Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 73 D.Lgs. 174/2016 – Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e altre azioni

    Art. 73 D.Lgs. 174/2016 – Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e altre azioni

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il pubblico ministero, al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, può esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile.

  • Atti soggetti a registrazione: casi pratici art. 2 D.P.R. 131/1986

    Quali atti devono essere portati a registrazione e quali no? La domanda sembra semplice ma nella pratica genera incertezze costanti: scritture private, contratti orali, verbali di assemblea, atti formati all’estero. L’art. 2 D.P.R. 131/1986 traccia il perimetro essenziale del Testo Unico dell’imposta di registro, individuando le categorie di atti per i quali la legge prevede l’obbligo (o la possibilità) di registrazione. Capire la logica della norma significa evitare sanzioni, scegliere lo strumento contrattuale corretto e dialogare con il notaio o con l’Agenzia delle Entrate con un linguaggio comune.

    Il quadro generale: cosa dice davvero l’art. 2

    L’art. 2 individua quattro grandi famiglie di atti soggetti a registrazione:

    • Atti scritti formati in Italia indicati nella Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986;
    • Contratti verbali tassativamente elencati nello stesso decreto (locazione e affitto di beni immobili, trasferimenti e affitti di aziende);
    • Atti formati all’estero che comportano trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di altri diritti reali su beni immobili o aziende esistenti in Italia, oppure locazioni e affitti relativi agli stessi;
    • Atti societari di enti esteri che svolgono attività in Italia.

    La distinzione tra atti soggetti a registrazione in termine fisso (Tariffa, Parte I) e atti soggetti solo in caso d’uso (Tariffa, Parte II) è la chiave operativa. Nel primo caso la registrazione è obbligatoria entro un termine perentorio (di regola 30 giorni dalla formazione dell’atto, secondo l’art. 13); nel secondo, l’atto va registrato solo quando viene depositato presso una cancelleria, un’amministrazione pubblica o utilizzato in modo formale.

    Atti scritti: registrazione in termine fisso

    Tutti gli atti scritti formati in Italia che rientrano nella Parte I della Tariffa devono essere registrati entro 30 giorni. Rientrano qui le compravendite immobiliari, le donazioni, le permute, le costituzioni di diritti reali (usufrutto, servitù, superficie), gli atti societari di costituzione e modifica, i contratti preliminari, le cessioni di azienda, i contratti di locazione immobiliare ultranovennali e – più in generale – tutti i contratti scritti che producono effetti traslativi o costitutivi rilevanti per la legge fiscale.

    Per gli atti scritti la forma rileva: una scrittura privata non autenticata e un atto pubblico notarile sono entrambi “atti scritti”, ma il regime applicativo cambia (autoliquidazione del notaio, registrazione telematica, modalità di pagamento). L’art. 2, comma 1, lett. a) parla di “atti indicati nella tariffa”: è quindi la Tariffa, voce per voce, a stabilire aliquota, base imponibile e termine.

    Contratti verbali tipici: registrazione in caso d’uso o per particolari ipotesi

    L’art. 3 D.P.R. 131/1986 (richiamato implicitamente dall’art. 2) individua i contratti verbali soggetti a registrazione: si tratta essenzialmente delle locazioni e degli affitti di beni immobili e dei trasferimenti e affitti di aziende. Per questi contratti l’oralità non esonera dall’obbligo: anche un accordo “a voce” tra locatore e conduttore su un appartamento abitativo deve essere registrato, perché la legge ha scelto di colpire la sostanza dell’operazione e non la sua forma.

    Restano invece fuori dal perimetro i contratti verbali atipici o non espressamente indicati: il comodato verbale di un bene mobile, un mandato gratuito non scritto, un patto fiduciario orale tra privati su beni mobili non generano obbligo automatico di registrazione, salvo che vengano poi formalizzati per iscritto o utilizzati in atti pubblici.

    Atti societari ed atti esteri: il principio di territorialità

    Gli atti societari di enti esteri operanti in Italia – apertura di sede secondaria, nomine di rappresentanti, statuti adottati o modificati per il ramo italiano – entrano nel campo dell’art. 2 quando producono effetti rilevanti sul territorio nazionale. Analogamente, un atto formato all’estero che trasferisce un immobile sito in Italia deve essere registrato in Italia: il criterio è quello del luogo del bene, non del luogo dell’atto.

    Questa logica si lega all’art. 9 D.P.R. 131/1986, che stabilisce regole generali sull’imposizione degli atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale non altrimenti tassati e sull’individuazione del soggetto passivo. Insieme, art. 1, art. 2 e art. 9 disegnano l’architettura di base dell’imposta.

    Cinque casi pratici applicati

    Caso 1 – Contratto scritto di compravendita immobiliare

    Tizio e Caio firmano davanti al notaio l’atto di compravendita di un appartamento a Milano per 280.000 euro. L’atto è scritto, formato in Italia, ed è indicato nella Parte I della Tariffa (voce “trasferimenti immobiliari”).

    Inquadramento art. 2: atto soggetto a registrazione in termine fisso (lett. a). Il notaio procede alla registrazione telematica entro 30 giorni con autoliquidazione dell’imposta proporzionale (9% o 2% prima casa) più imposte ipotecaria e catastale fisse.

    Cosa fa il contribuente: firma l’atto, paga al notaio l’imposta e riceve copia registrata. L’adempimento è interamente gestito dal notaio in qualità di responsabile d’imposta.

    Caso 2 – Locazione abitativa verbale 4+4

    Sempronio affitta a Mevia un bilocale a Roma con accordo soltanto verbale: canone 700 euro mensili, durata quattro anni rinnovabili. Nessun documento firmato.

    Inquadramento art. 2: contratto verbale di locazione di immobile urbano. Rientra tra i contratti verbali tipici soggetti a registrazione (art. 2 in combinato disposto con l’art. 3). L’obbligo di registrazione esiste a prescindere dalla forma scritta.

