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Ultimo aggiornamento: 26 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le strutture ricettive di mero supporto sono allestite dagli enti locali per coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e locale.
  • Le aree di sosta sono strutture a gestione unitaria, aperte al pubblico, destinate alla sosta temporanea di turisti con mezzi di pernottamento autonomo.
  • Si tratta della categoria più semplice e minimale del sistema ricettivo, pensata per il transito e la sosta temporanea.
  • La competenza per l'allestimento è degli enti locali, non dei privati, il che le distingue dalle altre strutture ricettive.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 14 D.Lgs. 79/2011 — Strutture ricettive di mero supporto

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché ai fini dell’esercizio del potere statale di cui all’articolo 15, si definiscono di mero supporto le strutture ricettive allestite dagli enti locali per coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e locale.

2. Si intendono per aree di sosta le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico destinate alla sosta temporanea di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo.

Commento

Le strutture di mero supporto: la categoria residuale del sistema ricettivo

L'articolo 14 del Codice del turismo disciplina la quarta e ultima macro-categoria del sistema classificatorio delle strutture ricettive: le strutture di mero supporto. Si tratta della categoria più semplice e funzionale, priva della complessità organizzativa delle strutture alberghiere o extralberghiere, e caratterizzata da una finalità specifica: coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e locale. La norma è breve ma individua con precisione gli elementi qualificanti di questa tipologia.

Il soggetto competente: gli enti locali

Il comma 1 attribuisce la competenza ad allestire le strutture di mero supporto agli enti locali. Questa è la caratteristica che più nettamente distingue questa categoria dalle precedenti: non si tratta di strutture gestite da imprese private o da associazioni, ma di infrastrutture pubbliche allestite dalle amministrazioni comunali o provinciali per supportare le forme più semplici di turismo all'aperto. L'ente locale agisce qui non come gestore di una struttura ricettiva commerciale, ma come erogatore di un servizio di supporto al turismo itinerante.

Le aree di sosta

Il comma 2 definisce le «aree di sosta» come strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, destinate alla sosta temporanea di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo. La destinazione è esclusivamente alla sosta temporanea (non al soggiorno prolungato, che caratterizza invece i campeggi e i parchi di vacanza) e presuppone che il turista disponga già di un proprio mezzo di pernottamento (camper, roulotte, tenda). Rispetto al campeggio ordinario, l'area di sosta offre servizi minimi: allacci elettrici, scarico acque nere, servizi igienici di base, eventuale punto acqua. Non vi sono servizi alberghieri o di ristorazione.

Il turismo in camper e le aree di sosta comunali

Nella pratica, le strutture di mero supporto corrispondono prevalentemente alle aree di sosta per camper e roulotte che molti Comuni hanno allestito nei propri territori per attrarre il turismo itinerante in camper, un segmento in forte crescita a livello europeo. Il turista in camper che percorre l'Italia ha bisogno di soste notturne sicure e dotate di servizi di base: le aree di sosta comunali rispondono a questa esigenza a costi contenuti, diversamente dai campeggi che hanno prezzi più elevati e richiedono soggiorni minimi. La normativa sulle aree di sosta per camper varia da Regione a Regione, ma l'art. 14 fornisce la cornice definitoria nazionale.

Il rapporto con la normativa sulle aree di sosta per camper

Alcune Regioni hanno adottato normative specifiche sulle «camper stop» o «aree di sosta camper», distinte dai campeggi e dalle aree di sosta tradizionali. Queste normative possono prevedere requisiti minimi (numero di stalli, dotazione di servizi, tariffazione) e regole sulla gestione (possibilità di affidare la gestione a soggetti privati tramite concessione). Il tutto si svolge nel quadro definitorio dell'art. 14, che rimane la norma di riferimento statale.

Casi pratici

Caso 1: Comune che allestisce un'area di sosta per camper

Il Comune di Sempronio, in Umbria, decide di attrezzare un'area pubblica vicino al centro storico come area di sosta per camper: 20 piazzole con allacci elettrici, servizi igienici, punto acqua, scarico acque nere. La tariffa è di 12 euro per notte. La struttura rientra nella definizione di area di sosta di cui all'art. 14, comma 2: è gestita dall'ente locale, aperta al pubblico, destinata alla sosta temporanea di turisti con mezzi propri. Il Comune non necessita di SCIA come per le strutture ricettive private, ma rispetta gli standard minimi previsti dalla normativa regionale umbra sulle aree di sosta.

Caso 2: Privato che vuole aprire un'area di sosta in forma commerciale

Tizio possiede un terreno vicino a un'area naturalistica protetta in Abruzzo e vuole allestirvi piazzole per camper a pagamento. Si rivolge al Comune per capire se la propria iniziativa rientri nelle strutture di mero supporto dell'art. 14. Il Comune chiarisce che l'art. 14 attribuisce la competenza per le strutture di mero supporto esclusivamente agli enti locali: un privato che allestisce piazzole a pagamento non rientra in questa categoria, ma dovrà richiedere l'autorizzazione per un'area di campeggio (art. 13), con i requisiti più onerosi che ne derivano.

Caso 3: Area di sosta che viene convertita in campeggio

Un'area di sosta comunale in Toscana, originariamente allestita per ospitare soste brevi (massimo 48 ore), viene progressivamente utilizzata da alcuni turisti come base permanente per settimane. Il Comune, attraverso un accertamento, riscontra che la struttura non ha più le caratteristiche di 'sosta temporanea' proprie delle strutture di mero supporto e si è trasformata di fatto in un campeggio abusivo. Emette un'ordinanza che impone il rispetto dei limiti di sosta e avvia il procedimento per la regolarizzazione o la riqualificazione della struttura.

Domande frequenti

Quali servizi devono avere le aree di sosta per i turisti?

Il Codice del turismo non specifica i servizi minimi: la loro definizione è rimessa alle normative regionali. In genere le aree di sosta devono avere allacci elettrici, punto acqua potabile, scarico acque nere e servizi igienici di base. Alcuni Comuni aggiungono connessione Wi-Fi, area giochi e piccola reception.

Un privato può gestire un'area di sosta per camper?

Le strutture di mero supporto sono per definizione allestite dagli enti locali. Un privato che allestisce piazzole per camper a pagamento fuori dal perimetro di un campeggio autorizzato non rientra nella categoria dell'art. 14 e dovrebbe richiedere l'autorizzazione regionale per l'apertura di un campeggio. Tuttavia, alcuni Comuni possono concedere in gestione le proprie aree di sosta a privati tramite concessione.

Qual è la differenza tra un'area di sosta e un campeggio?

L'area di sosta è destinata alla sosta temporanea di breve durata (tipicamente 24-48 ore) e offre servizi minimi. Il campeggio (art. 13) è destinato al soggiorno anche prolungato, su area recintata con gestione unitaria, e offre una gamma più ampia di servizi. I prezzi e i requisiti organizzativi sono conseguentemente diversi.

Le aree di sosta per camper richiedono una SCIA?

Per le strutture allestite dagli enti locali, la procedura amministrativa varia in funzione della normativa regionale applicabile. In genere non è richiesta una SCIA come per le strutture ricettive private, ma può essere necessaria una delibera comunale o una comunicazione alla Regione. Le normative regionali sulle aree di sosta per camper disciplinano specificamente gli adempimenti.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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