- I CASP devono adottare e mantenere politiche e procedure efficaci per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse con azionisti, dirigenti, dipendenti e clienti, proporzionate alla portata dei servizi offerti.
- L'obbligo copre sia i conflitti tra il CASP e specifiche categorie di soggetti interni o clienti, sia i conflitti tra due o più clienti con interessi reciprocamente in contrasto.
- Le informazioni sui conflitti di interesse e sulle misure adottate devono essere pubblicate in modo visibile sul sito web del CASP, in formato elettronico sufficientemente dettagliato.
- Le politiche in materia di conflitti di interesse devono essere riesaminate almeno annualmente e aggiornate per rimediare alle carenze riscontrate.
- L'ESMA, in cooperazione con l'ABE, elabora RTS per specificare i requisiti delle politiche e le modalità di comunicazione; la delega è scaduta il 30 giugno 2024.
Testo dell'articoloVigente
Art. 72 Reg. (UE) 2023/1114 — Individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività attuano e mantengono politiche e procedure efficaci, tenendo conto della portata, della natura e della gamma dei servizi per le cripto-attività prestati, per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra:
a) loro e i) i loro azionisti o soci; ii) qualsiasi persona connessa direttamente o indirettamente ai prestatori di servizi per le cripto-attività o ai loro azionisti o soci; iii) i membri del loro organo di amministrazione; iv) i loro dipendenti; o v) i loro clienti; o i) i loro azionisti o soci; ii) qualsiasi persona connessa direttamente o indirettamente ai prestatori di servizi per le cripto-attività o ai loro azionisti o soci; iii) i membri del loro organo di amministrazione; iv) i loro dipendenti; o v) i loro clienti; o
i) i loro azionisti o soci;
ii) qualsiasi persona connessa direttamente o indirettamente ai prestatori di servizi per le cripto-attività o ai loro azionisti o soci;
iii) i membri del loro organo di amministrazione;
iv) i loro dipendenti; o
v) i loro clienti; o
b) due o più clienti i cui interessi reciproci sono in conflitto.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività comunicano, in una posizione ben visibile del loro sito web, ai loro clienti effettivi e potenziali la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 e le misure adottate per attenuarli.
3. La comunicazione di cui al paragrafo 2 è effettuata in formato elettronico ed è sufficientemente dettagliata, tenendo conto della natura di ciascun cliente, al fine di consentire a ciascun cliente di prendere una decisione informata in merito al servizio per le cripto-attività nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.
4. I prestatori di servizi per le cripto-attività valutano e riesaminano almeno una volta all’anno la loro politica in materia di conflitti di interesse e adottano tutte le misure appropriate per rimediare a eventuali carenze in tal senso.
5. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:
a) i requisiti per le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1, tenendo conto della portata, della natura e della gamma dei servizi per le cripto-attività prestati;
b) i dettagli e la metodologia per il contenuto della comunicazione di cui al paragrafo 2.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 72 L. 184/1983: Introduzione illecita di minori stranieri
- Art. 72 Reg. (UE) 2024/1689 — Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato effettuato dai fornitori e piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato per i sistemi di IA ad alto rischio
- Art. 72 Cod. Amb. — finanziamento
- Art. 72 D.Lgs. 159/2011 — Reati concernenti le armi e gli esplosivi
- Art. 72 D.Lgs. 209/2005 — Nozione di controllo
- Art. 72 D.Lgs. 42/2004 — Ingresso nel territorio nazionale
Commento
Il contesto normativo: conflitti di interesse nei CASP
L'articolo 72 del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) impone ai prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) un regime strutturato di gestione dei conflitti di interesse. La norma si colloca nel Titolo V MiCA, dedicato agli obblighi dei CASP autorizzati ai sensi dell'art. 59 ss., e si applica a partire dal 30 dicembre 2024, data di applicazione integrale del Regolamento. I CASP coperti comprendono tutti i soggetti autorizzati a prestare uno o più dei servizi elencati all'art. 3, par. 1, n. 16: custodia e amministrazione di cripto-attività, gestione di piattaforme di negoziazione, scambio, esecuzione di ordini, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza e gestione di portafoglio.
