Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 13 D.Lgs. 79/2011 – Strutture ricettive all’aperto

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché ai fini dell’esercizio del potere amministrativo statale di cui all’articolo 15, sono strutture ricettive all’aperto: a) i villaggi turistici; b) i campeggi; c) i campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche; d) i parchi di vacanza.

2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in allestimenti minimi, in prevalenza sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

3. I villaggi turistici possono anche disporre di piazzole di campeggio attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

4. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. In alternativa alla dizione di campeggio può essere usata quella di camping.

5. I campeggi possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper, e di unità abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

6. I campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche sono aree di ricezione all’aperto gestite da imprenditori agricoli ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell’agriturismo.

7. Sono parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui è praticato l’affitto della piazzola ad un unico equipaggio per l’intera durata del periodo di apertura della struttura.

8. Le strutture ricettive all’aperto sono classificate in base ai requisiti e alle caratteristiche posseduti secondo le prescrizioni previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Nelle strutture ricettive all’aperto sono assicurati: a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura; b) la continua presenza all’interno della struttura ricettiva del responsabile o di un suo delegato; c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti.

In sintesi

  • Le strutture ricettive all'aperto comprendono villaggi turistici, campeggi, campeggi agrituristici e parchi di vacanza.
  • I villaggi turistici ospitano prevalentemente turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento; i campeggi ospitano prevalentemente chi dispone di tende, roulotte o camper.
  • I parchi di vacanza sono campeggi in cui la piazzola è affittata ad un unico equipaggio per l'intera stagione di apertura.
  • Le strutture all'aperto devono garantire sorveglianza continua, presenza del responsabile e copertura assicurativa per responsabilità civile verso i clienti.
  • La classificazione di queste strutture è disciplinata dalle Regioni e dalle Province autonome.
Indice dei contenuti

Le strutture ricettive all'aperto: una categoria in crescita

L'articolo 13 del Codice del turismo disciplina la terza macro-categoria del sistema ricettivo: le strutture all'aperto. Si tratta di una categoria che ha conosciuto un significativo sviluppo negli ultimi decenni, con l'evoluzione del prodotto campeggio da formula economica di base a offerta di turismo esperienziale di qualità elevata. I dati del settore mostrano che il campeggio e il turismo all'aperto rappresentano una quota rilevante e in crescita dell'ospitalità italiana, con un fatturato che supera quello di molte categorie alberghiere tradizionali.

La distinzione tra villaggi turistici e campeggi

I commi 2-5 illustrano la distinzione fondamentale tra villaggi turistici e campeggi. Entrambi sono strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, su aree recintate. La differenza è nella clientela prevalente: il villaggio turistico è pensato per chi non dispone di propri mezzi mobili di pernottamento (tende, roulotte, camper) e trova nella struttura alloggi in bungalow, mobilhome o strutture fisse; il campeggio è pensato per chi porta con sé il proprio mezzo di pernottamento (tende, roulotte, camper). I commi 3 e 5 prevedono la possibilità di un'offerta ibrida: il villaggio può avere piazzole per i camperisti, e il campeggio può mettere a disposizione unità mobili o fisse per chi non ha propri mezzi. Nella pratica, la distinzione è sempre meno netta, con strutture che offrono entrambe le soluzioni.

Il parco di vacanza

Il comma 7 definisce il parco di vacanza come una forma specializzata di campeggio in cui la piazzola è affittata a un unico equipaggio per l'intera durata del periodo di apertura della struttura. Si tratta sostanzialmente di un campeggio stagionale a uso fisso: il camperista o il roulottista affitta la propria piazzola per tutta la stagione, spesso vi porta la propria unità all'inizio della stagione e la ritira alla fine. Il parco di vacanza è particolarmente diffuso nelle zone di villeggiatura balneare e in montagna, dove famiglie e pensionati trascorrono la propria stagione di ferie in modo continuativo.

Gli obblighi di sicurezza delle strutture all'aperto

Il comma 9 impone tre obblighi specifici alle strutture ricettive all'aperto: la sorveglianza continua della struttura durante i periodi di apertura, la continua presenza del responsabile o di un suo delegato all'interno della struttura, e la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti. Questi obblighi riflettono la specificità delle strutture all'aperto, che per la loro estensione e per la presenza di clienti in aree esterne richiedono un presidio organizzativo permanente. La responsabilità civile verso i clienti copre gli incidenti che possono verificarsi all'interno della struttura (cadute, infortuni, danni ai mezzi parcheggiati nelle piazzole).

