Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Pubblici Esercizi 2026: tabelle retributive e minimi per livello

    CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

    In sintesi

    Il CCNL Pubblici Esercizi fissa per il 2026 minimi tabellari mensili lordi che vanno da circa 1.350 € per il 6° livello fino a circa 2.350 € per i Quadri. La retribuzione è erogata su 13 mensilità. Il rinnovo 2024-2027 ha previsto aumenti scaglionati, con incrementi significativi a partire dal 2024. Verificare sempre il testo vigente e gli accordi di rinnovo aggiornati.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio · Angem · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 8 febbraio 2024 (decorrenza 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

    Tabella riepilogativa

    Minimi tabellari mensili – CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione (paga base conglobata, decorrenza 1° giugno 2026)
    Livello Minimo mensile lordo
    Quadro A 2.462,96 €
    Quadro B 2.271,61 €
    2.107,68 €
    1.916,35 €
    1.800,73 €
    1.692,69 €
    1.580,09 €
    6° super 1.514,83 €
    1.491,57 €
    1.390,20 €

    Minimi del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo (FIPE-Confcommercio) in vigore dal 1° giugno 2026, paga base conglobata. Per le aziende minori (cat. III-IV) si applicano valori ridotti. Su 14 mensilità; esclusi scatti di anzianità e indennità accessorie. Fonte: tabelle Confcommercio.

    Minimi tabellari indicativi aggiornati a maggio 2026; gli importi vanno verificati sull’ultimo testo del CCNL vigente e sugli accordi di rinnovo. La retribuzione mensile effettiva include anche scatti di anzianità, indennità di settore, eventuali superminimi aziendali e l’incidenza della 13ª mensilità.

    Composizione della retribuzione contrattuale

    Il minimo tabellare del CCNL Pubblici Esercizi è composto storicamente da paga base e indennità di contingenza (elemento fisso derivante dalla vecchia scala mobile). Su questo importo si stratificano, a seconda dei casi:

    • Scatti di anzianità: maturano ogni 3 anni di servizio continuativo, fino a un massimo di 5 scatti. Importo per scatto variabile per livello, orientativamente 13-25 € mensili.
    • Superminimo individuale: eventuale importo aggiuntivo pattuito al momento dell’assunzione o per meriti; può essere assorbibile o non assorbibile dagli aumenti contrattuali.
    • Indennità specifiche di settore: indennità di cassa, indennità per turni notturni continuativi, maggiorazioni domenicali e festive (vedi articolo dedicato).
    • EDR (Elemento Distinto della Retribuzione): importo storico di 10,33 € mensili, eredità del blocco della scala mobile del 1992, incluso nel cedolino ma non rivalutabile.

    La retribuzione lorda annua si calcola moltiplicando il mensile per 13 mensilità (12 normali + 13ª a dicembre), a differenza del CCNL Commercio che prevede 14 mensilità.

    Aumenti contrattuali 2024-2027

    Il rinnovo contrattuale dell’8 febbraio 2024 ha previsto un piano di aumenti scaglionati sull’intero arco 2024-2027, con l’obiettivo di recuperare il differenziale inflattivo. Gli incrementi sono stati distribuiti su più tranche decorrenti:

    Gli importi sopra riportati sono indicativi e si riferiscono agli aumenti cumulati per livello. Verificare il testo dell’accordo di rinnovo per i valori esatti per ciascun livello di inquadramento.

    Terzo elemento, EDR e indennità di settore

    Il terzo elemento della retribuzione comprende tutte le voci accessorie riconosciute dal contratto collettivo o da accordi aziendali. Per i Pubblici Esercizi le principali sono:

    • EDR: 10,33 € mensili, voce fissa non rivalutabile.
    • Indennità di cassa: per i lavoratori che gestiscono denaro contante con responsabilità personale, importo stabilito dalla contrattazione aziendale o territoriale, indicativamente 20-40 €/mese.
    • Indennità di reperibilità: per i lavoratori che devono essere raggiungibili fuori orario, disciplinata da accordi di secondo livello.
    • Indennità per uso vestiario/divisa: rimborso o fornitura della divisa di lavoro obbligatoria; in alternativa indennità monetaria concordata.

    Stima del netto e incidenza delle 13 mensilità

    Per orientarsi sulla retribuzione netta, si può applicare un coefficiente indicativo di circa 0,70-0,73 sul lordo mensile per redditi medio-bassi (detrazioni lavoro dipendente, no carichi familiari):

    Stime orientative. Il netto effettivo dipende da aliquota IRPEF applicata, detrazioni per carichi familiari, addizionali comunali e regionali, ed eventuali bonus fiscali (es. trattamento integrativo D.L. 3/2020).

    Casi pratici

    Tizio – Cameriere 4° livello con scatti
    Tizio è cameriere di 4° livello da 9 anni nello stesso locale. Ha maturato 3 scatti di anzianità (3+6+9 anni), ciascuno di circa 14 € mensili. Stipendio base 2026: ~1.540 € (minimo tabellare) + 42 € (3 scatti) + 10,33 € (EDR) = circa 1.592 € lordi mensili. Con 13 mensilità: ~20.700 € lordi annui.
    Caia – Cuoca 3° livello con superminimo non assorbibile
    Caia è cuoca di 3° livello con superminimo individuale non assorbibile di 100 €, pattuito all’assunzione. Minimo tabellare 2026: ~1.620 €. Retribuzione base: 1.620 + 100 + 10,33 = ~1.730 € lordi mensili. L’aumento contrattuale di circa 30 €/mese dal gennaio 2026 si applica al minimo tabellare, ma non intacca il superminimo non assorbibile.
    Sempronio – Lavapiatti 6° livello e progressione di carriera
    Sempronio viene assunto come lavapiatti (6° livello, minimo ~1.350 €) con contratto a tempo determinato stagionale. Dopo la seconda stagione gli vengono affidate anche mansioni di commis cucina (5° livello). Avendo svolto mansioni superiori per oltre 6 mesi continuativi, chiede il passaggio al 5° livello (~1.460 €), con un incremento di 110 € lordi mensili.

    Domande frequenti

    Quante mensilità prevede il CCNL Pubblici Esercizi?
    13 mensilità: 12 mensili ordinarie più la tredicesima erogata a dicembre (o in misura proporzionale alla data di cessazione). Non è prevista la quattordicesima come nel CCNL Commercio.
    Qual è il minimo per un barista nel 2026?
    Un barista qualificato (3° livello) ha un minimo tabellare indicativo di circa 1.620 € lordi mensili. Un barista con mansioni più semplici (4° livello) si attesta intorno a 1.540 €. Importi da verificare sul testo contrattuale aggiornato.
    Cosa include l'EDR e si può non pagarlo?
    L’EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) di 10,33 € mensili è una voce contrattuale obbligatoria, retaggio del blocco della scala mobile del 1992. Non può essere escluso né assorbito. Va riportato in cedolino come voce separata.
    Gli scatti di anzianità si perdono cambiando datore?
    Gli scatti maturati con il precedente datore non si trasferiscono automaticamente. Con il nuovo datore si ricomincia a maturare scatti dalla data di assunzione. Fa eccezione il passaggio diretto per cessione d’azienda o cambio appalto (clausola di continuità).
    Come si calcola la retribuzione oraria per gli straordinari?
    La quota oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile globale di fatto per il divisore contrattuale, che per i Pubblici Esercizi a 40 ore settimanali è generalmente 173 (oppure 168 per alcuni contratti aziendali). Esempio: 1.620 € / 173 = ~9,37 €/ora base.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 12 D.Lgs. 201/2022 – Obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato

    Art. 12 D.Lgs. 201/2022 – Obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all’articolo 10, comma 4, risulti necessaria l’istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l’ente locale verifica se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l’imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella deliberazione di cui all’articolo 10, comma 5, nella quale sono indicate le eventuali compensazioni economiche. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 29 CAD – Qualificazione dei fornitori di servizi

    Art. 29 D.Lgs. 82/2005 CAD – Qualificazione dei fornitori di servizi

    In vigore dal 01/01/2006

    1. I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata ((…)) presentano all'AgID domanda di qualificazione, secondo le modalità fissate dalle Linee guida. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 )) .