    Cosa fa la parte: il locatore (o il conduttore, in solido) presenta il modello RLI all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio della decorrenza, indicando gli estremi del rapporto verbale. La mancata registrazione comporta la nullità del contratto ai sensi dell’art. 1, comma 346, L. 311/2004, oltre a sanzioni amministrative.

    Caso 3 – Atto societario costitutivo di S.r.l.

    Quattro soci costituiscono una S.r.l. con capitale 10.000 euro davanti al notaio a Torino. Lo statuto prevede conferimenti in denaro.

    Inquadramento art. 2: atto scritto formato in Italia, indicato nella Tariffa Parte I (voce “atti propri delle società”). Soggetto a registrazione in termine fisso con imposta fissa (200 euro) per la costituzione con conferimenti in denaro.

    Cosa fa il notaio: deposita l’atto al Registro delle Imprese e procede alla registrazione fiscale entro 20 giorni (termine speciale per atti societari notarili). Le successive modifiche statutarie seguono lo stesso schema.

    Caso 4 – Cessione di quote di S.r.l. per atto pubblico

    Caio cede a Tizia il 30% delle quote di una S.r.l. familiare, mediante atto notarile (o scrittura privata autenticata).

    Inquadramento art. 2: atto scritto soggetto a registrazione in termine fisso. La cessione di quote sociali sconta imposta di registro in misura fissa (200 euro), trattandosi di trasferimento di partecipazioni e non di beni immobili.

    Cosa fa la parte: il cedente paga al notaio l’imposta fissa, l’atto viene registrato e successivamente depositato al Registro delle Imprese. La cessione produce effetti tra le parti dalla data dell’atto e verso la società/terzi dal deposito.

    Caso 5 – Contratto di società estera che trasferisce un immobile in Italia

    Una società di diritto svizzero, in occasione di una ristrutturazione interna, conferisce a una propria controllata un immobile situato a Como. L’atto è stipulato davanti a un notaio di Zurigo, in lingua tedesca, secondo il diritto elvetico.

    Inquadramento art. 2: atto formato all’estero che trasferisce la proprietà di un bene immobile esistente in Italia. Rientra nella lett. d) dell’art. 2 ed è quindi soggetto a registrazione in Italia, con applicazione delle aliquote previste per i trasferimenti immobiliari.

    Cosa fa la società: nomina un rappresentante in Italia (o si avvale di un notaio italiano per il deposito), produce traduzione giurata dell’atto e ne chiede la registrazione presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per il luogo dell’immobile. Il termine decorre dalla data dell’atto estero, salvo deposito presso notaio italiano (che fa decorrere il termine dal deposito).

    Quando e come orientarsi senza notaio

    Non tutti gli atti dell’art. 2 richiedono il notaio. La distinzione utile è questa:

    • Atti che richiedono per legge il notaio: trasferimenti immobiliari, donazioni, costituzioni di società di capitali, atti che richiedono pubblicità nei registri immobiliari o nel Registro delle Imprese. Qui il notaio è anche responsabile d’imposta e cura registrazione e autoliquidazione.
    • Atti registrabili autonomamente dal contribuente o dalla parte: contratti di locazione immobiliare (modello RLI telematico), preliminari di compravendita per scrittura privata, contratti di affitto d’azienda non notarili, contratti verbali soggetti a registrazione, cessioni di credito non notarili.

    La regola operativa: se l’atto produce effetti reali su immobili o partecipazioni rilevanti, è quasi sempre necessario il notaio. Se invece l’atto produce effetti obbligatori (locazione, comodato scritto, contratto d’opera), la registrazione può essere curata direttamente dalla parte tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

    In ogni caso, la lingua dell’art. 2 usa termini precisi: contribuente (chi è soggetto all’imposta), parte (chi è titolare degli interessi economici dell’atto), notaio (pubblico ufficiale che roga l’atto e funge da responsabile d’imposta). Usare il termine corretto evita ambiguità nella corrispondenza con l’ufficio.

    Norme e fonti

    • Art. 2 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 – Atti soggetti a registrazione: scritti formati in Italia, verbali tipici, atti societari di enti esteri, atti esteri che trasferiscono diritti reali su immobili o aziende in Italia.
    • Art. 1 D.P.R. 131/1986 – Oggetto e presupposto dell’imposta: l’imposta di registro si applica agli atti indicati nella tariffa nei modi e termini previsti dal decreto.
    • Art. 9 D.P.R. 131/1986 – Disposizioni generali sull’imposizione degli atti aventi contenuto patrimoniale e regole sul soggetto passivo, complemento naturale dell’art. 2.
    • Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 – Parte I (atti soggetti a registrazione in termine fisso) e Parte II (atti soggetti a registrazione in caso d’uso): è la mappa operativa per individuare aliquote e termini di ogni atto.

    FAQ

    Un contratto di comodato verbale tra parenti va registrato?

    No. Il comodato non rientra tra i contratti verbali tipici elencati dal D.P.R. 131/1986 (locazioni e affitti di immobili, trasferimenti e affitti di aziende). Resta quindi fuori dall’art. 2 finché non viene formalizzato per iscritto. Se invece il comodato viene redatto in forma scritta, l’atto è registrabile in caso d’uso con imposta fissa.

    Una scrittura privata firmata tra privati va sempre registrata?

    Dipende dal contenuto. Se la scrittura corrisponde a una voce della Parte I della Tariffa (per esempio trasferimento di azienda, locazione immobiliare, costituzione di garanzia), va registrata in termine fisso entro 30 giorni. Se invece rientra nella Parte II (per esempio scritture private non autenticate di contenuto patrimoniale non altrimenti tassate), va registrata solo “in caso d’uso”, cioè quando viene depositata o utilizzata davanti alla pubblica amministrazione.

    Cosa succede se non registro una locazione verbale?

