Autore: Andrea Marton

  • Art. 186 DPR 495/1992 – Dispositivi di segnalazione acustica ed ottica delle barriere

    Art. 186 DPR 495/1992 – Dispositivi di segnalazione acustica ed ottica delle barriere

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Nei passaggi a livello muniti di barriere i dispositivi di segnalazione ottica a luce rossa, ove previsti, sono installati normalmente sul margine destro della carreggiata nelle immediate vicinanze del passaggio a livello e collocati in modo da essere visibili dalla strada alla maggiore distanza possibile. L'altezza da terra del centro dei dispositivi di segnalazione ottica deve essere compresa tra 2 m e 2,50 m; le caratteristiche geometriche dei dispositivi sono indicati nella figura II.477.

    2. Il dispositivo a luce rossa deve avere intensità tale da risultare visibile, di giorno e in assenza di nebbia almeno a 100 m. Qualora la luce rossa sia resa visibile posteriormente, il dispositivo di segnalazione acustica può emettere un segnale di livello sonoro inferiore a quello indicato nel comma

    3. 3. Il dispositivo di segnalazione acustica deve produrre il suono di una campana o suoneria di livello sonoro tale da essere udibile a distanza non inferiore a 100 m in assenza di ostacoli e con vento e rumori trascurabili.

    4. Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica deve iniziare almeno 5 secondi prima dell'inizio dell'abbassamento delle barriere e terminare non prima della fine dell'abbassamento delle stesse.

  • Art. 10 novies L. 212/2000 – Consultazione semplificata

    Art. 10 novies L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Consultazione semplificata

    In vigore dal 01/08/2000

    1. Le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni di cui al comma 2, avvalendosi dei servizi telematici dell'amministrazione finanziaria accedono gratuitamente, su richiesta relativa a casi concreti, anche per il tramite di intermediari specificamente delegati, a una apposita banca dati che, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, contiene i documenti di cui all'articolo 10-sexies, le risposte a istanze di consulenza giuridica e interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo.

    2. L'accesso al servizio di cui al comma 1 è offerto esclusivamente, oltre a tutte le persone fisiche, anche non residenti, alle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e alle società ad esse equiparate, ai sensi dell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , che applicano il regime di contabilità semplificata.

    3. La banca dati consente l'individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente. Quando la risposta al quesito non è individuata univocamente, la banca dati informa il contribuente che può presentare istanza di interpello. La risposta produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 2, esclusivamente nei confronti del contribuente istante.

    4. L'utilizzazione del servizio di cui al presente articolo è condizione di ammissibilità ai fini della presentazione di istanze di interpello. ((Resta ferma l'inammissibilità delle istanze di interpello nelle ipotesi in cui la banca dati non informi il contribuente che può presentare interpello semprechè il contribuente non dimostri che il documento di prassi richiamato nella risposta ricevuta non fornisce una soluzione univoca al quesito interpretativo.))

    4-bis. ((Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le regole di funzionamento del servizio di consultazione semplificata, ivi compresi i presupposti e le modalità di accesso al medesimo servizio, anche ai fini del suo coordinamento con la disciplina dell'interpello di cui all'articolo 11.))

  • Art. 45 D.Lgs. 231/2001 – Applicazione delle misure cautelari

    Art. 45 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Applicazione delle misure cautelari

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

    2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell' articolo 292 del codice di procedura penale .

    3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata. La nomina del commissario di cui al primo periodo è sempre disposta, ((in luogo della misura cautelare interdittiva)) , quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 .

  • Art. 10 L. 212/2000 – Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del co…

    Art. 10 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

    In vigore dal 01/08/2000

    1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

    2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa. ((Limitatamente ai tributi unionali, non sono altresì dovuti i tributi nel caso in cui gli orientamenti interpretativi dell'amministrazione finanziaria, conformi alla giurisprudenza unionale ovvero ad atti delle istituzioni unionali e che hanno indotto un legittimo affidamento nel contribuente, vengono successivamente modificati per effetto di un mutamento della predetta giurisprudenza o dei predetti atti.)) ((22))

    3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

  • Art. 7 T.U. Stupefacenti – Obbligo di esibizione di documenti agli organi di vigilanza

    Art. 7 T.U. Stupefacenti – Obbligo di esibizione di documenti

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1 Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articolo 5 e 6 i titolari delle autorizzazioni, nonche' i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanita' ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope. Torna al sommario

  • Art. 18 TULPS – Preavviso e disciplina delle riunioni in luogo pubblico

    Art. 18 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.

    È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

    I contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro i quali, senza darne preavviso all'Autorità, sono promotori, ai sensi del primo comma, di una riunione in luogo pubblico tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti. Con la medesima sanzione sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola. (39) (45)

    Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

    I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'Autorità sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 12.000 . Con la medesima sanzione sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

    Nei casi di mancato rispetto, in occasione di una riunione in luogo pubblico, delle limitazioni poste alla circolazione o dell'itinerario previsto per la predetta riunione, da cui possa derivare un pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

    La sanzione di cui al sesto comma si applica, altresì, a chi, nel corso di una riunione in luogo pubblico, intralcia od ostacola il regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, salvo che il fatto costituisca reato.

