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Art. 7 D.Lgs. 79/2011 — Percorsi formativi

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Art. 7 D.Lgs. 79/2011 — Percorsi formativi

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

1. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all’inserimento lavorativo nel settore del mercato turistico dei giovani laureati o diplomati, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e della gioventù, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato, nell’ambito delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, a stipulare accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani operatori. articolo precedente articolo successivo