (16 ore ingresso + 8 ore/anno) si svolge nelle Scuole Edili provinciali (Formedil). La Cassa Edile è obbligatoria anche per gli apprendisti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
    Parti firmatarie (sindacali)
    FENEAL-UIL · FILCA-CISL · FILLEA-CGIL
    Ultimo rinnovo
    21 febbraio 2025
    Vigenza
    1° febbraio 2025 – 30 giugno 2028
    Base legale apprendistato
    D.Lgs. 81/2015, art. 41-47; accordi bilaterali Formedil

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato professionalizzante – CCNL Edilizia Cooperative (settore industria/cooperative)
    Anno % retribuzione operaio qualificato Paga oraria indicativa (post 1° marzo 2026) Ore formazione annua
    1° anno 45% ~5,38 €/ora 16 ore (ingresso) + 8 annue
    2° anno 60% ~7,18 €/ora 8 ore
    3° anno 70% ~8,37 €/ora 8 ore
    4° anno (se previsto) 80% ~9,57 €/ora 8 ore

    La paga indicativa è calcolata sulla paga base oraria dell’operaio qualificato (2° livello, ~11,96 €/ora dal 1° marzo 2026). Le ore di formazione sono retribuite come ore ordinarie. Le percentuali si applicano anche alla quota accantonata dalla Cassa Edile.

    Tipologie di apprendistato nel settore edile

    Il D.Lgs. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato. Nel CCNL Edilizia Cooperative la forma prevalente è l’apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015), finalizzato all’acquisizione di una qualifica professionale operaia. Le altre tipologie (apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale; apprendistato di alta formazione e ricerca) sono meno diffuse nel settore edile operaio ma possono applicarsi a figure tecniche e impiegatizie.

    Durata e qualifiche conseguibili

    La durata del periodo di apprendistato professionalizzante varia in base alla qualifica da acquisire:

    • 36 mesi: per la maggior parte delle qualifiche operative – muratore, carpentiere in legno, ferraiolo, piastrellista, pittore edile, conciatetti, pavimentista, installatore di impianti base;
    • 48 mesi: per il tecnico di macchine per movimento terra (gruista, operatore escavatore), per la complessità delle competenze richieste.

    Al termine del periodo, l’apprendista consegue la qualifica corrispondente (generalmente operaio qualificato 2° livello o, per qualifiche più specialistiche, operaio specializzato 3° livello) e viene inquadrato definitivamente.

    La formazione obbligatoria: Scuole Edili e Formedil

    Il sistema formativo bilaterale dell’edilizia è uno dei più strutturati tra i contratti collettivi italiani. Ogni lavoratore che entra per la prima volta nel settore edile deve seguire:

    • Corso base di 16 ore in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), obbligatorio all’ingresso;
    • Aggiornamento annuale di 8 ore per tutta la durata dell’apprendistato.

    Queste attività formative si svolgono presso le Scuole Edili provinciali aderenti al sistema Formedil (Ente nazionale per la formazione e la sicurezza in edilizia), finanziate pariteticamente da datori e lavoratori tramite contributi alla Cassa Edile. Le ore di formazione sono retribuite come ore di lavoro ordinario.

    Oltre alla formazione sulla sicurezza, le Scuole Edili erogano corsi di specializzazione e aggiornamento per operai già qualificati (gruisti, addetti a impianti, ponteggiatori).

    La Cassa Edile per gli apprendisti

    La Cassa Edile opera per gli apprendisti edili esattamente come per gli operai ordinari: la cooperativa versa il 18,50% lordo della paga dell’apprendista (calcolata sulla percentuale del qualificato spettante per l’anno di apprendistato) a titolo di accantonamento per ferie e gratifica natalizia. Gli apprendisti hanno diritto alle stesse liquidazioni semestrali degli operai e alle prestazioni bilaterali della Cassa.

    Questa copertura è importante perché garantisce all’apprendista edile prestazioni che in altri settori sarebbero gestite diversamente. Anche un apprendista al 1° anno matura ferie e tredicesima tramite la Cassa Edile.

