Autore: Andrea Marton

  • Art. 10 ter D.Lgs. 74/2000 – (Omesso versamento di IVA)

    Art. 10 ter D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – (Omesso versamento di IVA)

    In vigore dal 15/04/2000

    ((

    1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell' articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 . In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell' articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a settantacinquemila euro. ))

  • Art. 25 D.Lgs. 231/2001 – Peculato , indebita destinazione di denaro o cose mo…

    Art. 25 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Peculato , indebita destinazione di denaro o cose mobili , concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

    In vigore dal 04/07/2001

    1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale , si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli ((articoli 314, primo comma, 314-bis e 316)) del codice penale .

    2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319 , 319-ter, comma 1 , 321 , 322 , commi 2 e 4, del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

    3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2 , 319-quater e 321 del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

    4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e

    322-bis. 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

    5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

  • Art. 41 D.Lgs. 231/2001 – Contumacia dell’ente

    Art. 41 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Contumacia dell’ente

    In vigore dal 04/07/2001

    1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

  • Art. 55 CTS – Coinvolgimento degli enti del Terzo settore

    Art. 55 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Coinvolgimento degli enti del Terzo settore

    In vigore dal 03/08/2017

    1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

    2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

    3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma

    2. 4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner. Note all'art. 55: – Per il testo dell' art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 , si veda nelle note all'art.

    4. – Per i riferimenti della legge n. 241 del 1990 , si veda nelle note all'art. 53.

  • Art. 25 bis D.Lgs. 231/2001 – (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in…

    Art. 25 bis D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)

    In vigore dal 04/07/2001

    1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito ((, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)) , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote. ((f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote))

    2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 ((, 461, 473 e 474)) del codice penale , si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

  • Art. 16 DPR 448/1988 – Arresto in flagranza

    Art. 16 DPR 448/1988 – Arresto in flagranza

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all’arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell’articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare.

    2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 GENNAIO 1991, N. 12.

    3. Nell’avvalersi della facoltà prevista dal comma 1 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché dell’età e della personalità del minorenne. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 4 D.Lgs. 201/2022 – Ambito di applicazione e normative di settore

    Art. 4 D.Lgs. 201/2022 – Ambito di applicazione e normative di settore

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell’Unione Europea e salvo che non siano previste nel presente decreto specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore. articolo precedente articolo successivo

  • Busta paga mai consegnata: è legale?

    Guida pratica · Lavoro · Domande pratiche sul lavoro

    In sintesi

    No. La consegna del prospetto paga (busta paga) è obbligatoria per legge fin dal 1953. Il datore che non la consegna rischia sanzioni amministrative. La busta paga è fondamentale perché certifica la retribuzione, i contributi versati e l’inquadramento, e fa fede in caso di controversia.

    Riferimento normativo

    L. 4/1953

    Tabella riepilogativa

    Obblighi del datore sul prospetto paga
    Obbligo Fonte Sanzione in caso di violazione
    Consegnare il prospetto paga ad ogni pagamento L. 4/1953, art. 1 Sanzione amministrativa (importo aggiornato per legge)
    Indicare retribuzione, trattenute e contributi L. 4/1953, art. 1 Stessa sanzione
    Conservare copia firmata dal lavoratore Prassi e CCNL Difficoltà probatorie in caso di contenzioso

    L'obbligo di legge e le sue origini

    La L. 4/1953 impone al datore di lavoro di consegnare al lavoratore, a ogni pagamento della retribuzione, un prospetto paga (comunemente chiamato busta paga o cedolino) che indichi almeno: il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli elementi che la compongono, le ritenute fiscali e previdenziali operate. L’obbligo vale per tutti i datori, qualunque sia la dimensione dell’azienda.

    Cosa contiene la busta paga e perché è importante

    Il cedolino è la prova documentale della retribuzione, dell’inquadramento contrattuale, dei contributi previdenziali versati all’INPS (che incidono sulla pensione futura) e del TFR accantonato. Senza di essa il lavoratore non può verificare la correttezza dei versamenti né far valere i propri diritti in caso di controversia. Conserva tutte le buste paga: non hanno una scadenza di rilevanza previdenziale.