    La mancata registrazione del contratto di locazione di immobile urbano produce due effetti: sanzioni amministrative tributarie (dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, art. 69 D.P.R. 131/1986) e nullità civilistica del contratto in base all’art. 1, comma 346, L. 311/2004. La nullità è insanabile per il futuro ma la registrazione tardiva consente di sanare la posizione fiscale.

    Un atto notarile fatto in Svizzera che trasferisce un immobile in Italia è valido senza registrazione in Italia?

    L’atto è civilisticamente valido secondo la legge del luogo di formazione, ma per produrre effetti pieni in Italia – in particolare per la trascrizione nei registri immobiliari – deve essere depositato presso un notaio italiano, tradotto se necessario e registrato presso l’Agenzia delle Entrate. L’art. 2, lett. d), del D.P.R. 131/1986 lo richiede espressamente per tutti gli atti esteri che trasferiscono diritti reali su immobili siti in Italia.

  • Art. 26 T.U. Stupefacenti – Coltivazioni e produzioni vietate

    Art. 26 T.U. Stupefacenti – Coltivazioni e produzioni vietate

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, e' vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'articolo 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea. Torna al sommario

  • Art. 3 CTS – Norme applicabili

    Art. 3 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Norme applicabili

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare.

    2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

    3. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 . Note all'art. 3: – Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all' art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 , e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell' art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461 ) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1999 .

  • Art. 19 TULPS – articolo abrogato

    Art. 19 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1975, N. 110

  • Art. 35 TULPS – Obblighi dell’armaiolo e nulla osta all’acquisto di armi

    Art. 35 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    1. L'armaiolo di cui all' articolo 1- bis , comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527 , è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento.

    2. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni.

    3. Alla cessazione dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario.

    Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all' articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8 , sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attività.

    4. Gli armaioli devono, altresì, comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonché la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica.

    5. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore.

    6. Il nulla osta non può essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

    7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.

    8. Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro.

    9. L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro.

    10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all'acquisto delle armi, nonché quello che consente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilità di un'arma devono essere comunicati, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.

  • Art. 57 Reg. (UE) 2024/1689 – Spazi di sperimentazione normativa per l’IA

    Art. 57 Reg. (UE) 2024/1689 – Spazi di sperimentazione normativa per l’IA

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti istituiscano almeno uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA a livello nazionale, che sia operativo entro il 2 agosto 2026. Tale spazio di sperimentazione può essere inoltre istituito congiuntamente con le autorità competenti di altri Stati membri. La Commissione può fornire assistenza tecnica, consulenza e strumenti per l'istituzione e il funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA. L'obbligo di cui al primo comma può essere soddisfatto anche partecipando a uno spazio di sperimentazione esistente nella misura in cui tale partecipazione fornisca un livello equivalente di copertura nazionale per gli Stati membri partecipanti.

    2. Possono essere altresì istituiti ulteriori spazi di sperimentazione normativa per l'IA a livello regionale o locale, o congiuntamente con le autorità competenti di altri Stati membri.

    3. Il Garante europeo della protezione dei dati può inoltre istituire uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e può esercitare i ruoli e i compiti delle autorità nazionali competenti conformemente al presente capo.

    4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 assegnino risorse sufficienti per conformarsi al presente articolo in maniera efficace e tempestiva. Se del caso, le autorità nazionali competenti cooperano con altre autorità pertinenti e possono consentire il coinvolgimento di altri attori all'interno dell'ecosistema dell'IA. Il presente articolo lascia impregiudicati gli altri spazi di sperimentazione normativa istituiti a norma del diritto dell'Unione o nazionale. Gli Stati membri garantiscono un livello adeguato di cooperazione tra le autorità che controllano tali altri spazi di sperimentazione e le autorità nazionali competenti.

    5. Gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA istituiti a norma del paragrafo 1 garantiscono un ambiente controllato che promuove l'innovazione e facilita lo sviluppo, l'addestramento, la sperimentazione e la convalida di sistemi di IA innovativi per un periodo di tempo limitato prima della loro immissione sul mercato o della loro messa in servizio conformemente a un piano specifico dello spazio di sperimentazione concordato tra i fornitori o i potenziali fornitori e l’autorità competente. Tali spazi di sperimentazione possono comprendere prove in condizioni reali soggette a controllo nei medesimi spazi.

    6. Le autorità competenti, se del caso, forniscono orientamenti e garantiscono il controllo e il sostegno nell’ambito dello spazio di sperimentazione normativa per l’IA al fine di individuare i rischi, in particolare per quanto riguarda i diritti fondamentali, la salute e la sicurezza, le prove, le misure di attenuazione e la loro efficacia, in relazione agli obblighi e ai requisiti del presente regolamento e, se del caso, di altre disposizioni del diritto dell’Unione e nazionale, la conformità ai quali è soggetta a controllo nell'ambito dello spazio di sperimentazione.

    7. Le autorità competenti forniscono ai fornitori e ai potenziali fornitori che partecipano allo spazio di sperimentazione normativa per l'IA orientamenti sulle aspettative normative e sulle modalità per soddisfare i requisiti e gli obblighi di cui al presente regolamento. Su richiesta del fornitore o del potenziale fornitore del sistema di IA, l'autorità competente fornisce una prova scritta delle attività svolte con successo nello spazio di sperimentazione. L'autorità competente fornisce inoltre una relazione di uscita che illustra in dettaglio le attività svolte nello spazio di sperimentazione e i relativi risultati e le conclusioni dell'apprendimento. I fornitori possono utilizzare tale documentazione per dimostrare la loro conformità al presente regolamento attraverso la procedura di valutazione della conformità o le pertinenti attività di vigilanza del mercato. A tale riguardo, la relazione di uscita e la prova scritta fornite dall'autorità nazionale competente sono prese favorevolmente in considerazione dalle autorità di vigilanza del mercato e dagli organismi notificati, al fine di accelerare le procedure di valutazione della conformità in misura ragionevole.

