Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 99 Codice Civile: Termine per la celebrazione del matrimonio

    Art. 99 Codice Civile: Termine per la celebrazione del matrimonio

    Art. 99 c.c. – Termine per la celebrazione del matrimonio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.

    Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

  • Art. 40 CAD – Formazione di documenti informatici

    Art. 40 D.Lgs. 82/2005 CAD – Formazione di documenti informatici

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le ((Linee guida)) .

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235 .

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

  • Art. 62 CTS – Finanziamento dei Centri di servizio per il volontar…

    Art. 62 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV è istituito il FUN, alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 , di seguito FOB, ed amministrato dall'ONC in conformità alle norme del presente decreto.

    2. Il FUN costituisce ad ogni effetto di legge patrimonio autonomo e separato da quello delle FOB, dell'ONC, e dei CSV, vincolato alla destinazione di cui al comma

    9. 3. Ciascuna FOB destina ogni anno al FUN una quota non inferiore al quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 .

    4. Le FOB calcolano ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, le somme dovute ai sensi del comma 3 e le versano al FUN entro il 31 ottobre dell'anno di approvazione del bilancio, secondo modalità individuate dall'ONC.

    5. Le FOB sono inoltre tenute a versare al FUN i contributi integrativi deliberati dall'ONC ai sensi del comma 11 e possono in ogni caso versare al FUN contributi volontari.

    6. A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018 e di euro 10 milioni per gli anni successivi. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nei limiti dell'importo riconosciuto, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , presentando il modello F24 esclusivamente mediante servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all' articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e all' articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e successive modificazioni. Il credito è cedibile, in esenzione dall'imposta di registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile , a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ed è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.

    7. L'ONC determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV, anche sulla base del fabbisogno storico e delle mutate esigenze di promozione del volontariato negli enti del Terzo settore, e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su base regionale, secondo criteri trasparenti, obiettivi ed equi, definiti anche in relazione alla provenienza delle risorse delle FOB, ad esigenze di perequazione territoriale, nonché all'attribuzione storica delle risorse. L'ONC può destinare all'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti una quota di tale finanziamento per la realizzazione di servizi strumentali ai CSV o di attività di promozione del volontariato che possono più efficacemente compiersi su scala nazionale.

    8. L'ONC determina, secondo criteri di efficienza, di ottimizzazione e contenimento dei costi e di stretta strumentalità alle funzioni da svolgere ai sensi del presente decreto, l'ammontare previsto delle proprie spese di organizzazione e funzionamento a valere sul FUN, inclusi i costi relativi all'organizzazione e al funzionamento degli OTC e ai componenti degli organi di controllo interno dei CSV nominati ai sensi dell'articolo 65, comma 6, lettera e), in misura comunque non superiore al 5 per cento delle somme versate dalle FOB ai sensi del comma

    3. In ogni caso, non possono essere posti a carico del FUN eventuali emolumenti riconosciuti ai componenti e ai dirigenti dell'ONC e degli OTC. Le somme non spese riducono di un importo equivalente l'ammontare da destinarsi al medesimo fine nell'anno successivo a quello di approvazione del bilancio di esercizio.

    9. Le risorse del FUN sono destinate esclusivamente alla copertura dei costi di cui ai commi 7 ed

    8. L'ONC, secondo modalità dalla stessa individuate, rende annualmente disponibili ai CSV, all'associazione dei CSV di cui al comma 7, e agli OTC le somme ad essi assegnate per lo svolgimento delle proprie funzioni.

    10. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al FUN ai sensi del comma 3 risultino superiori ai costi annuali di cui ai commi 7 e 8, la differenza è destinata dall'ONC ad una riserva con finalità di stabilizzazione delle assegnazioni future ai CSV.

    11. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al FUN ai sensi del comma 3 risultino inferiori ai costi annuali di cui ai commi 7 e 8, ed anche la riserva con finalità di stabilizzazione sia insufficiente per la loro copertura, l'ONC pone la differenza a carico delle FOB, richiedendo a ciascuna di esse il versamento al FUN di un contributo integrativo proporzionale a quello obbligatorio già versato.

    12. I CSV possono avvalersi di risorse diverse da quelle del FUN, che possono essere liberamente percepite e gestite dai CSV, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 1, lettera c). I CSV non possono comunque accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo

    72. Note all'art. 62: – Per i riferimenti del decreto legislativo n. 153 del 1999 , si veda nelle note all'art.

    3. – Si riporta l'art. 8, comma 1, lettere c) e d), del citato decreto legislativo n. 153 del 1999 : «Art. 8 (Destinazione del reddito). –

    1. Le fondazioni destinano il reddito secondo il seguente ordine: (Omissis); c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza; d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 10, ai settori rilevanti; (Omissis).». – Si riporta l'art. 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 : «Art. 17 (Oggetto). –

    1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

    2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell' Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ; per le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall' art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ; d-bis); e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 , e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all' art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , come da ultimo modificato dall' art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 ; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche; h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell' art. 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 , e successive modificazioni.