La classificazione regionale

Come per le altre strutture extralberghiere, il comma 8 rimette alle Regioni e alle Province autonome la classificazione in base ai requisiti posseduti. Il sistema di stelle o chiavi applicato ai campeggi varia quindi da Regione a Regione, anche se la tendenza è verso una progressiva armonizzazione favorita dai sistemi di classificazione delle associazioni di categoria (tra cui l'ADAC tedesca e i sistemi di rating online).

Il turismo outdoor nel contesto attuale

Il turismo outdoor (campeggio, glamping, glamping resort, van life) è uno dei segmenti a maggiore crescita dell'industria turistica globale. Il glamping (glamorous camping), che offre strutture di alta qualità in contesti naturali, si colloca in una zona grigia tra il campeggio tradizionale e l'alloggio di lusso: le piazzole attrezzate con tende safari, domes o lodge rientrano nelle strutture all'aperto se la fruizione avviene in area recintata con gestione unitaria.

Casi pratici

Caso 1: Apertura di un glamping in Sardegna

Alfa S.r.l. vuole aprire un glamping in Sardegna con dieci tende safari su piattaforme in legno, dotate di letto matrimoniale, arredamento curato e bagno privato esterno. Il legale verifica la classificazione: la struttura opera su area recintata con gestione unitaria e ospita turisti con alloggi forniti dalla struttura stessa (non mezzi propri). Rientra nella definizione di villaggio turistico (art. 13, comma 2). La SCIA regionale va presentata in questa tipologia, con applicazione degli standard minimi sardi e degli obblighi di sorveglianza e assicurazione di cui al comma 9.

Caso 2: Campeggio che affitta piazzole stagionali

Il campeggio Beta gestisce in Liguria un'area con 80 piazzole per roulotte. Trenta piazzole sono affittate ogni anno agli stessi clienti abituali per l'intera stagione estiva (da maggio a settembre). Il titolare Sempronio chiede se quelle piazzole debbano essere classificate diversamente. Il consulente chiarisce che il comma 7 definisce il «parco di vacanza» come il campeggio in cui la piazzola è affittata a un unico equipaggio per l'intera stagione: tecnicamente quella porzione di struttura rientra nella sotto-tipologia parco di vacanza, ma nella pratica è sufficiente che la struttura rispetti i requisiti regionali per i campeggi.

Caso 3: Incidente in un campeggio e responsabilità del gestore

Tizio, ospite di un campeggio in Trentino, cade su un sentiero interno alla struttura a causa di una buca non segnalata, riportando una frattura. Il campeggio sostiene di non essere responsabile perché il sentiero era un'area naturalistica non gestita. La compagnia assicurativa del campeggio copre il sinistro ai sensi del comma 9, che impone la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso i clienti. Il gestore risponde del danno occorso all'ospite nelle aree della struttura, comprese le aree di percorrenza interna.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra un campeggio e un villaggio turistico?

Il campeggio (comma 4) ospita prevalentemente turisti che portano con sé i propri mezzi di pernottamento (tende, roulotte, camper). Il villaggio turistico (comma 2) ospita prevalentemente turisti sprovvisti di propri mezzi, mettendo a disposizione alloggi interni (bungalow, mobilhome). Nella pratica molte strutture offrono entrambe le opzioni.

Un campeggio deve avere sempre un responsabile presente?

Sì. Il comma 9 impone la continua presenza del responsabile o di un suo delegato all'interno della struttura durante i periodi di apertura. Questo obbligo si affianca a quello di sorveglianza continua della struttura e alla copertura assicurativa per responsabilità civile.

Cos'è un parco di vacanza?

È un campeggio in cui le piazzole sono affittate a un unico equipaggio per l'intera durata del periodo di apertura stagionale (comma 7). Funziona come un campeggio fisso stagionale: i clienti portano la propria roulotte o camper e la lasciano lì per tutta la stagione.

Il glamping rientra nella categoria delle strutture all'aperto?

In linea generale sì, se la struttura opera su area recintata con gestione unitaria e mette a disposizione degli ospiti alloggi (tende safari, domes, lodge). Rientra nella definizione di villaggio turistico. I requisiti specifici dipendono dalla normativa regionale, che alcune Regioni hanno già adeguato per disciplinare il glamping come sottocategoria.

I campeggi agrituristici seguono la stessa disciplina dei campeggi ordinari?

La disciplina di base delle strutture all'aperto si applica anche ai campeggi agrituristici, ma questi ultimi sono gestiti da imprenditori agricoli ai sensi della legge sull'agriturismo (L. 96/2006) e soggiacciono alle specifiche norme di quella legge per quanto riguarda i requisiti soggettivi del gestore e il rapporto con l'attività agricola principale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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