    Obblighi dell’impresa tutrice e del tutor aziendale

    La cooperativa che assume un apprendista deve designare un tutor aziendale, che può essere il capocantiere o un operaio di livello superiore. Il tutor ha il compito di affiancare l’apprendista nelle attività lavorative, trasmettere le competenze pratiche del mestiere e vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza. La presenza di un tutor qualificato è un requisito per la validità del contratto di apprendistato.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista muratore al 1° anno
    Tizio, 19 anni, viene assunto come apprendista muratore da una cooperativa edile. Al 1° anno la sua paga oraria è il 45% di quella di un operaio qualificato: circa 5,38 €/ora (post-marzo 2026). Nella prima settimana segue le 16 ore di corso base sulla sicurezza in Scuola Edile, retribuite come ordinarie. La Cassa Edile riceve il 18,50% della sua paga per ferie e tredicesima.
    Caia – Apprendista piastrellista, conversione a tempo indeterminato
    Caia completa i 36 mesi di apprendistato come piastrellista (2° livello qualificato). La cooperativa non recede al termine: il contratto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato. Caia è ora inquadrata come operaia qualificata (2° livello) con paga oraria piena e tutti i diritti contrattuali. Il periodo di apprendistato le conta nell’anzianità per APE, preavviso e comporto.
    Sempronio – Apprendista gruista, 48 mesi
    Sempronio viene assunto come apprendista per il conseguimento dell’abilitazione da gruista (tecnico di macchine per movimento terra, 48 mesi). Al 3° anno ha una paga pari al 70% di quella dell’operaio qualificato. Al termine del 4° anno (80%), sostenuto l’esame per l’abilitazione presso la Scuola Edile, viene inquadrato come operaio specializzato (3° livello) con il relativo patentino abilitativo.

    Domande frequenti

    Quanto dura l’apprendistato professionalizzante nel CCNL Edilizia Cooperative?
    La durata standard è di 36 mesi per la maggior parte delle qualifiche operative. Per i tecnici di macchine per movimento terra la durata è di 48 mesi. Al termine, senza recesso del datore, il rapporto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato.
    Quanto guadagna un apprendista edile?
    La retribuzione è una percentuale della paga dell’operaio qualificato: 45% al 1° anno, 60% al 2°, 70% al 3°, 80% al 4° (ove previsto). Dal 1° marzo 2026 la paga al 1° anno è circa 5,38 €/ora.
    Cos’è la Scuola Edile (Formedil) e come funziona?
    Il Formedil è l’ente bilaterale nazionale per la formazione edilizia. Le Scuole Edili provinciali erogano la formazione obbligatoria: 16 ore di sicurezza all’ingresso + 8 ore annue di aggiornamento, retribuite come ore ordinarie.
    La Cassa Edile è obbligatoria anche per gli apprendisti?
    Sì. La cooperativa versa il 18,50% della paga dell’apprendista alla Cassa Edile per ferie e gratifica natalizia, con le stesse modalità degli operai ordinari. Gli apprendisti hanno diritto alle liquidazioni semestrali e alle prestazioni bilaterali.
    Cosa succede se l’apprendista non supera la qualifica?
    Al termine del periodo di apprendistato, se il datore valuta che l’apprendista non abbia raggiunto la qualifica, può recedere dal contratto con preavviso. Se non recede, il rapporto si converte automaticamente in tempo indeterminato con la qualifica di riferimento.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, gratifica natalizia e EVR.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia (Industria e Cooperative) del 21 febbraio 2025. La disciplina dell’apprendistato è regolata dal D.Lgs. 81/2015 e dagli accordi bilaterali Formedil; le percentuali retributive sono quelle del CCNL nazionale per il settore industria e cooperative. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL o la Scuola Edile territorialmente competente.

  • Art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001 – Reati ambientali

    Art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Reati ambientali

    In vigore dal 04/07/2001

    1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote; e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma; e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote ((nei casi previsti dal terzo comma)) ; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

    1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo

    9. 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote; a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote; b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote; 3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote; 3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote; 3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis: 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote; 3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; 4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote; c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote; f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116 ; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

    2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all' articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152 , le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), ((b) ed e),)) sono diminuite da un terzo a due terzi.

