Art. 71 Reg. (UE) 2023/1114 — Procedure di trattamento dei reclami
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività istituiscono e mantengono procedure efficaci e trasparenti per il trattamento rapido, equo e coerente dei reclami ricevuti dai clienti e pubblicano le descrizioni di tali procedure.
2. I clienti possono presentare reclami ai prestatori di servizi per le cripto-attività a titolo gratuito.
3. I prestatori di servizi per le cripto-attività informano i clienti della possibilità di presentare un reclamo. I prestatori di servizi per le cripto-attività mettono a disposizione dei clienti un modello per la presentazione dei reclami e tengono una registrazione di tutti i reclami ricevuti e di tutte le misure adottate in risposta agli stessi.
4. I prestatori di servizi per le cripto-attività esaminano tutti i reclami in modo tempestivo ed equo e comunicano l’esito di tale esame ai loro clienti entro un termine ragionevole.
5. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i requisiti, i modelli e le procedure per il trattamento dei reclami. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 71 L. 184/1983: Affidamento illecito e mediazione vietata
- Art. 71 Reg. (UE) 2024/1689 — Banca dati dell'UE per i sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III
- Art. 71 Cod. Amb. — attuazione degli interventi
- Art. 71 D.Lgs. 159/2011 — Circostanza aggravante
- Art. 71 D.Lgs. 209/2005 — Richiesta di informazioni
- Art. 71 D.Lgs. 42/2004 — Attestato di circolazione temporanea