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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Gli aeromobili possono approdare, sostare e partire negli aeroporti aperti al traffico civile nel rispetto delle condizioni d'uso e del regolamento di scalo di ciascun aeroporto.
  • Il regolamento di scalo rappresenta la fonte regolatoria specifica per ciascun aeroporto, vincolante per tutti gli operatori.
  • Gli aeromobili stranieri sono ammessi alle stesse condizioni solo in presenza di reciprocità o in forza di una convenzione internazionale.
  • L'ENAC può rilasciare autorizzazioni temporanee per aeromobili stranieri anche in deroga al principio di reciprocità.
  • La norma coniuga il principio di accesso aperto agli aeroporti civili con la salvaguardia della sovranità aerea e della sicurezza.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 699 Codice della Navigazione — Uso degli aeroporti aperti al traffico civile

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Gli aeromobili possono approdare, sostare e partire negli aeroporti aperti al traffico civile, nel rispetto delle condizioni per l'uso degli aeroporti e, in particolare, delle disposizioni previste, per ciascun aeroporto, dal regolamento di scalo . Gli aeromobili stranieri sono ammessi a condizione di reciprocità o quando ciò sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in ogni caso la facoltà dell'ENAC di dare autorizzazioni temporanee.

Commento

Ratio e funzione della norma

L'art. 699 del Codice della navigazione regola le condizioni di accesso e utilizzo degli aeroporti aperti al traffico civile, distinguendo la posizione degli aeromobili nazionali da quella degli aeromobili stranieri. La norma persegue una duplice finalità: da un lato garantisce che l'accesso agli aeroporti sia regolato in modo uniforme e prevedibile per tutti gli operatori; dall'altro tutela la sovranità italiana nello spazio aereo e negli aeroporti civili, subordinando l'accesso degli aeromobili stranieri al rispetto del principio di reciprocità o all'esistenza di convenzioni internazionali.

Il riferimento alla sovranità aerea si ricollega all'art. 1 della Convenzione di Chicago del 1944 sull'aviazione civile internazionale, che riconosce a ogni Stato la piena ed esclusiva sovranità sullo spazio aereo sovrastante il suo territorio. In questo quadro, il diritto di atterrare in un aeroporto straniero non è automatico ma dipende da accordi bilaterali o multilaterali, salva la facoltà discrezionale dell'autorità competente di rilasciare autorizzazioni temporanee.

Il regolamento di scalo come fonte regolatoria aeroportuale

La norma attribuisce al regolamento di scalo un ruolo centrale nella disciplina delle operazioni aeroportuali. Tale regolamento è adottato per ciascun aeroporto e contiene le regole operative specifiche relative all'uso delle infrastrutture, alle procedure di atterraggio e decollo, alle fasce orarie, alle priorità nell'assegnazione degli slot, alle norme ambientali (limitazioni acustiche, coprifuoco notturno) e alle procedure di sicurezza.

Il regolamento di scalo è vincolante per tutti gli operatori che accedono all'aeroporto: vettori aerei, gestori di handling, fornitori di servizi aeroportuali, personale di terra. La sua inosservanza è presupposto per l'applicazione delle sanzioni previste e può determinare, nei casi più gravi, l'interdizione temporanea dall'aeroporto. L'ENAC vigila sull'applicazione del regolamento di scalo e può intervenire su richiesta del gestore aeroportuale.

Il principio di reciprocità per gli aeromobili stranieri

L'accesso degli aeromobili stranieri agli aeroporti civili italiani è subordinato alla condizione di reciprocità ovvero all'esistenza di una convenzione internazionale che regoli la materia. Il principio di reciprocità, di tradizionale applicazione nel diritto internazionale pubblico, impone che l'Italia accordi ai vettori stranieri le medesime condizioni di accesso che lo Stato di origine di tali vettori garantisce ai vettori italiani nei propri aeroporti.

Nella prassi operativa del trasporto aereo internazionale, il principio di reciprocità trova attuazione principalmente attraverso gli accordi bilaterali di servizi aerei (ASA — Air Services Agreements), che definiscono rotte, frequenze, tariffe e diritti di traffico scambiati tra due Stati. Per i vettori appartenenti all'Unione europea, la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo è garantita dal Regolamento CE 1008/2008, che ha liberalizzato il mercato interno europeo del trasporto aereo.

