Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 69 D.Lgs. 259/2003 – Installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata

    Art. 69 D.Lgs. 259/2003 – Installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le autorità competenti non limitano indebitamente l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata. Il Ministero si adopera per garantire che le norme che disciplinano l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata siano coerenti a livello nazionale. Tali norme sono pubblicate prima della loro applicazione. In particolare, le autorità competenti non subordinano l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata che soddisfano le caratteristiche di cui al comma 2 a permessi urbanistici individuali o ad altri permessi individuali preventivi. In deroga al secondo periodo, le autorità competenti possono richiedere autorizzazioni per l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata in edifici o siti di valore architettonico, storico, ambientale e paesaggistico protetti a norma del diritto nazionale o se necessario per ragioni di pubblica sicurezza. Al rilascio di tali autorizzazioni si applica l’ articolo 7 decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.

    2. Le caratteristiche fisiche e tecniche, come le dimensioni massime, il peso e, se del caso, la potenza di emissione, dei punti di accesso senza fili di portata limitata sono definite dal regolamento 2020/1070/UE della Commissione europea, del 20 luglio 2020. Il presente articolo non si applica ai punti di accesso senza fili di portata limitata con un sistema di antenna attivo. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni: a) «potenza isotropa equivalente irradiata (Equivalent Isotropically Radiated Power, EIRP)»: il prodotto della potenza fornita all’antenna per il suo guadagno in una data direzione rispetto ad un’antenna isotropa (guadagno assoluto o isotropico); b) «sistema di antenna»: la componente hardware di un punto di accesso senza fili di portata limitata che irradia energia in radiofrequenza per fornire connettività senza fili agli utenti finali; c) «sistema di antenna attivo» (Active Antenna System, AAS): un sistema di antenna in cui l’ampiezza o la fase tra gli elementi di antenna, o entrambe, sono continuamente modificate, dando luogo a un diagramma di radiazione che varia in risposta a cambiamenti a breve termine nell’ambiente radio. Ciò esclude il modellamento del fascio a lungo termine quale il downtilt elettrico fisso. Nei punti di accesso senza fili di portata limitata dotati di un AAS, quest’ultimo è parte integrante del punto di accesso senza fili di portata limitata; d) «al chiuso»: qualsiasi spazio, compresi i veicoli di trasporto, dotato di un soffitto, di un tetto o di una struttura o dispositivo fissi o mobili in grado di coprire l’intero spazio, e che, fatta eccezione per le porte, le finestre e i passaggi pedonali, è completamente racchiuso da muri o pareti, in maniera permanente o temporanea, indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato per il tetto, i muri o le pareti e dal carattere permanente o temporaneo della struttura; e) «all’aperto»: qualsiasi spazio che non sia al chiuso.

    3. I punti di accesso senza fili di portata limitata sono conformi all’allegato, lettera B,… del regolamento 2020/1070 /EU e… : a) sono integrati completamente e in sicurezza nella loro struttura di sostegno e sono quindi invisibili al pubblico; b) soddisfano le condizioni di cui all’allegato, lettera A, all’articolo 3 del regolamento 2020/1070/UE.

    4. Il comma 3 fa salve le competenze del Ministero e delle altre autorità competenti di determinare i livelli aggregati dei campi elettromagnetici derivanti dalla co-locazione o dall’aggregazione, in una zona locale, di punti di accesso senza fili di portata limitata, e di garantire la conformità ai limiti aggregati di esposizione ai campi elettromagnetici applicabili conformemente al diritto dell’Unione utilizzando mezzi diversi dai permessi individuali relativi all’installazione di punti di accesso senza fili di portata limitate. Gli operatori che hanno installato punti di accesso senza fili di portata limitata di classe E0, E2 o E10 conformi alle condizioni di cui al comma 1 notificano alle autorità competenti,, entro due settimane dall’installazione di ciascuno di essi, l’installazione e l’ubicazione di tali punti di accesso, nonché i requisiti che rispettano conformemente a tale paragrafo.

    5. Il Ministero, in collaborazione con le altre autorità competenti, con cadenza regolare, effettua attività di monitoraggio e riferisce alla Commissione europea,… anche per quanto riguarda le tecnologie utilizzate dai punti di accesso senza fili di portata limitata installati. A tal fine gli operatori riferiscono al Ministero, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le installazioni effettuate al 31 dicembre del precedente anno, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)2020/1070 della Commissione del 20 luglio 2020.

    6. Il presente articolo non pregiudica i requisiti essenziali previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, e il regime di autorizzazione applicabile per l’uso dello spettro radio….