    8. Fatte salve le disposizioni in materia di riservatezza di cui all'articolo 78, e con l'accordo del fornitore o del potenziale fornitore, la Commissione e il comitato sono autorizzati ad accedere alle relazioni di uscita e ne tengono conto, se del caso, nell'esercizio dei loro compiti a norma del presente regolamento. Se sia il fornitore o il potenziale fornitore sia l'autorità nazionale competente acconsentono esplicitamente, la relazione di uscita può essere messa a disposizione del pubblico attraverso la piattaforma unica di informazione di cui al presente articolo.

    9. L'istituzione di spazi di sperimentazione normativa per l'IA mira a contribuire agli obiettivi seguenti:

    a) migliorare la certezza del diritto al fine di conseguire la conformità normativa al presente regolamento o, se del caso, ad altre applicabili disposizioni di diritto dell'Unione e nazionale;

    b) sostenere la condivisione delle migliori pratiche attraverso la cooperazione con le autorità coinvolte nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA;

    c) promuovere l'innovazione e la competitività e agevolare lo sviluppo di un ecosistema di IA;

    d) contribuire all'apprendimento normativo basato su dati concreti;

    e) agevolare e accelerare l'accesso al mercato dell'Unione per i sistemi di IA, in particolare se forniti dalle PMI, comprese le start-up.

    10. Le autorità nazionali competenti garantiscono che, nella misura in cui i sistemi di IA innovativi comportano il trattamento di dati personali o rientrano altrimenti nell'ambito di competenza di altre autorità nazionali o autorità competenti che forniscono o sostengono l'accesso ai dati, le autorità nazionali per la protezione dei dati e tali altre autorità nazionali o competenti siano associate al funzionamento dello spazio di sperimentazione normativa per l'IA e partecipino al controllo di tali aspetti nei limiti dei rispettivi compiti e poteri.

    11. Gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA non pregiudicano i poteri correttivi o di controllo delle autorità competenti che controllano gli spazi di sperimentazione, anche a livello regionale o locale. Qualsiasi rischio significativo per la salute e la sicurezza e i diritti fondamentali individuato durante lo sviluppo e le prove di tali sistemi di IA comporta adeguate misure di attenuazione. Le autorità nazionali competenti hanno il potere di sospendere, in via temporanea o permanente, il processo di prova o la partecipazione allo spazio di sperimentazione, se non è possibile un'attenuazione efficace, e informano l'ufficio per l'IA di tale decisione. Le autorità nazionali competenti esercitano i loro poteri di controllo entro i limiti del pertinente diritto, utilizzando i loro poteri discrezionali nell'attuazione delle disposizioni giuridiche per quanto riguarda uno specifico progetto di spazio di sperimentazione normativa per l'IA, con l'obiettivo di promuovere l'innovazione nell'IA nell'Unione.

    12. I fornitori e i potenziali fornitori partecipanti allo spazio di sperimentazione normativa per l'IA restano responsabili ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale applicabile in materia di responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi a seguito della sperimentazione che ha luogo nello spazio di sperimentazione. Tuttavia, a condizione che i potenziali fornitori rispettino il piano specifico e i termini e le condizioni di partecipazione e seguano in buona fede gli orientamenti forniti dall'autorità nazionale competente, quest'ultima non infligge alcuna sanzione amministrativa in caso di violazione del presente regolamento. Qualora altre autorità competenti responsabili del diritto dell'Unione e nazionale abbiano partecipato attivamente al controllo del sistema di IA nello spazio di sperimentazione e abbiano fornito orientamenti ai fini della conformità, nessuna sanzione amministrativa pecuniaria è inflitta in relazione a tali disposizioni di diritto.

    13. Gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA sono progettati e attuati in modo tale da agevolare, se del caso, la cooperazione transfrontaliera tra le autorità nazionali competenti.

    14. Le autorità nazionali competenti coordinano le loro attività e cooperano nel quadro del comitato.

    15. Le autorità nazionali competenti informano l'ufficio per l'IA e il comitato di uno spazio di sperimentazione e possono chiedere sostegno e orientamenti. L'ufficio per l'IA mette a disposizione del pubblico l'elenco degli spazi di sperimentazione normativa pianificati ed esistenti e lo mantiene aggiornato al fine di incoraggiare una maggiore interazione negli spazi di sperimentazione e nella cooperazione transfrontaliera.

    16. Le autorità nazionali competenti presentano relazioni annuali all'ufficio per l'IA e al comitato a decorrere dall'anno successivo all'istituzione dello spazio di sperimentazione normativa per l'IA e successivamente ogni anno fino alla sua cessazione, nonché una relazione definitiva. Tali relazioni contengono informazioni sui progressi e sui risultati dell'attuazione di tali spazi di sperimentazione, comprese le migliori pratiche, gli incidenti, gli insegnamenti tratti e le raccomandazioni sulla loro configurazione e, ove pertinente, sull'applicazione ed eventuale revisione del presente regolamento, inclusi i rispettivi atti delegati e di esecuzione, e sull'applicazione di altre disposizioni di diritto dell'Unione soggette a controllo da parte delle autorità competenti nell'ambito dello spazio di sperimentazione. Le autorità nazionali competenti mettono tali relazioni annuali o estratti delle stesse a disposizione del pubblico online. La Commissione tiene conto, se del caso, delle relazioni annuali nell'esercizio dei suoi compiti a norma del presente regolamento.

    17. La Commissione sviluppa un'interfaccia unica e dedicata contenente tutte le informazioni pertinenti relative agli spazi di sperimentazione normativa per l'IA per permettere ai portatori di interessi di interagire con gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA e di formulare richieste di informazioni presso le autorità competenti e di chiedere orientamenti non vincolanti sulla conformità di prodotti, servizi e modelli aziendali innovativi che integrano le tecnologie di IA, a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c). La Commissione si coordina proattivamente con le autorità nazionali competenti, se del caso.