    Chiunque turba il pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.La sanzione è da euro 2.000 a euro 10.000 se la turbativa è posta in essere da soggetti che rendono difficoltoso il riconoscimento della loro persona mediante l'uso dei mezzi di cui all' articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 o che sono in possesso degli strumenti o degli oggetti di cui all'articolo 5-bis della medesima legge .

    Nell'ipotesi di reiterazione nel biennio di una delle violazioni di cui al presente articolo, ovvero di contestazione di tre violazioni, anche diverse, nell'arco di un quinquennio, le sanzioni sono ulteriormente aumentate da un terzo alla metà.

    La competenza ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo, per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, spetta al prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 . Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.

    Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

    Le disposizioni di questo articolo non si applicano alla riunioni elettorali.

    (23)

  • Art. 6 L. 91/1992

    Art. 6 L. 91/1992

    Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza

    1. Precludono l’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’articolo 5: a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale; b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia; c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

    2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l’ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).

    3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

    4. L’acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.

  • Art. 7 bis L. 212/2000 – (Annullabilità degli atti dell’amministrazione finanziaria)

    Art. 7 bis L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – (Annullabilità degli atti dell’amministrazione finanziaria)

    In vigore dal 01/08/2000

    ((

    1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.

    2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio. ))

  • Casi pratici applicati art. 1 TUF: definizioni e qualifiche

    L’art. 1 TUF non racconta una storia: elenca definizioni. Eppure ogni parola di quel glossario decide se un’attività è riservata, se un documento è un’offerta al pubblico, se una piattaforma deve chiedere autorizzazione a CONSOB. Vediamo come si applicano in scenari reali.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    Il Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) apre con un articolo-glossario che funziona da chiave di lettura per tutto il resto del codice. L’art. 1 contiene oltre quaranta definizioni: dalle autorità di vigilanza (CONSOB, Banca d’Italia per i profili prudenziali) ai soggetti vigilati (intermediari, SIM, SGR, SICAV, SICAF), dai prodotti negoziabili (strumenti finanziari, valori mobiliari, prodotti finanziari) ai servizi prestabili (servizi e attività di investimento, servizi accessori), dai luoghi di scambio (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione MTF, sistemi organizzati di negoziazione OTF) fino a nozioni operative come offerta al pubblico, emittente, soci di controllo, abuso di mercato.

    La logica è a cascata: chi opera con uno strumento finanziario rivolgendosi al pubblico esercita un servizio di investimento; chi esercita un servizio di investimento è un intermediario; chi è intermediario è sottoposto alla riserva di attività e alla vigilanza CONSOB. Cambiare una parola dell’art. 1 sposta migliaia di obblighi a valle. Da qui l’attenzione del legislatore europeo (MiFID II, MiFIR, MiCA) nell’aggiornare costantemente i confini delle definizioni.

    Dal 30 dicembre 2024 il Regolamento UE 2023/1114 (MiCA) ha esteso il perimetro: le cripto-attività, prima fuori dal TUF salvo qualificarsi come strumenti finanziari, hanno ora una disciplina parallela con definizioni proprie (token collegati ad attività, token di moneta elettronica, altre cripto-attività). Il TUF è stato adeguato per coordinare le competenze CONSOB su questo nuovo mondo.

    Strumenti finanziari vs prodotti finanziari

    La distinzione è la più ricorrente nei contenziosi. Lo strumento finanziario è una categoria chiusa: l’art. 1, comma 2 rinvia all’elenco della Sezione C dell’Allegato I del TUF (azioni, obbligazioni, quote di OICR, derivati, strumenti del mercato monetario, ecc.). Il prodotto finanziario è categoria più ampia: qualunque forma di investimento di natura finanziaria, esclusi i depositi bancari e postali non rappresentati da strumenti finanziari.

    Tutti gli strumenti finanziari sono prodotti finanziari, ma non viceversa. Un contratto atipico che promette un rendimento collegato all’andamento di un paniere di asset reali può essere prodotto finanziario senza essere strumento finanziario. Conseguenza pratica: la sollecitazione al pubblico di prodotti finanziari atipici ricade comunque sotto la disciplina dell’offerta al pubblico (art. 100 TUF e seguenti) e impone prospetto o esenzione, anche se l’emittente non sta vendendo azioni o obbligazioni in senso tecnico.

    L’inquadramento è cruciale per le cripto-attività: alcuni token (security token) replicano azioni o obbligazioni e sono strumenti finanziari sottoposti integralmente al TUF; altri (utility token, payment token) ricadono in MiCA con regole autonome; altri ancora (non-fungible token genuini) possono restare fuori da entrambi i perimetri.