    Come tutelarsi se il datore non consegna la busta paga

    Il lavoratore può: (a) chiedere formalmente per iscritto la consegna dei cedolini arretrati; (b) presentare esposto all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), che può irrogare le sanzioni previste dalla L. 4/1953 e accertare irregolarità contributive; (c) verificare tramite il proprio estratto conto INPS (MyINPS) i contributi effettivamente accreditati, indipendentemente dalla busta paga.

    Casi pratici

    Tizio – nessun cedolino da 6 mesi

    Tizio lavora da 6 mesi senza aver mai ricevuto la busta paga. Presenta esposto all’ITL: gli ispettori verificano anche la regolarità dei versamenti INPS e INAIL. Il datore rischia sanzioni e, se i contributi non sono stati versati, un accertamento fiscale-previdenziale.

    Caia – busta paga solo in formato cartaceo non leggibile

    Caia riceve un cedolino scritto a mano senza voci dettagliate. La L. 4/1953 richiede che siano indicati tutti gli elementi della retribuzione: un prospetto sommario non è sufficiente. Può chiedere un cedolino conforme e, in caso di diniego, segnalare all’ITL.

    Sempronio – scopre contributi non versati tramite INPS

    Sempronio controlla l’estratto conto INPS su MyINPS e scopre che 3 mesi di contributi non risultano accreditati pur avendo lavorato. Può presentare istanza di regolarizzazione all’INPS e segnalare il datore all’ITL per omissione contributiva.

    Domande frequenti

    Il datore può inviare la busta paga solo via email?

    Sì. La consegna elettronica (via email o portale aziendale) è ammessa e diffusa. L’importante è che il lavoratore riceva effettivamente il prospetto e possa conservarne copia.

    Posso chiedere le buste paga degli anni precedenti?

    Sì. Il lavoratore può richiedere al datore copia di tutti i cedolini arretrati. In caso di rifiuto si può rivolgere all’ITL o, se necessario, al giudice del lavoro.

    La busta paga firmata dal lavoratore ha valore liberatorio per il datore?

    La firma per ricevuta non significa accettazione dei conteggi: il lavoratore può contestare singole voci anche dopo aver firmato, entro i termini di prescrizione (5 anni per i crediti retributivi).

    Cosa faccio se l'INPS non mostra contributi per mesi in cui ho lavorato?

    Puoi presentare una denuncia di irregolarità contributiva all’INPS, allegando buste paga, contratto e qualsiasi altra prova del rapporto di lavoro (email, messaggi, cedolini parziali).

    Quanto tempo conservo le buste paga?

    Per la pensione è consigliabile conservarle a tempo indeterminato: servono a dimostrare i periodi contributivi. Per i crediti retributivi la prescrizione è 5 anni dalla cessazione.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Casi pratici art. 5 D.Lgs. 231/2007 – MEF e CSF in azione

    In sintesi: l’art. 5 del D.Lgs. 231/2007 colloca il Ministero dell’economia e delle finanze al vertice politico-istituzionale del sistema italiano di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il MEF coordina le autorità, presiede tramite il Tesoro il Comitato di sicurezza finanziaria, conduce ispezioni dirette e applica le sanzioni amministrative del Titolo V. Vediamo cinque scenari concreti in cui questi poteri si traducono in atti, lettere, verbali e provvedimenti che incidono sulla vita quotidiana degli operatori obbligati.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’articolo 5 del decreto antiriciclaggio definisce l’architettura di governance del sistema italiano AML/CFT. Il Ministero dell’economia e delle finanze non è soltanto un attore istituzionale tra gli altri: è il dicastero a cui la legge attribuisce la responsabilità politica della prevenzione del riciclaggio, il raccordo tra autorità di vigilanza di settore (Banca d’Italia, IVASS, CONSOB), il rapporto con la UIF – Unità di Informazione Finanziaria, e la rappresentanza dell’Italia nei consessi internazionali (GAFI, MONEYVAL, Commissione europea).

    Lo strumento operativo di questo coordinamento è il Comitato di sicurezza finanziaria, presieduto dal Direttore generale del Tesoro, che riunisce magistrati, forze dell’ordine, vigilanze finanziarie e organi tecnici. Al CSF spetta l’elaborazione dell’analisi nazionale dei rischi di riciclaggio (a cadenza pluriennale), la proposta di designazioni di congelamento dei beni in attuazione delle sanzioni internazionali, e la stesura della relazione annuale che il Ministro trasmette al Parlamento.

