In sintesi
- Chi ha prestato soccorso ad un aeromobile usando mezzi privati ha diritto a compenso per l'opera utilmente prestata.
- Il soccorritore privato ha in ogni caso diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese sostenute.
- Il compenso per l'opera utile è calcolato secondo i criteri degli artt. 983 e seguenti del Codice della navigazione (soccorso e salvataggio) quando ne ricorrano i presupposti.
- Negli altri casi si applicano i criteri stabiliti dal regolamento, quale fonte secondaria di disciplina.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 728 Codice della Navigazione — Compenso e indennità
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Qualora nelle operazioni di soccorso di cui all'articolo precedente siano stati impiegati mezzi appartenenti a privati, le persone che hanno prestato il soccorso hanno diritto a compenso per l'opera utilmente prestata, nonché, in ogni caso, al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese, secondo i criteri fissati dagli articoli 983 e seguenti, quando ne ricorrano gli estremi; negli altri casi secondo i criteri stabiliti dal regolamento.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio e collocazione sistematica
L'articolo 728 del Codice della navigazione disciplina il diritto al compenso e all'indennità spettanti ai privati che abbiano partecipato alle operazioni di soccorso di un aeromobile in pericolo o a seguito di sinistro, impiegando propri mezzi. La norma si colloca in continuità con l'art. 727, che impone all'ENAC l'obbligo di organizzare il soccorso, e risponde all'esigenza di incentivare la collaborazione dei privati alle operazioni di emergenza aeronautica, garantendo loro un adeguato ristoro economico.
Il legislatore ha scelto di non definire autonomamente i criteri di liquidazione del compenso, ma di richiamare per rinvio formale le norme sul soccorso e salvataggio dettate dagli artt. 983 e seguenti del Codice della navigazione, che trovano applicazione primaria nel settore marittimo ma vengono estesi, con le necessarie adattamenti, al settore aeronautico. Il rinvio è condizionato al ricorrere dei presupposti previsti da tali norme; in caso contrario si applicano i criteri del regolamento di esecuzione.
Presupposto: impiego di mezzi privati nelle operazioni di soccorso
Il diritto al compenso e all'indennità sorge quando «nelle operazioni di soccorso siano stati impiegati mezzi appartenenti a privati». Il termine «mezzi» è da intendersi in senso ampio, comprensivo di aeromobili, veicoli terrestri, natanti, attrezzature tecniche, nonché della prestazione lavorativa dei privati medesimi. La norma si applica sia ai casi in cui il privato abbia agito spontaneamente sia ai casi in cui sia stato coinvolto su ordine dell'ENAC ai sensi dell'art. 726 (requisizione): in quest'ultimo caso il diritto all'indennizzo deriva dall'art. 728 in combinato disposto con i principi costituzionali in materia di proprietà.
Il presupposto dell'«opera utilmente prestata» per il compenso (distinto dal rimborso spese e dal risarcimento danni, che spettano «in ogni caso») richiede che l'intervento del privato abbia avuto un effettivo risultato positivo nelle operazioni di soccorso: non basta aver tentato di soccorrere, occorre che il soccorso abbia prodotto un'utilità concreta (recupero dell'aeromobile, salvataggio di persone, limitazione dei danni). Questo criterio di utilità riflette il principio «no cure, no pay» tipico del salvataggio marittimo.
Il rinvio agli artt. 983 e seguenti: soccorso e salvataggio
Gli artt. 983 e seguenti del Codice della navigazione disciplinano il soccorso e il salvataggio in mare, istituto di origine consuetudinaria internazionale codificato dalla Convenzione di Bruxelles del 1910 sull'assistenza e il salvataggio in mare (e successivamente aggiornata dalla Convenzione internazionale sul salvataggio del 1989, recepita dall'Italia con L. 129/1995). I criteri di liquidazione del compenso previsti da tali norme tengono conto di diversi fattori: il risultato conseguito, il valore dell'aeromobile salvato, l'entità del pericolo corso dall'aeromobile e dalle persone a bordo, i rischi affrontati dal soccorritore, la qualità e durata dei servizi resi, la rapidità dell'intervento.
Il rinvio all'istituto del soccorso marittimo per il soccorso aeronautico è coerente con la tradizione del diritto della navigazione, che tratta il mezzo aereo con criteri analoghi a quelli del mezzo nautico quando si tratta di tutelare interessi analoghi (salvataggio di vite umane e di beni di valore). Tuttavia, il rinvio è subordinato al «ricorrere degli estremi», ossia alla verificazione dei presupposti specifici degli artt. 983 ss. (pericolo del mezzo assistito, libera iniziativa del soccorritore, utilità del servizio). Ove tali estremi non ricorrano, si applicheranno i criteri regolativi del regolamento di esecuzione del Codice.