    Servizi e attività di investimento MiFID II

    L’art. 1, comma 5 TUF elenca i servizi e le attività di investimento, recependo l’Allegato I Sezione A della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II). Sono otto voci: negoziazione per conto proprio; esecuzione di ordini per conto dei clienti; sottoscrizione e collocamento con o senza assunzione a fermo; ricezione e trasmissione di ordini; gestione di portafogli; consulenza in materia di investimenti; gestione di sistemi multilaterali di negoziazione; gestione di sistemi organizzati di negoziazione.

    Ogni servizio ha un proprio statuto: riserva di attività a soggetti autorizzati, regole di condotta verso il cliente, requisiti di adeguatezza/appropriatezza, obblighi di best execution, presidi sui conflitti di interessi. La consulenza, in particolare, è stata trasformata da servizio accessorio a servizio principale proprio per riservarla ad operatori vigilati: dare un «consiglio personalizzato» su un determinato strumento finanziario senza autorizzazione integra abusivismo.

    Caso 1 – La società che emette un mini-bond

    Una SRL emette obbligazioni per 4 milioni di euro destinate a essere collocate presso una platea ampia di sottoscrittori. L’operazione è un’offerta al pubblico di strumenti finanziari ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. t) TUF: c’è una comunicazione rivolta a soggetti non predeterminati e contenente informazioni sufficienti perché l’investitore decida.

    Scatta l’obbligo di pubblicare un prospetto approvato da CONSOB (artt. 94 e segg. TUF), salvo che ricorra una delle esenzioni del Regolamento UE 2017/1129: ad esempio offerta riservata a investitori qualificati, oppure a meno di centocinquanta soggetti per Stato membro, oppure di importo inferiore a un milione di euro. Ridurre la platea o trasformare il collocamento in private placement cambia radicalmente gli obblighi documentali.

    Caso 2 – La piattaforma che pubblica «idee operative» sui titoli

    Un sito web pubblica analisi quotidiane su singoli titoli azionari, indicando target price e suggerimenti di acquisto o vendita personalizzati per gli utenti registrati in base al loro profilo. L’attività ricade nella consulenza in materia di investimenti (art. 1, comma 5, lett. f) TUF): raccomandazione personalizzata su un determinato strumento finanziario, presentata come adatta a quel cliente.

    Senza autorizzazione CONSOB e iscrizione all’albo gestito dall’Organismo OCF, l’attività è abusiva (art. 166 TUF) e punita penalmente. La differenza con la semplice informazione finanziaria sta nella personalizzazione del consiglio: una newsletter generalista che commenta i mercati non è consulenza; un servizio che dice «tu, sulla base del tuo portafoglio, compra X» lo è.

    Caso 3 – La piattaforma crypto e MiCA

    Una società italiana gestisce uno scambio di token di pagamento e offre servizi di portafoglio digitale. Dal 30 dicembre 2024 ricade nel perimetro del Regolamento UE 2023/1114 (MiCA) come prestatore di servizi per le cripto-attività (CASP). Deve ottenere autorizzazione dall’autorità competente (in Italia CONSOB con Banca d’Italia per i profili prudenziali) e rispettare obblighi su capitale, governance, custodia degli asset dei clienti, trasparenza pre/post-trade, presidi antiabuso.

    Se la stessa piattaforma negoziasse anche token che si qualificano come strumenti finanziari ai sensi del TUF (security token), per quella parte di attività ricadrebbe nella disciplina MiFID II/TUF, con doppio cappello regolatorio sull’operatore.

    Caso 4 – La SGR che gestisce un fondo immobiliare

    Una società di gestione del risparmio (SGR, definita dall’art. 1, comma 1, lett. o) TUF) costituisce un fondo comune di investimento immobiliare riservato a investitori professionali. La SGR esercita la gestione collettiva del risparmio, attività riservata e disciplinata dagli artt. 32-quater e seguenti TUF.

    Le quote del fondo sono strumenti finanziari (rientrano nelle quote di OICR); la sottoscrizione è comunque offerta al pubblico se rivolta a una platea indeterminata, salvo l’esenzione per investitori professionali. La SGR risponde verso i partecipanti del corretto svolgimento del mandato e è sottoposta a vigilanza CONSOB sulla trasparenza e a vigilanza Banca d’Italia sulla stabilità.

    Caso 5 – La SIM che fa negoziazione per conto proprio

    Una società di intermediazione mobiliare (SIM, art. 1, comma 1, lett. e) TUF) esegue ordini sui mercati regolamentati impegnando il proprio capitale come controparte degli ordini dei clienti. Esercita la negoziazione per conto proprio (dealing on own account), servizio di investimento autorizzato.