    Accanto a queste funzioni di indirizzo, l’art. 5 D.Lgs. 231/2007 attribuisce al MEF poteri operativi diretti: l’attività ispettiva sui soggetti obbligati non bancari e l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dal Titolo V dello stesso decreto. È questa duplice anima – vertice politico e contemporaneamente autorità di enforcement residuale – che rende il Ministero un interlocutore concreto per la generalità degli operatori obbligati.

    Il perimetro dei poteri ministeriali

    Sul piano dell’indirizzo, il MEF emana decreti attuativi, circolari interpretative e indirizzi che orientano l’attività di tutte le autorità di vigilanza di settore. Sul piano operativo, l’ispezione MEF è il principale strumento di controllo per i soggetti che non rientrano nel perimetro di vigilanza di Banca d’Italia, IVASS o CONSOB: parliamo, in particolare, di soggetti obbligati professionali, prestatori di servizi fiduciari, operatori non finanziari individuati dall’art. 3 del decreto. Gli ispettori del Ministero, di norma appartenenti al Servizio antiriciclaggio del Dipartimento del Tesoro, accedono ai locali dell’operatore obbligato, esaminano il fascicolo del cliente, verificano l’adeguata verifica e la tracciabilità delle operazioni.

    Il potere sanzionatorio del MEF si concentra sulle violazioni amministrative previste dagli artt. 56-69 (Titolo V) del decreto: mancata adeguata verifica, omessa conservazione, omessa segnalazione di operazioni sospette, violazione dell’obbligo di astensione, irregolarità nell’autovalutazione del rischio. Le sanzioni sono pecuniarie, modulate sulla gravità della condotta, sull’eventuale recidiva e sulla cooperazione dell’operatore in fase ispettiva.

    Il rapporto con la UIF e con le vigilanze di settore

    Il sistema italiano AML è un sistema multi-attore. Le segnalazioni di operazioni sospette confluiscono nella UIF presso la Banca d’Italia, che le analizza in autonomia tecnica e le trasmette agli organi investigativi. Le vigilanze di settore controllano le banche, le SIM, le SGR, le imprese di assicurazione del ramo vita. Il MEF, attraverso il CSF, garantisce che le informazioni e le strategie circolino tra questi attori, riducendo i vuoti di coordinamento. Per l’operatore obbligato significa che una stessa condotta può rilevare su più piani: ad esempio, una mancata segnalazione di operazione sospetta è oggetto di analisi UIF, di accertamento ispettivo MEF e di sanzione amministrativa ministeriale.

    La conoscenza di questo intreccio è essenziale anche per dimensionare correttamente i presidi interni: l’ufficio antiriciclaggio dell’operatore obbligato deve essere in grado di interfacciarsi con tutti i livelli del sistema, mantenendo traccia documentale di ogni decisione (verifica, astensione, segnalazione, archiviazione interna).

    Caso Scenario 1 – Ispezione MEF su uno studio notarile

    Lo studio del notaio Bianchi riceve la comunicazione di accesso ispettivo da parte del Servizio antiriciclaggio del Dipartimento del Tesoro. Gli ispettori richiedono il fascicolo della clientela degli ultimi due anni, le evidenze dell’adeguata verifica rafforzata sulle operazioni immobiliari sopra soglia e il registro delle segnalazioni di operazioni sospette inviate alla UIF. L’ispezione si concentra su tre rogiti di compravendita immobiliare in cui il pagamento è transitato tramite un trust estero.

    L’operatore obbligato consegna la documentazione, evidenzia le procedure di analisi del titolare effettivo e mostra la corrispondenza con la UIF relativa a una operazione su cui aveva nutrito dubbi. Gli ispettori verbalizzano alcune carenze formali sulla conservazione digitale dei documenti di identificazione e propongono la trasmissione al competente ufficio sanzioni del MEF.

    Come si legge l’art. 5: il MEF esercita qui sia il potere ispettivo diretto sia il potere sanzionatorio del Titolo V; l’ispezione riguarda soggetti obbligati non bancari, dove la vigilanza di settore non opera.

