Testo dell'articoloVigente
Art. 90 D.Lgs. 174/2016 – Costituzione del convenuto e comparsa di risposta
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell’udienza fissata in calce all’atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma dell’articolo 89, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente comparsa di risposta, con la copia della citazione notificata, la procura e l’elenco dei documenti che offre in comunicazione.
2. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi, specificare i documenti che offre in comunicazione e formulare le conclusioni.
3. A pena di decadenza, il convenuto deve proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio tra cui la non corrispondenza tra invito a dedurre e citazione di cui all’articolo 87.
In sintesi
L'articolo 90 del Codice di giustizia contabile disciplina le modalità e i termini entro cui il convenuto deve costituirsi in giudizio davanti alla Corte dei conti. La norma impone la costituzione tramite procuratore almeno venti giorni prima dell'udienza, con deposito della comparsa di risposta corredata dalla copia dell'atto di citazione, dalla procura e dall'elenco dei documenti. Nella comparsa il convenuto deve prendere posizione sui fatti, indicare le proprie difese, i mezzi di prova e formulare le conclusioni. La norma sancisce a pena di decadenza l'onere di proporre tutte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, compresa la non corrispondenza tra invito a dedurre e citazione.Indice dei contenuti
La costituzione in giudizio: ratio e inquadramento sistematico
L'articolo 90 del D.Lgs. 174/2016 regola uno dei momenti più delicati del giudizio di responsabilità contabile: la costituzione del convenuto. La norma si inserisce nel Titolo III del Libro II, dedicato al procedimento di primo grado davanti alla Corte dei conti, e riprende in chiave pubblicistica le regole generali dell'articolo 166 del codice di procedura civile, adattandole alle specificità del processo contabile. Il convenuto nel giudizio contabile è tipicamente un funzionario o amministratore pubblico chiamato a rispondere di un danno erariale; la sua posizione processuale è dunque particolarmente delicata, in quanto coinvolge profili patrimoniali, reputazionali e di responsabilità pubblica.
La disposizione si coordina con l'articolo 89, che disciplina l'abbreviazione dei termini, stabilendo che in caso di abbreviazione il termine di costituzione scende a dieci giorni prima dell'udienza. Questa flessibilità consente al giudice di modulare la tempistica processuale in funzione dell'urgenza del caso.
Il termine di costituzione e il deposito del fascicolo
Il comma 1 fissa il termine ordinario di costituzione in almeno venti giorni prima dell'udienza. Si tratta di un termine perentorio, la cui inosservanza espone il convenuto alla dichiarazione di contumacia secondo quanto previsto dall'articolo 93. Il deposito deve avvenire in cancelleria e comprende: la comparsa di risposta, la copia della citazione notificata, la procura e l'elenco dei documenti offerti in comunicazione. La coesistenza di tutti questi atti nel fascicolo di parte risponde all'esigenza di concentrazione e speditezza processuale che caratterizza il rito contabile.
La rappresentanza tramite procuratore è la regola; la costituzione personale è ammessa solo nei casi eccezionali consentiti dalla legge, analogamente a quanto avviene nel processo civile ordinario. Nel giudizio contabile, data la complessità tecnico-giuridica delle questioni trattate, l'assistenza di un difensore abilitato rappresenta non solo un obbligo formale ma una garanzia sostanziale per il convenuto.
Il contenuto necessario della comparsa di risposta
Il comma 2 elenca il contenuto minimo della comparsa di risposta. Il convenuto deve: prendere posizione specifica sui fatti posti a fondamento della domanda; indicare le proprie generalità e il codice fiscale; indicare i mezzi di prova di cui intende valersi; specificare i documenti offerti in comunicazione; formulare le conclusioni. La presa di posizione sui fatti non è mera formalità: i fatti non specificamente contestati si considerano pacifici ai sensi dell'articolo 95, comma 1, con conseguente esonero dal relativo onere probatorio in capo all'attore.