    La SIM deve gestire i conflitti di interesse strutturali fra ruolo di intermediario e di controparte, applicare la best execution sugli ordini dei clienti, pubblicare quotazioni se opera come internalizzatore sistematico ai sensi del Regolamento UE 600/2014 (MiFIR). Le condizioni per qualificarsi come internalizzatore sistematico sono soglie quantitative di attività svolta in modo organizzato, frequente e sistematico fuori dai mercati regolamentati.

    Quando una qualifica scatta

    Per l’emittente: la qualifica scatta nel momento in cui la società decide di rivolgersi al pubblico per raccogliere capitale tramite strumenti o prodotti finanziari. Da quel momento si attivano gli obblighi di prospetto, comunicazioni periodiche, informativa al mercato sui fatti rilevanti (artt. 113-114 TUF) e tutta la disciplina anti-abusi.

    Per l’intermediario: la qualifica nasce dall’esercizio professionale di anche uno solo dei servizi di investimento. Non rileva la denominazione formale ma l’attività sostanziale. Una società che si presenta come «editore» ma offre raccomandazioni personalizzate su titoli è di fatto consulente in investimenti e sottosta alla disciplina.

    Per l’investitore: la distinzione fra cliente retail, professionale e controparte qualificata (art. 6, comma 2-quater TUF e Allegato II MiFID II) determina il livello di tutela. Un cliente retail riceve la protezione massima (regole di adeguatezza più stringenti, materiali informativi semplificati); una controparte qualificata opera in regime di reciproca expertise.

    Norme e fonti

    • D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, art. 1 (definizioni), art. 6 (vigilanza CONSOB e regole di comportamento) e art. 18 (riserva di attività sui servizi di investimento)
    • Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) sui mercati degli strumenti finanziari
    • Regolamento UE 600/2014 (MiFIR) sull’integrità dei mercati
    • Regolamento UE 2023/1114 (MiCA) sui mercati delle cripto-attività, applicabile dal 30 dicembre 2024
    • Regolamento UE 2017/1129 sul prospetto da pubblicare per l’offerta al pubblico o l’ammissione alle negoziazioni
    • Regolamento CONSOB n. 20307/2018 (Intermediari) e Regolamento UE 596/2014 (MAR) sugli abusi di mercato

    Domande frequenti

    Una raccolta fondi su una piattaforma di crowdfunding è offerta al pubblico? Sì se rivolta a un numero indeterminato di soggetti. Esiste però un regime semplificato per il crowdfunding di emittenti europei (Regolamento UE 2020/1503), che permette la raccolta fino a 5 milioni di euro su dodici mesi con regole proporzionate e senza prospetto integrale, su piattaforme autorizzate.

    Pubblicare una newsletter sui mercati è consulenza in investimenti? No, finché contiene informazioni generiche o analisi non personalizzate. Diventa consulenza, e quindi attività riservata, quando si raccomanda al singolo destinatario un determinato strumento come adatto al suo profilo.

    Un token non collegato a un sottostante finanziario rientra nel TUF? Se non si qualifica come strumento finanziario, sta fuori dal TUF ma può ricadere in MiCA come cripto-attività (token collegato ad attività, token di moneta elettronica o altra cripto-attività). L’inquadramento si fa caso per caso, leggendo le caratteristiche economiche del token e i diritti che incorpora.

    L’emittente di un mini-bond destinato a investitori professionali deve fare il prospetto? No: l’offerta riservata a investitori qualificati è esente dall’obbligo di prospetto ai sensi del Regolamento UE 2017/1129. Restano gli obblighi informativi contrattuali verso i sottoscrittori e, se i titoli sono ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale, le regole di trasparenza del gestore della sede.

  • Art. 19 D.Lgs. 141/2024 – Esercizio della vigilanza nella zona terrestre

    Art. 19 D.Lgs. 141/2024 – Esercizio della vigilanza nella zona terrestre

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Per accertare la legittima provenienza delle merci soggette a diritti di confine, che sono trasportate o depositate nella zona di vigilanza doganale terrestre, può procedersi a perquisizioni, verificazioni e ricerche, ai sensi degli articoli 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Le merci stesse possono essere sottoposte a sequestro quando vi sono indizi che esse siano state introdotte in violazione delle disposizioni del presente allegato nel territorio doganale.

    2. Il detentore delle merci di cui al comma 1 deve dimostrarne la legittima provenienza. Qualora rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano inattendibili, è ritenuto responsabile delle violazioni previste dal presente allegato, salvo che risulti che egli si trova in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso.

    3. Nei casi di cui al comma 1, il verbale delle operazioni compiute è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, all’autorità giudiziaria del luogo dove la perquisizione è stata eseguita, che, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida entro le successive quarantotto ore.

