Testo dell'articoloVigente
Art. 18-bis DPR 448/1988 — Accompagnamento a seguito di flagranza
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 — Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, nonché di uno dei delitti di cui all’articolo 381, comma 2, lettere f), g), h) e m), del codice di procedura penale ovvero di uno dei reati di cui all’ articolo 699 del codice penale o di cui all’ articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all’esercente la potestà dei genitori o all’affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorenne non può essere trattenuto oltre dodici ore.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all’accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l’esercente la potestà dei genitori e l’eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenne.
3. L’esercente la potestà dei genitori, l’eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorenne è consegnato sono avvertiti dell’obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento.
4. Quando non è possibile provvedere all’invito previsto dal comma 2 o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorenne deve essere consegnato appare manifestamente inidonea ad adempiere l’obbligo previsto dal comma 3, la polizia giudiziaria ne dà immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare.
5. Si applicano le disposizioni degli articoli 16 comma 3, 18 commi 2 secondo periodo, 3, 4 e 5 e 19 comma 5. articolo precedente articolo successivo
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In sintesi
L'articolo 18-bis del DPR 448/1988 introduce la misura dell'accompagnamento del minorenne colto in flagranza presso gli uffici di polizia giudiziaria, in alternativa all'arresto vero e proprio. Lo strumento si applica per reati di media-alta gravita — delitti non colposi con pena massima almeno triennale o specifici reati in materia di armi e stupefacenti — e consente di trattenere il minore per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la responsabilita genitoriale o all'affidatario, con un limite assoluto di dodici ore. La norma garantisce comunque la comunicazione immediata al pubblico ministero e ai servizi minorili, e prevede il ricorso al centro di prima accoglienza quando non sia possibile consegnare il minore ai responsabili. Si tratta di uno strumento pensato per evitare l'impatto traumatico dell'arresto formale nei casi meno gravi, privilegiando il rientro in ambito familiare.Indice dei contenuti
Natura e presupposti dell'accompagnamento
L'articolo 18-bis del DPR 448/1988 disciplina una misura intermedia tra il semplice invito a presentarsi e l'arresto formale: l'accompagnamento del minorenne presso gli uffici di polizia giudiziaria. Questa figura, priva di un'esatta corrispondenza nel processo penale ordinario per adulti, risponde all'esigenza di gestire situazioni di flagranza di reato che non raggiungono la soglia di gravità necessaria per l'arresto obbligatorio o facoltativo ai sensi dell'articolo 16, ma che richiedono comunque un intervento immediato. L'accompagnamento è consentito nei confronti del minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni. Rientrano nell'ambito applicativo anche i delitti elencati all'articolo 381, comma 2, lettere f), g), h) e m), del codice di procedura penale (tra cui alcuni reati contro il patrimonio e contro la persona), nonché il porto abusivo di armi ex articolo 699 del codice penale e i reati in materia di armi da guerra ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Il limite temporale delle dodici ore e la sua ratio
Il comma 1 fissa un limite assoluto e inderogabile: il minorenne non può essere trattenuto oltre dodici ore. Questa previsione costituisce una garanzia fondamentale contro trattenimenti arbitrari o eccessivamente prolungati che potrebbero configurarsi come una detenzione di fatto priva delle tutele riconnesse all'arresto formale. La soglia oraria risponde agli standard fissati dalla direttiva (UE) 2016/800, che impone di limitare la privazione della libertà personale dei minori al periodo strettamente indispensabile. La finalità dichiarata del trattenimento è esclusivamente quella di consentire la consegna del minore all'esercente la responsabilità genitoriale, all'affidatario o a persona da questi incaricata: non appena tale consegna è possibile, il trattenimento deve cessare.
Obblighi informativi e coinvolgimento dei servizi minorili
Il comma 2 riproduce, con gli opportuni adattamenti, la struttura degli obblighi informativi previsti dall'articolo 18 per l'arresto. La polizia giudiziaria deve: (a) dare immediata notizia al pubblico ministero dell'accompagnamento effettuato; (b) informare tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia; (c) invitare l'esercente la responsabilità genitoriale e l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenne. Il coinvolgimento dei servizi minorili sin dall'accompagnamento, anche in assenza di arresto, sottolinea che il legislatore minorile concepisce qualsiasi contatto del minore con la polizia giudiziaria come un momento di potenziale bisogno educativo e assistenziale, che deve essere presidiato dagli operatori specializzati.
Gli obblighi a carico di chi riceve il minorenne
Il comma 3 prevede che l'esercente la responsabilità genitoriale, l'affidatario o la persona incaricata alla quale il minorenne viene consegnato debbano essere avvertiti di due specifici obblighi: tenerlo a disposizione del pubblico ministero e vigilare sul suo comportamento. Questi obblighi hanno natura procedurale — la disponibilità del minore per eventuali audizioni o accertamenti — e natura educativa, imponendo ai responsabili una funzione di supervisione attiva. La violazione di tali obblighi non è espressamente sanzionata dall'articolo 18-bis, ma potrebbe rilevare sul piano dell'inadempimento alle prescrizioni dell'autorità giudiziaria.
Il ricorso al centro di prima accoglienza in caso di impossibilità di consegna
Il comma 4 disciplina le ipotesi in cui la consegna ai familiari non sia possibile o risulti inopportuna. In tre circostanze la polizia giudiziaria ne dà immediata notizia al pubblico ministero, che dispone il trasferimento in un centro di prima accoglienza o in una comunità: quando non è possibile procedere all'invito di cui al comma 2 (ad esempio per irreperibilità dei genitori); quando il destinatario dell'invito non vi ottempera; quando la persona alla quale il minore dovrebbe essere consegnato appare manifestamente inidonea ad adempiere gli obblighi di vigilanza. Quest'ultima ipotesi richiede una valutazione di inidoneitàmanifesta, che implica una prognosi negativa basata su elementi concreti e non su mere supposizioni.
Il raccordo con le altre norme del capo e il giudizio direttissimo
Il comma 5 opera un rinvio alle disposizioni degli articoli 16, comma 3, 18, commi 2, secondo periodo, 3, 4 e 5, e 19, comma 5. Di particolare rilievo sistematico è il raccordo con l'articolo 25, comma 2-bis, introdotto successivamente, che consente al pubblico ministero di procedere al giudizio direttissimo anche nei confronti del minorenne accompagnato a norma dell'articolo 18-bis, quando ne ricorrano le condizioni. Il giudizio direttissimo, strumento processuale semplificato e accelerato, è dunque compatibile con l'accompagnamento — a differenza dell'impostazione generale che tende a riservare al procedimento minorile tempi più distesi per consentire gli accertamenti sulla personalità del minore ex articolo 9. Tuttavia, l'articolo 25, comma 2-ter, pone un limite: il pubblico ministero non può procedere al giudizio direttissimo qualora ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti