Autore: Andrea Marton

  • Permessi ROL ed ex-festività: cosa sono e come maturano

    Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

    In sintesi

    I permessi ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro) e le ex-festività sono istituti introdotti dalla contrattazione collettiva per compensare la riduzione dell’orario settimanale o la soppressione di alcune festività civili. Maturano e si fruiscono secondo le regole del CCNL applicato: durata, modalità e scadenza variano da settore a settore.

    Riferimento normativo

    CCNL di categoria

    Tabella riepilogativa

    ROL ed ex-festività a confronto
    Voce ROL Ex-festività
    Origine Contrattazione collettiva (riduzione orario) Soppressione festività civili ex L. 54/1977
    Quantum Varia in base al CCNL Varia in base al CCNL
    Maturazione Di regola mensile o annuale Di regola annuale o per evento
    Scadenza Fissata dal CCNL (es. fine anno o 18 mesi) Fissata dal CCNL
    Monetizzazione alla cessazione Sì, come le ferie non godute Sì, come le ferie non godute
    Monetizzazione in costanza di rapporto Possibile se il CCNL lo prevede Possibile se il CCNL lo prevede

    Cosa sono i permessi ROL

    I permessi ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro) nascono dai contratti collettivi nazionali come meccanismo di compensazione: anziché ridurre l’orario settimanale su base quotidiana, le ore «risparmiate» si accumulano come permessi da fruire in giornate intere o ore. La quantità annua varia sensibilmente da CCNL a CCNL; alcuni contratti distinguono tra ROL ordinari e permessi aggiuntivi per anzianità.

    Le ex-festività civili

    Con la legge 54/1977 e successivi decreti, quattro festività civili (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo per alcune province) furono soppresse come giorni festivi nazionali. I contratti collettivi trasformarono quelle giornate in permessi retribuiti, le «ex-festività», da fruire nell’anno o secondo il calendario CCNL. Alcune festività sono rimaste locali (ad es. il patrono del Comune).

    Come si usano e cosa succede se scadono

    Sia i ROL sia le ex-festività vanno fruiti entro i termini previsti dal CCNL (spesso entro l’anno di maturazione o nei 18 mesi successivi). Se il lavoratore non li fruisce per ragioni organizzative dipendenti dal datore, ha diritto alla liquidazione in denaro. Alla cessazione del rapporto, i ROL e le ex-festività non goduti si pagano sempre come indennità sostitutiva, analogamente alle ferie.

    Casi pratici

    Tizio – ROL non fruiti per esigenze aziendali, fine anno

    Tizio ha accumulato 16 ore di ROL che il datore non gli ha permesso di fruire per picchi produttivi. A fine anno, poiché l’impedimento è imputabile all’azienda, il CCNL prevede la liquidazione in busta paga delle ore residue.

    Caia – dimissioni con ex-festività residue

    Caia si dimette a settembre con 3 giorni di ex-festività non goduti. Il datore è tenuto a liquidarglieli nella busta di fine rapporto come indennità sostitutiva, al pari delle ferie.

    Sempronio – confonde ROL con ferie

    Sempronio chiede 5 giorni di assenza indicandoli come ferie, ma il datore li imputa a ROL. Il lavoratore deve verificare sul proprio CCNL l’ordine di priorità nella fruizione; alcune aziende esauriscono prima ROL ed ex-festività e poi le ferie.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra ROL e ferie?

    Le ferie sono un diritto minimo garantito per legge (4 settimane); i ROL sono istituti contrattuali aggiuntivi. Entrambi danno diritto a indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto.

    I ROL si possono monetizzare durante il rapporto?

    Dipende dal CCNL. A differenza delle ferie minime legali, i ROL possono essere monetizzati se il contratto collettivo lo consente.

    Se non fruisco i ROL entro l'anno li perdo?

    Solo se il CCNL lo prevede espressamente e se il mancato utilizzo è imputabile al lavoratore. Se è il datore a impedirne la fruizione, i ROL vanno liquidati.

    Le ex-festività si applicano a tutti i lavoratori?

    Dipende dal CCNL applicato. Non tutti i contratti collettivi prevedono le ex-festività allo stesso modo.

    I ROL maturano durante la malattia?

    Dipende dal CCNL: alcuni contratti prevedono la maturazione dei ROL anche durante la malattia, altri no. Occorre verificare il contratto applicato.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 20 CTS – Ambito di applicazione

    Art. 20 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Ambito di applicazione

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione.