La gestione dei conflitti di interesse è un tema strutturale nei mercati finanziari e nell'industria cripto in particolare, dove la commistione di ruoli è frequente: un exchange può contestualmente fare da market maker, detenere posizioni proprietarie, offrire servizi di custodia e consigliare l'investimento. Il MiCA riconosce questa complessità e impone un approccio risk-based: le politiche e le procedure devono tenere conto della «portata, della natura e della gamma dei servizi per le cripto-attività prestati», il che significa che un CASP che offre un solo servizio (es. sola custodia) potrà avere un framework più snello rispetto a un exchange integrato che offre dieci servizi.
La mappa dei conflitti rilevanti (par. 1)
Il paragrafo 1 identifica due categorie principali di conflitti che il CASP deve presidiare. La prima categoria riguarda i conflitti tra il CASP e cinque categorie di soggetti interni: (i) azionisti o soci; (ii) persone connesse direttamente o indirettamente al CASP o ai suoi azionisti; (iii) membri dell'organo di amministrazione; (iv) dipendenti; (v) clienti. Il conflitto tipico in questa categoria è quello tra l'interesse del CASP a massimizzare i propri ricavi (es. commissioni di negoziazione) e l'interesse del cliente a ottenere la migliore esecuzione. Un altro esempio è l'amministratore che detiene una posizione in un token che il CASP sta valutando di ammettere alla negoziazione: il suo voto nell'organo di amministrazione è in conflitto con l'interesse del CASP a decidere in modo imparziale.
La seconda categoria (lett. b) riguarda i conflitti tra due o più clienti con interessi reciprocamente in contrasto. Questo scenario si verifica, ad esempio, quando un CASP che gestisce una piattaforma di negoziazione esegue ordini di due clienti che sono controparti dello stesso scambio: l'esecuzione ottimale per l'uno può essere pregiudizievole per l'altro. Oppure nel caso di un CASP che gestisce portafogli discrezionali per più clienti: l'allocazione di un asset scarso a un cliente va a discapito degli altri.
Le politiche e le procedure di gestione (par. 1 e 4)
Il CASP deve non solo individuare i conflitti potenziali ed effettivi, ma anche prevenirli, gestirli e comunicarli. Questi quattro verbi corrispondono a quattro momenti del processo di gestione: la mappatura sistematica delle situazioni di conflitto (individuazione), l'adozione di misure organizzative e procedurali per evitare che il conflitto si materializzi o influenzi le decisioni (prevenzione), la gestione dei conflitti che non è stato possibile prevenire mediante misure di attenuazione o disclosure (gestione), e la trasparenza verso i clienti sui conflitti residui (comunicazione).
Il paragrafo 4 impone un riesame annuale delle politiche in materia di conflitti di interesse. Si tratta di un obbligo di revisione periodica, non di mera conferma formale: il CASP deve valutare se le misure adottate rimangono adeguate alla luce dell'evoluzione dei servizi offerti, delle strutture societarie e dei comportamenti dei soggetti coinvolti, e deve adottare misure correttive ove individui carenze. Il riesame deve essere documentato e disponibile per l'autorità competente.
L'obbligo di disclosure sul sito web (parr. 2 e 3)
Il paragrafo 2 introduce un obbligo di trasparenza proattiva: il CASP deve comunicare «in una posizione ben visibile del loro sito web» la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché le misure adottate per attenuarli. La visibilità sul sito web implica che l'informazione deve essere facilmente accessibile (es. in una sezione dedicata «Gestione conflitti di interesse» o «Informazioni regolamentari»), non nascosta nei termini generali di servizio o in documenti scaricabili di difficile reperimento.
Il paragrafo 3 precisa che la comunicazione deve essere effettuata in formato elettronico e deve essere «sufficientemente dettagliata, tenendo conto della natura di ciascun cliente». Quest'ultima specificazione è importante: la disclosure non può essere puramente generica («il CASP potrebbe avere conflitti di interesse»), ma deve essere concreta e riferita alle tipologie di servizi e di conflitti effettivamente presenti nell'attività del CASP. Allo stesso tempo, il livello di dettaglio può essere calibrato in funzione della sofisticazione del cliente: per un cliente retail, l'informazione deve essere particolarmente chiara e accessibile; per un cliente professionale, può essere più tecnica.