    3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992 , rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

    4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall' articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

    5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

    6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall' articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .

    7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, (( lettera a) )) , numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis , 452-quater , 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale , agli articoli 256 , 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e all' articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 , si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi ((dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto)) .

    8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all' articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e all' articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 , si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 .

  • CCNL Aninsei Scuola Privata Laica: apprendistato professionalizzante

    CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    Apprendistato nel CCNL Aninsei: regole, retribuzioni e limiti

    Le scuole private laiche aderenti ad Aninsei possono assumere giovani con il contratto di apprendistato professionalizzante. Il CCNL fissa percentuali retributive, limiti di utilizzo e obblighi formativi per una delle formule contrattuali più usate per l’inserimento lavorativo.

    In sintesi

    Il CCNL Aninsei ammette solo l’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015) per lavoratori tra 18 e 29 anni. La retribuzione è all’85% nel 1° anno, 90% nel 2°, 100% dal 3° in poi. Il limite è il 20% del personale. L’istituto deve aver mantenuto almeno il 70% degli apprendisti precedenti nei 24 mesi prima di assumerne di nuovi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Aninsei (Confindustria Federvarie) · Uil-Scuola Rua
    Vigenza
    1° settembre 2024 – 31 dicembre 2027
    Norma di legge
    D.Lgs. 81/2015, art. 44 (apprendistato professionalizzante)
    Età ammessa
    18-29 anni

    Tabella riepilogativa

    Retribuzione dell’apprendista per anno – CCNL Aninsei
    Anno di apprendistato % del minimo tabellare Esempio livello IV (1.491,38 €) Esempio livello VI (1.589,64 €)
    Primo anno 85% 1.267,67 € 1.351,19 €
    Secondo anno 90% 1.342,24 € 1.430,68 €
    Terzo anno e successivi 100% 1.491,38 € 1.589,64 €

    Le percentuali si applicano al minimo tabellare del livello di qualifica per cui si svolge l’apprendistato. Tredicesima, salario di anzianità (se maturato) e altre voci spettano in modo pieno. L’importo mensile lordo effettivo dipende dal livello di qualifica indicato nel contratto individuale.

    Tipologie di apprendistato e limiti del CCNL Aninsei

    Il D.Lgs. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato. Il CCNL Aninsei disciplina esclusivamente l’apprendistato professionalizzante (art. 44), destinato a:

    • Lavoratori tra i 18 e i 29 anni;
    • Assunzione finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali.

    Non è ammessa dalla disciplina contrattuale la tipologia per la «qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore» (art. 43) né l’apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45). La scelta delle altre tipologie rimanderebbe alla sola disciplina legale e richiederebbe un accordo integrativo.

    Limiti numerici e condizioni di assunzione

    Il CCNL Aninsei pone due condizioni per assumere apprendisti:

    1. Limite quantitativo: il numero di apprendisti non può superare il 20% degli addetti dipendenti a tempo indeterminato e a termine presenti nell’istituto al momento dell’assunzione;
    2. Tasso di stabilizzazione: l’istituto non può assumere nuovi apprendisti se, nei 24 mesi precedenti, non ha mantenuto almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato era già scaduto. Il calcolo esclude i casi di recesso del lavoratore, mancato superamento del periodo di prova e dimissioni.

    Queste condizioni tutelano i lavoratori dal rischio che l’apprendistato venga usato come strumento di turn-over a basso costo, anziché come reale percorso formativo.

    Il piano formativo individuale

    Il contratto di apprendistato professionalizzante deve contenere un piano formativo individuale (PFI) che descriva le competenze da acquisire, le modalità di formazione interna e, se previste, le ore di formazione pubblica esterna. La legge (D.Lgs. 81/2015) fissa un monte-ore minimo di formazione. Il tutor aziendale è obbligatorio e deve essere nominato al momento dell’assunzione: accompagna l’apprendista nel percorso formativo e certifica l’acquisizione delle competenze.