  • Art. 47-sexies L. 354/1975 – Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo

    Art. 47-sexies L. 354/1975 – Allontanamento dal domicilio senza giustificato
    motivo

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, può essere proposta per la revoca della misura.

    2. Se l’assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata è punita ai sensi dell’articolo 385, primo comma, del codice penale ed è applicabile la disposizione dell’ultimo comma dello stesso articolo.

    3. La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del beneficio.

    4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a questi, ai sensi dell’articolo 47-quinquies, comma 7

  • CCNL Tessile e Moda Artigianato: apprendistato 2024

    CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Apprendistato nel CCNL Tessile e Moda Artigianato

    Guida all’apprendistato professionalizzante nelle imprese artigiane del tessile, abbigliamento e moda: durata per livello, percentuali retributive, formazione obbligatoria, scatti di anzianità e novità del rinnovo 2024.

    In sintesi

    Nel CCNL Tessile Moda Artigianato l’apprendistato professionalizzante dura da 24 a 36 mesi in base al livello di destinazione. La retribuzione parte dall’80% del minimo tabellare nel primo periodo e sale al 90% nel secondo. La formazione professionalizzante è di 120 ore annue. Dal 2025 gli apprendisti maturano scatti di anzianità a 6,00 € per tutti i livelli.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Confartigianato Moda · CNA Federmoda · Casartigiani · CLAAI
    Parti sindacali
    Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    16 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Novità 2024
    Scatti di anzianità per apprendisti: 6,00 € per tutti i livelli dal 1° gennaio 2025
    Fonte legale
    D.Lgs. n. 81/2015 (art. 41-47) + CCNL per le specificazioni di settore

    Tabella riepilogativa: durata e retribuzioni dell’apprendistato

    Apprendistato professionalizzante – durata e percentuali retributive per livello – CCNL Tessile e Moda Artigianato
    Livello di destinazione Durata totale 1° periodo (50% del contratto) 2° periodo (50% del contratto)
    Livelli 1, 2, 3 24 mesi 80% del minimo tabellare del livello di destinazione 90% del minimo tabellare del livello di destinazione
    Livelli 4, 5 30 mesi 80% del minimo tabellare del livello di destinazione 90% del minimo tabellare del livello di destinazione
    Livelli 6, 6S 36 mesi 80% del minimo tabellare del livello di destinazione 90% del minimo tabellare del livello di destinazione

    Nota: Le percentuali dell’80% e del 90% si applicano al minimo tabellare del livello di destinazione (il livello in cui l’apprendista verrà inquadrato al termine del contratto), non a un livello inferiore. Al superamento dell’apprendistato il lavoratore viene inquadrato al livello di destinazione e percepisce il 100% del minimo tabellare. Non è previsto un periodo di tirocinio non retribuito.

    L’apprendistato professionalizzante: struttura e finalità

    L’apprendistato professionalizzante (art. 44, D.Lgs. n. 81/2015) è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con causa formativa: il datore si impegna a formare l’apprendista, che in cambio acquisisce una qualificazione professionale. È il tipo di apprendistato più diffuso nell’artigianato tessile e della moda.

    I requisiti soggettivi per l’apprendistato professionalizzante sono:

    • Età minima: 18 anni (o 17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005).
    • Età massima: 29 anni (il contratto deve iniziare prima del compimento del 30° anno).
    • Non è richiesto un titolo di studio minimo per l’apprendistato professionalizzante.

    Il contratto è a tempo indeterminato: alla scadenza del periodo formativo, se nessuna delle parti recede entro 30 giorni, il rapporto prosegue come ordinario contratto a tempo indeterminato con inquadramento definitivo al livello di destinazione.

    La formazione professionalizzante: obblighi del datore artigiano

    Il datore di lavoro artigiano che assume un apprendista è tenuto a garantire un percorso formativo strutturato. Il CCNL Tessile Moda Artigianato stabilisce un monte ore di 120 ore di formazione all’anno, articolate in:

    • Formazione trasversale (almeno 30 ore annue): competenze di base e trasversali, sicurezza sul lavoro, organizzazione aziendale, competenze relazionali. Può essere erogata tramite enti accreditati dalla Regione (Enti Bilaterali dell’Artigianato, scuole di formazione professionale, EBNA-strutture territoriali).
    • Formazione professionalizzante specifica (almeno 90 ore annue): tecniche di lavorazione del tessuto, taglio e confezione, modellistica, controllo qualità, uso dei macchinari specifici del settore. Può essere svolta direttamente in azienda sotto la guida del tutor aziendale (di norma un lavoratore qualificato designato dal datore).

    Il datore deve redigere e conservare il Piano Formativo Individuale (PFI), documento obbligatorio che descrive gli obiettivi formativi, i contenuti, i tempi e le modalità di erogazione della formazione. Il PFI deve essere firmato dall’apprendista e dal datore al momento dell’assunzione.

    Il tutor aziendale deve avere le competenze professionali adeguate al profilo di destinazione dell’apprendista. In assenza di lavoratori qualificati, il datore artigiano può svolgere personalmente la funzione di tutor.

    Contribuzione ridotta e vantaggi per il datore artigiano

    L’assunzione di apprendisti comporta significativi vantaggi contributivi per il datore di lavoro artigiano:

    • Aliquota contributiva ridotta: per le imprese artigiane con meno di 10 dipendenti l’aliquota di contribuzione previdenziale a carico del datore per gli apprendisti è significativamente ridotta rispetto ai lavoratori ordinari (le aliquote agevolate sono definite dalla normativa previdenziale INPS e variano in base alla dimensione aziendale; per informazioni aggiornate si rinvia al sito INPS).
    • Esonero contributivo per nuove assunzioni: le assunzioni di apprendisti con contratto ex art. 44, D.Lgs. n. 81/2015 possono beneficiare, in presenza di specifici requisiti, degli esoneri contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato (Legge di Bilancio, in base all’anno di assunzione e ai requisiti dell’apprendista).
    • Incentivo alla conferma: se il datore conferma l’apprendista al termine del contratto, beneficia di un anno di contribuzione ridotta sul rapporto trasformato.