    Documenti/azioni: fascicolo cliente, schede di adeguata verifica, evidenza screening liste di congelamento, registro segnalazioni UIF, procedure interne sottoscritte dal responsabile antiriciclaggio.

    Caso Scenario 2 – Designazione di congelamento proposta dal CSF

    A seguito di un dossier istruttorio sulle reti di finanziamento di un’organizzazione terroristica internazionale, il Comitato di sicurezza finanziaria si riunisce in seduta riservata. Vengono illustrati gli elementi raccolti dalle forze di polizia e dai servizi informativi. Il CSF delibera di proporre al MEF la designazione di congelamento dei beni di tre persone fisiche e due società di comodo.

    La proposta, formalizzata dal Comitato, viene poi trasmessa per l’iter di adozione e, ove necessario, condivisa in sede europea o di Nazioni Unite. Una volta efficaci, le misure di congelamento producono effetti immediati: gli operatori obbligati, dalla banca al notaio fino allo studio professionale, devono bloccare ogni rapporto e operazione con i soggetti designati.

    Come si legge l’art. 5: la norma assegna al CSF la funzione di proposta delle designazioni di congelamento; il MEF è l’autorità politica che porta la proposta a livello internazionale e ne governa l’attuazione interna.

    Documenti/azioni: dossier istruttorio CSF, delibera del Comitato, atti di adozione, comunicazione alle autorità di vigilanza, aggiornamento delle liste consultate dagli operatori obbligati.

    Caso Scenario 3 – Analisi nazionale dei rischi e ricaduta sui presidi interni

    Il Comitato di sicurezza finanziaria pubblica l’aggiornamento dell’analisi nazionale dei rischi di riciclaggio. Il documento individua come aree ad alto rischio le operazioni in contante sopra soglia nel settore immobiliare di lusso, alcune tipologie di servizi fiduciari transfrontalieri e l’utilizzo distorto di strumenti societari di nuova costituzione.

    Una società obbligata, attiva nei servizi di consulenza alle imprese, aggiorna la propria autovalutazione del rischio interno, rafforza l’adeguata verifica sui clienti che corrispondono ai profili indicati dall’analisi nazionale e aggiorna il modello di formazione del personale dipendente. Tutto ciò è tracciato in un documento interno datato e sottoscritto dal responsabile antiriciclaggio.

    Come si legge l’art. 5: l’analisi nazionale dei rischi è il prodotto del CSF presieduto dal Tesoro; per l’operatore obbligato costituisce parametro di riferimento ineludibile nella propria autovalutazione ai sensi dell’art. 15 del decreto.

    Documenti/azioni: documento di autovalutazione del rischio aggiornato, matrice rischio-cliente, piano di formazione, evidenza delle revisioni periodiche delle procedure.

    Caso Scenario 4 – Sanzione amministrativa MEF per omessa segnalazione

    Al termine di un’ispezione, gli uffici del Tesoro contestano a un operatore obbligato l’omessa segnalazione di operazioni sospette su una serie di bonifici in entrata di importo frazionato, provenienti da un Paese a fiscalità privilegiata e indirizzati verso una società italiana di recente costituzione, riconducibile a un titolare effettivo non chiaramente identificato.

    Il procedimento amministrativo si apre con la notifica della contestazione, segue una fase di memorie difensive in cui l’operatore può documentare il proprio processo decisionale (analisi interna, valutazione di rischio, motivazione dell’eventuale archiviazione) e si chiude con l’eventuale decreto sanzionatorio del Ministero. La sanzione è proporzionata alla gravità della condotta, alla recidiva e alla cooperazione prestata.

    Come si legge l’art. 5: il MEF è l’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Titolo V del decreto, in particolare per i soggetti obbligati non vigilati da Banca d’Italia, IVASS o CONSOB.

    Documenti/azioni: verbale ispettivo, atto di contestazione, memoria difensiva, decreto sanzionatorio, eventuale opposizione in sede giudiziaria.

    Caso Scenario 5 – Relazione annuale del MEF al Parlamento

    Il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette al Parlamento, con cadenza annuale, la relazione sull’attività svolta dalle autorità in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La relazione, predisposta dal CSF, raccoglie dati su ispezioni, sanzioni, segnalazioni UIF, designazioni di congelamento e iniziative internazionali.

    Un’associazione di categoria utilizza la relazione per orientare i propri programmi di formazione interna ai soggetti obbligati associati: le statistiche su tipologie ricorrenti di violazione, sui settori più colpiti dalle ispezioni e sulle aree di rischio emergenti diventano materiale didattico e parametro di benchmark.

    Come si legge l’art. 5: la relazione al Parlamento è uno strumento di accountability democratica previsto dal sistema e curato dal CSF su mandato del MEF; assicura trasparenza sull’andamento del sistema AML/CFT nazionale.

    Documenti/azioni: relazione annuale pubblicata, atti parlamentari di discussione, sintesi statistiche, piani formativi interni rivisti sulla base delle evidenze.

    Quando intervenire / a chi rivolgersi

    Quando un operatore obbligato riceve una comunicazione di accesso ispettivo o un atto di contestazione del MEF, è essenziale attivare immediatamente l’ufficio antiriciclaggio interno (ove previsto) e raccogliere in modo ordinato la documentazione richiesta. La completezza del fascicolo cliente, la tracciabilità dell’adeguata verifica e la coerenza dell’autovalutazione del rischio sono i tre pilastri della difesa documentale. In caso di organizzazioni complesse, è opportuno informare il responsabile antiriciclaggio e l’organo di controllo interno.

    Per chi è soggetto a vigilanza di settore, il primo riferimento operativo resta l’autorità di vigilanza competente; per gli operatori non vigilati il referente naturale è il Servizio antiriciclaggio del Dipartimento del Tesoro. Le associazioni di categoria spesso forniscono linee guida e modelli, ma il presidio resta in capo al soggetto vigilato, che deve documentare in modo verificabile le proprie scelte. In nessun caso conviene improvvisare: le memorie difensive ben argomentate, basate su una solida traccia documentale, costituiscono il principale strumento per ridimensionare o evitare l’irrogazione della sanzione.

    Norme e fonti

    • Testo dell’art. 5 D.Lgs. 231/2007 – Ministero dell’economia e delle finanze e Comitato di sicurezza finanziaria.
    • Art. 6 D.Lgs. 231/2007 – UIF – Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia.
    • Art. 15 D.Lgs. 231/2007 – autovalutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati.
    • Art. 21 D.Lgs. 231/2007 – comunicazione dei dati sui titolari effettivi.
    • Titolo V D.Lgs. 231/2007 (artt. 56 e ss.) – sanzioni amministrative di competenza del MEF.
    • Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, a cura del Comitato di sicurezza finanziaria.
    • Relazione annuale del Ministro dell’economia e delle finanze al Parlamento sull’attività AML/CFT.

    Domande frequenti

    Il MEF è autorità di vigilanza come Banca d’Italia, IVASS e CONSOB?

    No. Il MEF è il vertice politico-istituzionale del sistema antiriciclaggio: coordina le autorità di vigilanza di settore tramite il Comitato di sicurezza finanziaria ed esercita poteri ispettivi e sanzionatori in particolare nei confronti dei soggetti obbligati non bancari. Banca d’Italia, IVASS e CONSOB restano le autorità di vigilanza prudenziale dei rispettivi settori.

    Cos’è il Comitato di sicurezza finanziaria?

    Il CSF è l’organismo, presieduto dal Direttore generale del Tesoro, che riunisce rappresentanti delle autorità di vigilanza, della UIF, della magistratura e delle forze di polizia. Elabora l’analisi nazionale dei rischi, propone designazioni di congelamento e predispone la relazione annuale del MEF al Parlamento.

    Quali violazioni sanziona il MEF in base al Titolo V?

    Il Titolo V del D.Lgs. 231/2007 disciplina sanzioni amministrative pecuniarie per condotte come la mancata adeguata verifica della clientela, l’omessa conservazione dei dati, l’omessa segnalazione di operazioni sospette e la violazione dell’obbligo di astensione. L’entità è proporzionata alla gravità, alla recidiva e alla collaborazione prestata dall’operatore.

    Le segnalazioni di operazioni sospette vanno al MEF?

    No. Le segnalazioni di operazioni sospette sono indirizzate alla UIF – Unità di Informazione Finanziaria, istituita presso la Banca d’Italia. Il MEF interviene a valle, in sede di coordinamento del sistema e, eventualmente, in fase ispettiva e sanzionatoria sull’adempimento dell’obbligo di segnalazione.

  • Art. 19 D.Lgs. 74/2000 – Principio di specialità

    Art. 19 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Principio di specialità

    In vigore dal 15/04/2000

    1. Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.

    2. Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , che non siano persone fisiche concorrenti nel reato ((e resta ferma la responsabilità degli enti e società prevista dall'articolo 21, comma 2-bis)) .

  • Riconoscimento di fondazioni e associazioni: esempi pratici sull’art. 12 c.c. (abrogato) e disciplina vigente

    Riconoscimento delle persone giuridiche private: come funziona oggi (e perché l’art. 12 c.c. è storia)

    L’art. 12 del codice civile, nella sua formulazione originaria del 1942, prevedeva che associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato acquistassero la personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere obbligatorio del Consiglio di Stato. Quel sistema rifletteva una concezione pubblicistica e autorizzatoria: lo Stato concedeva la personalità come atto di sovranità discrezionale. Dal 15 aprile 2000 la norma è abrogata dall’art. 11 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, attuativo della delega contenuta nella L. 127/1997 (Bassanini-bis). Il riconoscimento avviene oggi mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura competente per territorio (o dal Ministero competente per materia, quando l’ente opera in più regioni). Per gli enti del Terzo settore vale, in parallelo, il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con iscrizione al RUNTS.

    In sintesi

    • L’art. 12 c.c. è abrogato: non si applica più dal 15 aprile 2000.
    • Oggi il riconoscimento è prefettizio, con iscrizione costitutiva nel registro delle persone giuridiche.
    • Termine ordinario: 120 giorni dalla domanda; silenzio non equivale a riconoscimento.
    • Servono atto pubblico notarile, statuto, patrimonio adeguato allo scopo e sede.
    • I decreti presidenziali emessi prima del 2000 restano pienamente validi.
    • Per gli enti del Terzo settore l’iscrizione al RUNTS attribuisce, ove richiesto, la personalità giuridica (art. 22 D.Lgs. 117/2017).

    Caso 1 – La fondazione culturale ante 2000: Tizio e l’attesa del decreto

    Tizio nel 1995 costituisce con atto pubblico notarile una fondazione culturale per la valorizzazione di un archivio storico di famiglia. Dota la fondazione di un patrimonio di 800 milioni di lire in titoli di Stato e di un immobile destinato alla sede. Per ottenere la personalità giuridica deve presentare istanza al Ministero dell’Interno, che istruisce la pratica e la trasmette al Consiglio di Stato per il parere obbligatorio. Solo dopo il parere favorevole il Presidente della Repubblica emette il decreto di riconoscimento. L’iter, fra integrazioni documentali e tempi del parere, dura due anni e mezzo. Durante questo periodo la fondazione esiste come ente di fatto: può ricevere donazioni, ma le stesse restano sospese nell’efficacia traslativa fino al riconoscimento, e il patrimonio non gode dell’autonomia patrimoniale perfetta. Tizio, in qualità di amministratore, risponde personalmente delle obbligazioni assunte prima del decreto. È esattamente il tipo di inefficienza che la riforma del 2000 ha voluto superare: il riconoscimento dipendeva da un atto politico-amministrativo a tempi indefiniti, in netto contrasto con l’esigenza di certezza giuridica degli enti privati.

    Lezione operativa. Il regime dell’art. 12 c.c. originario aveva natura costitutiva: senza decreto, niente personalità. I riconoscimenti effettivamente concessi prima del 15 aprile 2000 conservano oggi piena validità e non vanno rinnovati: la fondazione di Tizio, una volta ottenuto il decreto, è a tutti gli effetti persona giuridica iscritta d’ufficio nel registro prefettizio.