  • Piano Triennale Fabbisogni Personale (PTFP): casi pratici art. 6 TUPI

    L’organizzazione degli uffici nelle pubbliche amministrazioni non si improvvisa: ogni decisione su dotazioni, profili e nuove assunzioni deve passare dal Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP), lo strumento di programmazione che l’art. 6 TUPI pone come perno di tutto il sistema. Senza un PTFP coerente, nessun concorso, nessuna progressione e nessuna riorganizzazione regge alla verifica di legittimità.

    Il quadro normativo in sintesi

    L’art. 6 TUPI (D.Lgs. 165/2001), come riformato dal D.Lgs. 75/2017 (riforma Madia), impone che ogni amministrazione definisca l’organizzazione degli uffici in conformita al PTFP. Il piano e adottato annualmente dall’organo di vertice, ha respiro triennale e si raccorda con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria, con il piano della performance e con la programmazione lavori e servizi.

    I criteri guida sono quattro e vanno tenuti insieme: performance, efficienza, economicita e qualita dei servizi. Non si tratta di etichette: la Corte dei conti, in sede di controllo, valuta proprio la coerenza tra fabbisogni dichiarati, capacita assunzionali e risultati attesi.

    PTFP triennale e aggiornamento annuale: come funziona

    Il PTFP si articola su un orizzonte di tre anni ma viene rivisto ogni anno, in modo che la programmazione resti aderente all’evoluzione organizzativa. L’aggiornamento annuale serve a:

    • rimodulare le assunzioni programmate in base ai turnover effettivi;
    • recepire i nuovi vincoli di spesa di personale fissati dalle leggi di bilancio;
    • tener conto di riorganizzazioni, accorpamenti, nuove funzioni attribuite all’ente;
    • aggiornare i profili professionali richiesti (es. competenze digitali, transizione ecologica, PNRR).

    Il PTFP confluisce nel Piano Integrato di Attivita e Organizzazione (PIAO), che dal 2022 e il documento unico di programmazione delle PA. Il PIAO non sostituisce il PTFP: lo contiene e lo rende leggibile insieme a performance, anticorruzione e valore pubblico.

    I criteri operativi: performance, efficienza, economicita

    La triade non e retorica. Significa che ogni scelta organizzativa deve essere giustificata:

    • Performance: il fabbisogno si lega agli obiettivi del piano della performance. Se un servizio e in sofferenza sui tempi di risposta, il PTFP deve spiegare come il nuovo organico contribuira a migliorarli.
    • Efficienza: prima di assumere, l’amministrazione verifica la possibilita di redistribuire personale interno, di ricorrere alla mobilita o di rivedere i processi.
    • Economicita: ogni profilo programmato ha un costo standard. Il PTFP deve restare entro i tetti di spesa di personale e rispettare i parametri di sostenibilita.
    • Qualita dei servizi: la scelta dei profili e tarata sui bisogni reali dell’utenza, non sulle preferenze degli uffici.

    Cinque casi pratici

    1) Comune che approva il nuovo PTFP per il triennio

    Un Comune di medie dimensioni deve approvare il PTFP 2026-2028. La giunta verifica la spesa storica di personale, il rispetto del tetto del D.L. 90/2014 e i parametri del DM 17 marzo 2020 (capacita assunzionale dei Comuni). Dal piano della performance emerge la necessita di rafforzare l’ufficio tributi (recupero evasione) e i servizi sociali (nuove povertà post-pandemia).

    Il PTFP programma: 2 istruttori amministrativi tributi (cat. C), 1 assistente sociale (cat. D), 1 funzionario tecnico per il PNRR (cat. D a tempo determinato). Si motiva la scelta in termini di performance attesa (riduzione tempi pratiche, recupero gettito) e di economicita (sostenibilita su tre anni). Il documento e trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite il sistema SICO e pubblicato in Amministrazione Trasparente.

    2) Ministero che modifica l’organizzazione degli uffici

    Un Ministero deve riorganizzare un dipartimento per accorpare due direzioni generali. La modifica organizzativa non puo prescindere dal PTFP: occorre verificare che la nuova struttura sia coerente con i fabbisogni programmati e che la dotazione organica complessiva resti invariata o si riduca.

    Il capo dipartimento, con il supporto dell’OIV e del DG personale, ricalcola il fabbisogno della nuova direzione unica: alcuni dirigenti di seconda fascia confluiscono come responsabili di divisione, una posizione dirigenziale viene soppressa, i risparmi finanziano un concorso per 5 funzionari amministrativi. Il PTFP aggiornato e adottato con DPCM e trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo.

    3) ASL che programma il fabbisogno di medici e infermieri

    Una ASL registra una forte carenza in pronto soccorso e nei reparti di medicina interna. Il direttore generale, sentita la conferenza dei sindaci e in raccordo con la Regione, aggiorna il PTFP del SSR includendo: 12 dirigenti medici (medicina d’urgenza, anestesia, medicina interna), 30 infermieri (cat. D), 5 OSS (cat. B).