    Scatti di anzianità per apprendisti: novità 2025

    Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il diritto degli apprendisti agli scatti di anzianità. L’importo è fissato a 6,00 € per tutti i livelli, maturabile ogni due anni di servizio continuativo. Si tratta di una novità significativa rispetto al testo previgente, che non prevedeva scatti per gli apprendisti del settore tessile-abbigliamento (quelli già in forza al 16 luglio 2024 nel sottosettore tessile mantengono il valore previgente di 5,16 €).

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista livello 3 in una sartoria: quanto guadagna?
    Tizio viene assunto come apprendista per il livello 3 di destinazione. Il minimo tabellare del livello 3 da ottobre 2025 è 1.551,03 €. Nel primo periodo (12 mesi) percepisce l’80%: 1.551,03 × 80% = 1.240,82 € lordi mensili. Nel secondo periodo (mesi 13-24) percepisce il 90%: 1.551,03 × 90% = 1.395,93 € lordi mensili. Al termine dei 24 mesi, se confermato, viene inquadrato al livello 3 con il minimo pieno di 1.551,03 €.
    Caia – Apprendista livello 5: formazione e piano individuale
    Caia viene assunta come apprendista in un’azienda artigiana di confezione per il livello 5 (impiegata specializzata). Il contratto dura 30 mesi. L’azienda predispone un Piano Formativo Individuale con 120 ore annue: 30 ore di sicurezza e competenze trasversali presso l’ente bilaterale di settore (EBNA territoriale), 90 ore di formazione tecnica in azienda sotto la guida del titolare (tutor aziendale). Caia firma il PFI al momento dell’assunzione.
    Sempronio – Apprendista confermato: cosa cambia nel contratto
    Sempronio termina i 24 mesi di apprendistato per il livello 3 senza che nessuna delle parti abbia comunicato il recesso entro 30 giorni dalla scadenza. Il contratto si trasforma automaticamente in un ordinario contratto a tempo indeterminato a livello 3. Sempronio percepisce da quel momento il 100% del minimo tabellare (1.551,03 €) e il datore versa la contribuzione piena. Sempronio mantiene l’anzianità maturata durante l’apprendistato ai fini degli scatti contrattuali.

    Domande frequenti

    Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Tessile Moda Artigianato?
    24 mesi per i livelli 1-3; 30 mesi per i livelli 4-5; 36 mesi per i livelli 6 e 6S. Queste durate sono definite dal CCNL nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2015 e non sono riducibili in peius.
    Qual è la retribuzione dell’apprendista nel primo e nel secondo periodo?
    Nel primo periodo (prima metà della durata): 80% del minimo tabellare del livello di destinazione. Nel secondo periodo (seconda metà): 90%. Al termine dell’apprendistato, se confermato: 100% del livello di destinazione.
    L’apprendista ha diritto a tredicesima e quattordicesima?
    Sì. L’apprendista ha diritto a tutte le voci contrattuali: tredicesima, quattordicesima, ferie (4 settimane), TFR e — dal 1° gennaio 2025 — scatti di anzianità a 6,00 € per tutti i livelli. La base di calcolo è il minimo dell’apprendista (80% o 90% del livello di destinazione).
    Cosa succede se il datore non rispetta gli obblighi formativi?
    Il mancato rispetto del piano formativo individuale e del monte ore di formazione può comportare la nullità del contratto di apprendistato con effetti retroattivi (il rapporto potrebbe essere riqualificato come ordinario contratto a tempo indeterminato dal primo giorno), con le conseguenti differenze retributive e contributive. L’Ispettorato del Lavoro può elevare sanzioni specifiche.
    L’apprendista può essere licenziato durante il periodo formativo?
    Sì, ma solo per giusta causa. Non è possibile licenziare l’apprendista per giustificato motivo durante il periodo di formazione, tranne che per giusta causa (art. 2119 c.c.). Al termine del periodo di formazione il datore può recedere liberamente con un preavviso di 30 giorni, oppure confermare il lavoratore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026) e alla normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2015). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL), Confartigianato Moda, CNA Federmoda o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1293 Codice della Navigazione – Servizi soggetti a concessione

    Art. 1293 Codice della Navigazione – Servizi soggetti a concessione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Coloro che esercitano servizi pubblici di linea o di rimorchio ovvero di traino con mezzi meccanici in navigazione interna, se non sono già concessionari, devono presentare al Ministero [per le comunicazioni] (1) entro un anno dall’entrata in vigore del codice domanda di concessione, corredata dei documenti stabiliti dal regolamento. Il ministro [per le comunicazioni] (1) può rilasciare al richiedente un’autorizzazione provvisoria alla prosecuzione del pubblico servizio. (1) Ora Ministero dei trasporti e della navigazione.

  • Art. 54 CAD – Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni

    Art. 54 D.Lgs. 82/2005 CAD – Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni

    In vigore dal 01/01/2006

    1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ((, nonché quelli previsti dalla legislazione vigente)) .

  • Presupposto IRAP: casi pratici applicati all’art. 2 IRAP

    Il presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è il punto da cui si decide se un soggetto è dentro o fuori dal tributo. La regola è scritta nell’art. 2 IRAP e ruota intorno a due concetti: l’esercizio abituale di un’attività economica e l’autonoma organizzazione. In questa guida applichiamo la norma a cinque situazioni concrete, mostrando perché una SRL paga sempre l’imposta, perché dal 2022 i professionisti e le ditte individuali ne sono in larga parte usciti e quando, nelle zone grigie, è ancora utile fare una verifica puntuale prima di decidere.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    Il art. 2 IRAP stabilisce che il presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. La norma va letta insieme all’art. 3, che individua i soggetti passivi.