    7. Il Ministero e le altre autorità competenti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, provvedono affinchè gli operatori abbiano il diritto di accedere a qualsiasi infrastruttura fisica controllata da autorità pubbliche nazionali, regionali o locali che sia tecnicamente idonea a ospitare punti di accesso senza fili di portata limitata o che sia necessaria per connettere tali punti di accesso a una dorsale di rete. Le autorità pubbliche soddisfano tutte le ragionevoli richieste di accesso secondo modalità e condizioni eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, che sono rese pubbliche presso un punto informativo unico.

    8. Fatti salvi eventuali accordi commerciali, l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata non è soggetta a contributi o oneri con eccezione di quelli previsti dall’articolo 16. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 5 L. 212/2000 – Informazione del contribuente

    Art. 5 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Informazione del contribuente

    In vigore dal 01/08/2000

    1. L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.

    2. L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

  • Art. 9 D.Lgs. 201/2022 – Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali

    Art. 9 D.Lgs. 201/2022 – Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti collaborano per la migliore qualità dei servizi pubblici locali. Le Province svolgono le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio, in attuazione dell’ articolo 1, comma 85, lettera d) della legge 7 aprile 2014, n. 56.

    2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche coinvolgendo le loro agenzie di regolazione, possono formulare e deliberare protocolli, sulla base di uno schema tipo formulato in sede di Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le competenti autorità di regolazione, al fine di favorire e diffondere l’applicazione di indicatori e parametri che garantiscano lo sviluppo dell’efficienza e del confronto concorrenziale.

    3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con la collaborazione delle loro agenzie di regolazione ove istituite, sostengono l’industrializzazione dei servizi pubblici locali e la riduzione dei costi delle prestazioni per cittadini e utenti e per la collettività, quali misure per il coordinamento della finanza pubblica, attraverso azioni di efficientamento dei processi produttivi, ivi compreso il concorso dei soggetti privati agli investimenti infrastrutturali relativi ai servizi pubblici locali, al fine di ridurre l’indebitamento pubblico, assicurare la conservazione delle risorse per i servizi privi di rilevanza economica, nonché promuovere il confronto competitivo e accrescere la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici. Ai fini di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi e convenzioni con gli enti locali e altri soggetti interessati, tenuto anche conto dei protocolli di cui al comma 2.

  • Art. 10 L. 40/2004 – Strutture autorizzate

    Art. 10 L. 40/2004 – Strutture autorizzate

    Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

    1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all’articolo 11.

    2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture; b) le caratteristiche del personale delle strutture; c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse; d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 57 D.Lgs. 231/2001 – Informazione di garanzia

    Art. 57 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Informazione di garanzia

    In vigore dal 04/07/2001

    1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

  • Art. 7-sexies D.Lgs. 502/1992 – Istituti zooprofilattici sperimentali e Uffici veterinari del Ministero della sanità

    Art. 7-sexies D.Lgs. 502/1992 – Istituti zooprofilattici sperimentali e Uffici veterinari del Ministero della sanità

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica degli Istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale individua le modalità di raccordo funzionale tra i servizi veterinari delle unità sanitarie locali e gli Istituti zooprofilattici sperimentali per il coordinamento delle attività di sanità pubblica veterinaria, nonché le modalità integrative rispetto all’attività dei Posti di ispezione frontaliera veterinaria e degli Uffici veterinari di con- fine, porto ed aeroporto e quelli per gli adempimenti degli obblighi comunitari.

  • Art. 4 L. 91/1992

    Art. 4 L. 91/1992

    Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza

    1. Lo straniero o l’apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino: a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana; c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

    1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell’acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti requisiti: a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia; b) la dichiarazione è presentata entro tre anni dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.

    1-ter. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis può rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza.

    2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

  • Art. 70 DPR 230/2000 – Norme di comportamento

    Art. 70 DPR 230/2000 – Norme di comportamento

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. I detenuti e gli internati hanno l'obbligo di osservare le norme che regolano la vita penitenziaria e le disposizioni impartite dal personale; devono tenere un contegno rispettoso nei confronti degli operatori penitenziari e di coloro che visitano l'istituto.

    2. I detenuti e gli internati, nei reciproci contatti, devono tenere un comportamento corretto.

    3. Nei rapporti reciproci degli operatori penitenziari con i detenuti e gli internati deve essere usato il "lei".

  • Art. 92 CTS – Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo

    Art. 92 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare applicabile agli Enti del Terzo settore e l'esercizio dei relativi controlli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali: a) vigila sul sistema di registrazione degli enti del Terzo settore nel rispetto dei requisiti previsti dal presente codice e monitora lo svolgimento delle attività degli Uffici del Registro unico nazione del Terzo settore operanti a livello regionale; b) promuove l'autocontrollo degli enti del Terzo settore autorizzandone l'esercizio da parte delle reti associative nazionali iscritte nell'apposita sezione del registro unico nazionale e dei Centri di servizio per il volontariato accreditati ai sensi dell'articolo 61; c) predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore anche sulla base dei dati acquisiti attraverso le relazioni di cui all'articolo 95, commi 2 e 3, nonché sullo stato del sistema di registrazione di cui alla lettera b).