    Al termine dell’apprendistato

    Alla scadenza del contratto di apprendistato, il datore può:

    • Confermare il lavoratore a tempo indeterminato: è sufficiente non recedere; il rapporto prosegue automaticamente. Il periodo di apprendistato si computa nell’anzianità di servizio;
    • Recedere con preavviso: il datore deve comunicare il recesso entro la scadenza del contratto, rispettando un preavviso di 30 giorni (equiparato al preavviso per i livelli I-II, sotto i 10 anni di servizio). Il recesso non richiede giustificato motivo.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista ausiliare (livello I) nel primo anno
    Tizio, 20 anni, è assunto come apprendista ausiliare (livello I) in un nido privato laico. Nel primo anno la sua retribuzione è l’85% del minimo tabellare: 0,85 × 1.322,51 = 1.124,13 euro lordi mensili. A dicembre riceve la tredicesima completa (1.124,13 euro). Nel secondo anno passa al 90%: 1.190,26 euro. Dal terzo anno ha diritto al minimo pieno di 1.322,51 euro.
    Caia – Educatrice in apprendistato (livello IV)
    Caia, 24 anni, viene assunta come educatrice di scuola dell’infanzia (livello IV) con contratto di apprendistato professionalizzante triennale. Il piano formativo individuale prevede 120 ore annue di formazione interna (metodologia pedagogica, sicurezza, primo soccorso). Al termine dei 3 anni, superato positivamente il percorso, il datore la assume a tempo indeterminato. Il periodo di apprendistato si computa nell’anzianità: Caia matura subito il salario di anzianità di 20 euro mensili dopo 2 anni.
    Sempronio – Istituto che viola il tasso di stabilizzazione
    Un istituto scolastico laico ha avuto 5 apprendisti negli ultimi 24 mesi, di cui solo 2 sono stati confermati (tasso: 40%). Il tasso minimo è del 70%. L’istituto non può assumere nuovi apprendisti finché non porta il tasso di stabilizzazione al 70% o superiore, ovvero fino a quando non conferma a tempo indeterminato una quota sufficiente di ex-apprendisti.

    Domande frequenti

    Quanto viene pagato un apprendista nel CCNL Aninsei?
    L’85% del minimo tabellare nel primo anno, il 90% nel secondo anno, il 100% (minimo pieno) dal terzo anno in poi. La tredicesima spetta per intero dal primo giorno.
    Fino a che età si può essere assunti con l’apprendistato?
    Fino ai 29 anni. Il limite è 29 anni compiuti al momento dell’assunzione. Il contratto può protrarsi oltre i 29 anni se è già in corso.
    L’apprendistato è usato per assumere docenti di scuola secondaria?
    In via teorica è possibile (livello VI), ma raro nella pratica: i docenti di secondaria devono avere laurea e abilitazione, titoli che i giovani di 18-29 anni stanno ancora conseguendo. È più comune per i profili ATA e per gli educatori.
    Quanti apprendisti può avere un istituto?
    Massimo il 20% del totale dei dipendenti. Inoltre l’istituto deve aver stabilizzato almeno il 70% degli apprendisti precedenti negli ultimi 24 mesi.
    Il contratto di apprendistato ha un periodo di prova?
    No specificamente regolato in modo distinto. Per i contratti a termine (di cui l’apprendistato è una forma speciale) il CCNL Aninsei fissa un massimo di 1 mese di prova.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi 2025-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e congedi, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei) del 15 giugno 2024, vigente dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027. L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dall’art. 44 del D.Lgs. 81/2015. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, la Uil-Scuola Rua o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 74 DPR 230/2000 – Perquisizioni

    Art. 74 DPR 230/2000 – Perquisizioni

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Le operazioni di perquisizione previste dall'articolo 34 della legge sono effettuate dal personale del Corpo di polizia penitenziaria alla presenza di un appartenente a tale Corpo, di qualifica non inferiore a quella di vice sovrintendente. Il personale che effettua la perquisizione e quello che vi presenzia deve essere dello stesso sesso del soggetto da perquisire.

    2. La perquisizione può non essere eseguita quando è possibile compiere l'accertamento con strumenti di controllo.

    3. Le perquisizioni nelle camere dei detenuti e degli internati devono essere effettuate con rispetto della dignità dei detenuti nonché delle cose di appartenenza degli stessi.

