Testo dell'articoloVigente
Art. 8 D.Lgs. 79/2011 – Classificazione
Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)
1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché, in particolare, ai fini dell’esercizio del potere amministrativo statale di cui all’articolo 10 e strutture ricettive si suddividono in: a) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere; b) strutture ricettive extralberghiere; c) strutture ricettive all’aperto; d) strutture ricettive di mero supporto.
2. Per attività ricettiva si intende l’attività diretta alla produzione di servizi per l’ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Nell’ambito di tale attività rientra altresì, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza. Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all’organizzazione congressuale.
3. È fatto divieto ai soggetti che non svolgono l’attività ricettiva, disciplinata dalle previsioni di cui al comma 2, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell’insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il sistema classificatorio delle strutture ricettive
L'articolo 8 del Codice del turismo introduce la tassonomia fondamentale delle strutture ricettive italiane, suddivise in quattro macro-categorie: alberghiere e paralberghiere (art. 9), extralberghiere (art. 12), all'aperto (art. 13) e di mero supporto (art. 14). Questa classificazione ha una duplice funzione: organizzare il quadro normativo di riferimento (ciascuna categoria è disciplinata da articoli specifici) e fungere da presupposto per l'esercizio del potere amministrativo statale di fissazione degli standard minimi (art. 10 e art. 15). La classificazione è quindi non solo descrittiva ma ordinamentale.
La definizione di attività ricettiva
Il comma 2 contiene la definizione di «attività ricettiva», che è più ampia della semplice fornitura di alloggio. Essa comprende: la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, ai loro ospiti e alle persone presenti per convegni e manifestazioni organizzate; la fornitura di giornali, riviste, pellicole, cartoline e francobolli agli alloggiati; la gestione di attrezzature e strutture ricreative a uso esclusivo degli alloggiati. Questa ampiezza riflette la realtà operativa delle strutture ricettive moderne, nelle quali la qualità dell'offerta dipende sempre più dai servizi accessori. La clausola «fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza» per le attrezzature ricreative è importante: piscine, palestre, campi da tennis e strutture analoghe restano soggette alle rispettive normative di sicurezza (D.Lgs. 81/2008, norme tecniche).
La licenza unica e l'attività per i non alloggiati
Un aspetto operativamente rilevante è che la licenza di esercizio dell'attività ricettiva comprende anche quella per la somministrazione di alimenti e bevande ai non alloggiati. Questo significa che un albergo con ristorante aperto al pubblico non necessita di una separata licenza di somministrazione per i clienti esterni: la licenza ricettiva la include. Lo stesso vale per le attività di benessere (spa, centro estetico) e per le attività congressuali, purché svolte nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Questa integrazione riduce gli adempimenti burocratici per le strutture ricettive che offrono servizi complementari.
Il divieto di denominazione ingannevole
Il comma 3 vieta a chi non svolge l'attività ricettiva di utilizzare parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a creare confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Il divieto si estende alla ragione sociale, all'insegna e a qualsiasi comunicazione al pubblico, anche telematica. Le sanzioni per la violazione sono stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Questo divieto ha acquisito particolare rilevanza nell'era delle piattaforme digitali: chi affitta un appartamento su piattaforme online non può denominarsi «hotel» o «residence» se non possiede i requisiti previsti per queste tipologie.
Rilevanza pratica del sistema classificatorio
Per un imprenditore del settore, conoscere la propria categoria classificatoria è essenziale: da essa dipendono gli standard minimi che deve rispettare, le norme di sicurezza applicabili, la tipologia di SCIA da presentare, e l'accesso a specifici incentivi o finanziamenti. La classificazione influenza anche la tassazione (ad esempio ai fini dell'imposta di soggiorno) e la partecipazione ai sistemi di rating di cui all'art. 10.
Casi pratici
Caso 1: Struttura che si denomina 'hotel boutique' senza i requisiti
Tizio affitta tre appartamenti in un palazzo storico di Palermo tramite una piattaforma online, pubblicizzandoli come 'Hotel Boutique Palazzo Rosso'. La Regione Sicilia avvia un'ispezione e accerta che la struttura non ha i requisiti per essere classificata come albergo (mancano il servizio di portineria, la gestione unitaria, la licenza ricettiva). Ai sensi dell'art. 8, comma 3, l'utilizzo del termine 'hotel' da parte di un soggetto non abilitato è vietato. La Regione irroga una sanzione amministrativa e ordina la rimozione della denominazione ingannevole.
Caso 2: Albergo che apre il proprio ristorante ai clienti esterni
L'hotel Alfa S.p.A. a Firenze intende aprire il proprio ristorante a clienti non alloggiati, attratti dalla reputazione del proprio chef. Il titolare chiede se sia necessaria una licenza aggiuntiva. Il consulente legale chiarisce che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, la licenza di esercizio dell'attività ricettiva comprende già quella per la somministrazione ai non alloggiati: non occorre una licenza separata, purché siano rispettati i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Caso 3: Centro congressi che vuole rientrare nella classificazione ricettiva
Una struttura che organizza convegni e ospita i partecipanti nei propri appartamenti interni chiede alla Camera di commercio di essere classificata come struttura ricettiva al fine di accedere ai contributi riservati alle imprese turistiche. L'art. 8, comma 2, include nell'attività ricettiva la fornitura di servizi a persone ospitate «in occasione di manifestazioni e convegni organizzati». Il consulente verifica che la struttura abbia una gestione unitaria, camere per l'ospitalità notturna e i requisiti minimi per la licenza ricettiva.
Domande frequenti
Quali sono le quattro categorie di strutture ricettive previste dal Codice del turismo?
Il Codice classifica le strutture ricettive in: alberghiere e paralberghiere (alberghi, motel, B&B imprenditoriali, ecc.), extralberghiere (affittacamere, B&B non imprenditoriali, ostelli, appartamenti turistici, ecc.), all'aperto (campeggi, villaggi turistici, parchi vacanza) e di mero supporto (aree di sosta per il campeggio itinerante).
Un albergo con ristorante deve avere due licenze separate?
No. L'art. 8, comma 2, prevede che la licenza di esercizio ricettiva includa quella per la somministrazione di alimenti e bevande, sia agli alloggiati sia ai non alloggiati. Sono fatti salvi i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa specifica sulla somministrazione.
Chi può usare il termine 'hotel' o 'albergo' nella propria denominazione?
Solo chi svolge effettivamente l'attività ricettiva alberghiera nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge. L'art. 8, comma 3, vieta l'uso di denominazioni idonee a creare confusione sull'attività ricettiva a chi non è legittimato. La violazione è sanzionata dalle Regioni.
Le attrezzature ricreative dell'albergo (piscina, palestra) sono incluse nell'attività ricettiva?
Sì, la loro gestione ad uso esclusivo degli alloggiati rientra nell'attività ricettiva. Tuttavia, la norma fa salva la disciplina in materia di sicurezza: piscine e palestre restano soggette alle rispettive normative tecniche e di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e sugli impianti (normativa tecnica UNI).
Qual è la differenza tra strutture alberghiere e paralberghiere?
Le strutture alberghiere sono gli alberghi in senso stretto e le tipologie assimilate (motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, ecc.). Le strutture paralberghiere condividono alcune caratteristiche dell'albergo (gestione imprenditoriale, servizi ricettivi professionali) ma si distinguono per modalità organizzative o finalità specifiche, come i B&B in forma imprenditoriale o le residenze della salute.