    Tre elementi compongono la fattispecie. Il primo è l’abitualità: l’attività deve essere svolta in modo non occasionale, con un minimo di stabilità e ripetizione. Il secondo è la natura economica: produzione, scambio o servizi resi al mercato. Il terzo, decisivo, è l’autonoma organizzazione: il soggetto deve disporre di una struttura di mezzi e persone capace di funzionare in modo indipendente, non riconducibile solo alla forza lavoro del titolare.

    Per le società e gli enti commerciali questi tre elementi si presumono integrati per il solo fatto della forma giuridica: l’autonoma organizzazione è considerata in re ipsa, ossia connaturata alla forma associativa. Per i professionisti e le ditte individuali, invece, occorre una verifica caso per caso. Dal 2022, con la legge di bilancio 234/2021, il legislatore ha tagliato il nodo escludendo dall’IRAP le persone fisiche che esercitano arti, professioni o imprese individuali.

    Autonoma organizzazione: il criterio chiave

    Per anni il banco di prova è stato proprio il concetto di autonoma organizzazione applicato al lavoratore autonomo. I principi consolidati, fissati da pronunce di legittimità a sezioni unite e ribaditi nelle massime di sistema, possono essere riassunti in due indici concorrenti.

    Il primo indice è il capitale impiegato: beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’attività. Un computer, uno smartphone, un piccolo arredo da studio non bastano; un laboratorio attrezzato, macchinari rilevanti, locali strutturati lo fanno.

    Il secondo indice è l’impiego di lavoro altrui in modo non occasionale: dipendenti, collaboratori stabili, segreterie permanenti. Anche un solo dipendente part-time, se assorbe mansioni che il titolare delegherebbe altrimenti a sé stesso, contribuisce a integrare l’organizzazione autonoma.

    I due indici non operano in modo cumulativo rigido: basta uno dei due, se di consistenza tale da rendere l’attività indipendente dalla sola persona del titolare, per far scattare l’IRAP. La verifica è di fatto, non di forma: contano i numeri di bilancio, non l’etichetta.

    Va aggiunto che la Corte costituzionale, in più occasioni, ha confermato la legittimità del meccanismo, ritenendo ragionevole un tributo che colpisce il valore aggiunto generato da una struttura produttiva e non il reddito personale del singolo lavoratore.

    L’esonero dei professionisti e ditte individuali dal 2022

    La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha riscritto il perimetro soggettivo dell’IRAP. A decorrere dal periodo d’imposta 2022, sono esclusi dall’imposta le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni indicate nelle lettere b) e c) dell’art. 3 del decreto IRAP.

    In concreto: il professionista che lavora come persona fisica (avvocato, medico, ingegnere, consulente) e l’imprenditore individuale che gestisce una ditta a proprio nome non versano più IRAP, indipendentemente da quanti dipendenti o beni strumentali abbiano. La verifica sull’autonoma organizzazione, che aveva alimentato un contenzioso ventennale, perde rilievo per queste categorie a partire dal 2022.

    Restano dentro l’imposta:

    • le società di persone (snc, sas) e di capitali (srl, spa, sapa);
    • gli enti commerciali e non commerciali, questi ultimi limitatamente alle attività commerciali svolte;
    • gli studi associati e le associazioni professionali, in quanto forme aggregate non riconducibili al singolo professionista;
    • le amministrazioni pubbliche, secondo regole speciali.

    Per le annualità fino al 2021 la regola previgente continua ad applicarsi: chiusure di accertamento, rimborsi, ricorsi in corso vengono ancora decisi alla luce del criterio dell’autonoma organizzazione.

    Caso 1 – Architetto solo con segretaria part-time (anno 2021)

    Situazione. Architetto libero professionista, anno d’imposta 2021. Compensi 95.000 euro, studio in locazione, una segretaria part-time 20 ore settimanali con contratto a tempo indeterminato, beni strumentali per circa 12.000 euro (computer, plotter, arredo, software CAD).

    Inquadramento. Siamo prima della riforma 2022: vale ancora la verifica sull’autonoma organizzazione. La presenza di una dipendente stabile, non occasionale, che presidia l’attività di front office consente di considerare lo studio capace di funzionare anche in assenza puntuale del titolare. L’indice del lavoro altrui rilevante è integrato.

    Esito. IRAP dovuta per l’annualità 2021. Dal 2022, lo stesso architetto come persona fisica esce dall’imposta per effetto della L. 234/2021, anche se mantiene la segretaria e lo studio.

    Caso 2 – SRL unipersonale con un dipendente

    Situazione. Società a responsabilità limitata unipersonale di servizi informatici, socio unico amministratore, un dipendente tecnico, fatturato 180.000 euro.

    Inquadramento. La forma societaria fa scattare l’autonoma organizzazione ex lege. Non rileva né il numero ridotto di dipendenti né la circostanza che il socio unico svolga in concreto la parte preponderante dell’attività. L’imposta si applica sul valore della produzione netta determinato secondo le regole proprie delle società di capitali.

    Esito. IRAP sempre dovuta, anche in anni successivi al 2022. La riforma non ha toccato le società, che restano soggetti passivi a tutti gli effetti.

    Caso 3 – Medico libero professionista nel 2024

    Situazione. Medico specialista che opera come libero professionista con partita IVA individuale. Nel 2024 fattura 140.000 euro, ha uno studio attrezzato con strumentazione diagnostica per 35.000 euro e una collaboratrice amministrativa con contratto a tempo indeterminato.