    4. Il regolamento interno stabilisce quali sono le situazioni, con quella prevista dall'articolo 83, in cui si effettuano perquisizioni ordinarie.

    5. Per procedere a perquisizione fuori dei casi ordinari è necessario l'ordine del direttore.

    6. Per operazioni di perquisizione generale il direttore può avvalersi, in casi eccezionali, della collaborazione di personale appartenente alle Forze di polizia e alle altre Forze poste a disposizione del Prefetto, ai sensi del quinto comma dell'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121 .

    7. In casi di particolare urgenza, il personale procede di sua iniziativa alla perquisizione, informandone immediatamente il direttore, specificando i motivi che hanno determinato l'urgenza.

  • Art. 47-quinquies L. 354/1975 – Detenzione domiciliare speciale

    Art. 47-quinquies L. 354/1975 – Detenzione domiciliare speciale

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo, secondo le modalità di cui al comma 1-bis.

    1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-bis, l’espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite.

    2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull’amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.

    3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all’esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l’articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.

    4. All’atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.

    5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

    6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.

  • Sostituti d’imposta e tredicesima sostitutiva: casi pratici comma 11 LB 2026

    Il comma 11 LB 2026 chiarisce un punto che, nella pratica, decide se la tredicesima di dicembre 2026 arriva piu pesante o piu leggera in busta paga: chi sono i sostituti d’imposta autorizzati ad applicare l’imposta sostitutiva del 10% introdotta dal comma 10. La norma non parla a tutti i datori di lavoro indistintamente, ma traccia un perimetro preciso, escludendo soggetti che pure trattengono ritenute fiscali. Capire questa cornice e fondamentale per non sbagliare a leggere il cedolino di fine anno e per non rincorrere richieste di rimborso che il sistema non prevede.

    Il quadro normativo in due passaggi

    Il quadro e tracciato da tre commi della legge 199/2025 (legge di bilancio 2026) che vanno letti insieme. Il comma 10 introduce una imposta sostitutiva del 10% sulla tredicesima 2026 per i dipendenti privati con reddito complessivo dell’anno precedente non superiore a 28.000 euro. Il comma 11 perimetra l’ambito soggettivo lato datore: applicano l’agevolazione i soli sostituti d’imposta del settore privato. Il comma 18 elenca per esclusione i soggetti a cui la misura non si applica, ossia le amministrazioni pubbliche e alcuni datori specifici (tra cui certi soggetti del comparto bancario indicati dalla norma).

    L’esito pratico e netto: il dipendente non sceglie. Se il proprio datore rientra tra i sostituti privati autorizzati, la sostitutiva viene applicata d’ufficio in busta paga sulla tredicesima. Se invece il datore appartiene alla zona di esclusione, la tredicesima resta tassata in modo ordinario, con aliquota progressiva IRPEF e detrazioni a scaglioni.

    Ambito sostituti privati vs esclusi

    I sostituti d’imposta tipicamente inclusi sono datori di lavoro privati con dipendenti subordinati: societa di capitali e di persone, ditte individuali, studi professionali, cooperative, associazioni datoriali del privato. La forma giuridica conta meno della natura: cio che rileva e che il rapporto sia di lavoro dipendente nel settore privato e che il datore eserciti la funzione di sostituto sulla base delle ordinarie regole del DPR 600/1973.

    Sono esclusi per espressa previsione del comma 18 i datori del settore pubblico, ossia le amministrazioni pubbliche che gestiscono i propri dipendenti tramite cedolini emessi nei circuiti pubblici (compreso, in molti casi, il circuito NoiPA per le strutture centrali). L’esclusione si fonda sulla natura del rapporto e sulla disciplina specifica del comparto pubblico, non sulla volonta del singolo dirigente o del singolo lavoratore. Sono inoltre esclusi specifici soggetti del comparto bancario individuati dalla norma: si tratta di una platea ristretta e definita, non di tutto il settore creditizio.