    Caso 2 – L’associazione riconosciuta nel 2024: Caia e la procedura prefettizia

    Caia costituisce nel marzo 2024, con atto pubblico, un’associazione per la tutela del patrimonio rurale di un piccolo comune. Lo statuto prevede uno scopo non lucrativo, organi sociali (assemblea, consiglio direttivo, presidente), regole sul patrimonio e sulle modalità di scioglimento. Il patrimonio iniziale ammonta a 18.000 euro fra liquidità e attrezzature, ritenuto adeguato allo scopo dichiarato. Caia presenta domanda di riconoscimento alla Prefettura competente, allegando atto costitutivo, statuto, elenco soci, relazione sulla situazione patrimoniale e dichiarazione di accettazione delle cariche. La Prefettura verifica:

    • la liceità e possibilità dello scopo;
    • l’adeguatezza del patrimonio rispetto allo scopo;
    • la regolarità dello statuto rispetto agli artt. 14-35 c.c.

    Entro il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 1, comma 5, del D.P.R. 361/2000, la Prefettura dispone l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Da quel momento l’associazione acquista personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta: i creditori sociali possono rivalersi solo sul patrimonio dell’ente, non su quello dei singoli amministratori che abbiano agito in nome e per conto dell’associazione regolarmente costituita. È una differenza enorme rispetto alle associazioni non riconosciute, dove vige la responsabilità personale e solidale di chi agisce ex art. 38 c.c.

    Lezione operativa. Lo schema attuale è dichiarativo-costitutivo a controllo prefettizio: niente parere del Consiglio di Stato, niente decreto presidenziale. Il controllo non è di merito politico, ma di legalità sui requisiti documentali e patrimoniali.

    Caso 3 – La pratica a cavallo della riforma: Sempronio e il regime transitorio

    Sempronio nel 1999 aveva avviato la pratica di riconoscimento di una fondazione benefica per il sostegno scolastico. Aveva trasmesso al Ministero la documentazione e attendeva il parere del Consiglio di Stato. Il 15 aprile 2000 entra in vigore il D.P.R. 361/2000 e la procedura cambia in corsa. L’art. 11 del decreto abroga l’art. 12 c.c.; le pratiche pendenti vengono trasferite alle Prefetture competenti per territorio. Sempronio non deve ripresentare istanza: riceve una comunicazione che invita a integrare la documentazione secondo i nuovi requisiti (in particolare la relazione sull’adeguatezza patrimoniale). Entro novanta giorni dall’integrazione, la Prefettura dispone l’iscrizione nel registro. La fondazione acquista personalità giuridica con efficacia dalla data di iscrizione, non retroattivamente al deposito originario.

    Lezione operativa. Il regime transitorio del D.P.R. 361/2000 ha evitato un vuoto di tutela: nessuna pratica è stata archiviata, ma tutte sono confluite nel nuovo binario prefettizio. Per le fondazioni costituite prima del 2000 e mai riconosciute, l’unica strada residua è oggi la nuova procedura.

    Caso 4 – L’ente del Terzo settore: Mevio fra registro prefettizio e RUNTS

    Mevio costituisce nel 2024 un’associazione di promozione sociale (APS) che intende qualificarsi come ente del Terzo settore. Vuole anche la personalità giuridica per limitare la responsabilità degli amministratori. Si pone la domanda: registro prefettizio (D.P.R. 361/2000) o iscrizione al RUNTS (art. 22 D.Lgs. 117/2017)? La risposta è nella disciplina speciale del Codice del Terzo Settore. L’art. 22 prevede una procedura semplificata per gli ETS che intendono acquisire la personalità giuridica: l’atto costitutivo è ricevuto da notaio, che verifica i requisiti (compreso il patrimonio minimo di 15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni) e deposita il tutto presso il RUNTS. L’iscrizione al RUNTS, in questo caso, attribuisce direttamente la personalità giuridica, senza passare dalla Prefettura.

    Mevio sceglie quindi la via del RUNTS: il notaio assevera l’adeguatezza patrimoniale, deposita la documentazione e in trenta giorni l’iscrizione è efficace. L’associazione è contemporaneamente persona giuridica e ETS, con i benefici fiscali del Titolo X del D.Lgs. 117/2017.

