Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 10 D.Lgs. 141/2024 – Spazi doganali

    Art. 10 D.Lgs. 141/2024 – Spazi doganali

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. L’Agenzia delimita gli spazi doganali, tenendo conto della peculiare situazione di ciascuna località.

    2. Nei porti e negli aeroporti, nonché dove è presente una struttura stabile dell’Agenzia o della Guardia di finanza, la delimitazione degli spazi doganali è determinata dall’Agenzia, sentita la Guardia di finanza in caso di istituzione o soppressione di varchi.

  • Sciopero: trattenute, diritti e obblighi del lavoratore

    Guida pratica · Lavoro · Diritti sindacali, trattenute e tutele

    In sintesi

    Lo sciopero è un diritto costituzionale (art. 40 Cost.) che sospende temporaneamente l’obbligazione di lavorare senza sciogliere il rapporto. Il lavoratore che sciopera non percepisce la retribuzione per le ore non prestate; il datore può trattenere anche la quota di tredicesima e altri ratei. Nei servizi pubblici essenziali vigono regole speciali (L. 146/1990) con obbligo di preavviso e servizi minimi garantiti.

    Riferimento normativo

    Art. 40 Costituzione; L. 146/1990 (servizi pubblici essenziali)

    Tabella riepilogativa

    Effetti dello sciopero sul rapporto di lavoro
    Aspetto Regola generale Servizi essenziali (L. 146/1990)
    Retribuzione Non spetta per le ore di sciopero Idem; contingenti minimi retribuiti
    Continuità del rapporto Il contratto non si scioglie Idem
    Ratei (13ª, ferie, TFR) Decurtazione proporzionale alle ore non lavorate Idem
    Preavviso Non obbligatorio per legge (ma spesso da CCNL) 10 giorni di preavviso obbligatorio alla Commissione di garanzia
    Sciopero illegittimo Eventuale responsabilità civile del sindacato Sanzioni della Commissione di garanzia

    Il diritto di sciopero e le sue conseguenze retributive

    L’art. 40 della Costituzione riconosce il diritto di sciopero, esercitabile nei limiti stabiliti dalla legge. Lo sciopero sospende reciprocamente le obbligazioni: il lavoratore non presta l’attività, il datore non deve la retribuzione per le ore non lavorate. La trattenuta è proporzionale: se lo sciopero dura due ore su otto, il datore può decurtare due ore di paga, inclusi i ratei di tredicesima, ferie e TFR maturato in quel periodo.

    Regole speciali nei servizi pubblici essenziali

    Nei settori considerati essenziali (sanità, trasporti, scuola, energia, ecc.) la L. 146/1990 impone obblighi aggiuntivi:

    • Preavviso di 10 giorni alla Commissione di garanzia e al datore;
    • Garanzia dei servizi minimi concordati;
    • Comunicazione agli utenti con adeguato anticipo;
    • Divieto di sciopero nei cosiddetti periodi di franchigia (festività, eventi civili rilevanti).

    Le violazioni sono sanzionate dalla Commissione di garanzia.

    Tutele del lavoratore che aderisce allo sciopero

    Aderire a uno sciopero legittimo non può costituire motivo di licenziamento, sanzione disciplinare o discriminazione. Il datore non può computare le ore di sciopero come assenza ingiustificata, né penalizzare il lavoratore in sede di valutazione delle prestazioni. Lo sciopero non influisce sull’anzianità di servizio.

    Casi pratici

    Tizio – sciopero di mezza giornata in azienda privata

    Tizio aderisce a uno sciopero dalle 8 alle 12 (4 ore su 8 di turno). Il datore trattiene 4 ore di retribuzione oraria, compresi i ratei di tredicesima e ferie relativi a quelle ore. Il rapporto di lavoro prosegue normalmente dal pomeriggio.

    Caia – infermiera in sciopero nel servizio sanitario

    Caia lavora in ospedale pubblico. Prima di scioperare, il sindacato ha comunicato lo sciopero con 10 giorni di anticipo alla Commissione di garanzia. Caia, inserita nei contingenti minimi, è obbligata a presentarsi al turno; i colleghi non inseriti nei minimi possono aderire liberamente.

    Sempronio – sciopero a singhiozzo: il datore può trattenere di più?

    Sempronio aderisce a uno sciopero articolato (una o due ore al giorno per più giorni). Il datore può trattenere solo le ore effettivamente non lavorate. Non può applicare penali aggiuntive né sanzionare Sempronio per la modalità di sciopero, salvo che sia dichiarata illegittima.

    Domande frequenti

    Il datore può licenziarmi per aver partecipato a uno sciopero?

