In sintesi
L'articolo 2 del Codice del Terzo Settore enuncia i principi generali che orientano l'intera disciplina degli enti del Terzo settore. La norma riconosce il valore e la funzione sociale degli ETS, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono, qualificandoli come espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Lo Stato ne promuove lo sviluppo salvaguardando la spontaneità e l'autonomia degli enti, favorendo il loro apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La norma ammette espressamente forme di collaborazione tra ETS e pubbliche amministrazioni — Stato, Regioni, Province autonome, enti locali — valorizzando il principio di sussidiarietà orizzontale già richiamato dall'art. 1. Dal punto di vista sistematico, l'art. 2 funge da norma-principio: orienta l'interpretazione delle disposizioni successive e rafforza il fondamento costituzionale della riforma. Il coordinamento con gli artt. 14-42 del Codice civile sulle associazioni e fondazioni rimane sullo sfondo, poiché la tutela della spontaneità e dell'autonomia degli ETS trova eco nelle norme civilistiche sull'autonomia statutaria. Sul piano fiscale, il riconoscimento della «cultura e pratica del dono» anticipa la disciplina delle liberalità e delle erogazioni liberali agevolate previste nel Titolo X.
Testo dell'articoloVigente
Art. 2 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Principi generali
In vigore dal 03/08/2017
1. È riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
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Commento
L'art. 2 CTS svolge una funzione assiologica di primo piano: traduce in principi giuridicamente rilevanti valori che la Costituzione presuppone ma non disciplina analiticamente. Il riconoscimento della «funzione sociale» degli ETS non è meramente descrittivo, ma produce effetti normativi: orienta il legislatore delegato nell'esercizio dei poteri regolamentari, guida l'interprete nel colmare lacune e vincola le pubbliche amministrazioni nella disciplina delle forme di collaborazione con il Terzo settore. Il correttivo D.Lgs. 105/2018 non ha inciso su questa disposizione di principio, confermandone la stabilità sistematica.
Il riferimento alla «cultura e pratica del dono» è tecnicamente significativo: introduce nell'ordinamento una categoria che abbraccia sia le donazioni in senso stretto (art. 769 c.c.) sia le liberalità indirette e le erogazioni volontarie, anticipando la disciplina degli artt. 78-81 CTS in materia di titoli di solidarietà e strumenti di raccolta fondi. La valorizzazione del pluralismo, poi, impone di interpretare restrittivamente le norme che tendano a standardizzare le forme organizzative degli ETS, preservando la diversità tipologica tra associazioni, fondazioni, enti filantropici e altre figure contemplate dal Codice.
Sul piano delle relazioni con le pubbliche amministrazioni, l'art. 2 getta le basi per gli istituti di co-programmazione e co-progettazione disciplinati dall'art. 55 CTS — disposizione di rilievo cruciale dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020, che ha qualificato tali forme di collaborazione come strumento distinto dall'appalto pubblico, fondato sull'amministrazione condivisa. Il raccordo con il Codice civile emerge sotto il profilo dell'autonomia: la salvaguardia della «spontaneità e autonomia» degli ETS trova corrispondenza nella libertà statutaria riconosciuta alle associazioni dagli artt. 16-18 c.c. e alle fondazioni dagli artt. 14-16 c.c.
Casi pratici
Caso 1: Co-progettazione tra Comune e associazione ETS
Un Comune avvia una procedura di co-progettazione ex art. 55 CTS per la gestione di un centro diurno per anziani, coinvolgendo un'associazione di promozione sociale iscritta al RUNTS. L'art. 2, nel riconoscere il valore sociale degli ETS e ammettere le forme di collaborazione con gli enti locali, costituisce il fondamento assiologico dell'operazione. La collaborazione non è qualificata come appalto: l'ente non riceve un corrispettivo di mercato, ma eroga il servizio in coerenza con le proprie finalità solidaristiche, beneficiando delle agevolazioni fiscali previste dal Titolo X.
Caso 2: Fondazione che riceve lascito testamentario
Una fondazione ETS riceve per testamento un immobile da destinare ad attività di supporto a persone in situazione di disagio abitativo. Il principio della «cultura e pratica del dono» enunciato dall'art. 2 CTS rafforza la legittimità dell'operazione e ne orienta il trattamento fiscale: il lascito non costituisce reddito imponibile in capo alla fondazione ai fini IRES, purché i beni ricevuti siano impiegati per le finalità istituzionali, in coerenza con le norme del Titolo X e con gli artt. 143 ss. TUIR applicabili agli enti non commerciali.
Domande frequenti
Cosa si intende per «cultura e pratica del dono» nell'art. 2 CTS?
L'espressione abbraccia ogni forma di contributo volontario e gratuito — donazioni in denaro, prestazioni di volontariato, lasciti testamentari — che i privati destinano a finalità solidaristiche. Il riconoscimento di tale cultura a livello di principio generale rafforza la base giuridica delle agevolazioni fiscali sulle erogazioni liberali previste nel Titolo X del Codice.
In che modo l'art. 2 CTS valorizza la collaborazione tra ETS e pubbliche amministrazioni?
La norma ammette espressamente «forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali», ponendo le basi per gli istituti di co-programmazione e co-progettazione dell'art. 55 CTS. La Corte Costituzionale (sent. 131/2020) ha chiarito che tali forme sono distinte dall'appalto e fondano un modello di «amministrazione condivisa».
L'autonomia degli ETS richiamata dall'art. 2 limita i poteri regolamentari dello Stato?
Sì, nel senso che le norme regolamentari attuative del CTS devono preservare la spontaneità organizzativa degli enti e non possono imporre modelli rigidi incompatibili con la varietà tipologica del Terzo settore. Il principio di autonomia si coordina con la libertà statutaria riconosciuta dal Codice civile agli artt. 16-18 (associazioni) e 14-16 (fondazioni).
Vedi anche