Diritti incondizionati: risarcimento danni e rimborso spese
A differenza del compenso per l'opera utilmente prestata (che richiede il presupposto dell'utilità), l'art. 728 riconosce «in ogni caso» al soccorritore privato il diritto al risarcimento dei danni subiti nelle operazioni (danni ai mezzi impiegati, lesioni personali del personale coinvolto) e al rimborso delle spese sostenute (carburante, materiali, forza lavoro). Questi diritti operano indipendentemente dall'esito del soccorso e non richiedono la prova dell'utilità dell'intervento, costituendo un'applicazione dei principi di indennizzo per attività lecita lesiva.
Profili procedurali e competenza
Le controversie in materia di compenso e indennità per il soccorso aeronautico rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (tribunale), trattandosi di diritti soggettivi patrimoniali di natura privatistica. La quantificazione del compenso avviene secondo i criteri normativi sopra descritti, con possibilità di ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. ove la prova del danno o del valore del servizio reso sia difficoltosa.
Casi pratici
Caso 1: Soccorso con elicottero privato e richiesta di compenso
Tizio è proprietario di un elicottero privato e, saputo della caduta di un piccolo aeromobile in una zona impervia, interviene spontaneamente portando soccorso e recuperando i feriti. Poiché l'opera è stata utilmente prestata e ha consentito il salvataggio delle persone a bordo, Tizio ha diritto al compenso secondo i criteri degli artt. 983 e seguenti del Codice della navigazione, oltre al rimborso delle spese di carburante e al risarcimento di un danno subito dall'elicottero durante le operazioni.
Caso 2: Rimborso spese anche in caso di soccorso senza risultato positivo
Caio mette a disposizione il proprio veicolo fuoristrada e si unisce alle operazioni di ricerca di un aeromobile disperso in montagna, senza riuscire a localizzarlo. Pur non avendo l'intervento prodotto un risultato utile, Caio ha comunque diritto — ai sensi dell'art. 728 — al rimborso delle spese sostenute (carburante, equipaggiamento) e al risarcimento del danno subito dal veicolo durante le operazioni, poiché tali diritti spettano «in ogni caso».
Caso 3: Mezzo requisito durante le operazioni di soccorso: diritti del proprietario
Sempronio è titolare di un'impresa di trasporti e il suo automezzo viene requisito dall'ENAC ex art. 726 per trasportare materiali di soccorso verso l'area del sinistro. Al termine delle operazioni, Sempronio ha diritto al compenso per l'opera utilmente prestata secondo i criteri degli artt. 983 ss. (o del regolamento), nonché al risarcimento del danno subito dall'automezzo e al rimborso delle spese di esercizio, in applicazione combinata degli artt. 726 e 728 del Codice.
Domande frequenti
Chi ha diritto al compenso per il soccorso aeronautico con mezzi privati?
Le persone che hanno prestato soccorso ad un aeromobile impiegando mezzi propri hanno diritto al compenso per l'opera utilmente prestata, nonché al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese in ogni caso.
Cosa significa 'opera utilmente prestata' ai fini del compenso?
Significa che l'intervento del soccorritore ha prodotto un effettivo risultato positivo (salvataggio di persone, recupero dell'aeromobile, limitazione dei danni): se il tentativo di soccorso non ha avuto esito positivo, non sorge il diritto al compenso, ma rimangono il risarcimento danni e il rimborso spese.
Come si calcola il compenso per il soccorso aeronautico privato?
Quando ne ricorrano i presupposti, si applicano i criteri degli artt. 983 e seguenti del Codice della navigazione (soccorso e salvataggio marittimo), che considerano il risultato conseguito, il valore del bene salvato, i rischi corsi e la durata del servizio; negli altri casi si applicano i criteri del regolamento.
Il soccorritore ha diritto al rimborso spese anche se il soccorso non ha avuto esito positivo?
Sì. L'art. 728 prevede che il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese spettino 'in ogni caso', indipendentemente dall'utilità dell'intervento.
Il tribunale ordinario è competente per le controversie sul compenso ex art. 728?
Sì. Le controversie sul compenso e sull'indennità per il soccorso aeronautico sono di natura privatistica e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.