Autore: Andrea Marton

  • Art. 772 Codice della Navigazione – Giornale di bordo

    Art. 772 Codice della Navigazione – Giornale di bordo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Sul giornale di bordo devono essere annotati gli eventi indicati nell'articolo 835, i testamenti e ogni altro fatto di particolare importanza.

  • Sportello Unico Edilizia (SUE): casi pratici art. 5 T.U.E.

    L’articolo art. 5 T.U.E. istituisce lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), l’ufficio comunale che funge da unico punto di accesso per il privato in tutte le pratiche edilizie. Dal permesso di costruire alla SCIA, dalla CILA alle comunicazioni di fine lavori, il SUE coordina ogni interlocuzione con la pubblica amministrazione, integrandosi con il SUAP per gli interventi produttivi e dialogando con Soprintendenza, ASL, Vigili del Fuoco e gestori dei sottoservizi.

    Il quadro normativo

    Il SUE nasce con il Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001) e si inserisce nel solco della digitalizzazione della pubblica amministrazione delineata dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005, CAD). Ogni Comune deve istituire un’unica struttura che riceva le istanze edilizie, acquisisca i pareri degli enti terzi e rilasci i titoli abilitativi. Negli ultimi anni la quasi totalità dei Comuni italiani ha adottato piattaforme telematiche regionali o nazionali (ad esempio SUET nel Lazio, MUDE in Piemonte, Impresainungiorno per il SUAP), rendendo obbligatorio il deposito digitale di pratiche, elaborati grafici, asseverazioni e ricevute di pagamento dei diritti.

    Le funzioni del SUE nell’era digitale

    Il SUE svolge sostanzialmente cinque funzioni. La prima è la ricezione delle istanze: permesso di costruire, SCIA, CILA, comunicazioni varie, agibilità. La seconda è l’istruttoria tecnica, con verifica della conformità urbanistica ed edilizia. La terza è l’acquisizione dei pareri esterni (Soprintendenza per i vincoli paesaggistici e monumentali, ASL per l’igiene, Vigili del Fuoco per la prevenzione incendi, autorità di bacino, gestori delle reti). La quarta è il rilascio del titolo o il controllo sulle attestazioni del professionista. La quinta è la conservazione del fascicolo del fabbricato in formato digitale.

    L’integrazione con il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) è essenziale: quando l’intervento riguarda un capannone, un esercizio commerciale o un’attività produttiva, il SUAP diventa il front office e il SUE opera come back office tecnico, evitando al cittadino di presentarsi a due sportelli distinti. Anche per gli interventi che ricadono in zone industriali o artigianali, il SUE garantisce il coordinamento con il consorzio di sviluppo e con il gestore della rete elettrica e idrica, evitando che la pratica si frammenti in più procedimenti paralleli.

    Un aspetto spesso sottovalutato è la funzione informativa preventiva: prima di depositare una pratica complessa il richiedente puo richiedere un parere preliminare (cosiddetto pre-CdS o pre-istruttorio) al SUE, che orienta il progetto rispetto ai vincoli urbanistici, paesaggistici e igienico-sanitari, riducendo il rischio di dinieghi o richieste di integrazioni tardive. Questo strumento, sebbene non vincolante, è particolarmente utile per interventi di rilievo o per ristrutturazioni in centro storico, dove l’interlocuzione con la Soprintendenza è determinante per la tenuta del progetto.

    Procedimento del permesso di costruire e silenzio-assenso

    Il procedimento ordinario del permesso di costruire, disciplinato dall’art. 20 T.U.E., prevede 60 giorni per l’istruttoria del responsabile del procedimento, prorogabili una sola volta di 30 giorni per Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o per progetti particolarmente complessi. Trascorso il termine senza una pronuncia espressa, sulla domanda si forma il silenzio-assenso, salvo che l’intervento ricada in aree vincolate (paesaggistiche, storiche, idrogeologiche), dove resta sempre necessaria una determinazione esplicita.

    Per SCIA e CILA il meccanismo è opposto: il titolo si forma con la presentazione dell’asseverazione del tecnico abilitato, e il SUE ha 30 giorni (SCIA) o nessun termine perentorio (CILA) per esercitare poteri inibitori in caso di carenza dei presupposti.