    2. ((Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di cui all' articolo 24 del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014 , disporre di requisiti di onorabilità, affidabilità, tecnologici e organizzativi compatibili con la disciplina europea, nonché di garanzie assicurative adeguate rispetto all'attività svolta. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l'AgID, nel rispetto della disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti in relazione alla specifica attività che i soggetti di cui al comma 1 intendono svolgere.)) Il predetto decreto determina altresì i criteri per la fissazione delle tariffe dovute all'AgID per lo svolgimento delle predette attività, nonché i requisiti e le condizioni per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 . (29)

    4. La domanda di qualificazione ((…)) si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

    5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del AgID o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

    6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il AgID dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco di fiducia pubblico, tenuto dal AgID stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione.

    7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    9. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse del AgID, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (28)

  • Art. 79 D.Lgs. 231/2001 – Nomina del commissario giudiziale e confisca del pro…

    Art. 79 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.

    2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.

    3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell' articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale .

    4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente. Nota all'art. 79: – Per il testo dell' art. 667 del codice di procedura penale , si vedano le note all'art. 74.

  • Art. 98 D.Lgs. 259/2003 – Controllo delle spese

    Art. 98 D.Lgs. 259/2003 – Controllo delle spese

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all’articolo 94, i fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in conformità degli articoli da 94 a 97 definiscono le condizioni e modalità in modo tale che l’utente finale non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.

    2. I fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale indicati all’articolo 94 che prestano servizi a norma dell’articolo 96 offrono le prestazioni e i servizi specifici di cui all’allegato 6, parte A, secondo quanto applicabile, di modo che i consumatori possano sorvegliare e controllare le proprie spese. Tali fornitori attuano un sistema per evitare una cessazione ingiustificata dei servizi di comunicazione vocale o di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga per i consumatori di cui all’articolo 95, comprendente un meccanismo adeguato per verificare il perdurare dell’interesse a fruire del servizio. Il presente comma si applica anche agli utenti finali che sono microimprese e organizzazioni senza scopo di lucro di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117.

    3. L’Autorità, se constata che le prestazioni sono ampiamente disponibili, può disapplicare le disposizioni del comma 2 in tutto il territorio nazionale o in parte di esso.

  • Art. 28 T.U. Stupefacenti – Sanzioni per coltivazione illecita

    Art. 28 T.U. Stupefacenti – Sanzioni

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'articolo 26, e' assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse.

    2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione e' subordinata, e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

    3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo

    86. Torna al sommario

  • Art. 695 Codice della Navigazione – Mutamenti relativi ai diritti su aeroporti e su altri impianti privati

    Art. 695 Codice della Navigazione – Mutamenti relativi ai diritti su aeroporti e su altri impianti privati

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'alienazione, la locazione, la costituzione di usufrutto e qualunque altro atto dispositivo di aeroporti o di altri impianti aeronautici privati sono preventivamente comunicati all'ENAC, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza.

  • Art. 43 CTS – Trasformazione

    Art. 43 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Trasformazione

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che entro il ((31 dicembre 2022)) si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all' articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818 , il proprio patrimonio.

  • Art. 62 quinquies CAD – (Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore)

    Art. 62 quinquies D.Lgs. 82/2005 CAD – (Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore)

    In vigore dal 01/01/2006

    ((

    1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'università e della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, a cura del Ministero dell'università e della ricerca, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS).