    2-bis. 2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato.». – Si riporta l'art. 1, comma 53, della citata legge n. 244 del 2007 : «Art.

    1. –

    53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all' art. 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ; il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all' art. 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , a partire dalla data del 1° gennaio 2010.». – Si riporta l' art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): «Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti). –

    1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell' art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.

    Attenzione: il testo dell’art. 34 della L. 388/2000 è riportato come promulgato (importo originario in lire, pari a 516.456,90 euro). Il limite vigente dei crediti compensabili è oggi di 2 milioni di euro per ciascun anno solare, a regime dal 2022 (art. 1, comma 72, L. 234/2021).

    2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate.

    3. All' art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ".

    4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell' art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta.

    5. All' art. 37, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , le parole: "entro il termine previsto dall' art. 2946 del codice civile " sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di decadenza di quarantotto mesi".

    6. All' art. 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , le parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di quarantotto mesi".».

  • CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: apprendistato 2024

    CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

    Apprendistato nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: durata, formazione e regole

    Il CCNL Fiavet regola l'apprendistato professionalizzante come porta d'ingresso privilegiata nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator. La durata varia da 24 a 48 mesi in funzione della qualifica, con una disciplina speciale per l'addetto alle prenotazioni, figura chiave del comparto.

    In sintesi

    Il CCNL Fiavet prevede l'apprendistato professionalizzante per i livelli dal 2° al 6°: durata da 24 mesi (6° livello) a 36 mesi (livelli 2°, 5°, 6° Super), con un'eccezione di 48 mesi per l'addetto alle prenotazioni. La formazione si svolge esclusivamente in azienda. Rapporto massimo: 3 apprendisti per ogni 2 qualificati nelle aziende con almeno 10 dipendenti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    26 luglio 2024
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
    Norma di legge
    Art. 41-47 d.lgs. 81/2015 (Testo Unico Lavoro)
    Livelli abilitati
    Dal 2° al 6° livello

    Tabella riepilogativa dell’apprendistato per livello

    Apprendistato professionalizzante – durata e formazione per livello – CCNL Fiavet
    Livello di destinazione Durata massima Ore formative annue (medie) Profilo tipo
    2° livello 36 mesi 80 ore Agente di viaggio specializzato
    3° livello (addetto prenotazioni) 48 mesi 80 ore Addetto alle prenotazioni (figura speciale)
    5° e 6° Super 36 mesi 60 ore Operatore back-office, addetto qualificato d'ingresso
    6° livello 24 mesi 40 ore Addetto di supporto base

    Le percentuali retributive degli apprendisti rispetto al minimo tabellare di destinazione sono disciplinate nel testo del CCNL (art. 68 ss.) e variano per anno di apprendistato. Non sono disponibili nelle fonti pubbliche consultate; per i valori precisi si rimanda al testo contrattuale integrale (reperibile su filcams.cgil.it).

    Tipologia di apprendistato applicabile: il professionalizzante

    Il d.lgs. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato. Nel CCNL Fiavet trova applicazione l'apprendistato professionalizzante (art. 44 d.lgs. 81/2015), riservato ai lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 anni se in possesso di qualifica professionale). Ha lo scopo di consentire l'acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche attraverso la formazione svolta prevalentemente in azienda.

    La formazione nell’apprendistato Fiavet: solo in azienda

    Il CCNL Fiavet prevede che la formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali si svolga esclusivamente in azienda, nell'ambito dell'attività lavorativa ordinaria. Non è previsto il ricorso a strutture formative esterne pubbliche o private per la formazione di tipo professionalizzante. Il piano formativo individuale (PFI) deve essere allegato al contratto di apprendistato.

    Il monte ore formativo annuo è differenziato per livello:

    • 80 ore medie annue per i livelli 2° e 3° (profili più qualificati).
    • 60 ore medie annue per i livelli 4°, 5° e 6° Super.
    • 40 ore medie annue per il 6° livello.

    Limiti numerici: quanti apprendisti si possono assumere

    Il CCNL fissa rapporti massimi tra apprendisti e lavoratori qualificati:

    • Aziende con 10 o più dipendenti: rapporto 3 apprendisti ogni 2 qualificati (3:2).
    • Aziende con meno di 10 dipendenti: 1 apprendista per ogni qualificato (1:1).
    • In assenza di qualificati: massimo 3 apprendisti in totale.

    Attenzione: il termine «qualificati» si riferisce ai lavoratori che abbiano conseguito la qualifica professionale di riferimento, non a tutti i dipendenti. Un'agenzia con 5 dipendenti di cui 2 qualificati come agenti di viaggio può assumere 2 apprendisti.

