Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 15 D.Lgs. 79/2011 – Standard qualitativi

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

1. Fatta salva la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di uniformare l’offerta turistica nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato fissa gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 8, 9, 12, 13 e 14, acquisita l’intesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La classificazione delle strutture ricettive agrituristiche è disciplinata ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell’agriturismo.

2. Restano salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 11, comma 2, nonché la relativa disciplina sanzionatoria prevista dalla normativa vigente.

In sintesi

  • Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato fissa gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione di tutte le strutture ricettive, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
  • La classificazione delle strutture agrituristiche è disciplinata dalla legge sull'agriturismo (L. 96/2006), non dall'art. 15.
  • Restano salve le competenze regionali per gli standard migliorativi (art. 11, comma 2) e la relativa disciplina sanzionatoria.
Indice dei contenuti

La norma cardine della classificazione delle strutture ricettive

L'articolo 15 del Codice del turismo è la norma che attribuisce al livello statale la definizione degli standard minimi nazionali per la classificazione di tutte le strutture ricettive disciplinate dagli articoli 8, 9, 12, 13 e 14: in sostanza, l'intero universo ricettivo disciplinato dal Codice, con la sola eccezione delle strutture agrituristiche. Si tratta di una norma di rango elevato nel sistema del Codice, poiché stabilisce chi ha il potere di fissare i parametri minimi che ogni struttura classificata deve rispettare.

Il DPCM come strumento normativo

Lo standard minimo è fissato con DPCM (o decreto del Ministro delegato), ma non unilateralmente: è richiesta l'«intesa» con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le Regioni. L'intesa è un requisito procedurale rafforzato rispetto alla semplice consultazione: senza l'assenso delle Regioni, il decreto non può essere adottato. Questo riflette il riconoscimento che la classificazione delle strutture ricettive tocca materie di competenza regionale e che la fissazione degli standard nazionali deve avvenire in dialogo con le Regioni.

La riserva regionale per gli standard migliorativi

Il comma 2 fa salve le competenze regionali di cui all'art. 11, comma 2 (possibilità di introdurre standard migliorativi rispetto ai minimi nazionali e di differenziare i servizi in base alle specificità territoriali) e la relativa disciplina sanzionatoria. Questo significa che l'art. 15 non esaurisce la disciplina della classificazione: fissa il minimo, ma le Regioni mantengono il potere di elevarlo e di adattarlo alle proprie realtà. La disciplina sanzionatoria (multa per chi non rispetta gli standard regionali) resta di competenza regionale.

Impatto della sentenza n. 80 del 2012

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 del 2012, ha complessivamente riconosciuto la legittimità della competenza statale a fissare standard minimi nazionali per la classificazione, in quanto riconducibile alla tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. La classificazione delle strutture ricettive, nella misura in cui incide sulla concorrenza tra operatori del settore turistico (una stella non dichiarata è un vantaggio competitivo sleale) e sulla tutela del consumatore-turista (che sceglie la struttura sulla base della classificazione), rientra in titoli competenziali statali legittimi.

Lo stato di attuazione

Come già evidenziato per l'art. 10, la piena attuazione del sistema degli standard minimi nazionali è stata lenta e parziale. Le classificazioni delle strutture ricettive italiane presentano ancora significative difformità tra Regione e Regione, sia nei requisiti per l'attribuzione delle stelle sia nella nomenclatura delle tipologie. La frammentazione normativa regionale rende difficile per il turista straniero confrontare le strutture di Regioni diverse sulla base della sola classificazione ufficiale.

Casi pratici

Caso 1: DPCM sugli standard minimi: conflitto con la normativa regionale

Il Governo adotta un DPCM che fissa nuovi standard minimi per i campeggi a quattro stelle, richiedendo la connessione Wi-Fi in tutta l'area e il bagno privato per almeno il 30% delle piazzole. La Regione Sardegna ritiene che il decreto non rispetti la procedura dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. La Regione impugna il decreto davanti alla Corte costituzionale per violazione del procedimento. La Corte verifica se l'intesa sia stata effettivamente raggiunta o se il Governo abbia proceduto unilateralmente.

Caso 2: Struttura che non rispetta gli standard minimi nazionali

Un ostello a tre stelle in Lombardia, in sede di ispezione regionale, risulta avere camere con superficie inferiore ai minimi stabiliti dal DPCM di classificazione. L'ufficio regionale avvia il procedimento per la revisione in ribasso della classificazione (da tre a due stelle) o, in alternativa, per l'adeguamento della struttura entro un termine fissato. La sanzione per il periodo di esercizio non conforme è irrogata ai sensi della normativa regionale lombarda, che esercita la propria competenza sanzionatoria ai sensi dell'art. 15, comma 2.

Caso 3: Nuova tipologia ricettiva e applicazione degli standard

Alfa S.r.l. apre in Piemonte una struttura di 'tiny houses' (mini-case prefabbricate su ruote) all'interno di un'area recintata con servizi comuni. La Regione deve classificare la struttura: le tiny houses non rientrano in nessuna tipologia esplicitamente prevista dagli articoli 9, 12, 13. La clausola residuale dell'art. 9 ('ogni altra struttura che presenti elementi ricollegabili') consente l'inquadramento più vicino per analogia, con applicazione degli standard minimi previsti per quella tipologia dal DPCM emanato ai sensi dell'art. 15.

Domande frequenti

Chi decide i requisiti per le stelle degli alberghi in Italia?

L'art. 15 attribuisce al Presidente del Consiglio (o al Ministro delegato) il potere di fissare gli standard minimi con DPCM, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Le Regioni possono aggiungere standard migliorativi. In pratica, i requisiti variano leggermente tra Regioni perché ogni normativa regionale li ha declinati diversamente nel proprio territorio.

Le strutture agrituristiche seguono la stessa classificazione degli altri esercizi ricettivi?

No. L'art. 15 esclude espressamente le strutture agrituristiche, rinviando alla legge sull'agriturismo (L. 20 febbraio 2006, n. 96). La classificazione degli agriturismi è disciplinata da quella legge e dalle normative regionali attuative, con sistemi di stelle o spighe che variano da Regione a Regione.

Cosa succede se una struttura non rispetta gli standard minimi della sua classificazione?

La Regione, in sede di ispezione, può avviare il procedimento di revisione in ribasso della classificazione o ordinare l'adeguamento entro un termine. Le sanzioni per il mancato rispetto degli standard sono irrogate dalla Regione ai sensi della propria normativa. In casi gravi, la struttura può essere sospesa o chiusa.

L'intesa con la Conferenza Stato-Regioni è obbligatoria per il DPCM sugli standard?

Sì. L'art. 15 richiede espressamente che il DPCM sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni. L'intesa è un requisito procedurale sostanziale: la mancanza invalida il decreto e può determinare l'annullamento da parte della Corte costituzionale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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