    No. La partecipazione a uno sciopero legittimo non può essere motivo di licenziamento né di sanzione disciplinare. Sarebbe condotta antisindacale.

    Quanto mi trattengono in busta paga se sciopero?

    La trattenuta corrisponde alla retribuzione per le ore non lavorate, calcolata proporzionalmente, inclusi i ratei di tredicesima e altri istituti che maturano in relazione all’orario effettivo.

    Lo sciopero fa perdere giorni di ferie o anzianità?

    No. Le ore di sciopero non riducono l’anzianità di servizio né il monte ferie maturato per legge. Incidono però sulla retribuzione, e quindi indirettamente sul calcolo del TFR per le ore non retribuite.

    Quanti giorni di preavviso servono nei servizi pubblici essenziali?

    La L. 146/1990 prevede un preavviso di 10 giorni alla Commissione di garanzia e al datore, con comunicazione agli utenti.

    Cosa sono i contingenti minimi durante uno sciopero?

    Nei servizi essenziali, accordi o provvedimenti della Commissione di garanzia individuano i lavoratori obbligati a prestare servizio anche durante lo sciopero, per garantire le prestazioni indispensabili agli utenti.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 22 CTS – Acquisto della personalità giuridica

    Art. 22 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Acquisto della personalità giuridica

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 , acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ((ai sensi del presente articolo.)) . ((

    1-bis. Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 , che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 . Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente. ))

    2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.

    3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

    4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

    5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

    6. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e

    3. 7. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

  • Art. 17 D.Lgs. 504/1995 – Esenzioni

    Art. 17 D.Lgs. 504/1995 – Esenzioni

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati: a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi; b-bis) alle forze armate di qualsiasi altro Stato membro dell’Unione europea, per gli usi consentiti, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione europea nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, con esclusione delle Forze armate nazionali; c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali; d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.

    2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale. La stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della Unione europea, con l’osservanza della procedura all’uopo prevista.

    3. Le forze armate e le organizzazioni di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere da altri Stati membri prodotti in regime sospensivo con il documento amministrativo elettronico di cui all’articolo 6, comma 5, e con un certificato di esenzione conforme al formulario adottato dalla Commissione con atti di esecuzione ai sensi dell’ articolo 12, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262. 3-bis. Le disposizioni relative all’articolo 6, commi 5 e 6, non si applicano alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati alle forze armate di cui al comma 1, lettera c), nell’ambito di una procedura che si fonda direttamente sul trattato Nord Atlantico, salvo quanto diversamente disposto da eventuali accordi stipulati ai sensi dell’ articolo 12, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2020/262.

    4. La colorazione o marcatura dei prodotti destinati ad usi per i quali sono previsti regimi agevolati o l’applicazione di una aliquota ridotta sono stabilite in conformità alle norme comunitarie adottate in materia e sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale. In luogo della marcatura, può essere previsto il condizionamento in recipienti di determinata capacità. 4-bis. I tabacchi lavorati sono esenti dal pagamento dell’accisa quando sono: a) denaturati e usati a fini industriali od orticoli; b) distrutti sotto sorveglianza amministrativa; c) destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti; d) riutilizzati dal produttore.

  • Art. 47-ter L. 354/1975 – Detenzione domiciliare

    Art. 47-ter L. 354/1975 – Detenzione domiciliare

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l’espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all’articolo 4-bis.

    1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L’esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.

    1-quater. L’istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l’esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l’istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter è rivolta al magistrato di sorveglianza che può disporre l’applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 4.

    1-quinquies. Nei confronti dei detenuti per uno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale o sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di provvedere in ordine al rinvio dell’esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1-ter, o alla sua proroga, chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, anche quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 152, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA l. 12 LUGLIO 1991, N. 203.

    3. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 MAGGIO 1998, N. 165.

    4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall’articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.

    4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 146, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 10.

    5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull’amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.

    6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.

    7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1, 1-bis e 1-ter.

    8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell’articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell’ultimo comma dello stesso articolo.

    9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entità, importa la revoca del beneficio.

    9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura.

  • Art. 17-quinquies TULPS – Rapporto delle violazioni al prefetto

    Art. 17-quinquies TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è presentato al prefetto.

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  • Art. 49 Reg. (UE) 2022/2065 – Autorità competenti e coordinatori dei servizi digitali

    Art. 49 Reg. (UE) 2022/2065 – Autorità competenti e coordinatori dei servizi digitali

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate della vigilanza dei fornitori di servizi intermediari e dell'esecuzione del presente regolamento («autorità competenti»).