    5 casi pratici al SUE

    Caso 1 – Permesso di costruire per villa unifamiliare

    Un proprietario intende edificare una villa di nuova costruzione su un lotto residenziale a Brescia. Il richiedente, tramite il proprio ufficio tecnico di fiducia, deposita sulla piattaforma telematica del SUE l’istanza con elaborati grafici, relazione tecnica, calcolo del contributo di costruzione e relazione paesaggistica. Il SUE assegna il numero di protocollo, designa il responsabile del procedimento e attiva la conferenza di servizi asincrona con Soprintendenza e ASL. Dopo 75 giorni il SUE rilascia il permesso, comunicando l’importo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione. Il richiedente paga, deposita la comunicazione di inizio lavori e nomina direttore dei lavori e responsabile della sicurezza.

    Caso 2 – SCIA per ampliamento del 20% di un fabbricato esistente

    Un proprietario vuole ampliare la propria abitazione di 35 mq usando il bonus volumetrico previsto dal Piano Casa regionale. Trattandosi di intervento di ristrutturazione edilizia “pesante” con aumento di volume entro i limiti consentiti, è richiesta una SCIA. Il richiedente presenta al SUE la SCIA corredata dall’asseverazione del tecnico, dagli elaborati grafici, dalla ricevuta dei diritti di segreteria e dal calcolo del contributo di costruzione. I lavori possono iniziare il giorno stesso del deposito. Il SUE ha 30 giorni per verificare e, in caso di carenza, può ordinare la cessazione dei lavori o richiedere la conformazione.

    Caso 3 – CILA per manutenzione straordinaria di un appartamento

    Un proprietario in un condominio di Milano vuole rifare il bagno spostando una tramezza interna e sostituendo gli impianti. Si tratta di manutenzione straordinaria “leggera” senza modifica della sagoma né delle parti strutturali: serve una CILA. Il richiedente incarica un tecnico abilitato che predispone l’asseverazione, gli elaborati e il computo metrico. La CILA viene depositata sul portale del SUE, i lavori partono immediatamente. A fine lavori il tecnico deposita la comunicazione di fine lavori con la documentazione fotografica. Nessun titolo espresso, nessun termine di istruttoria: il fascicolo resta agli atti del SUE per i controlli a campione.

    Caso 4 – Il SUE digitale di Roma Capitale: la piattaforma SUET

    Roma Capitale gestisce le pratiche edilizie tramite la piattaforma regionale SUET (Sportello Unico Edilizia Telematica). Il richiedente accede con SPID o CIE, compila il formulario, allega gli elaborati firmati digitalmente dal tecnico, paga i diritti tramite PagoPA e ottiene la ricevuta di protocollazione. La piattaforma instrada automaticamente la pratica al Municipio competente, attiva i pareri di Soprintendenza Speciale di Roma e ATAC per le interferenze viarie. L’avanzamento è consultabile in tempo reale dal cruscotto utente.

    Caso 5 – Silenzio-assenso maturato e diniego tardivo

    Un proprietario presenta a un SUE di un Comune di 30.000 abitanti l’istanza di permesso di costruire per un piccolo edificio commerciale. Il SUE non si pronuncia entro 60 giorni e l’intervento non ricade in area vincolata: matura il silenzio-assenso. Trascorsi altri 20 giorni il SUE notifica un provvedimento di diniego espresso. Il richiedente impugna l’atto al TAR sostenendo che il silenzio-assenso aveva già consolidato il titolo. Il giudice amministrativo, in linea con la giurisprudenza consolidata, annulla il diniego: una volta formato il silenzio-assenso, l’amministrazione può intervenire solo in autotutela, con motivazione rafforzata e nel rispetto del termine ragionevole.

    Quando agire e cosa preparare

    Prima di rivolgersi al SUE conviene sempre verificare la categoria dell’intervento: nuova costruzione e ristrutturazione “pesante” richiedono permesso di costruire; ampliamenti, ristrutturazioni “leggere” e mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti vanno in SCIA; manutenzioni straordinarie senza opere strutturali e frazionamenti interni in CILA. Il richiedente, sia esso il proprietario o l’avente titolo, deve raccogliere visure catastali, estratto di mappa, titolo di proprietà, relazione tecnica predisposta dall’ufficio tecnico di fiducia o dallo studio incaricato.

    Conviene sempre consultare lo strumento urbanistico comunale (PGT, PRG, PUC) per verificare la zona omogenea e i parametri edificatori. In presenza di vincoli paesaggistici occorre acquisire preventivamente l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004. Per gli immobili tutelati come bene culturale serve invece l’autorizzazione di cui all’art. 21 dello stesso Codice.