    La programmazione tiene conto dei tetti di spesa del comparto sanitario (art. 11 D.L. 35/2019), del piano delle assunzioni regionale e dei vincoli del PNRR Missione 6. Le assunzioni sono distribuite sul triennio: 50% nel primo anno per coprire le urgenze, il resto modulato in base ai pensionamenti attesi. Il PTFP confluisce nell’atto aziendale e nel PIAO della ASL.

    4) Universita statale che programma ricercatori e tecnici

    Un ateneo statale deve programmare il fabbisogno per il triennio 2026-2028. La cornice e duplice: il PTFP TUPI per il personale TA (tecnico-amministrativo) e la specifica programmazione del personale docente e ricercatore prevista dalla L. 240/2010 e dai punti organico assegnati dal MUR.

    Il Senato accademico, su proposta del rettore e sentito il CdA, programma: 15 ricercatori a tempo determinato (RTT), 8 professori associati (passaggi e chiamate), 4 ordinari, 20 unita di personale TA (di cui 10 area tecnica per i laboratori PNRR e 10 area amministrativa). La sostenibilita e verificata sui parametri ministeriali (ISEF, spesa personale/FFO). Il PTFP TA segue le regole TUPI; la parte docente segue il regolamento di ateneo.

    5) Ente locale che avvia un riassetto post-fusione

    Tre piccoli Comuni decidono di fondersi: il nuovo ente unico deve adottare un PTFP che ridisegni l’organizzazione. Il personale dei tre Comuni confluisce nella nuova dotazione, ma servono scelte chiare su duplicazioni (tre uffici ragioneria diventano uno), sul ricollocamento (sportelli decentrati per non perdere prossimita) e sui profili mancanti (un comandante di PL unico, un responsabile unico dei servizi sociali).

    Il segretario generale, con il supporto dei responsabili di settore, predispone uno studio di carichi di lavoro per ciascun servizio. Il PTFP del nuovo ente prevede: nessuna nuova assunzione esterna nel primo anno (si lavora su mobilita interna e formazione), 4 assunzioni nel secondo anno per coprire pensionamenti, 3 nel terzo. La fusione beneficia dei contributi statali decennali, ma il PTFP resta lo strumento per dimostrare che il risparmio organizzativo e reale.

    Quando rivolgersi a chi (e perche evitare i consulenti improvvisati)

    Il PTFP non e materia per consulenti esterni generalisti. Le competenze stanno gia dentro la PA e nei suoi interlocutori istituzionali:

    • Dirigente del personale (o segretario generale negli enti locali): e il responsabile tecnico della redazione del PTFP. Conosce la dotazione, i vincoli di spesa, i fabbisogni dei settori.
    • OIV / Nucleo di valutazione: valida il collegamento tra PTFP e piano della performance.
    • Dipartimento della Funzione Pubblica: emana le linee guida (DM 8 maggio 2018) e raccoglie i dati via SICO. In caso di dubbio interpretativo, e l’interlocutore istituzionale corretto.
    • Ragioneria Generale dello Stato / MEF: per i profili di sostenibilita finanziaria.
    • Corte dei conti (sezioni regionali di controllo): in caso di richiesta di parere ex art. 7 L. 131/2003 su questioni interpretative di stretta competenza contabile.
    • ARAN: per i profili contrattuali collegati ai nuovi inquadramenti previsti dai CCNL.

    Il ricorso a consulenti privati per la redazione del PTFP e spesso un campanello d’allarme: il piano e un atto di indirizzo politico-amministrativo e una scelta organizzativa interna. Studi esterni possono al massimo affiancare analisi di carichi di lavoro o benchmark, ma la responsabilita resta dell’amministrazione.

    Le norme di riferimento

    • Art. 6 TUPI (D.Lgs. 165/2001) – organizzazione degli uffici e PTFP;
    • Art. 6-ter TUPI – linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale (DM Funzione Pubblica 8 maggio 2018);
    • Art. 35 TUPI – reclutamento del personale, che deve attuare le previsioni del PTFP;
    • D.Lgs. 75/2017 (riforma Madia) – ha riscritto l’art. 6 e introdotto il concetto di fabbisogno in luogo della dotazione organica rigida;
    • D.Lgs. 80/1998 – disposizioni in materia di organizzazione delle PA, primo nucleo della disciplina sulla programmazione del personale;
    • D.L. 80/2021 conv. L. 113/2021 – istituzione del PIAO, dentro cui il PTFP confluisce;
    • DM 17 marzo 2020 – capacita assunzionali dei Comuni in base alla sostenibilita finanziaria.

    FAQ

    Il PTFP e obbligatorio per tutti gli enti?

    Si, il PTFP e obbligatorio per tutte le amministrazioni pubbliche rientranti nell’art. 6 TUPI, dai ministeri agli enti locali, dalle universita alle ASL. La mancata adozione blocca le assunzioni: senza PTFP non si possono bandire concorsi ne stipulare contratti, e gli atti adottati in violazione sono illegittimi.

