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Ultimo aggiornamento: 20 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'apertura, il trasferimento e le modifiche delle agenzie di viaggio sono soggette a SCIA, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari previsti dalle leggi regionali.
  • L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA, senza autorizzazione preventiva.
  • L'apertura di filiali e altri punti vendita di agenzie già autorizzate non è soggetta a SCIA autonoma ma a comunicazione alla Provincia.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 21 D.Lgs. 79/2011 — Semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggi e turismo

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

1. L’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività delle agenzie di viaggi e turismo, sono soggette, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari previsti dalle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, alla segnalazione certificata di inizio attività nei limiti ed alle condizioni di cui all’ articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L’attività oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

3. L’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate a operare, non è soggetta a segnalazione certificata autonoma ma a comunicazione alla provincia ove sono ubicati, nonché alla provincia a cui è stata inviata la segnalazione di inizio attività.

Commento

La SCIA per le agenzie di viaggio: liberalizzazione con requisiti

L'articolo 21 del Codice del turismo introduce la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) come regime ordinario per l'avvio e le modifiche dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo, parallelamente a quanto previsto per le strutture ricettive dall'art. 16. La scelta del regime SCIA riflette il generale orientamento del legislatore a sostituire i previgenti sistemi autorizzatori preventivi con meccanismi di controllo successivo, nell'ottica di semplificare l'accesso al mercato e ridurre i tempi burocratici.

I requisiti che restano fermi nonostante la SCIA

Il comma 1 contiene un elemento cruciale che distingue la SCIA per le agenzie di viaggio da un semplice meccanismo di autodichiarazione: la SCIA opera «nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari previsti dalle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano». Questo significa che chi presenta la SCIA deve già possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa regionale (possesso del direttore tecnico con i requisiti di legge, onorabilità del titolare, requisiti finanziari come la polizza assicurativa e l'eventuale cauzione). La SCIA non elimina i requisiti, li presuppone. Il controllo successivo dell'amministrazione verifica se le dichiarazioni corrispondano alla realtà.

L'avvio immediato dell'attività

Come per le strutture ricettive, il comma 2 prevede l'avvio immediato: «l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente». Un'agenzia di viaggio che ha completato tutte le verifiche pre-apertura (polizza, direttore tecnico, locali idonei) può iniziare immediatamente la propria attività, senza attendere l'assenso dell'autorità regionale. Questo rappresenta un cambiamento significativo rispetto al sistema precedente, in cui le autorizzazioni regionali potevano richiedere settimane o mesi.

La disciplina semplificata per le filiali

Il comma 3 prevede una disciplina ancora più semplificata per le filiali: l'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già autorizzate non richiede una SCIA autonoma, ma solo una comunicazione alla Provincia dove sono ubicati e alla Provincia a cui è stata inviata la SCIA principale. Questo meccanismo è coerente con il comma 2 dell'art. 20 (che non richiede un direttore tecnico per ogni punto vendita): entrambe le norme facilitano l'espansione della rete distributiva delle agenzie già operative, senza ripetere ogni volta l'intero iter autorizzativo.

Il raccordo con le normative regionali

Come per le strutture ricettive, la SCIA per le agenzie di viaggio si inserisce in un quadro normativo in cui le Regioni mantengono la competenza a definire i requisiti sostanziali (professionali, di onorabilità, finanziari). La semplificazione procedurale introdotta dall'art. 21 non intacca questa competenza regionale: cambia il momento del controllo (da preventivo a successivo) ma non chi effettua il controllo (le Regioni) né i requisiti da rispettare. In caso di mancanza o falsità dei requisiti dichiarati, la Regione può ordinare la cessazione dell'attività.

Casi pratici

Caso 1: Apertura di una nuova agenzia di viaggio tramite SCIA

Tizio vuole aprire un'agenzia di viaggio a Torino. Ha ottenuto la polizza assicurativa, ha nominato un direttore tecnico abilitato ai sensi della normativa regionale piemontese e ha individuato un locale idoneo. Presenta la SCIA allo Sportello unico del Comune di Torino (che la trasmette alla Città Metropolitana di Torino, competente per le agenzie di viaggio), indicando il direttore tecnico e allegando la documentazione dei requisiti. Dalla data di presentazione della SCIA può iniziare a ricevere clienti.

Caso 2: Trasferimento di sede di un'agenzia

Alfa Travel S.r.l. trasferisce la propria sede operativa da un quartiere all'altro della stessa città. Il trasferimento è qualificato come «modifica concernente l'operatività dell'agenzia» ai sensi del comma 1: deve essere oggetto di una nuova SCIA, non di una semplice comunicazione. L'agenzia presenta la SCIA di modifica, indicando la nuova sede e confermando il mantenimento di tutti i requisiti. L'attività può continuare senza interruzione dalla nuova sede dalla data di presentazione della SCIA.

Caso 3: Catena che apre tre nuovi punti vendita

Beta Viaggi S.p.A., con sede principale a Roma e SCIA presentata alla Città Metropolitana di Roma, apre tre nuovi punti vendita a Napoli, Bologna e Firenze. Per ognuno dei tre punti, ai sensi del comma 3, non è richiesta una SCIA autonoma: è sufficiente una comunicazione alla Provincia (o Città Metropolitana) dove è ubicato ciascun punto e alla Città Metropolitana di Roma. Il personale dei punti vendita lavora sotto la responsabilità tecnica del direttore tecnico della sede principale.

Domande frequenti

Un'agenzia di viaggio può aprire senza attendere autorizzazioni?

Sì. L'art. 21 prevede la SCIA: l'agenzia presenta la segnalazione e inizia immediatamente l'attività, senza attendere autorizzazioni preventive. Tuttavia, deve già possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa regionale (direttore tecnico, polizza assicurativa, requisiti di onorabilità). Se i requisiti vengono accertati mancanti, l'attività può essere inibita successivamente.

Il trasferimento di sede di un'agenzia richiede una nuova SCIA?

Sì. Il comma 1 include tra le fattispecie soggette a SCIA l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie. Il trasferimento di sede è una modifica che richiede una nuova SCIA, non una semplice comunicazione.

Per aprire una filiale serve una nuova SCIA?

No. Il comma 3 prevede che l'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già operative non richieda una SCIA autonoma, ma solo una comunicazione alla Provincia dove è ubicato il punto e alla Provincia competente sulla sede principale.

I requisiti professionali per le agenzie di viaggio variano da Regione a Regione?

Sì. Il comma 1 rinvia espressamente ai requisiti previsti dalle leggi delle Regioni e delle Province autonome. I requisiti professionali (per il direttore tecnico), di onorabilità e finanziari (polizza, cauzione) sono definiti da ciascuna Regione e possono variare significativamente. Prima di aprire un'agenzia, è necessario verificare la normativa della Regione di riferimento.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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