    Norme e fonti

    • Art. 5 T.U.E. – Sportello Unico per l’Edilizia
    • Art. 20 T.U.E. – Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
    • Artt. 22-23 T.U.E. – SCIA e SCIA in alternativa al permesso di costruire
    • Art. 6-bis T.U.E. – Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)
    • D.Lgs. 82/2005 (CAD) – Codice dell’Amministrazione Digitale
    • D.P.R. 160/2010 – Regolamento SUAP
    • D.Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    FAQ

    Devo presentarmi fisicamente al SUE o posso fare tutto online?

    Quasi tutti i Comuni italiani gestiscono il SUE in modalità esclusivamente telematica: si accede con SPID o CIE, si depositano pratiche firmate digitalmente dal tecnico e si pagano i diritti via PagoPA. Lo sportello fisico resta come servizio informativo, ma il deposito cartaceo è ormai residuale.

    Quanto tempo ha il SUE per rilasciare il permesso di costruire?

    L’art. 20 T.U.E. prevede 60 giorni di istruttoria dal protocollo dell’istanza, prorogabili di 30 giorni nei Comuni sopra 100.000 abitanti o per progetti complessi. Scaduto il termine, sulla domanda si forma il silenzio-assenso, salvo che l’intervento ricada in area vincolata.

    Cosa succede se il SUE non risponde entro i termini?

    Sulla domanda di permesso di costruire si forma il silenzio-assenso quando non ci sono vincoli paesaggistici, storici o idrogeologici. Per la SCIA il meccanismo è opposto: il titolo si forma alla presentazione e il SUE può intervenire solo con poteri inibitori entro 30 giorni. Per la CILA non c’è alcun termine perentorio: il fascicolo resta agli atti per i controlli.

    Il SUE coordina anche i pareri di Soprintendenza e ASL?

    Sì, è proprio questa la sua funzione di “unico punto di accesso”. Il responsabile del procedimento attiva la conferenza di servizi (asincrona di norma, sincrona per i casi complessi) e raccoglie i pareri degli enti terzi: Soprintendenza per i vincoli, ASL per igiene e salubrita, Vigili del Fuoco per la prevenzione incendi, autorità di bacino, gestori delle reti. Il richiedente dialoga sempre e solo con il SUE.

  • Art. 115 Codice Civile: Matrimonio del cittadino all’estero

    Art. 115 Codice Civile: Matrimonio del cittadino all’estero

    Art. 115 c.c. – Matrimonio del cittadino all’estero

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite.

    COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 .

  • Art. 27 D.Lgs. 198/2006 – Divieti di discriminazione nell’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e nelle condizioni di lavoro

    Art. 27 D.Lgs. 198/2006 – Divieti di discriminazione nell’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e nelle condizioni di lavoro ( legge 9 dicembre 1977, n. 903,

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. È vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l’ampliamento di un’impresa o l’avvio o l’ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma.

    2. La discriminazione di cui al comma 1 è vietata anche se attuata: a) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive; b) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l’appartenenza all’uno o all’altro sesso.

    3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento,aggiornamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento, per quanto concerne sia l’accesso sia i contenuti, nonché all’affiliazione e all’attività in un’organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali organizzazioni.

    4. Eventuali deroghe alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva.

    5. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate, anche a mezzo di terzi, da datori di lavoro privati e pubbliche amministrazioni la prestazione richiesta dev’essere accompagnata dalle parole “dell’uno o dell’altro sesso”, fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.

    6. Non costituisce discriminazione condizionare all’appartenenza ad un determinato sesso l’assunzione in attività della moda, dell’arte e dello spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 – Contrabbando

    Art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Contrabbando

    In vigore dal 04/07/2001

    1. In relazione alla commissione dei reati previsti ((dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111 , e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 )) , si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

    2. Quando ((le imposte o i diritti di confine)) dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

    3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) (( e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b) )) .

  • Art. 25 duodevicies D.Lgs. 231/2001 – (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e sacc…

    Art. 25 duodevicies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)

    In vigore dal 04/07/2001

    ((

    1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

    2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3))

  • Art. 230 DPR 495/1992 – Segnale mobile plurifunzionale di soccorso

    Art. 230 DPR 495/1992 – Segnale mobile plurifunzionale di soccorso

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, di cui, ai sensi dell'articolo 72, comma 3,…, del codice, possono essere dotati gli autoveicoli in circolazione e che i conducenti possono esporre nei casi di fermata dell'autoveicolo dovuta ad una delle seguenti situazioni di difficoltà e di emergenza: a) malore del conducente; b) avaria al motore, ai pneumatici, ai freni, ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; c) mancanza di combustibile, deve essere conforme alle caratteristiche indicate nel presente articolo, nell'articolo 231 nonché nell'appendice VI al presente titolo.