  • Art. 26 RD 12/1941

    Art. 26 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 34 TULPS – Avviso preventivo per il trasporto di armi

    Art. 34 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

    L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato.

    Per il trasporto di armi e parti d'arma tra soggetti muniti della licenza di cui all'articolo 31, l'obbligo dell'avviso è assolto mediante comunicazione, almeno 48 ore prima del trasporto medesimo, all'autorità di pubblica sicurezza, anche per via telematica attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione deve accompagnare le armi e le parti d'arma.

  • Art. 43 CAD – Conservazione ed esibizione dei documenti

    Art. 43 D.Lgs. 82/2005 CAD – Conservazione ed esibizione dei documenti

    In vigore dal 01/01/2006

    ((

    1. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida. ))

    1-bis. Se il documento informatico è conservato per legge da uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso ((ai medesimi soggetti di cui all'articolo 2, comma

    2. Le amministrazioni rendono disponibili a cittadini ed imprese i predetti documenti attraverso servizi on-line accessibili previa identificazione con l'identità digitale di cui all'articolo 64 ed integrati con i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis)) .

    2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali ((ai sensi della disciplina vigente al momento dell'invio dei singoli documenti nel sistema di conservazione)) .

    3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle ((Linee guida)) .

    4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 .

  • Art. 39 D.Lgs. 231/2001 – Rappresentanza dell’ente

    Art. 39 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Rappresentanza dell’ente

    In vigore dal 04/07/2001

    1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

    2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità: a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante; b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura; c) la sottoscrizione del difensore; d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

    3. La procura, conferita nelle forme previste dall' articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale , è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma

    2. 4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore. Nota all'art. 39: – Si riporta i testo dell' art. 100 del codice di procedura penale : "Art. 100 (Difensore delle altre parti private). –

    1. La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata.

    2. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte è certificata dal difensore.

    3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.

    4. Il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati. In ogni caso non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

    5. Il domicilio delle parti private indicate nel comm 1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso il difensore.".

  • Art. 90 D.Lgs. 174/2016 – Costituzione del convenuto e comparsa di risposta

    Art. 90 D.Lgs. 174/2016 – Costituzione del convenuto e comparsa di risposta

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell’udienza fissata in calce all’atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma dell’articolo 89, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente comparsa di risposta, con la copia della citazione notificata, la procura e l’elenco dei documenti che offre in comunicazione.

    2. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi, specificare i documenti che offre in comunicazione e formulare le conclusioni.

    3. A pena di decadenza, il convenuto deve proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio tra cui la non corrispondenza tra invito a dedurre e citazione di cui all’articolo 87.

  • Art. 21 L. 300/1970 – Referendum

    Art. 21 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Referendum

    In vigore dal 20/05/1970

    Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata. Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.

  • Art. 47 TULPS – Licenza prefettizia per esplosivi e polveri

    Art. 47 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Senza licenza del prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti

    È vietato altresì, senza licenza del prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.

  • Art. 31-bis TULPS – Licenza per intermediari nel commercio di armi

    Art. 31-bis TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    1. Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 01, comma 1, lettera p) , e 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185 , come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105 , per esercitare l'attività di intermediario di cui all' articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527 , nel settore delle armi, è richiesta una apposita licenza rilasciata dal questore, che ha una validità di 3 anni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni anche regolamentari previste per la licenza di cui all'articolo 31. La licenza non è necessaria per i rappresentanti in possesso di mandato delle parti interessate.

    Del mandato è data comunicazione alla questura competente per territorio.

    2. Ogni operatore autorizzato deve comunicare, l'ultimo giorno del mese, all'autorità che ha rilasciato la licenza un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate nel corso dello stesso mese. Il resoconto può essere trasmesso anche all'indirizzo di posta elettronica certificata della medesima autorità. L'operatore, nel caso in cui abbia la materiale disponibilità delle armi o delle munizioni, è obbligato alla tenuta del registro di cui, rispettivamente, agli articoli 35 e 55, nonché ad effettuare le relative annotazioni concernenti le operazioni eseguite.

    3. La mancata comunicazione può comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza.

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 SETTEMBRE 2013, N. 121 .

  • Art. 21 D.Lgs. 231/2001 – Pluralità di illeciti

    Art. 21 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Pluralità di illeciti

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

    2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

  • Art. 11 D.Lgs. 148/2015 – Causali

    Art. 11 D.Lgs. 148/2015 – Causali

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. Ai dipendenti delle imprese indicate all’articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l’integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato. articolo precedente articolo successivo