    2. L'ANIS è alimentata, con le modalità individuate con il decreto di cui al comma 5, dalle istituzioni della formazione superiore, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento, nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, di cui all' articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 . L'ANIS assicura alla singola istituzione la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. L'ANIS rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni della formazione superiore e assicura l'interoperabilità con le altre banche di dati di rilevanza nazionale che sono di interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali.

    3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 62 del presente codice, l'ANIS è costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati.

    4. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIS mediante le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo

    64-bis. 5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti: a) i contenuti dell'ANIS, tra i quali i dati relativi alle iscrizioni degli studenti, all'istituzione di appartenenza e al relativo corso di studi, i titoli conseguiti e gli ulteriori dati relativi presenti nelle altre banche di dati di rilevanza nazionale di interesse del Ministero dell'università e della ricerca cui lo stesso può accedere per le relative finalità istituzionali; b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nonché le modalità di alimentazione da parte delle istituzioni della formazione superiore nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, con l'ANPR e con le altre anagrafi di interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità))

  • Il Fondo di Integrazione Salariale (FIS): a chi si applica

    Guida pratica · Lavoro · TFR, crisi e trasferimento d'azienda

    In sintesi

    Il FIS è un fondo residuale che copre i datori non rientranti nella CIGO/CIGS e privi di un fondo di solidarietà bilaterale: in pratica quasi tutti i settori non industriali con almeno un dipendente. Eroga assegno di integrazione salariale (AIS) pari all’80% della retribuzione persa fino al massimale INPS.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 148/2015, artt. 26-40

    Tabella riepilogativa

    Caratteristiche del FIS (D.Lgs. 148/2015)
    Aspetto Dettaglio
    Datori beneficiari Tutti i settori non coperti da CIGO/CIGS né da fondi bilaterali, con almeno 1 dipendente
    Prestazione Assegno di integrazione salariale (AIS): 80% della retribuzione persa fino al massimale INPS
    Durata (datori 1-5 dip.) Fino a 13 settimane nel biennio mobile
    Durata (datori ≥ 6 dip.) Fino a 26 settimane nel biennio mobile
    Contribuzione Aliquota a carico del datore (con parziale compartecipazione del lavoratore); varia per dimensione

    Chi rientra nel FIS

    Il FIS è il fondo residuale del sistema degli ammortizzatori sociali: vi rientrano i datori di lavoro non coperti dalla CIGO o dalla CIGS e non aderenti a fondi di solidarietà bilaterali (come quello del commercio, del credito, delle assicurazioni). Ciò include ad esempio commercio al dettaglio di piccole dimensioni, agenzie, servizi professionali, piccola ristorazione. A partire dalla riforma del 2022 (D.L. 4/2022) il campo è stato esteso: anche i datori con un solo dipendente accedono al FIS.

    L'assegno di integrazione salariale

    L’assegno di integrazione salariale (AIS) è pari all’80% della retribuzione globale persa nelle ore sospese o ridotte, fino al massimale INPS aggiornato annualmente. Il trattamento è erogato dall’INPS direttamente al lavoratore (pagamento diretto) oppure anticipato dal datore con successivo conguaglio. La procedura prevede l’accordo o l’esame congiunto sindacale per la causale di crisi, mentre per la causale ordinaria è sufficiente la comunicazione preventiva.

    Differenze rispetto alla CIGO e contribuzione FIS

    A differenza della CIGO (riservata al settore industriale) il FIS non ha categorie merceologiche specifiche: è il fondo di chiusura del sistema. I datori versano una contribuzione obbligatoria al FIS proporzionale alla dimensione aziendale. Il lavoratore in AIS beneficia di contribuzione figurativa valida ai fini pensionistici. La durata massima è inferiore alla CIGS ma il meccanismo di calcolo dell’integrazione è identico.