    2. Sulle facce esterne del dispositivo, realizzato con pellicola retroriflettente, devono essere visibili le seguenti diciture: Lato anteriore: SOS (permanente) (fig. III.2/a) Lato posteriore: SOS ed uno dei seguenti simboli: a) simbolo CROCE ROSSA (fig. III.2/b); b) simbolo CHIAVE REGOLABILE (fig. III.2/c); c) simbolo DISTRIBUTORE (fig. III.2/d).

    3. Il segnale riportante il simbolo di una croce rossa può essere utilizzato solo nel caso di malore del conducente; il segnale riportante il simbolo di una chiave regolabile, nei casi di avaria del veicolo; il segnale riportante il simbolo di un distributore, in caso di mancanza di combustibile.

    4. Lo sfondo del segnale deve essere di colore bianco o giallo realizzato in pellicola retroriflettente con simboli di colore rosso trasparente o nero.

    5. Le dimensioni dei simboli, e le caratteristiche di retroriflettenza della pellicola rifrangente, devono essere tali da garantire, senza determinare fenomeni di abbagliamento, la individuazione ed il riconoscimento alla distanza di almeno 50 m, da parte di un osservatore avente acuità visiva discreta e cioè 8/10 almeno in un occhio e senza correzione di lenti e ciò sia nelle ore diurne che notturne.

    6. Il dispositivo di segnalamento può essere realizzato anche con diciture luminose di colore rosso su fondo nero e visibili, a segnalamento montato, solo dalla parte posteriore del veicolo. I caratteri possono essere costituiti da elementi emittenti luce propria ovvero essere resi luminosi per trasparenza. È ammesso che le diciture siano ripetute anche nella parte anteriore del segnalamento e quindi visibili dalla parte anteriore del veicolo. In tale caso i caratteri dovranno essere di colore bianco o giallo su fondo nero.

    7. Il dispositivo di segnalamento di cui al comma 6 deve far comparire su apposito schermo una ed una sola delle seguenti diciture: MALORE – MOTORE – GOMMA – FRENI – LUCI – BENZINA – GASOLIO.

    8. Le dimensioni e la luminosità dei caratteri devono essere tali da garantire, senza determinare fenomeni di abbagliamento la leggibilità alla distanza di almeno 50 m, da parte di un osservatore avente una acuità visiva discreta, ossia 8/10 almeno in un occhio e senza correzione di lenti, e ciò sia in ore diurne che notturne.

    9. Il dispositivo deve essere di tipo omologato dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.

    10. La conformità del dispositivo alle prescrizioni tecniche è attestata dalla presenza del numero di approvazione e del marchio di fabbrica.

    11. Sono fatte salve le approvazioni rilasciate in attuazione del decreto ministeriale 10 dicembre

    1988. 12. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610.

  • Art. 98 Codice Civile: Rifiuto della pubblicazione

    Art. 98 Codice Civile: Rifiuto della pubblicazione

    Art. 98 c.c. – Rifiuto della pubblicazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.

    Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

  • Art. 211 DPR 495/1992 – Limiti e modalità di circolazione delle macchine operatrici

    Art. 211 DPR 495/1992 – Limiti e modalità di circolazione delle macchine operatrici

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, possono circolare su strada nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'articolo 114 del codice, nonché di quelle eventualmente riportate, ai fini della sicurezza della circolazione stradale e della destinazione, sulla relativa carta di circolazione rilasciata da un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C..

    2. Nell'evenienza di cui al comma 1, le macchine operatrici possono altresì circolare con o senza le attrezzature di lavoro riconosciute installabili o asportabili in sede di approvazione o di omologazione, purché, in ogni caso, vengano rispettati i limiti dimensionali o di massa accertati in tale sede, ivi compreso il valore del rapporto minimo fra la massa o le masse gravanti sull'asse o sugli assi anteriori e quella o quelle gravanti sull'asse o sugli assi posteriori.

    3. Delle possibilità previste al comma 2 deve essere fatta esplicita menzione sulla carta di circolazione rilasciata da un'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. per la macchina operatrice interessata.