Il coordinamento con MiFID II e con le norme sui CASP che sono anche imprese di investimento
La disciplina dell'art. 72 MiCA è modellata sul regime di gestione dei conflitti di interesse previsto dall'art. 23 della Direttiva MiFID II (2014/65/UE) e dagli atti delegati corrispondenti. Tuttavia, MiCA e MiFID II si applicano a mercati distinti: MiCA si applica alle cripto-attività che non qualificano come strumenti finanziari, MiFID II si applica agli strumenti finanziari tradizionali. Per i CASP che sono anche imprese di investimento autorizzate ai sensi di MiFID II, le due normative coesistono: la gestione dei conflitti di interesse per i servizi su strumenti finanziari è regolata da MiFID II, mentre quella per i servizi su cripto-attività MiCA è regolata dall'art. 72 MiCA. Nella pratica, molti CASP adotteranno un framework unico che soddisfi entrambi i requisiti per semplicità operativa.
Le norme tecniche di regolamentazione ESMA (par. 5)
Il paragrafo 5 delega all'ESMA, in cooperazione con l'ABE, l'elaborazione di norme tecniche di regolamentazione (RTS) per specificare: (a) i requisiti per le politiche e le procedure di gestione dei conflitti, tenendo conto della portata dei servizi; (b) i dettagli e la metodologia per la comunicazione al pubblico di cui al par. 2. L'ESMA ha presentato i progetti di RTS alla Commissione entro il 30 giugno 2024; una volta adottati dalla Commissione come regolamenti delegati, gli RTS costituiranno il riferimento tecnico vincolante per la compliance operativa dei CASP. Gli operatori devono monitorare l'iter di adozione degli RTS e aggiornare i propri framework interni non appena i testi definitivi siano disponibili.
Implicazioni pratiche per i CASP
Per un CASP che si prepara a operare nel mercato europeo a partire dal 30 dicembre 2024, la compliance all'art. 72 richiede: (i) una mappatura sistematica di tutte le situazioni di conflitto di interesse potenziale, organizzata per tipologia di servizio offerto; (ii) la predisposizione di una policy scritta sui conflitti di interesse, approvata dall'organo di amministrazione, che descriva le misure organizzative adottate (barriere informative, separazione di funzioni, procedure di astensione, registri delle operazioni personali degli amministratori e dipendenti); (iii) la pubblicazione sul sito web di una disclosure concreta e sufficientemente dettagliata; (iv) un meccanismo di revisione annuale documentato; (v) la predisposizione per l'eventuale aggiornamento alla luce degli RTS ESMA non appena definitivi.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quali conflitti di interesse deve presidiare un CASP ai sensi dell'art. 72 MiCA?
L'art. 72, par. 1, copre due categorie: (a) conflitti tra il CASP e i suoi azionisti, persone connesse, amministratori, dipendenti o clienti; (b) conflitti tra due o più clienti con interessi reciprocamente in contrasto. Le politiche devono essere proporzionate alla portata, natura e gamma dei servizi prestati.
Dove devono essere pubblicate le informazioni sui conflitti di interesse?
Ai sensi dell'art. 72, par. 2, le informazioni devono essere pubblicate in una posizione ben visibile del sito web del CASP, in formato elettronico. La disclosure deve essere sufficientemente dettagliata in relazione alla natura del cliente, non puramente generica.
Con quale frequenza deve essere aggiornata la policy sui conflitti di interesse?
L'art. 72, par. 4, impone un riesame almeno annuale delle politiche in materia di conflitti di interesse. Il CASP deve valutare l'adeguatezza delle misure adottate e adottare misure correttive se individua carenze. La revisione deve essere documentata.
Cosa sono gli RTS ESMA previsti dall'art. 72, par. 5, e quando si applicano?
Sono norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha elaborato in cooperazione con l'ABE per specificare i requisiti delle politiche di gestione dei conflitti e i dettagli della comunicazione al pubblico. I progetti sono stati presentati alla Commissione entro il 30 giugno 2024; una volta adottati come regolamenti delegati, costituiranno il riferimento tecnico vincolante per i CASP.
Un CASP che è anche impresa di investimento MiFID II deve seguire l'art. 72 MiCA o l'art. 23 MiFID II per i conflitti di interesse?
Entrambe le normative si applicano in modo concorrente, ma ciascuna al proprio ambito: l'art. 23 MiFID II si applica ai servizi su strumenti finanziari, l'art. 72 MiCA si applica ai servizi su cripto-attività che non qualificano come strumenti finanziari. Nella pratica, molti CASP adottano un framework unificato che soddisfa contemporaneamente entrambi i requisiti.
Vedi anche