    Meccanismo applicativo del 10%

    Una volta verificata l’appartenenza all’ambito del comma 11, il sostituto procede in autonomia: identifica i dipendenti potenzialmente beneficiari sulla base del reddito complessivo dell’anno precedente comunicato in CU o desumibile dalle informazioni in suo possesso, applica l’imposta sostitutiva del 10% sulla quota di tredicesima erogata e indica l’operazione nella Certificazione Unica relativa al 2026 (rilasciata nel 2027). A fine anno, in sede di conguaglio, ricalcola le quote per tenere conto di eventuali rapporti cessati, di tredicesime maturate solo in parte e dell’effettivo reddito complessivo dell’anno precedente: se emerge che la soglia di 28.000 euro era stata superata, recupera l’imposta non versata; se invece il lavoratore aveva diritto e l’applicazione era stata omessa, riconosce la differenza a credito.

    Cinque casi pratici applicati

    Caso 1 – Operaio metalmeccanico, reddito 25.000 euro

    Marco lavora come operaio di IV livello in una SpA metalmeccanica della provincia di Brescia. Il suo CCNL prevede tredicesima ordinaria pari a una mensilita lorda, circa 2.080 euro lordi. Reddito complessivo 2025 dichiarato: 25.000 euro. Il datore e una societa di capitali del settore privato, quindi rientra a pieno titolo nei sostituti del comma 11. Il reddito e sotto la soglia di 28.000.

    Sul cedolino di dicembre 2026 il datore applica la sostitutiva del 10%: 208 euro di imposta sostitutiva al posto della tassazione ordinaria. Con IRPEF ordinaria, sulla stessa tredicesima Marco avrebbe scontato un’aliquota effettiva che, considerando scaglione di appartenenza e detrazioni, si attesta tipicamente intorno al 23-25%, ossia 480-520 euro. Il risparmio netto stimato e di circa 270-310 euro su quella mensilita. Marco non deve presentare istanze: l’operazione e gestita interamente in busta paga.

    Caso 2 – Impiegata commercio, reddito 27.000 euro

    Giulia e impiegata amministrativa di V livello in una Srl che opera nel commercio all’ingrosso. Reddito complessivo 2025: 27.000 euro. CCNL Commercio Confcommercio, tredicesima pari a una mensilita lorda di circa 1.950 euro. Anche qui il datore e un sostituto privato, dentro il perimetro del comma 11, e il reddito e sotto soglia.

    Il sostituto applica il 10% sostitutivo: 195 euro. La differenza rispetto alla tassazione ordinaria sara visibile confrontando il cedolino di dicembre 2026 con quello di dicembre 2025: a parita di tredicesima lorda, la trattenuta fiscale sara nettamente piu bassa. Giulia, leggendo la propria busta paga, trovera una voce dedicata (denominazione tecnica variabile a seconda del software paghe, spesso “Imposta sost. tredic. art. 1 c. 10 L. 199/2025” o sigla analoga) e una trattenuta IRPEF ordinaria azzerata sulla quota di tredicesima.

    Caso 3 – Dirigente PA, esclusa per comma 18

    Elena e dirigente di seconda fascia di un ministero. Reddito complessivo 2025: 26.500 euro (ipotesi semplificata per il caso). Anche se rientrerebbe sotto soglia, la sua amministrazione e un datore pubblico ed e quindi espressamente esclusa dall’ambito del comma 11 in forza del comma 18. La tredicesima di dicembre 2026 viene tassata secondo le regole ordinarie del cedolino pubblico, con aliquota progressiva, detrazioni e addizionali. Nessuna sostitutiva, nessuna voce specifica.

    Elena non puo “richiedere” l’applicazione: la norma non rimette al lavoratore la scelta, ne consente al datore pubblico di applicarla. Eventuali tentativi di rivendicazione individuale, in sede di dichiarazione dei redditi, non hanno appiglio normativo. Va anche evitata la confusione con altre misure di favore (es. detrazioni o bonus specifici), che vivono di regole proprie e non vanno mescolate con la sostitutiva sulle tredicesime.

    Caso 4 – Ex collaboratore part-time, cessato a giugno

    Paolo ha lavorato part-time orizzontale (20 ore) presso una Srl di servizi fino al 30 giugno 2026, quando il rapporto e cessato per scadenza del contratto a termine. Reddito complessivo 2025: 18.000 euro. La tredicesima e stata pagata in quota maturata al momento della cessazione (sei dodicesimi) insieme alle competenze finali di luglio.

