Testo dell'articoloVigente
Art. 698 Codice della Navigazione – Aeroporti e sistemi aeroportuali d’interesse nazionale
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono individuati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale , quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonché di quanto previsto nei progetti europei TEN. Con il medesimo procedimento si provvede alle modifiche del suddetto decreto del Presidente della Repubblica. Allo scopo di coordinare le politiche di sviluppo degli aeroporti di interesse regionale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un comitato di coordinamento tecnico, composto dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome, del Governo e degli enti aeronautici. La partecipazione al comitato di cui al presente comma non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborsi spese.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e collocazione della norma nel sistema
L'art. 698 del Codice della navigazione disciplina il procedimento con cui lo Stato individua gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale, ovvero le infrastrutture che, per dimensioni, posizione geografica e ruolo strategico, costituiscono nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive statali in materia di trasporti e navigazione aerea. La norma rappresenta la concretizzazione, in ambito aeroportuale, del principio di sussidiarietà verticale: non tutti gli aeroporti hanno il medesimo rilievo sistemico, e il legislatore ha inteso riservare allo Stato la definizione delle infrastrutture che trascendono l'interesse locale o regionale.
Il concetto di 'interesse nazionale' non è meramente geografico ma funzionale: rileva la capacità dell'infrastruttura di supportare flussi di traffico di rilevanza economica e strategica per il Paese, inclusi i corridoi europei previsti dalla rete TEN-T (Trans-European Network for Transport), ora disciplinata dal Regolamento UE 1315/2013 e dal successivo Regolamento UE 1315/2023 per la revisione della rete.
Il procedimento di individuazione
La norma costruisce un procedimento aggravato che si dispiega attraverso più fasi. In primo luogo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti formula la proposta, che viene deliberata dal Consiglio dei Ministri. L'atto finale è un decreto del Presidente della Repubblica, forma tipica degli atti normativi o amministrativi di particolare rilevanza istituzionale.
Prima dell'adozione del decreto, la norma richiede due atti consultivi obbligatori: l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e il parere dell'Agenzia del demanio, nonché il parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimersi entro trenta giorni dall'assegnazione. Quest'ultimo è un termine di carattere procedurale il cui decorso non determina effetti ostativi, ma consente di procedere anche in assenza di risposta.
Il ricorso all'intesa con la Conferenza Stato-Regioni riflette la struttura della materia 'porti e aeroporti civili', che l'art. 117, terzo comma, Cost. annovera tra le materie di legislazione concorrente, nelle quali lo Stato detta i principi fondamentali e le regioni esercitano potestà legislativa nel rispetto di tali principi. L'intesa è pertanto un istituto costituzionalmente necessario ogniqualvolta lo Stato interviene con atti che incidono sulle competenze regionali.
Criteri di individuazione e rilevanza delle reti TEN
I criteri normativamente previsti per l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale sono plurimi e cumulativi: le dimensioni e la tipologia del traffico (passeggeri, merci, aviazione generale), l'ubicazione territoriale (connettività con aree altrimenti isolate o di particolare interesse turistico-economico), il ruolo strategico (anche in termini di sicurezza nazionale e difesa civile) e il raccordo con i progetti europei TEN.
Il riferimento ai progetti TEN è particolarmente significativo in prospettiva: gli aeroporti inseriti nelle reti TEN-T accedono a finanziamenti europei, in particolare attraverso il Meccanismo per collegare l'Europa (CEF - Connecting Europe Facility), e devono rispettare standard infrastrutturali armonizzati. L'individuazione come aeroporto di interesse nazionale costituisce dunque anche un presupposto per l'accesso a determinate risorse comunitarie.
Il comitato di coordinamento tecnico per gli aeroporti regionali
La norma istituisce, nella parte finale del comma, un comitato di coordinamento tecnico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, composto da rappresentanti delle regioni, delle province autonome, del Governo e degli enti aeronautici. La finalità è il coordinamento delle politiche di sviluppo degli aeroporti di interesse regionale, cioè quelle infrastrutture che non raggiungono la soglia di interesse nazionale ma che svolgono comunque un ruolo importante per le economie locali.
