- Impone ai promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico di darne avviso al questore almeno tre giorni prima.
- È considerata pubblica anche la riunione formalmente privata che, per luogo, numero di partecipanti o scopo, abbia carattere non privato; il preavviso si applica anche alle riunioni indette tramite reti e piattaforme di comunicazione elettronica.
- Il questore può vietare la riunione o prescriverne modalità di tempo e luogo per ragioni di ordine pubblico, moralità o sanità.
- Prevede un articolato sistema di sanzioni amministrative pecuniarie (da 500 a 12.000 euro) per omesso avviso, violazione delle prescrizioni e turbativa, con aggravanti in caso di reiterazione.
- Le sanzioni sono irrogate dal prefetto; non è punibile chi si ritira prima o per obbedire all'ingiunzione, e la disciplina non vale per le riunioni elettorali.
Testo dell'articoloVigente
Art. 18 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.
È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.
I contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro i quali, senza darne preavviso all'Autorità, sono promotori, ai sensi del primo comma, di una riunione in luogo pubblico tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti. Con la medesima sanzione sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola. (39) (45)
Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.
I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'Autorità sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 12.000 . Con la medesima sanzione sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.
Nei casi di mancato rispetto, in occasione di una riunione in luogo pubblico, delle limitazioni poste alla circolazione o dell'itinerario previsto per la predetta riunione, da cui possa derivare un pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
La sanzione di cui al sesto comma si applica, altresì, a chi, nel corso di una riunione in luogo pubblico, intralcia od ostacola il regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, salvo che il fatto costituisca reato.
Chiunque turba il pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.La sanzione è da euro 2.000 a euro 10.000 se la turbativa è posta in essere da soggetti che rendono difficoltoso il riconoscimento della loro persona mediante l'uso dei mezzi di cui all' articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 o che sono in possesso degli strumenti o degli oggetti di cui all'articolo 5-bis della medesima legge .
Nell'ipotesi di reiterazione nel biennio di una delle violazioni di cui al presente articolo, ovvero di contestazione di tre violazioni, anche diverse, nell'arco di un quinquennio, le sanzioni sono ulteriormente aumentate da un terzo alla metà.
La competenza ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo, per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, spetta al prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 . Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.
Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alla riunioni elettorali.
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Commento
Il diritto di riunione e i suoi limiti di sicurezza
L'articolo 18 del TULPS disciplina il regime amministrativo delle riunioni in luogo pubblico, attuando in via di dettaglio l'articolo 17 della Costituzione, che riconosce a tutti i cittadini il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. La Carta richiede il preavviso per le sole riunioni in luogo pubblico e ammette il divieto soltanto per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica. La norma del testo unico va dunque letta in chiave costituzionalmente orientata: il preavviso non è una richiesta di autorizzazione, ma uno strumento informativo che consente all'autorità di organizzare la tutela dell'ordine pubblico e di prevenire pericoli concreti.
Il preavviso al questore e i suoi destinatari
L'obbligo grava sui promotori, cioè su chi organizza e indice la riunione, e deve essere assolto almeno tre giorni prima. La distinzione fondamentale è tra riunione privata e riunione pubblica o aperta al pubblico: la norma chiarisce che è considerata pubblica anche la riunione formalmente indetta in forma privata quando, per il luogo in cui si svolge, per il numero dei partecipanti o per lo scopo, assuma di fatto carattere non privato. È quindi la sostanza, e non l'etichetta, a determinare l'applicabilità dell'obbligo.
L'estensione alle piattaforme digitali
Una delle novità più significative introdotte nel tessuto della norma è l'estensione del regime alle riunioni promosse tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica, anche attraverso gruppi chiusi di utenti. La disposizione riflette l'evoluzione delle forme di mobilitazione collettiva e mira a evitare che l'organizzazione di assembramenti tramite social network e messaggistica sfugga al controllo preventivo di sicurezza. Sono espressamente puniti, con la medesima sanzione dei promotori, anche coloro che nelle riunioni prendono la parola in qualità di organizzatori di fatto.
I poteri del questore e i limiti del divieto
In caso di omesso avviso, ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, il questore può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo. Il potere di divieto è dunque eccezionale e va esercitato con motivazione puntuale: la sola mancanza del preavviso non legittima automaticamente lo scioglimento se la riunione si svolge pacificamente, perché prevale il diritto costituzionale di riunione. Più frequente è l'imposizione di prescrizioni, come la modifica del percorso di un corteo o la scelta di un orario meno impattante per la circolazione.