    Anche su questa quota di tredicesima il sostituto privato applica la sostitutiva del 10%, perche il rapporto rientra nel comma 11 e il reddito 2025 e sotto soglia. La quota maturata, ipotizzata in 520 euro lordi, sconta 52 euro di sostitutiva. Se nel corso del 2026 Paolo iniziasse un nuovo rapporto presso un altro datore privato, anche il nuovo sostituto applicherebbe l’agevolazione sulla propria tredicesima maturata, e in sede di conguaglio finale terra conto della CU del precedente rapporto per evitare duplicazioni.

    Caso 5 – Ricalcolo a conguaglio di fine anno

    Sara e impiegata di IV livello presso una SpA del settore servizi. A inizio dicembre il sostituto applica la sostitutiva sulla tredicesima sulla base del reddito 2025 indicato nella CU rilasciata a marzo 2026, pari a 27.800 euro: sotto soglia, quindi 10% sostitutivo. In sede di conguaglio di dicembre, pero, il software paghe verifica i compensi effettivamente erogati nel 2025 anche dopo correzioni e arrotondamenti gestionali, e rileva che il reddito complessivo dell’anno precedente effettivamente rilevante per la norma era pari a 28.150 euro.

    La sostitutiva, quindi, non era dovuta: il sostituto recupera l’importo gia non versato a titolo di sostitutiva e ricalcola la tredicesima con tassazione ordinaria, esponendo il differenziale tra le due tassazioni come trattenuta nel cedolino di dicembre o, eventualmente, nel cedolino di gennaio successivo. L’operazione e tecnica e non comporta sanzioni per Sara: il meccanismo del conguaglio e proprio quello previsto per assorbire questo tipo di scostamenti. Sara avra in ogni caso evidenza dell’operazione nella CU 2026 (rilasciata nel 2027), che ricostruisce in modo trasparente le imposte effettivamente dovute.

    Quando e come verificare

    Per un dipendente, le verifiche utili sono tre e si fanno senza bisogno di consulenti. La prima e l’autoverifica sul cedolino di dicembre 2026: cercare una voce dedicata alla sostitutiva sulla tredicesima e confrontare la trattenuta IRPEF con quella di dicembre 2025 a parita di lordo. La seconda e la lettura della CU 2026, che sara disponibile entro marzo 2027 nell’area riservata del datore o sul portale dell’Agenzia delle Entrate: la sostitutiva sara esposta in un campo specifico, distinto dalle ritenute IRPEF ordinarie. La terza, se sorgono dubbi, e il contatto con l’ufficio paghe o con il consulente del lavoro del datore, che e tenuto a fornire chiarimenti sul calcolo applicato.

    Per chi non si sente a proprio agio nell’interpretare la busta paga, il CAF o il patronato sindacale offrono assistenza, in particolare in sede di dichiarazione dei redditi 2027 (modello 730/2026): in quella sede sara possibile verificare la corretta esposizione della sostitutiva sulla tredicesima nella CU pre-compilata e segnalare eventuali anomalie. Va invece evitata la tentazione di interpretare la norma in autonomia per chiedere l’applicazione del 10% in casi che la legge esclude: il perimetro del comma 11, integrato dal comma 18, e tassativo.

    Norme e fonti

    • Art. 1, comma 10, L. 27 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) – istituzione dell’imposta sostitutiva del 10% sulla tredicesima 2026 per dipendenti privati con reddito 2025 non superiore a 28.000 euro
    • Art. 1, comma 11, L. 199/2025 – ambito soggettivo dei sostituti d’imposta autorizzati ad applicare l’agevolazione (settore privato)
    • Art. 1, comma 18, L. 199/2025 – esclusioni: amministrazioni pubbliche e specifici datori del comparto bancario indicati dalla norma
    • DPR 29 settembre 1973 n. 600 – disciplina generale dei sostituti d’imposta (artt. 23 e seguenti)
    • Certificazione Unica 2027 (riferita all’anno d’imposta 2026) – esposizione della sostitutiva applicata sulla tredicesima

    FAQ

    Posso chiedere io l’applicazione del 10% se il mio datore non la applica?