  • Art. 755 Codice della Navigazione – Certificato di immatricolazione

    Art. 755 Codice della Navigazione – Certificato di immatricolazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il certificato di immatricolazione è rilasciato dall'ENAC ed enuncia i contrassegni di individuazione dell'aeromobile, il tipo e le caratteristiche principali, le generalità del proprietario, … nonché le altre indicazioni richieste dai regolamenti dell'ENAC. Sono annotate sul certificato tutte le variazioni che comportano modificazioni dei dati indicati nel primo comma.

  • Art. 14 L. 212/2000 – Contribuenti non residenti

    Art. 14 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Contribuenti non residenti

    In vigore dal 01/08/2000

    1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli semplificati nonché agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte.

    2. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo. Nota all'art. 14: – Per il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si rinvia alle note all'art. 8.

  • CCNL Pubblici Esercizi: preavviso, dimissioni e licenziamento

    CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

    In sintesi

    Il CCNL Pubblici Esercizi stabilisce periodi di preavviso variabili da 10 a 45 giorni di calendario a seconda del livello di inquadramento e dell’anzianità di servizio. Il mancato rispetto del preavviso obbliga al pagamento dell’indennità sostitutiva. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso; quello per giustificato motivo soggettivo o oggettivo deve seguire procedure precise.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio · Angem · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 8 febbraio 2024 (decorrenza 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

    Tabella riepilogativa

    Periodi di preavviso CCNL Pubblici Esercizi (giorni di calendario)
    Livello Fino a 5 anni di anzianità Oltre 5 anni di anzianità
    Quadro e 1° livello 45 giorni 60 giorni
    2° livello 30 giorni 45 giorni
    3° livello 20 giorni 30 giorni
    4° livello 15 giorni 20 giorni
    5° e 6° livello 10 giorni 15 giorni

    I periodi di preavviso sono espressi in giorni di calendario (non lavorativi). Si applicano sia in caso di dimissioni del lavoratore sia in caso di licenziamento del datore. Il mancato preavviso obbliga al pagamento dell’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato.

    Il preavviso: funzione e decorrenza

    Il preavviso è l’obbligo reciproco di comunicare la cessazione del rapporto con un determinato anticipo, per consentire all’altra parte di organizzarsi. Nel CCNL Pubblici Esercizi i periodi sono differenziati per livello di inquadramento e per anzianità di servizio.

    Il preavviso decorre dal giorno successivo alla comunicazione scritta di dimissioni o licenziamento. Durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro prosegue normalmente: il lavoratore ha l’obbligo di prestare servizio e il datore di corrispondere la retribuzione.

    Il datore può dispensare il lavoratore dal lavoro durante il preavviso (garden leave), ma deve comunque corrispondere la retribuzione per l’intero periodo. In alternativa, entrambe le parti possono concordare il pagamento dell’indennità sostitutiva di preavviso in luogo del periodo lavorato.

    Dimissioni: forme e procedura

    Le dimissioni devono essere comunicate in forma scritta. Dal 12 marzo 2016 (D.Lgs. 151/2015) le dimissioni volontarie devono essere presentate esclusivamente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (accesso con SPID o CAF/patronato), pena la nullità. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa, quelle nel periodo di prova e quelle di lavoratori assunti con contratto a termine (per i quali le dimissioni anticipate richiedono forma telematica ma non la comunicazione al portale con le stesse modalità).

    Le dimissioni per giusta causa esonerano il lavoratore dall’obbligo di preavviso (art. 2119 c.c.) e danno diritto all’indennità di disoccupazione NASpI (a differenza delle dimissioni ordinarie, per le quali la NASpI non spetta salvo specifiche eccezioni come dimissioni durante la maternità o per giusta causa).

    Licenziamento: giusta causa, GMO e GMS

    Il datore può recedere dal contratto in tre modalità principali:

    • Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento grave che rende impossibile la prosecuzione del rapporto anche provvisoria. Esempi nel settore: furto ai danni dell’azienda o dei clienti, risse, assenza ingiustificata reiterata, grave insubordinazione. Non richiede preavviso; il lavoratore ha comunque diritto al TFR.
    • Giustificato motivo soggettivo (GMS): violazione degli obblighi contrattuali di minore gravità (es. ripetuti ritardi, negligenza non grave). Richiede preavviso e deve essere preceduto da contestazione disciplinare scritta con risposta del lavoratore (procedura dell’art. 7 L. 300/1970).
    • Giustificato motivo oggettivo (GMO): ragioni economiche, organizzative o produttive (es. soppressione del posto di lavoro, riorganizzazione). Richiede preavviso e, per aziende con più di 15 dipendenti, la procedura di conciliazione obbligatoria preventiva.