    Cosa succede se l’ente non rispetta i criteri di performance ed economicita?

    Il PTFP e oggetto di controllo da parte dell’OIV (collegamento con la performance), del collegio dei revisori (sostenibilita finanziaria) e della Corte dei conti (controllo successivo sulla gestione). Scostamenti significativi possono generare rilievi, responsabilita amministrativo-contabile per i dirigenti firmatari e, nei casi piu gravi, l’obbligo di rivedere il piano. Le assunzioni effettuate in violazione del PTFP sono nulle.

    Il PTFP puo essere modificato in corso d’anno?

    Si, il PTFP e uno strumento dinamico. Puo essere aggiornato in corso d’anno con apposita deliberazione dell’organo competente, ad esempio per recepire nuovi vincoli normativi, per sopravvenute esigenze organizzative o per cogliere opportunita di mobilita. La modifica segue le stesse forme dell’adozione originaria (informativa sindacale, parere dei revisori, pubblicazione in trasparenza).

    Che differenza c’e tra PTFP e dotazione organica?

    La riforma Madia (D.Lgs. 75/2017) ha superato la rigidita della dotazione organica come elenco numerico fisso di posti. Oggi la dotazione organica e definita in termini di spesa potenziale massima sostenibile, mentre il PTFP individua, dentro quella cornice, i profili effettivamente necessari e le modalita di copertura. In altre parole: la dotazione fissa il tetto, il PTFP riempie il contenitore secondo i fabbisogni reali del triennio.

  • Art. 51 Reg. (UE) 2022/2065 – Poteri dei coordinatori dei servizi digitali

    Art. 51 Reg. (UE) 2022/2065 – Poteri dei coordinatori dei servizi digitali

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento, i coordinatori dei servizi digitali dispongono dei seguenti poteri di indagine in merito alla condotta dei fornitori di servizi intermediari che ricadono nella competenza del loro Stato membro:

    a) il potere di imporre a tali fornitori, così come a qualsiasi altra persona che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative a una presunta violazione del presente regolamento, comprese le organizzazioni che effettuano le revisioni di cui all'articolo 37 e all'articolo 75, paragrafo 2, di fornire tali informazioni senza indebito ritardo;

    b) il potere di effettuare, o di chiedere a un'autorità giudiziaria nel loro Stato membro di ordinare, ispezioni in loco presso i locali utilizzati da tali fornitori o persone per fini connessi alla loro attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o di chiedere ad altre autorità pubbliche di procedere in tal senso, al fine di esaminare, sequestrare, prendere o ottenere copie di informazioni relative a una presunta violazione in qualsiasi forma, indipendentemente dal supporto di conservazione;

    c) il potere di chiedere a qualsiasi membro del personale o rappresentante di tali fornitori o persone di fornire spiegazioni in merito a qualsiasi informazione relativa a una presunta violazione e di registrarne le risposte con il loro consenso mediante ogni mezzo tecnico.

    2. Ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento, i coordinatori dei servizi digitali dispongono dei seguenti poteri di esecuzione nei confronti dei fornitori di servizi intermediari che ricadono nella competenza del loro Stato membro:

    a) il potere di accettare gli impegni offerti da tali fornitori in relazione alla loro conformità al presente regolamento e di rendere tali impegni vincolanti;

    b) il potere di ordinare la cessazione delle violazioni e, ove opportuno, di imporre misure correttive proporzionate alla violazione e necessarie per far cessare effettivamente la stessa, o di chiedere a un'autorità giudiziaria nel loro Stato membro di farlo;

    c) il potere di imporre sanzioni pecuniarie, o di chiedere a un'autorità giudiziaria nel loro Stato membro di farlo, conformemente all'articolo 52 in caso di inosservanza del presente regolamento, compresi gli ordini di indagine emessi a norma del paragrafo 1 del presente articolo;

    d) il potere di imporre penalità di mora, o di chiedere a un'autorità giudiziaria nel loro Stato membro di farlo, conformemente all'articolo 52 per garantire la cessazione di una violazione in ottemperanza a un ordine emesso a norma della lettera b) del presente comma o per mancato rispetto di uno qualsiasi degli ordini di indagine emessi a norma del paragrafo 1 del presente articolo;

    e) il potere di adottare misure provvisorie, o di chiedere all'autorità nazionale giudiziaria competente nel loro Stato membro di farlo, onde evitare il rischio di danno grave.

    Per quanto riguarda il primo comma, lettere c) e d), i coordinatori dei servizi digitali dispongono dei poteri esecutivi stabiliti da tali lettere anche nei confronti delle altre persone di cui al paragrafo 1 in caso di mancato rispetto di uno qualsiasi degli ordini emessi nei loro confronti a norma di tale paragrafo. I coordinatori dei servizi digitali esercitano i suddetti poteri di esecuzione solo dopo aver fornito in tempo utile a tali altre persone tutte le informazioni pertinenti in merito a detti ordini, compresi il termine applicabile, le sanzioni pecuniarie o le penalità di mora che possono essere imposti in caso di inottemperanza e le possibilità di ricorso.

