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Art. 16 DPR 448/1988 — Arresto in flagranza

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Art. 16 DPR 448/1988 — Arresto in flagranza

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 — Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all’arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell’articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare.

2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 GENNAIO 1991, N. 12.

3. Nell’avvalersi della facoltà prevista dal comma 1 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché dell’età e della personalità del minorenne. articolo precedente articolo successivo