    2. Gli Stati membri designano una delle autorità competenti come coordinatore dei servizi digitali. Il coordinatore dei servizi digitali è responsabile di tutte le questioni relative alla vigilanza e all'applicazione del presente regolamento in tale Stato membro, a meno che lo Stato membro interessato non abbia assegnato determinati compiti o settori specifici ad altre autorità competenti. Il coordinatore dei servizi digitali è comunque responsabile di garantire il coordinamento a livello nazionale in relazione a tali questioni e di contribuire alla vigilanza e all'applicazione efficaci e coerenti del presente regolamento in tutta l'Unione. A tal fine i coordinatori dei servizi digitali cooperano tra loro, con le altre autorità nazionali competenti, con il comitato e con la Commissione, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di prevedere meccanismi di cooperazione e scambi regolari di opinioni tra il coordinatore dei servizi digitali e altre autorità nazionali, ove opportuno per lo svolgimento dei rispettivi compiti. Se uno Stato membro designa una o più autorità competenti oltre al coordinatore dei servizi digitali, provvede affinché i rispettivi compiti di tali autorità e del coordinatore dei servizi digitali siano chiaramente definiti e affinché essi cooperino strettamente ed efficacemente nello svolgimento dei loro compiti.

    3. Gli Stati membri designano i coordinatori dei servizi digitali entro il 17 febbraio 2024. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e comunicano alla Commissione e al comitato il nome delle rispettive autorità competenti designate come coordinatori dei servizi digitali e i loro recapiti. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione e al comitato il nome delle altre autorità competenti di cui al paragrafo 2 e i compiti assegnati a ciascuna di esse.

    4. Le disposizioni applicabili ai coordinatori dei servizi digitali di cui agli articoli 50, 51 e 56 si applicano anche alle altre autorità competenti designate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

  • Lavoro in somministrazione (ex interinale): i diritti del lavoratore

    Guida pratica · Lavoro · Tipologie contrattuali

    In sintesi

    Nella somministrazione il lavoratore è assunto da un’agenzia per il lavoro (APL) e messo a disposizione di un’impresa utilizzatrice. Ha diritto alle stesse condizioni economiche e normative dei dipendenti dell’utilizzatrice con pari mansioni (principio di parità di trattamento). Il contratto con l’APL può essere a tempo determinato o indeterminato (staff leasing).

    Riferimento normativo

    Artt. 30-40 D.Lgs. 81/2015

    Tabella riepilogativa

    Il triangolo della somministrazione
    Soggetto Ruolo Obblighi principali
    Agenzia per il Lavoro (APL) Datore formale Assume il lavoratore, paga la retribuzione, versa i contributi
    Impresa utilizzatrice Datore sostanziale Dirige e organizza il lavoro; risponde in solido con l’APL
    Lavoratore somministrato Presta l’attività Ha diritto alla parità di trattamento con i dipendenti dell’utilizzatrice

    Parità di trattamento economico e normativo

    Il lavoratore somministrato ha diritto a condizioni economiche e normative equivalenti a quelle dei dipendenti a parità di mansione presso l’utilizzatrice. Questo include la retribuzione base, le indennità, le ferie, i permessi e l’orario di lavoro. Il principio vale sia per i contratti a termine sia per quelli a tempo indeterminato (staff leasing).

    Diritti sindacali e di informazione

    Il lavoratore somministrato ha diritto a partecipare alle assemblee e alle attività sindacali presso l’utilizzatrice; è conteggiato nella forza lavoro dell’utilizzatrice ai fini dell’applicazione di soglie di legge (es. Statuto dei lavoratori). L’agenzia deve informare il lavoratore delle condizioni applicate dall’utilizzatrice prima dell’inizio del servizio.

    Limiti quantitativi

    Il numero di lavoratori somministrati a tempo determinato non può superare il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato dell’utilizzatrice (salvo deroghe contrattuali). Per la somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) i limiti sono diversi e fissati dai contratti collettivi. Non ci sono limiti per alcune categorie di lavoratori svantaggiati.

    Responsabilità solidale

    L’utilizzatrice risponde in solido con l’agenzia per il pagamento della retribuzione, dei contributi e del TFR. Se l’APL è inadempiente, il lavoratore può agire direttamente contro l’utilizzatrice per ottenere quanto dovuto.

    Casi pratici

    Tizio – retribuzione inferiore a quella dei colleghi diretti

    Tizio è somministrato per 6 mesi in un’azienda metalmeccanica. Scopre che i colleghi assunti direttamente con la stessa mansione guadagnano di più. In virtù del principio di parità di trattamento, può chiedere all’agenzia il conguaglio retributivo.