    Casi pratici

    Tizio – dipendente di un'agenzia immobiliare in crisi

    L’agenzia immobiliare di Tizio (4 dipendenti) attraversa una crisi di fatturato. Non rientra nella CIGO (è un’impresa commerciale). Il datore attiva il FIS per 8 settimane: Tizio riceve l’AIS pari all’80% delle ore sospese.

    Caia – piccola libreria, 1 dipendente

    La libreria di Caia ha un solo dipendente. Dopo la riforma 2022 anche questo datore accede al FIS: può attivare l’AIS per un massimo di 13 settimane nel biennio mobile.

    Sempronio – studio professionale con 8 dipendenti

    Sempronio lavora in uno studio di consulenza con 8 dipendenti. Rientra nel FIS (non in fondi bilaterali specifici) e può beneficiare dell’AIS fino a 26 settimane nel biennio mobile.

    Domande frequenti

    Il FIS si attiva automaticamente?

    No. È il datore che deve presentare domanda all’INPS, dopo aver espletato la procedura sindacale prevista (comunicazione preventiva o accordo a seconda della causale e della dimensione aziendale).

    Anche i lavoratori con contratto a tempo determinato accedono al FIS?

    Sì, purché il contratto sia in corso al momento della sospensione e il rapporto sia attivo. Lavoratori con contratto già scaduto non rientrano nella tutela.

    Il FIS copre anche le assenze per malattia?

    No. Il FIS copre sospensioni e riduzioni dell’orario per cause aziendali (crisi, riorganizzazione); le assenze per malattia sono gestite dall’INPS con l’indennità di malattia.

    Cosa succede se il datore non ha versato i contributi al FIS?

    L’INPS può comunque erogare le prestazioni al lavoratore, ma agisce in via amministrativa per il recupero dei contributi omessi dal datore, che risponde anche delle sanzioni.

    Il FIS e la CIGS si possono usare in sequenza?

    Dipende dalla dimensione aziendale: le imprese con almeno 15 dipendenti possono accedere anche alla CIGS. Sotto tale soglia il FIS è l’unico strumento residuale; si possono però sommare più periodi distinti entro i limiti di durata.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 86 CTS – Regime forfetario per le attività commerciali svolte…

    Art. 86 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario di cui al presente articolo se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a ((85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea)) . ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 DICEMBRE 2025, N. 186 )) .

    2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione annuale o, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all' articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

    3. Le organizzazioni di volontariato che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari all'1 per cento. Le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari al 3 per cento.

    4. Qualora sia esercitata l'opzione per il regime forfetario di cui ai commi precedenti si applica il comma 5 e 6 dell'articolo 80 considerando quale reddito dal quale computare in diminuzione le perdite quello determinato ai sensi del comma

    3. 5. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , i documenti ricevuti ed emessi, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 .

    6. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

    7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario: a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , per le operazioni nazionali; b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l' articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ; c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l' articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ; d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ; e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera c) , e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . Per le operazioni di cui al presente comma le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .

    8. Salvo quanto disposto dal comma 9, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali ((…)) e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 e successive modificazioni.

    9. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

    10. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie.

    11. Nell'ultima liquidazione relativa al periodo d'imposta in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, di cui all' articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all' articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 . Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 , il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del citato decreto-legge n. 83 del 2012 , i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

    12. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo periodo d'imposta in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .

    13. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e delle imposte sul reddito nei modi ordinari ovvero in quelli di cui all'articolo

    80. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun periodo d'imposta successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

    14. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma

    1. 15. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto al regime ordinario ovvero a quello di cui all'articolo 80, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario ovvero da quello di cui all'articolo 80 a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, i costi sostenuti nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

    16. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono escluse dall'applicazione degli studi di settore di cui all' articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all' articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , nonché degli indici sintetici di affidabilità di cui all' articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96 .

  • Art. 42 D.Lgs. 231/2001 – Vicende modificative dell’ente nel corso del processo

    Art. 42 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Vicende modificative dell’ente nel corso del processo

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.