    Lezione operativa. Dal 2020-2022, con la piena operatività del RUNTS, esistono due binari paralleli:

    • Enti privati di diritto comune (non ETS): D.P.R. 361/2000, iscrizione prefettizia.
    • Enti del Terzo settore: art. 22 D.Lgs. 117/2017, iscrizione al RUNTS con verifica notarile.

    La scelta dipende da scopo, attività svolta e qualificazione fiscale desiderata. Il vecchio art. 12 c.c. non c’entra più: nemmeno come norma residuale.

    Caso 5 – Il diniego prefettizio: Calpurnia e il patrimonio insufficiente

    Calpurnia presenta nel 2024 domanda di riconoscimento per una fondazione che dovrebbe gestire borse di studio universitarie. Lo statuto prevede l’erogazione annua di 50.000 euro di borse, ma il patrimonio iniziale ammonta a soli 25.000 euro, in larga parte costituiti da un comodato d’uso gratuito su un immobile (quindi non capitale stabile). La Prefettura, in sede istruttoria, contesta l’inadeguatezza del patrimonio rispetto allo scopo: il vincolo di destinazione previsto dall’art. 15 c.c. esige che il patrimonio sia capiente e stabile in modo da garantire la realizzazione duratura dello scopo. Il comodato non integra patrimonio in senso proprio, perché non è disponibilità stabile dell’ente. Calpurnia riceve una richiesta di integrazione: ha trenta giorni per dimostrare un patrimonio adeguato. Può percorrere due strade:

    1. Incrementare la dotazione con un conferimento ulteriore (denaro o titoli di Stato) tale da rendere sostenibile il piano delle borse, ad esempio portando il patrimonio a 600.000-800.000 euro con un rendimento atteso compatibile;
    2. Ridurre lo scopo statutario (es. una borsa biennale anziché quattro annuali) per allinearlo al patrimonio effettivo.

    Senza adeguamento, la Prefettura emette diniego motivato. Il provvedimento è impugnabile davanti al TAR territorialmente competente entro sessanta giorni. Calpurnia opta per il ridimensionamento dello scopo: presenta nuovo statuto, ottiene parere favorevole e in quaranta giorni la fondazione è iscritta nel registro.

    Lezione operativa. Il controllo prefettizio non è una formalità. La verifica sull’adeguatezza patrimoniale è il cuore della tutela dei terzi e dei beneficiari: una fondazione sottocapitalizzata sarebbe destinata al dissesto. Sotto questo profilo, la riforma del 2000 ha mantenuto il controllo sostanziale che già caratterizzava il regime dell’art. 12 c.c., spostando però il giudizio da un piano politico-discrezionale a un piano tecnico-amministrativo, con tempi certi e ricorribilità piena al giudice amministrativo.

    Quadro di sintesi: ante 2001 vs disciplina vigente

    La tabella mentale per orientarsi:

    • Fonte: art. 12 c.c. (1942-2000) vs D.P.R. 361/2000 e D.Lgs. 117/2017.
    • Organo: Presidente della Repubblica con parere Consiglio di Stato vs Prefettura (o Ministero) / RUNTS via notaio.
    • Atto: decreto presidenziale vs iscrizione nel registro.
    • Tempi: indeterminati (anni) vs 120 giorni (D.P.R. 361) o 30-60 giorni (RUNTS).
    • Natura del controllo: discrezionale-politica vs tecnica-amministrativa di legalità.
    • Tutela: ricorso straordinario al Capo dello Stato vs ricorso al TAR.

    La continuità sostanziale fra i due regimi sta nel controllo su scopo, patrimonio e statuto. La discontinuità sta nei tempi, nella trasparenza e nella sindacabilità piena del provvedimento. La concezione sovrana del riconoscimento ha lasciato il posto a un modello di amministrazione di garanzia, coerente con i principi costituzionali di sussidiarietà (art. 118 Cost.) e di pluralismo associativo (art. 18 Cost.).

    Vedi anche

    Contenuto a scopo informativo e divulgativo. I casi sono ipotetici e i nomi fittizi. Per situazioni concrete è sempre opportuno verificare la disciplina aggiornata e rivolgersi a un esperto qualificato.

  • Art. 35 DPR 445/2000 – Documenti di identità e di riconoscimento

    Art. 35 DPR 445/2000 – Documenti di identità e di riconoscimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)

    2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. (R)

    3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)