    2. Restano fermi i poteri delle amministrazioni pubbliche competenti in ordine ai controlli, alle verifiche ed alla vigilanza finalizzati ad accertare la conformità delle attività di cui all'articolo 5 alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.

  • CCNL Pubblici Esercizi: maternità, paternità e congedi parentali

    CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

    In sintesi

    Il CCNL Pubblici Esercizi recepisce la disciplina legale di maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001) e aggiunge integrazioni datoriali. Il congedo obbligatorio di maternità dura 5 mesi retribuiti all’80% dall’INPS, con integrazione contrattuale al 100%. Il congedo parentale facoltativo può essere fruito fino al 12° anno di vita del figlio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio · Angem · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 8 febbraio 2024 (decorrenza 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

    Tabella riepilogativa

    Maternità, paternità e congedi parentali – Sintesi CCNL Pubblici Esercizi
    Istituto Durata Indennità INPS Integrazione CCNL
    Congedo obbligatorio di maternità 5 mesi (2+3 o 1+4) 80% della retribuzione Integrazione al 100%
    Congedo obbligatorio di paternità 10 giorni (2024) 100% della retribuzione
    Congedo parentale (ex facoltativo) Fino a 6 mesi per genitore (max 11 mesi totali) 80% per i primi 3 mesi (2024); 30% per i restanti Nessuna integrazione CCNL standard
    Permessi allattamento (L. 151/2001) 1 ora/giorno (o 2 ore se lavora più di 6 ore) fino al 1° anno 100% a carico INPS
    Congedo per malattia figlio (fino a 3 anni) Illimitato entro i 3 anni Indennità INPS (80%) Nessuna integrazione

    Congedo obbligatorio di maternità

    Il congedo obbligatorio di maternità dura 5 mesi e si distribuisce tipicamente nelle ultime 2 settimane prima del parto e nei 3 mesi successivi (regime ordinario). In alternativa, la lavoratrice può optare per il regime “flessibile” (1 mese pre-parto + 4 mesi post-parto), subordinato a certificazione medica che attesti la compatibilità dell’attività lavorativa con la gravidanza avanzata.

    L’indennità INPS è pari all’80% della retribuzione media giornaliera degli ultimi 12 mesi. Il CCNL Pubblici Esercizi prevede l’integrazione datoriale fino al 100% della retribuzione normale per l’intero periodo del congedo obbligatorio, a carico del datore.

    Durante il congedo, la lavoratrice non può essere licenziata (art. 54 D.Lgs. 151/2001). La tutela decorre dall’inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

    Congedo obbligatorio di paternità

    Il congedo obbligatorio di paternità è stato progressivamente esteso dalla legge di bilancio 2022. Per il 2024 e il 2025 è pari a 10 giorni lavorativi da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (o dall’adozione). È retribuito al 100% dall’INPS, senza necessità di integrazione datoriale.

    Il padre lavoratore dipendente può fruire di un ulteriore giorno facoltativo in sostituzione della madre (che rinuncia a un giorno del proprio congedo obbligatorio). Il congedo di paternità è un diritto autonomo e non dipende dalla fruizione del congedo materno.

    Congedo parentale facoltativo e recenti riforme

    Il congedo parentale (ex congedo facoltativo) è disciplinato dagli artt. 32-46 D.Lgs. 151/2001, modificato dal D.Lgs. 105/2022 (Direttiva UE conciliazione vita-lavoro). Ciascun genitore ha diritto a un periodo massimo di 6 mesi di congedo parentale, fino al 12° anno di vita del figlio, con un limite complessivo di 11 mesi per entrambi i genitori.

    A seguito delle riforme del 2023-2024, l’indennità INPS per i primi 3 mesi è salita all’80% della retribuzione (per un genitore, non trasferibili); per ulteriori 3 mesi è al 30%. I mesi restanti (fino a 6) sono senza indennità se non previsto da accordi aziendali.

    Il CCNL Pubblici Esercizi non prevede integrazioni datoriali standard per il congedo parentale facoltativo, ma alcune realtà di maggiori dimensioni (grandi catene, ristorazione collettiva) possono prevedere integrazioni attraverso la contrattazione di secondo livello.