    3. Ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento, qualora siano stati esauriti tutti gli altri poteri previsti dal presente articolo per far cessare la violazione e a quest'ultima non sia stato posto rimedio o prosegua e causi un danno grave che non può essere evitato mediante l'esercizio di altri poteri previsti dal diritto dell'Unione o nazionale, i coordinatori dei servizi digitali dispongono anche, nei confronti dei fornitori di servizi intermediari che ricadono nella competenza del loro Stato membro, del potere di adottare le misure seguenti:

    a) imporre all'organo di gestione di tali fornitori, senza indebito ritardo, di esaminare la situazione, di adottare e presentare un piano di azione che definisca le misure necessarie per far cessare la violazione, di provvedere affinché il fornitore adotti tali misure e di riferire sulle misure adottate;

    b) se il coordinatore dei servizi digitali ritiene che un fornitore di servizi intermediari non si sia sufficientemente conformato agli obblighi di cui alla lettera a) e che alla violazione non sia stato posto rimedio o prosegua e causi un danno grave e integri un reato grave che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone, chiedere all'autorità giudiziaria competente del suo Stato membro di ordinare la restrizione temporanea dell'accesso al servizio interessato dalla violazione da parte dei destinatari o, unicamente qualora ciò non sia tecnicamente fattibile, la restrizione dell'accesso all'interfaccia online del fornitore di servizi intermediari sulla quale ha luogo la violazione.

    Tranne qualora agisca su richiesta della Commissione secondo quanto previsto all'articolo 82, il coordinatore dei servizi digitali, prima di trasmettere la richiesta di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo invita le parti interessate a presentare osservazioni scritte entro un termine non inferiore a due settimane, descrivendo le misure che intende richiedere e identificando il destinatario o i destinatari previsti di tali misure. Il fornitore di servizi intermediari, il destinatario o i destinatari previsti e i terzi che dimostrino di avere un interesse legittimo sono autorizzati a partecipare al procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria competente. Le misure disposte devono essere proporzionate alla natura, alla gravità, alla reiterazione e alla durata della violazione e non devono limitare indebitamente l'accesso alle informazioni lecite da parte dei destinatari del servizio interessato. Le restrizioni dell'accesso sono disposte per un periodo di quattro settimane, fatta salva la possibilità che, per ordine dell'autorità giudiziaria competente, il coordinatore dei servizi digitali sia autorizzato a prorogare tale periodo di ulteriori periodi della stessa durata, nel rispetto di un numero massimo di proroghe stabilito da tale autorità giudiziaria. Il coordinatore dei servizi digitali proroga tale periodo unicamente qualora, tenuto conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti interessate da tale restrizione e di tutte le circostanze pertinenti, comprese le informazioni eventualmente fornitegli dal fornitore di servizi intermediari, dal destinatario o dai destinatari e da qualunque altro terzo che abbia dimostrato di avere un interesse legittimo, ritenga che sono state soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

    a) il fornitore di servizi intermediari ha omesso di adottare le misure necessarie per far cessare la violazione;

    b) la restrizione temporanea non limita indebitamente l'accesso dei destinatari del servizio alle informazioni lecite, tenuto conto del numero di destinatari interessati e dell'eventuale esistenza di alternative adeguate e facilmente accessibili.

    Il coordinatore dei servizi digitali, se ritiene che le condizioni indicate al terzo comma, lettere a) e b), siano state soddisfatte ma non può prorogare ulteriormente il periodo a norma del terzo comma, presenta una nuova richiesta all'autorità giudiziaria competente secondo quanto previsto al primo comma, lettera b).

    4. I poteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicata la sezione 3.

    5. Le misure adottate dai coordinatori dei servizi digitali nell'esercizio dei loro poteri elencati ai paragrafi 1, 2 e 3 devono essere effettive, dissuasive e proporzionate, tenuto conto, in particolare, della natura, della gravità, della reiterazione e della durata della violazione o presunta violazione cui si riferiscono tali misure, nonché, ove opportuno, della capacità economica, tecnica e operativa del fornitore di servizi intermediari interessato.

    6. Gli Stati membri definiscono le condizioni e le procedure specifiche per l'esercizio dei poteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e garantiscono che qualsiasi esercizio di tali poteri sia soggetto ad adeguate garanzie previste dal diritto nazionale applicabile conformemente alla Carta e ai principi generali del diritto dell'Unione. In particolare, tali misure sono adottate solo conformemente al diritto al rispetto della vita privata e ai diritti della difesa, compresi il diritto di essere ascoltati e il diritto di accesso al fascicolo, e fatto salvo il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo di tutte le parti interessate.