    La figura speciale: l’addetto alle prenotazioni

    Il CCNL Fiavet riconosce la specificità professionale dell'addetto alle prenotazioni (tipicamente inquadrato al 3° livello) prevedendo per questa qualifica una durata massima dell'apprendistato di 48 mesi, superiore alla norma generale di 36 mesi. La scelta riflette la complessità della formazione richiesta per la gestione autonoma dei sistemi GDS, la biglietteria aerea e ferroviaria, la costruzione di pacchetti turistici e il rapporto con i fornitori internazionali.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendistato per addetto prenotazioni (48 mesi)
    Tizio, 22 anni, viene assunto come apprendista per conseguire la qualifica di addetto alle prenotazioni (3° livello). Il contratto prevede 48 mesi di apprendistato con 80 ore annue di formazione interna. Al termine, se confermato, Tizio ha diritto al minimo tabellare pieno del 3° livello. Se non viene confermato, il datore deve comunicare il recesso con almeno 30 giorni di preavviso.
    Caia – Agenzia piccola, limite numerico
    Caia gestisce un'agenzia con 6 dipendenti, di cui 3 agenti di viaggio qualificati. Può assumere 3 apprendisti (1 per ogni qualificato). Se assume un quarto apprendista, viola i limiti del CCNL e rischia sanzioni amministrative e la trasformazione automatica del contratto in tempo indeterminato.
    Sempronio – Scadenza apprendistato e conferma
    Sempronio ha terminato i 36 mesi di apprendistato al 5° livello. Il datore non ha comunicato nulla. Il contratto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato al 5° livello. Sempronio ha diritto al minimo tabellare pieno da quel momento, con tutto il periodo di apprendistato computato nell'anzianità di servizio.

    Domande frequenti

    Quanto dura l'apprendistato in un'agenzia di viaggio Fiavet?
    Da 24 mesi (6° livello) a 36 mesi (livelli 2°, 5°, 6° Super). Per l'addetto alle prenotazioni (3° livello) è prevista una durata speciale fino a 48 mesi.
    L'apprendista guadagna meno di un dipendente ordinario?
    Sì. Il CCNL prevede percentuali retributive ridotte rispetto al minimo tabellare del livello di destinazione. Le percentuali esatte per anno di apprendistato sono nel testo contrattuale. Al momento della conferma, spetta il minimo pieno.
    L'apprendistato si può interrompere prima della scadenza?
    Sì, entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso e senza motivazione, durante l'apprendistato. Alla scadenza, se il datore non conferma, deve dare 30 giorni di preavviso; altrimenti il rapporto diventa automaticamente a tempo indeterminato.
    Quante ore di formazione deve fare l'apprendista?
    80 ore annue medie per i livelli 2°-3°, 60 ore per i livelli 4°-5°-6° Super, 40 ore per il 6° livello. La formazione si svolge in azienda secondo il piano formativo individuale.
    L'apprendistato matura TFR e anzianità?
    Sì. Il periodo di apprendistato matura TFR, ferie, permessi e anzianità contrattuale a tutti gli effetti. È computato ai fini del comporto malattia, degli scatti di anzianità e di tutti gli istituti che fanno riferimento all'anzianità di servizio.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo (accordo base 24 luglio 2019, rinnovo 26 luglio 2024 con vigenza fino al 31 dicembre 2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 220 DPR 495/1992

    Art. 220 DPR 495/1992

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale, a due ruote con cerchioni in ferro, realizzato con ceppi, tappi o tamponi, agenti sui cerchioni, deve essere azionato a mezzo di una manovella a vite meccanica o a vite senza fine. La manovella di azionamento del freno deve essere situata, di regola, sulla parte esterna di una delle stanghe. I ceppi, tappi o tamponi si appoggiano sulla superficie esterna del cerchione in ferro e con la pressione esercitata agiscono da freno del veicolo.

    2. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a quattro ruote con cerchioni in ferro è uguale a quello dei veicoli a due ruote e deve essere impiantato in modo da agire almeno sulle due ruote posteriori del veicolo.

    3. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a due ruote gommate comprende due tamburi situati sulla faccia interna delle due ruote e solidali con le stesse. Ai detti tamburi metallici viene applicato il meccanismo di frenatura che può consistere in due ceppi con guarnizioni agenti ad espansione nell'interno del tamburo ovvero in un nastro metallico munito internamente di guarnizioni che agisce sulla parete esterna del tamburo. I ceppi, situati all'interno del tamburo, allargandosi, strisciano sulla superficie interna del tamburo e agiscono da freno sulla ruota. Analogamente si comporta il nastro metallico che, stringendosi, striscia sulla superficie esterna del tamburo e frena la ruota.