L'apparato sanzionatorio
L'articolo configura un sistema sanzionatorio amministrativo articolato. La mancata comunicazione del preavviso è punita con sanzione da 1.000 a 10.000 euro; la violazione del divieto o delle prescrizioni dell'autorità con sanzione da 1.000 a 12.000 euro. Sono inoltre sanzionati il mancato rispetto delle limitazioni alla circolazione, l'intralcio ai servizi di soccorso pubblico urgente e la turbativa del pacifico svolgimento della riunione, con un inasprimento quando l'autore renda difficoltoso il proprio riconoscimento mediante travisamento del volto o sia in possesso di determinati strumenti. In caso di reiterazione nel biennio, o di tre violazioni anche diverse nel quinquennio, le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà.
Profili procedurali e cause di non punibilità
Per queste sanzioni non è ammesso il pagamento in misura ridotta e la competenza a irrogarle spetta al prefetto, secondo le regole della legge 689/1981 in quanto compatibili. Due previsioni temperano il rigore della norma: non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione, e l'intera disciplina non si applica alle riunioni elettorali, presidiate da una specifica garanzia di libertà nel periodo della campagna. Sul piano pratico, ogni organizzatore di manifestazioni, cortei o iniziative pubbliche deve quindi presentare per tempo il preavviso, conservare prova della trasmissione e attenersi alle eventuali prescrizioni della questura per evitare l'applicazione delle sanzioni.
Casi pratici
Caso 1: Corteo organizzato senza preavviso
Tizio promuove un corteo di protesta nel centro cittadino senza inviare alcun avviso al questore. La riunione si svolge in luogo pubblico e supera la dimensione privata per numero di partecipanti e finalità. Pur essendosi svolta pacificamente, l'omesso preavviso integra la violazione del primo comma: il prefetto applica a Tizio, in qualità di promotore, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista, non ammettendo il pagamento in misura ridotta.
Caso 2: Riunione indetta su una piattaforma digitale
Caia organizza, tramite un gruppo chiuso su una piattaforma di messaggistica, un raduno in piazza per una data fissata, invitando centinaia di persone. Pur trattandosi di un gruppo formalmente privato, lo scopo e il numero dei convocati conferiscono alla riunione carattere pubblico. La norma estende l'obbligo di preavviso anche a queste forme di mobilitazione digitale: non avendo avvisato l'autorità, Caia è soggetta alla medesima sanzione prevista per i promotori tradizionali.
Caso 3: Prescrizioni del questore sul percorso
Sempronio presenta regolare preavviso per una manifestazione lungo una via ad alta densità di traffico. Il questore, per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza della circolazione, non vieta la riunione ma prescrive un percorso alternativo e un orario diverso. Se Sempronio rispetta le prescrizioni la manifestazione si svolge regolarmente; se le ignora, andando contro l'itinerario imposto e creando pericolo per la sicurezza pubblica, scatta la sanzione amministrativa aggravata prevista dall'articolo.
Domande frequenti
Il preavviso al questore è una richiesta di autorizzazione?
No. Il preavviso è un atto informativo che consente all'autorità di predisporre i servizi di ordine pubblico, non una domanda di permesso. Il diritto di riunione è garantito dall'articolo 17 della Costituzione e può essere vietato solo per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica.
Con quanto anticipo va dato l'avviso e a chi?
L'avviso va dato al questore almeno tre giorni prima dello svolgimento della riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico. L'obbligo grava sui promotori, cioè su chi organizza e indice l'iniziativa.
Una riunione organizzata online richiede il preavviso?
Sì, se ha carattere pubblico. La norma estende l'obbligo anche alle riunioni promosse tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica, compresi i gruppi chiusi di utenti, quando per scopo o numero di partecipanti la riunione non è realmente privata.
Quali sanzioni rischia chi non dà il preavviso?
La mancata comunicazione è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro; la violazione del divieto o delle prescrizioni del questore da 1.000 a 12.000 euro. Le sanzioni aumentano da un terzo alla metà in caso di reiterazione nel biennio o di tre violazioni nel quinquennio.
Chi irroga le sanzioni e si può pagare in misura ridotta?
La competenza spetta al prefetto, secondo le regole della legge 689/1981 in quanto compatibili. Per queste sanzioni non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
Le riunioni elettorali devono rispettare l'articolo 18?
No. La disciplina dell'articolo 18 non si applica alle riunioni elettorali, che sono presidiate da specifiche garanzie di libertà durante la campagna. Inoltre non è punibile chi si ritira dalla riunione prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa.
Vedi anche