    Inquadramento. Pur essendo presenti entrambi gli indici classici dell’autonoma organizzazione – beni strumentali rilevanti e lavoro altrui stabile – il soggetto è una persona fisica esercente arte o professione. Dal 2022 questa categoria è esclusa dall’IRAP per intervento normativo.

    Esito. Nessuna IRAP dovuta per il 2024. Resta l’obbligo di presentare la dichiarazione IRAP solo per le annualità pregresse eventualmente ancora aperte.

    Caso 4 – Studio associato di professionisti

    Situazione. Studio associato tra tre professionisti, due dipendenti, locali e dotazioni informatiche per 60.000 euro, ricavi 320.000 euro.

    Inquadramento. Lo studio associato è un soggetto diverso dai singoli professionisti che lo compongono: è una forma aggregata di esercizio dell’attività. L’esonero dell’art. 1, comma 8, L. 234/2021 riguarda le persone fisiche, non le associazioni professionali. L’autonoma organizzazione, in queste forme, è implicita nella struttura collettiva.

    Esito. IRAP dovuta. La via dell’esonero passerebbe dallo scioglimento dello studio associato e dal proseguimento dell’attività in forma individuale, scelta che richiede valutazioni civilistiche e fiscali a tutto tondo.

    Caso 5 – Ditta individuale commerciale dal 2022

    Situazione. Ditta individuale che gestisce un negozio di abbigliamento, due commesse a tempo pieno, magazzino e arredi per 45.000 euro, ricavi 240.000 euro.

    Inquadramento. L’attività è chiaramente organizzata, con dipendenti e capitale dedicato. Prima del 2022 sarebbe stata soggetta ad IRAP senza discussione. Dal 2022, però, l’imprenditore individuale persona fisica rientra fra i soggetti esclusi dalla L. 234/2021.

    Esito. Nessuna IRAP dal 2022 in avanti. Il trasferimento dell’attività in una società – ad esempio una SRL – farebbe rientrare l’attività nel perimetro dell’imposta: una scelta organizzativa che incide direttamente sul carico fiscale.

    Quando e come verificare

    La verifica del presupposto IRAP segue oggi un binario doppio.

    Per il periodo dal 2022 in poi, il contribuente persona fisica (professionista o imprenditore individuale) controlla la propria qualifica soggettiva: se rientra nelle lettere b) o c) dell’art. 3 del decreto IRAP, l’imposta non si applica e la dichiarazione non va presentata. Per le società e gli enti, l’imposta resta dovuta secondo le regole ordinarie sul valore della produzione netta.

    Per le annualità fino al 2021 ancora aperte (accertamenti, rimborsi, ricorsi pendenti), il soggetto passivo persona fisica verifica i due indici dell’autonoma organizzazione:

    1. presenza di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile;
    2. impiego di lavoro altrui in modo non occasionale (dipendenti o collaboratori stabili).

    Se nessuno dei due indici è integrato, l’attività è fuori dal presupposto e l’eventuale IRAP versata può essere chiesta a rimborso entro i termini di legge (48 mesi dal versamento). Se invece anche un solo indice è integrato in modo significativo, l’imposta resta dovuta.

    Un punto delicato riguarda gli enti non commerciali: per la parte di attività istituzionale non commerciale, l’IRAP è dovuta con regole speciali sulle retribuzioni; per la parte di attività commerciale, vale invece il regime ordinario. La separazione contabile diventa il presupposto operativo per applicare correttamente le due basi imponibili.

    Norme e fonti

    • Art. 2 D.Lgs. 446/1997 – presupposto dell’imposta: esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.
    • Art. 3 D.Lgs. 446/1997 – soggetti passivi: società, enti, imprenditori individuali, esercenti arti e professioni; alle lettere b) e c) le categorie escluse dal 2022.
    • L. 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 8 – esclusione dall’IRAP, dal periodo d’imposta 2022, delle persone fisiche esercenti arti, professioni e imprese commerciali individuali.
    • Principi consolidati in materia di autonoma organizzazione – elaborati dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni unite e dalle pronunce della Corte costituzionale sulla legittimità del tributo, applicabili alle annualità ante 2022.

    Domande frequenti

    Una partita IVA individuale senza dipendenti deve presentare la dichiarazione IRAP per il 2024?
    No. Dal periodo d’imposta 2022 le persone fisiche esercenti arti, professioni o imprese individuali sono escluse dall’IRAP per legge: non versano l’imposta e non presentano la dichiarazione. Restano dovute eventuali pendenze relative ad anni precedenti.

    Una SRL con un solo socio amministratore e nessun dipendente paga comunque IRAP?
    Sì. La forma societaria fa scattare l’autonoma organizzazione in modo automatico. Non rileva la dimensione ridotta o la prevalenza del lavoro personale del socio: la base imponibile si determina secondo le regole proprie delle società di capitali.

    Come si chiede il rimborso dell’IRAP versata in passato senza autonoma organizzazione?
    Per le annualità ancora nei termini (48 mesi dal versamento), si presenta istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate dimostrando l’assenza di entrambi gli indici: niente beni strumentali oltre il minimo e niente lavoro altrui non occasionale. In caso di diniego o silenzio, è ammesso il ricorso alle Corti di giustizia tributaria.

    Lo studio associato può beneficiare dell’esonero del 2022?
    No. L’esonero introdotto dalla L. 234/2021 riguarda le persone fisiche, non le forme aggregate come studi associati e associazioni professionali. Per uscire dall’imposta servirebbe sciogliere la forma collettiva e proseguire l’attività in via individuale, decisione che impatta su molti altri profili oltre l’IRAP.

    Vedi anche: Chi paga l’IRAP e l’autonoma organizzazione, Lavoro autonomo e partita IVA, IRAP: dichiarazione, acconti e come si versa, IRAP: cos’è e come funziona, IRAP: come si calcola la base imponibile e Ritenuta d’acconto di professionisti e autonomi al 20%.