    Tutele contro il licenziamento illegittimo

    Le tutele variano in base alla dimensione aziendale e alla data di assunzione:

    • Tutela reintegratoria piena (art. 18 L. 300/1970): per lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 in aziende con più di 15 dipendenti. In caso di licenziamento nullo, discriminatorio o in frode alla legge: reintegra nel posto + risarcimento da 5 mensilità.
    • Tutela indennitaria crescente (D.Lgs. 23/2015): per lavoratori assunti dal 7 marzo 2015. Il licenziamento illegittimo comporta un’indennità non inferiore a 6 mensilità né superiore a 36 mensilità (2 mensilità per ogni anno di servizio).
    • Piccola impresa (fino a 15 dipendenti): regime semplificato, indennità tra 3 e 6 mensilità per licenziamento ingiustificato.

    Nel settore dei Pubblici Esercizi la dimensione media degli esercizi è spesso inferiore ai 15 dipendenti: molti lavoratori rientrano nel regime della piccola impresa.

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni di un cameriere 4° livello
    Tizio (4° livello, 3 anni anzianità) si dimette per trovare un altro lavoro. Preavviso contrattuale: 15 giorni di calendario. Invia le dimissioni telematicamente tramite portale del Ministero e comunica al datore la data di ultimo giorno di lavoro (15 giorni dopo). Se il datore lo dispensa dal lavoro nel preavviso, deve comunque corrispondergli la retribuzione dei 15 giorni: 1.540 € / 26 giorni lavorativi × (15/7 × 5) giorni lavorativi ≈ ~450 €.
    Caia – Licenziamento per giusta causa contestato
    Caia (3° livello, cuoca) viene licenziata per giusta causa per presunto furto di alimenti. Contesta il licenziamento. Essendo stata assunta nel 2018 (prima del 7 marzo 2015? No, dopo), rientra nel D.Lgs. 23/2015: indennità indennitaria crescente. Con 6 anni di servizio: indennità minima 6 mensilità, massima 12 mensilità. Caia impugna il licenziamento entro 60 giorni e deposita ricorso al Tribunale del Lavoro entro 180 giorni.
    Sempronio – Licenziamento GMO in piccolo bar
    Sempronio (5° livello, 4 anni) lavora in un bar con 5 dipendenti. Il titolare chiude una delle due sale e sopprime il suo posto. Licenziamento per GMO con 10 giorni di preavviso (5° livello, fino a 5 anni anzianità). Il bar ha meno di 15 dipendenti: tutela minima di 3 mensilità di indennità se il licenziamento fosse dichiarato ingiustificato. Sempronio accede alla NASpI avendo maturato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso deve dare un barista per dimettersi?
    Dipende dal livello e dall’anzianità. Un barista inquadrato al 3° livello con meno di 5 anni deve dare 20 giorni di calendario. Oltre i 5 anni: 30 giorni. Un barista al 4° livello: 15 giorni (fino a 5 anni) o 20 giorni (oltre 5 anni).
    Le dimissioni si possono inviare via email?
    No. Dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie devono essere presentate tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (modulo dimissioni online con SPID). Le dimissioni inviate solo via email o per iscritto su carta sono nulle, salvo casi eccezionali (periodo di prova, giusta causa, lavoratori domestici).
    Il licenziamento per giusta causa dà diritto alla NASpI?
    Sì. Il lavoratore licenziato per qualsiasi motivo (inclusa giusta causa) ha diritto alla NASpI se ha almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti e risulta involontariamente disoccupato.
    Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
    Se è il datore a non rispettare il preavviso (licenziando il lavoratore senza preavviso e senza giusta causa), deve corrispondere l’indennità sostitutiva di preavviso: la retribuzione globale del periodo di preavviso non goduto. L’indennità concorre al reddito ed è soggetta a tassazione ordinaria (non separata come il TFR).
    Il licenziamento disciplinare richiede procedure specifiche?
    Sì. Deve essere preceduto da contestazione disciplinare scritta (art. 7 L. 300/1970) con specificazione dei fatti. Il lavoratore ha 5 giorni per rispondere per iscritto o richiedere di essere sentito in contraddittorio. Solo dopo la valutazione delle giustificazioni il datore può irrogare la sanzione o il licenziamento. L’omissione del procedimento rende il licenziamento inefficace.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.