Il legislatore ha espressamente previsto che la partecipazione al comitato avvenga senza corrispettivo alcuno (né indennità, né compenso, né rimborso spese), coerentemente con i principi di contenimento della spesa pubblica e di sobrietà istituzionale che caratterizzano la normativa organizzativa degli organi consultivi statali a partire dal D.L. 78/2010.
Profili pratici e coordinate applicative
L'individuazione come aeroporto di interesse nazionale produce effetti giuridici rilevanti: determina la competenza esclusiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio delle concessioni di gestione totale (art. 704), la priorità nell'accesso agli investimenti infrastrutturali, e la soggezione a una disciplina tariffaria regolata. Gli aeroporti non individuati come di interesse nazionale restano soggetti a una governance più marcatamente regionale, con possibili differenziazioni nella disciplina delle concessioni e nella pianificazione degli interventi. Il decreto presidenziale di individuazione è un atto amministrativo generale di alta amministrazione, soggetto a eventuali impugnative innanzi al giudice amministrativo da parte dei soggetti che vi abbiano un interesse giuridicamente rilevante, quali i gestori aeroportuali e le regioni.
Casi pratici
Caso 1: Aeroporto regionale che aspira al riconoscimento nazionale
Tizio, presidente di una società di gestione aeroportuale, gestisce un aeroporto con traffico in crescita e posizione strategica lungo un corridoio TEN-T. Per ottenere il riconoscimento di interesse nazionale - presupposto per accedere a concessioni ministeriali e finanziamenti europei CEF - è necessario attendere l'adozione di un apposito DPR su proposta del Ministro delle infrastrutture, previa delibera del Consiglio dei Ministri e intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
Caso 2: Regione che contesta l'esclusione di un aeroporto dall'elenco nazionale
Caio, assessore regionale ai trasporti, contesta che l'aeroporto del capoluogo non sia stato incluso tra quelli di interesse nazionale nel decreto presidenziale vigente. La regione può far valere le proprie ragioni in sede di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni in occasione della prossima revisione del decreto, ovvero valutare un ricorso al giudice amministrativo se la mancata inclusione lede direttamente gli interessi regionali.
Caso 3: Partecipazione al comitato tecnico regionale
Sempronio, dirigente regionale designato a far parte del comitato di coordinamento tecnico presso il Ministero, chiede all'amministrazione di appartenenza il rimborso delle spese di trasferta per le sedute. La norma esclude espressamente qualsiasi rimborso spese o compenso per la partecipazione al comitato, con la conseguenza che Sempronio non potrà ottenere tale rimborso a valere sulle risorse del Ministero.
Domande frequenti
Come vengono individuati gli aeroporti di interesse nazionale in Italia?
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture, con intesa della Conferenza Stato-Regioni, parere dell'Agenzia del demanio e delle Commissioni parlamentari competenti.
Quali criteri determinano la classificazione di un aeroporto come di interesse nazionale?
I criteri sono: dimensioni e tipologia del traffico, ubicazione territoriale, ruolo strategico e inserimento nei progetti europei TEN-T. Tutti questi elementi vengono valutati cumulativamente.
Cosa cambia per un aeroporto che viene riconosciuto di interesse nazionale?
L'aeroporto di interesse nazionale è soggetto a concessione ministeriale ex art. 704, ha priorità negli investimenti infrastrutturali, rientra nella pianificazione nazionale dei trasporti e può accedere ai finanziamenti europei CEF per le reti TEN-T.
I rappresentanti regionali nel comitato tecnico vengono retribuiti?
No. La norma prevede espressamente che la partecipazione al comitato di coordinamento tecnico non comporta la corresponsione di alcuna indennità, compenso o rimborso spese.