    Tutele in gravidanza nel settore della ristorazione

    Il settore dei Pubblici Esercizi comporta attività a rischio per le lavoratrici in gravidanza: esposizione al calore (cucina), sollevamento di carichi (casse, vassoi), postura eretta prolungata, esposizione a fumi e odori. Il datore ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi specifica per le lavoratrici in stato di gravidanza e, se necessario, adibire la lavoratrice a mansioni diverse o meno rischiose (art. 7 D.Lgs. 151/2001).

    Se non è possibile la modifica delle mansioni, la lavoratrice ha diritto all’interdizione anticipata dal lavoro, su richiesta al competente Ispettorato del Lavoro, con corresponsione dell’indennità di maternità per il periodo di interdizione. Questo strumento è particolarmente rilevante per cuoche e cameriere.

    Casi pratici

    Tizio – Fruizione congedo paternità obbligatorio
    Tizio (3° livello, cuoco) ha un figlio nato il 10 marzo. Ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio di paternità da fruire entro il 10 agosto. Tizio li prende subito: dal 10 al 21 marzo (10 giorni lavorativi, escludendo domenica e festività). L’INPS gli eroga il 100% della retribuzione normale (~1.620 € / 26 giorni lavorativi × 10 = ~623 € lordi). Il datore non deve integrare nulla.
    Caia – Congedo maternità con integrazione al 100%
    Caia (2° livello, barman senior, ~1.750 € mensili) va in congedo di maternità per 5 mesi. INPS le eroga l’80%: ~1.400 €/mese. Il CCNL prevede integrazione datoriale al 100%: il datore corrisponde i restanti ~350 €/mese. Caia percepisce la retribuzione piena per 5 mesi. Totale integrazione datoriale: 350 × 5 = 1.750 € complessivi.
    Sempronio – Interdizione anticipata della compagna cuoca
    La compagna di Sempronio è cuoca (3° livello, 8° mese di gravidanza) in una cucina industriale. Il medico competente certifica l’incompatibilità con le mansioni. Il ristorante non ha mansioni alternative. La lavoratrice chiede l’interdizione anticipata all’ITL locale, che la concede per il periodo restante di gravidanza. L’INPS eroga l’indennità di maternità all’80% dal giorno dell’interdizione.

    Domande frequenti

    L'indennità di maternità è integrata al 100% nel CCNL Pubblici Esercizi?
    Sì. Il CCNL prevede l’integrazione datoriale fino al 100% della retribuzione normale per il congedo obbligatorio di maternità (5 mesi). L’INPS eroga l’80%; il datore integra il restante 20%.
    Quanti giorni spettano al padre nel 2025?
    Il congedo obbligatorio di paternità è di 10 giorni lavorativi (confermato per il 2024 e 2025), retribuiti al 100% dall’INPS. Va fruito entro 5 mesi dalla nascita del figlio, non necessariamente continuativamente.
    Il congedo parentale riduce la retribuzione?
    Durante i primi 3 mesi (non trasferibili, per un genitore) l’INPS eroga l’80% della retribuzione. Per i successivi 3 mesi si scende al 30%. Il CCNL Pubblici Esercizi non prevede integrazione datoriale standard per il congedo parentale facoltativo.
    Una cuoca in gravidanza può essere allontanata dalla cucina?
    Non allontanata, ma riassegnata a mansioni compatibili. Se non è possibile la riassegnazione, può ottenere l’interdizione anticipata dal lavoro tramite istanza all’ITL, con indennità di maternità dall’INPS per il periodo di interdizione anticipata.
    Il congedo di maternità si computa ai fini del TFR?
    Sì. Il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato per intero ai fini del TFR, degli scatti di anzianità e della maturazione delle ferie e del ROL. È equiparato a servizio attivo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, scatti di anzianità e tredicesima mensilità, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 6 L. 212/2000 – Conoscenza degli atti e semplificazione

    Art. 6 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Conoscenza degli atti e semplificazione

    In vigore dal 01/08/2000

    1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

    2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

    3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.

    3-bis. I modelli e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

    3-ter. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione dei commi 3 e 3-bis nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell' articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

    5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono ((annullabili)) i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma. (9)

    5-bis. In caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l'esito negativo di quest'ultima. L'amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, individua le modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IÒ. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità con le quali il contribuente fornisce all'amministrazione finanziaria i propri dati al fine di consentire la suddetta comunicazione in forma semplificata. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle liquidazioni di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .

  • Art. 49 TULPS – Commissione tecnica per locali esplosivi

    Art. 49 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Una commissione tecnica nominata dal prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti.

    Le spese pel funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza.