In sintesi
- La norma elenca le tre categorie di aeroporti aperti al traffico aereo civile in Italia.
- Tutti gli aeroporti civili aperti al traffico devono essere sottoposti a valutazione d'idoneità da parte dell'ENAC.
- Rientrano nella categoria: aeroporti dello Stato e degli enti pubblici territoriali, aeroporti militari designati di concerto dai Ministri competenti, aeroporti privati autorizzati e adibiti dal gestore al traffico civile.
- Gli aeroporti militari possono essere aperti al traffico civile con un atto congiunto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della difesa.
- Gli aeroporti privati devono possedere autorizzazione ai sensi dell'art. 694 e devono essere espressamente adibiti dal gestore al traffico aereo civile.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 697 Codice della Navigazione — Aeroporti aperti al traffico civile
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione d'idoneità al servizio da parte dell'ENAC:
a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici territoriali;
b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa;
c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e finalità della norma
L'art. 697 del Codice della navigazione individua le condizioni e le tipologie di infrastrutture aeroportuali che possono legittimamente accogliere traffico aereo civile. La disposizione risponde all'esigenza di garantire un sistema ordinato e sicuro di accesso agli aeroporti, subordinando l'apertura al traffico civile a una previa valutazione tecnico-amministrativa da parte dell'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), l'autorità nazionale di vigilanza nel settore.
Il legislatore ha costruito un sistema tripartito che riconosce la coesistenza di infrastrutture pubbliche statali, aeroporti militari con funzione duale e aeroporti privati, ciascuna categoria soggetta a un regime giuridico proprio ma uniforme nel requisito della verifica d'idoneità da parte dell'ENAC.
Le tre categorie di aeroporti
La prima categoria comprende gli aeroporti civili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici territoriali. Si tratta delle infrastrutture tradizionalmente destinate al traffico civile, gestite in regime concessorio da soggetti privati ma insistenti su demanio aeronautico pubblico. Il regime demaniale di questi aeroporti è disciplinato dal Titolo II del Codice della navigazione (artt. 692 e ss.), che qualifica il demanio aeronautico come insieme di beni indisponibili destinati a pubblico servizio.
La seconda categoria riguarda gli aeroporti militari designati. Questi sono strutture originariamente destinate all'uso militare che, per scelta istituzionale adottata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro della difesa, vengono aperte, in tutto o in parte, anche al traffico civile. L'intesa ministeriale riflette la natura duale di tali infrastrutture, in cui coesistono esigenze di sicurezza nazionale e interessi di mobilità civile.
La terza categoria riguarda gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'art. 694 del Codice, che il gestore decide di adibire all'esercizio del traffico aereo civile. In questo caso il gestore privato assume la scelta imprenditoriale di aprire l'infrastruttura al traffico civile, ma deve aver già ottenuto l'autorizzazione ex art. 694 e deve in ogni caso superare la valutazione d'idoneità dell'ENAC.
Il ruolo dell'ENAC e la valutazione d'idoneità
Il requisito della valutazione d'idoneità al servizio da parte dell'ENAC costituisce il presupposto indefettibile per l'apertura al traffico civile di qualsiasi aeroporto. L'ENAC, istituita con D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250, è l'autorità nazionale di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile. La valutazione d'idoneità si traduce in una verifica che l'aeroporto possieda le caratteristiche tecniche, infrastrutturali e organizzative idonee a garantire la sicurezza delle operazioni di volo civili.
Tale valutazione deve essere rinnovata al mutare delle condizioni strutturali e funzionali dell'aeroporto, e può essere oggetto di revisione qualora emergano criticità nella sicurezza. L'ENAC ha altresì il potere di sospendere o revocare l'idoneità riconosciuta, con conseguente chiusura temporanea o definitiva al traffico civile.
Raccordo con la disciplina europea e internazionale
Il Regolamento UE 2018/1139 (che ha abrogato e sostituito il Reg. CE 216/2008) prevede norme comuni nel settore dell'aviazione civile e attribuisce all'EASA (European Union Aviation Safety Agency) competenze regolatorie sugli aeroporti con traffico strumentale o con aeromobili a motore di dimensioni rilevanti. La norma dell'art. 697 si inserisce pertanto in un quadro regolatorio multilivello, nel quale l'idoneità valutata dall'ENAC deve essere coerente con i requisiti tecnici fissati a livello europeo, in particolare con i regolamenti attuativi relativi agli aeroporti (Reg. UE 139/2014).
Profili pratici e operativi
Nella prassi, la classificazione di un aeroporto come aperto al traffico civile determina una serie di conseguenze operative rilevanti: l'applicazione del regolamento di scalo (art. 699), il rispetto delle condizioni d'uso fissate dall'ENAC, l'obbligo di garantire i servizi di assistenza a terra di cui all'art. 706, l'assoggettamento alla disciplina della gestione aeroportuale (artt. 704 e ss.) e la soggezione ai poteri di vigilanza e controllo dell'ENAC. Al di fuori di questa classificazione, l'aeroporto rimane accessibile solo secondo le regole proprie delle aviosuperfici o degli aeroporti privati non aperti al traffico civile, con il regime più restrittivo previsto dall'art. 700 del Codice.
Casi pratici
Caso 1: Aeroporto militare aperto al traffico civile
Tizio, imprenditore del settore aeronautico, vorrebbe avviare operazioni di volo commerciale su un aeroporto militare del nord Italia. L'apertura di tale aeroporto al traffico civile richiede una designazione ministeriale adottata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della difesa, unitamente alla positiva valutazione d'idoneità da parte dell'ENAC: solo con entrambi questi atti Tizio potrà operarvi con voli civili.
Caso 2: Aeroporto privato che vuole aprirsi al traffico civile
Caio è titolare di un aeroporto privato autorizzato ai sensi dell'art. 694 del Codice della navigazione, finora utilizzato esclusivamente per voli privati. Caio intende adibire l'infrastruttura al traffico aereo civile commerciale: dovrà richiedere all'ENAC la valutazione d'idoneità prevista dall'art. 697, in assenza della quale nessun volo civile commerciale potrà operare sul suo aeroporto.
Caso 3: Verifica dell'idoneità di un aeroporto pubblico
Sempronio è il responsabile tecnico di un aeroporto civile di proprietà di un ente pubblico territoriale. A seguito di lavori di ampliamento della pista, l'ENAC dispone una nuova valutazione d'idoneità al servizio: fino al completamento positivo della procedura, l'aeroporto non può essere considerato pienamente aperto al traffico civile nelle aree oggetto di modifica.
Domande frequenti
Quali aeroporti possono essere aperti al traffico aereo civile in Italia?
Gli aeroporti aperti al traffico civile sono quelli di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali, i militari designati dal Ministro delle infrastrutture d'intesa con il Ministro della difesa, e i privati autorizzati ex art. 694 e adibiti dal gestore al traffico civile, tutti previo parere d'idoneità dell'ENAC.
Cosa si intende per valutazione d'idoneità dell'ENAC?
È la verifica tecnico-amministrativa svolta dall'ENAC per accertare che l'aeroporto possieda i requisiti strutturali, infrastrutturali e organizzativi necessari per operare in sicurezza nel traffico aereo civile. Senza tale valutazione positiva, nessun aeroporto può essere aperto al traffico civile.
Un aeroporto militare può accogliere voli civili?
Sì, ma solo se designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro della difesa e previo superamento della valutazione d'idoneità dell'ENAC. In mancanza di tale designazione, l'aeroporto rimane esclusivamente militare.
Un privato può aprire un aeroporto al traffico civile?
Sì, a condizione che l'aeroporto sia già stato autorizzato ai sensi dell'art. 694 del Codice della navigazione, che il gestore lo adibisca espressamente al traffico civile e che l'ENAC abbia rilasciato la propria valutazione d'idoneità positiva.
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