L'indicazione del codice fiscale e delle generalità risponde a esigenze di identificazione certa del soggetto convenuto, particolarmente rilevante quando il giudizio può sfociare in condanne pecuniarie eseguibili coattivamente. La formulazione delle conclusioni delinea l'ambito della domanda e circoscrive il thema decidendum, vincolando in parte il giudice al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Le eccezioni processuali e di merito: onere di proposizione a pena di decadenza
Il comma 3 introduce una regola di straordinaria importanza pratica: a pena di decadenza, il convenuto deve proporre nella comparsa di risposta tutte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. La norma richiama espressamente tra le eccezioni soggette a questo regime la «non corrispondenza tra invito a dedurre e citazione» di cui all'articolo 87, cioè il vizio derivante dalla discrasia tra i fatti e le condotte contestati in sede pre-processuale e quelli poi trasfusi nell'atto di citazione.
Questa previsione adatta al processo contabile il principio della concentrazione delle difese tipico del rito ordinario. Le eccezioni rilevabili d'ufficio - come l'incompetenza per materia o la nullità assoluta degli atti - restano ovviamente proponibili in ogni stato e grado del giudizio. Le eccezioni in senso stretto, invece, se non sollevate tempestivamente nella comparsa, sono definitivamente precluse, con conseguenze spesso decisive sull'esito del giudizio.
Rapporto con l'invito a dedurre e la fase pre-processuale
L'articolo 90 deve essere letto in stretto coordinamento con il procedimento pre-processuale disciplinato dagli articoli 67 e seguenti, in particolare con l'invito a dedurre di cui all'articolo 67. L'invito a dedurre è l'atto con cui il pubblico ministero contabile, prima di esercitare l'azione, mette il presunto responsabile in condizione di presentare le proprie difese. La garanzia del contraddittorio preventivo è dunque strutturalmente connessa al contenuto della successiva comparsa di risposta.
La decadenza dall'eccezione di non corrispondenza tra invito e citazione, sancita dal comma 3, ha un preciso significato sistematico: il legislatore vuole evitare che vizi formali della fase pre-processuale vengano strumentalizzati per bloccare il giudizio di merito, imponendo al convenuto di sollevarli subito nella comparsa, pena la sanatoria implicita.
Differenze rispetto al codice di procedura civile
Pur riprendendo la struttura dell'articolo 166 c.p.c., l'articolo 90 presenta alcune peculiarità. Nel processo civile ordinario il termine di costituzione del convenuto è di venti giorni prima dell'udienza solo nel rito ordinario di cognizione; nel rito contabile il termine è uniformato e può essere ridotto a dieci giorni in caso di abbreviazione. La previsione della decadenza per le eccezioni non rilevabili d'ufficio, pur presente anche nel c.p.c., è qui particolarmente stringente data la natura pubblica del giudizio e la necessità di certezza nei confronti dell'erario. Il pubblico ministero, parte necessaria del processo contabile, rende il contraddittorio trilaterale, il che influenza anche i termini e le modalità di deposito degli atti difensivi.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Qual è il termine per costituirsi davanti alla Corte dei conti in caso di citazione ordinaria?
Il convenuto deve costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione, depositando in cancelleria la comparsa di risposta con la procura e i documenti.
Cosa succede se il convenuto non propone le eccezioni processuali nella comparsa di risposta?
Le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio che non vengono proposte nella comparsa di risposta sono precluse a pena di decadenza: il convenuto non potrà più sollevarle nel corso del giudizio.
Il convenuto può costituirsi personalmente senza un avvocato?
Solo nei casi eccezionalmente consentiti dalla legge; di regola la costituzione avviene tramite procuratore, data la complessità tecnica del giudizio contabile.
Cosa deve contenere la comparsa di risposta nel giudizio contabile?
Deve contenere la presa di posizione sui fatti della domanda, le generalità e il codice fiscale del convenuto, i mezzi di prova, l'elenco dei documenti offerti in comunicazione e le conclusioni.
Cosa si intende per non corrispondenza tra invito a dedurre e citazione?
Si verifica quando i fatti e le condotte contestati nell'atto di citazione sono diversi o più ampi rispetto a quelli indicati nell'invito a dedurre inviato dal PM prima dell'azione: il convenuto deve eccepirlo nella comparsa a pena di decadenza.