    Caia – agenzia non paga i contributi

    L’APL non versa i contributi INPS. Caia può rivalersi direttamente sull’utilizzatrice, che risponde in solido con l’agenzia per i contributi e la retribuzione non corrisposta.

    Sempronio – superamento del limite del 20%

    L’azienda utilizzatrice ha 50 dipendenti a tempo indeterminato e già 11 somministrati (22%): supera il limite del 20%. Ogni ulteriore assunzione in somministrazione espone l’utilizzatrice a sanzioni amministrative.

    Domande frequenti

    Chi è il datore di lavoro in caso di somministrazione?

    Il datore di lavoro formale è l’agenzia per il lavoro, che assume il lavoratore e versa contributi e retribuzione. L’utilizzatrice dirige l’attività ma non è il datore formale.

    Il lavoratore somministrato ha gli stessi diritti dei dipendenti dell'azienda?

    Sì, per quanto riguarda le condizioni economiche e normative relative alla mansione svolta: stessa retribuzione base, stesse indennità, stessi permessi e ferie.

    L'utilizzatrice può rifiutarsi di ricevere il lavoratore?

    Sì. L’utilizzatrice può interrompere anticipatamente la missione comunicandolo all’agenzia; il lavoratore rimane dipendente dell’APL che dovrà ricollocarlo o, se impossibilitata, corrispondergli la retribuzione durante il periodo di disponibilità.

    Quanti lavoratori somministrati può avere un'azienda?

    In linea generale non più del 20% dei dipendenti a tempo indeterminato, salvo diverse previsioni del contratto collettivo applicato all’utilizzatrice.

    La somministrazione a tempo indeterminato è possibile?

    Sì: si chiama staff leasing ed è disciplinata dagli artt. 31 e ss. del D.Lgs. 81/2015. Il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dall’APL e messo a disposizione dell’utilizzatrice senza limiti di durata.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 31 D.Lgs. 198/2006 – Divieti di discriminazione nell’accesso agli impieghi pubblici

    Art. 31 D.Lgs. 198/2006 – Divieti di discriminazione nell’accesso agli impieghi pubblici ( legge 9 febbraio 1963, n. 66, articolo 1, comma 1; legge 13 dicembre 1986, n. 874, articoli 1 e

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge.

    2. L’altezza delle persone non costituisce motivo di discriminazione nell’accesso a cariche, professioni e impieghi pubblici ad eccezione dei casi in cui riguardino quelle mansioni e qualifiche speciali, per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite, indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative e la Commissione per la parità tra uomo e donna, fatte salve le specifiche disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 50 L. 354/1975 – Ammissione alla semilibertà

    Art. 50 L. 354/1975 – Ammissione alla semilibertà

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell’arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale.

    2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l’espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater dell’articolo 4- bis, di almeno due terzi di essa. L’internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall’articolo 47, se mancano i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo 4- bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell’espiazione di metà della pena.

    3. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.

    4. L’ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.

    5. Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiato almeno venti anni di pena.

    7. Se l’ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà di cui all’ultimo comma dell’articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

  • Art. 28 CAD – Certificati di firma elettronica qualificata

    Art. 28 D.Lgs. 82/2005 CAD – Certificati di firma elettronica qualificata

    In vigore dal 01/01/2006

    1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    2. In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAS ((…)) nel certificato di firma elettronica qualificata può essere inserito il codice fiscale. Per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si può indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo univoco ((…)) .

    3. Il certificato di firma elettronica qualificata può contenere, ove richiesto dal titolare ((di firma elettronica)) o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per il quale il certificato è richiesto: a) le qualifiche specifiche del titolare ((di firma elettronica)) , quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza; b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma

    3. c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili. (( c-bis) uno pseudonimo, qualificato come tale. ))

    3-bis. ((Le informazioni di cui al comma 3 sono riconoscibili da parte dei terzi e chiaramente evidenziati nel certificato.)) Le informazioni di cui al comma 3 possono ((anche)) essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in rete. ((Con le Linee guida)) sono definite le modalità di attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali.

    4. Il titolare ((di firma elettronica)) , ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo. ((4-bis. Il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni di cui ai commi 3 e 4 per almeno venti anni decorrenti dalla scadenza del certificato di firma.))

  • Art. 20 D.Lgs. 1/2018 – Commissione Grandi Rischi

    Art. 20 D.Lgs. 1/2018 – Commissione Grandi Rischi ( Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/200

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. In coerenza con le tipologie dei rischi di cui all’articolo 16, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile. articolo precedente articolo successivo