Le autorizzazioni temporanee dell'ENAC

La norma attribuisce espressamente all'ENAC la facoltà di rilasciare autorizzazioni temporanee per consentire l'accesso agli aeroporti italiani ad aeromobili stranieri anche in assenza di reciprocità formale o di convenzione internazionale applicabile. Tale potere discrezionale risponde a esigenze di flessibilità operativa: si pensi ai voli di Stato, alle operazioni umanitarie, alle missioni di ricerca e soccorso o a situazioni di emergenza che richiedono la presenza di aeromobili esteri non ricompresi negli accordi bilaterali vigenti.

L'autorizzazione temporanea ha per natura carattere eccezionale e non può essere utilizzata come strumento ordinario per eludere le norme sulla reciprocità. Il suo rilascio è un atto discrezionale dell'ENAC, che deve valutare la compatibilità dell'operazione con la sicurezza e l'ordine aeroportuale.

Coordinamento con la Convenzione di Chicago del 1944

La disciplina dell'art. 699 si coordina con la Convenzione sull'aviazione civile internazionale (Chicago, 1944), ratificata dall'Italia con L. 1° febbraio 1947, n. 283. La Convenzione di Chicago stabilisce, tra l'altro, i diritti di traffico delle aeronavi straniere negli Stati contraenti, distinguendo tra voli non commerciali (di norma ammessi senza preventiva autorizzazione purché rispettino i requisiti della Convenzione) e voli commerciali (soggetti a specifici accordi tra gli Stati). Questa distinzione si riflette nell'art. 699, che subordina l'accesso degli aeromobili stranieri a condizioni di reciprocità o a convenzioni internazionali, in coerenza con il sistema ICAO.

Casi pratici

Caso 1: Vettore straniero privo di accordo bilaterale

Tizio, operatore di una compagnia aerea extra-UE, intende effettuare un volo charter verso un aeroporto italiano senza che tra il suo Paese e l'Italia esista un accordo bilaterale di servizi aerei. Per poter atterrare, la compagnia di Tizio deve richiedere all'ENAC un'autorizzazione temporanea ex art. 699, terzo periodo, la cui concessione è discrezionale e legata alla valutazione dell'ENAC sulla compatibilità dell'operazione con la sicurezza aeroportuale.

Caso 2: Violazione del regolamento di scalo da parte di un vettore

Caio, comandante di un aeromobile di una compagnia nazionale, non rispetta le procedure previste dal regolamento di scalo dell'aeroporto di Roma Fiumicino per la movimentazione degli aeromobili in piazzola. Il gestore aeroportuale segnala l'inosservanza all'ENAC, che può avviare il procedimento sanzionatorio previsto e richiedere al vettore misure correttive.

Caso 3: Aeromobile straniero in sosta prolungata

Sempronio, responsabile delle operazioni di un aeroporto del sud Italia, riceve la richiesta di sosta prolungata di un aeromobile registrato in uno Stato con cui l'Italia non ha convenzioni aeronautiche. L'ENAC può rilasciare un'autorizzazione temporanea per consentire la sosta, ma al termine del periodo autorizzato l'aeromobile dovrà lasciare l'aeroporto, pena l'adozione di misure coercitive.

Domande frequenti

Cos'è il regolamento di scalo e chi è obbligato a rispettarlo?

Il regolamento di scalo è l'atto normativo adottato per ciascun aeroporto che disciplina le condizioni operative specifiche di utilizzo dell'infrastruttura. È vincolante per tutti gli operatori presenti in aeroporto: vettori, gestori di handling, fornitori di servizi e personale di terra.

Un aeromobile straniero può sempre atterrare in un aeroporto italiano?

No. Gli aeromobili stranieri sono ammessi solo in presenza di reciprocità con il Paese di origine o in forza di convenzioni internazionali. In mancanza, è necessaria un'apposita autorizzazione temporanea rilasciata dall'ENAC.

Cosa succede se un vettore straniero atterrasse senza autorizzazione?

L'atterraggio non autorizzato costituisce una violazione delle norme sull'uso degli aeroporti e può comportare sanzioni amministrative, l'obbligo di abbandonare immediatamente l'aeroporto e misure coercitive da parte delle autorità aeroportuali.

L'ENAC può autorizzare un aeromobile straniero in deroga al principio di reciprocità?

Sì. L'art. 699 attribuisce all'ENAC la facoltà di rilasciare autorizzazioni temporanee anche in assenza di reciprocità, a propria discrezione, per esigenze operative contingenti come emergenze, voli umanitari o operazioni di Stato.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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