    4. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a quattro ruote gommate è lo stesso di quello dei veicoli a due ruote gommate. È necessario che almeno le due ruote posteriori siano munite di detto dispositivo di frenatura. I carri agricoli possono essere muniti di freni azionati mediante leva collocata sotto il pianale, a sua volta manovrata con apposita leva di comando, purché sia assicurata l'efficacia della frenatura.

    5. Le slitte devono avere un dispositivo di frenatura consistente in uno o più arpioni applicati sui longheroni delle slitte stesse e manovrati con leve o volantini, oppure a mezzo rullo ancorato alla estremità posteriore dei due longheroni, munito di arpioni e manovrato per mezzo di leve o volantino, oppure a mezzo di catene avvolte nella parte anteriore dei longheroni. L'uso di questi dispositivi di frenatura è consentito soltanto su strade ricoperte da uno strato di neve o di ghiaccio, sufficiente a preservare il manto stradale.

  • Art. 17 CAD – Responsabile per la transizione digitale e difensore…

    Art. 17 D.Lgs. 82/2005 CAD – Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a: a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione; c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1; d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 ; e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;(28) i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e quello di cui all'articolo

    64-bis. j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).

    1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonché i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi.

    1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale direttamente all'organo di vertice politico.

    1-quater. È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma

    2. Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo

    18-bis. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 .

    1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice.

    1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente.

    1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata. ((È fatta salva la facoltà di avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto di società in house.))

  • Art. 33 RD 12/1941

    Art. 33 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 6 CAD – Utilizzo del domicilio digitale

    Art. 6 D.Lgs. 82/2005 CAD – Utilizzo del domicilio digitale

    In vigore dal 01/01/2006

    ((

    1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma

    4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida. ))

    1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) . ((

    1-ter. L'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti è l'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo

    6-bis. L'elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), è l'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo

    6-ter. L'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo è l'Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all'articolo

    6-quater. 1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all' articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e

    23-bis. ))

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235 .

    2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235 .

  • Art. 5 CAD – Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche

    Art. 5 D.Lgs. 82/2005 CAD – Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche

    In vigore dal 01/01/2006

    1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

    2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. (29) (31) (34) (36)

    2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152 .

    2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui all' articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 , convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 .

    2-quater. I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di cui al comma

    2. Resta fermo il sistema dei versamenti unitari di cui all' articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , Capo III ((…)) .

    2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione anche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.

    2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma 2 può essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 .

    2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le regole tecniche di funzionamento della piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma

    2-sexies. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    3-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per l'attuazione del presente articolo e per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.

    5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  • Art. 71-bis Codice del Processo Amministrativo – Effetti dell’istanza di prelievo

    Art. 71-bis Codice del Processo Amministrativo – Effetti dell’istanza di prelievo

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. A seguito dell’istanza di cui al comma 2 dell’articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata.

  • Art. 785 Codice della Navigazione – Vettori designati

    Art. 785 Codice della Navigazione – Vettori designati

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I servizi di trasporto aereo, di cui all'articolo 784, sono svolti, per parte italiana, da uno o più vettori aerei designati, stabiliti nel territorio nazionale, muniti di valida licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC o da uno Stato membro dell'Unione europea, provvisti di mezzi finanziari, tecnici e assicurativi sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei collegamenti in condizioni di sicurezza e a salvaguardare il diritto alla mobilità del cittadino. I rapporti fra l'ENAC e i vettori designati sono regolati da una convenzione, ove sono stabilite le condizioni di esercizio del servizio, nonché gli obblighi dei vettori medesimi. La scelta dei vettori è effettuata dall'ENAC sulla base di criteri preventivamente stabiliti e resi pubblici e mediante procedure trasparenti e non discriminatorie. I vettori designati non possono cedere, né in tutto né in parte, il servizio assunto senza la preventiva autorizzazione dell'ENAC, pena la decadenza dall'esercizio del servizio ceduto. Oltre all'ipotesi di cui al quarto comma, il vettore designato decade dal servizio:

    a) quando non ha iniziato l'esercizio nel giorno indicato dalla convenzione, a meno che il ritardo non sia derivato da causa a lui non imputabile;

    b) negli altri casi indicati dalla convenzione. Per gravi motivi di pubblico interesse, l'ENAC può sospendere l'esercizio del servizio da parte del vettore designato ovvero revocare la designazione. La vigilanza sull'attività dei vettori designati è esercitata dall'ENAC.

  • Art. 6 D.Lgs. 148/2015 – Contribuzione figurativa

    Art. 6 D.Lgs. 148/2015 – Contribuzione figurativa

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. I periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per i quali è ammessa l’integrazione salariale sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferita l’integrazione salariale.

    2. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della gestione o fondo di competenza, al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore beneficiario. articolo precedente articolo successivo