    No: la norma non prevede un’opzione del lavoratore. Se il datore rientra nell’ambito del comma 11 e il reddito 2025 e sotto soglia, l’applicazione e automatica; se il datore rientra nelle esclusioni del comma 18 (PA o specifici datori bancari indicati dalla norma) l’agevolazione non e applicabile e non puo essere recuperata in dichiarazione.

    Cosa succede se cambio lavoro durante il 2026?

    Ogni sostituto privato applica la sostitutiva sulla quota di tredicesima maturata nel proprio rapporto, sulla base del reddito 2025 desumibile dalla CU. In sede di conguaglio finale, il nuovo sostituto tiene conto della CU del precedente rapporto per evitare duplicazioni o disallineamenti rispetto alla soglia dei 28.000 euro.

    La sostitutiva si applica anche su quote arretrate di tredicesima?

    La norma riguarda la tredicesima erogata nel 2026 ai dipendenti che soddisfano i requisiti soggettivi del comma 11 e oggettivi del comma 10. Eventuali arretrati riferiti ad annualita precedenti seguono le regole ordinarie di tassazione vigenti per quegli anni e non beneficiano della sostitutiva 2026.

    Come verifico in busta paga che la sostitutiva sia stata applicata correttamente?

    Sul cedolino di dicembre 2026 deve comparire una voce dedicata di imposta sostitutiva sulla tredicesima (denominazione variabile a seconda del software paghe) e la trattenuta IRPEF ordinaria sulla quota di tredicesima deve risultare azzerata o ridotta in misura coerente. In caso di dubbi, e utile chiedere all’ufficio paghe del datore o, in sede di dichiarazione dei redditi 2027, farsi assistere da un CAF o da un patronato.

  • Art. 1290 Codice della Navigazione – Perdita presunta

    Art. 1290 Codice della Navigazione – Perdita presunta

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per le navi e gli aeromobili, dei quali le ultime notizie risalgono ad un momento anteriore alla data dell’entrata in vigore del codice, il termine per la presunzione di perdita, previsto negli articoli 162 e 761, decorre dalla data stessa, a meno che a tale data il termine che rimane ancora a decorrere, secondo le disposizioni delle leggi anteriori, sia più breve.

  • Art. 25 D.Lgs. 171/2005 – Bandiera nazionale e numeri di individuazione dell’unità

    Art. 25 D.Lgs. 171/2005 – Bandiera nazionale e numeri di individuazione dell’unità

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici. Dopo il numero di individuazione è apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto. 1-bis. Le unità già immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’ articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri di iscrizione già assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la lettera “X” di seguito ai predetti numeri di iscrizione.

    2. Le caratteristiche dei numeri di individuazione delle unità da diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

    3. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l’imbarcazione o la nave da diporto… con un numero di iscrizione che può essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia già stata utilizzata per l’identificazione di altra unità da diporto e che non risulti contraria all’ordine pubblico, alla moralità pubblica e al buon costume..

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 698 Codice della Navigazione – Aeroporti e sistemi aeroportuali d’interesse nazionale

    Art. 698 Codice della Navigazione – Aeroporti e sistemi aeroportuali d’interesse nazionale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono individuati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale , quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonché di quanto previsto nei progetti europei TEN. Con il medesimo procedimento si provvede alle modifiche del suddetto decreto del Presidente della Repubblica. Allo scopo di coordinare le politiche di sviluppo degli aeroporti di interesse regionale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un comitato di coordinamento tecnico, composto dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome, del Governo e degli enti aeronautici. La partecipazione al comitato di cui al presente comma non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborsi spese.

  • Art. 56 RD 12/1941 – Costituzione del collegio giudicante

    Art. 56 RD 12/1941 – Costituzione del collegio giudicante

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    (Costituzione del collegio giudicante). La corte di appello giudica con il numero invariabile di tre votanti.

  • Art. 12 bis D.Lgs. 74/2000 – Sequestro e confisca

    Art. 12 bis D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Sequestro e confisca

    In vigore dal 15/04/2000

    1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. ((2. Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.)) ((13))