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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 13 del DPR 448/1988 tutela la riservatezza del minorenne coinvolto nel procedimento penale vietando la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentirne l'identificazione. Il divieto è assoluto e si applica sia all'imputato sia alla persona offesa minorenne, sia ai testimoni minorenni: «comunque coinvolto nel procedimento» è una formula onnicomprensiva. L'unica eccezione è prevista per il caso in cui il tribunale decida di procedere in udienza pubblica dopo l'inizio del dibattimento, su richiesta del minore che abbia compiuto sedici anni. Il divieto è presidiato dalla sanzione penale dell'articolo 684 del codice penale per la pubblicazione arbitraria di atti di procedimento penale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 13 DPR 448/1988 — Divieto di pubblicazione e di divulgazione

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 — Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.

2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l’inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 13 del DPR 448/1988 tutela la riservatezza del minorenne coinvolto nel procedimento penale vietando la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentirne l'identificazione. Il divieto è assoluto e si applica sia all'imputato sia alla persona offesa minorenne, sia ai testimoni minorenni: «comunque coinvolto nel procedimento» è una formula onnicomprensiva. L'unica eccezione è prevista per il caso in cui il tribunale decida di procedere in udienza pubblica dopo l'inizio del dibattimento, su richiesta del minore che abbia compiuto sedici anni. Il divieto è presidiato dalla sanzione penale dell'articolo 684 del codice penale per la pubblicazione arbitraria di atti di procedimento penale.
Indice dei contenuti

La ratio e il valore costituzionale della norma

L'articolo 13 esprime uno dei principi fondamentali del sistema penale minorile: la protezione della personalità del minore in formazione dal pregiudizio che la pubblicità del processo potrebbe arrecarle. L'esposizione mediatica del minore imputato — o anche della vittima minorenne — può causare danni irreversibili al percorso di sviluppo: stigmatizzazione sociale, difficoltà di reinserimento, effetti traumatici sulla personalità. Questi obiettivi trovano fondamento nell'articolo 31, comma 2, della Costituzione, che affida alla Repubblica la protezione della gioventù, e nell'articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, che pone il superiore interesse del minore come criterio guida di ogni decisione che lo riguardi.

L'ambito soggettivo: «comunque coinvolto nel procedimento»

La formula «comunque coinvolto nel procedimento» è volutamente ampia. Il divieto copre: l'imputato minorenne, in qualsiasi fase del procedimento; la persona offesa minorenne, anche quando non è parte del processo; i testimoni minorenni; i periti e i consulenti tecnici minorenni; qualsiasi soggetto minore la cui identità possa essere desunta da notizie sul procedimento. Questa ampiezza è stata valorizzata dalla prassi giudiziaria e dai giornalisti che si occupano di cronaca giudiziaria: il divieto non riguarda solo la pubblicazione del nome e del cognome, ma anche di dati che indirettamente consentirebbero l'identificazione (quartiere di residenza, scuola frequentata, caratteristiche fisiche particolari).

L'ambito oggettivo: notizie o immagini «idonee a consentire l'identificazione»

Il divieto non riguarda qualsiasi notizia sul procedimento, ma specificamente quelle «idonee a consentire l'identificazione» del minore. Il requisito dell'idoneità identificativa è valutato in concreto: una notizia che descriva in termini molto generali un reato commesso da un minorenne in una grande città difficilmente soddisfa tale criterio; una notizia che indichi il nome della scuola, il quartiere, l'età precisa e le caratteristiche del reato, anche senza citare il nome, può rendere il soggetto de facto identificabile per chi lo conosce. Le immagini sono esplicitamente menzionate: fotografie e video del minore in relazione al procedimento non possono essere pubblicati o diffusi, né durante le indagini né durante il processo.

Il mezzo di diffusione: «con qualsiasi mezzo»

La norma abbraccia qualunque canale di comunicazione: stampa cartacea, televisione, radio, siti internet, social network, blog, podcast. Il riferimento a «qualsiasi mezzo» era già presente nel testo originario del 1988, ma la sua attualità è diventata ancora più evidente nell'era digitale, nella quale una notizia pubblicata online raggiunge un numero indeterminato di persone e rimane accessibile per un tempo illimitato attraverso i motori di ricerca. Il diritto all'oblio — elaborato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in relazione al regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) — si affianca alla tutela dell'articolo 13, consentendo al soggetto (una volta divenuto adulto) di richiedere la deindicizzazione di notizie che lo riguardano come minore imputato.

L'eccezione del comma 2: l'udienza pubblica

Il comma 2 prevede un'unica eccezione al divieto: quando il tribunale decide di procedere in udienza pubblica su richiesta del minore ultradicassettenne, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, il divieto di pubblicazione non opera più dopo l'inizio del dibattimento. La scelta di procedere in udienza pubblica appartiene al minore stesso, non ai genitori: è un esercizio del diritto all'autodeterminazione processuale che la legge riconosce al minore che abbia raggiunto una certa maturità (sedici anni). Tuttavia, anche in questo caso, la pubblicazione di immagini e notizie identificative deve avvenire nel rispetto dei principi generali sulla protezione dei dati personali.

Le conseguenze della violazione: articolo 684 c.p. e responsabilità civile

La violazione del divieto previsto dall'articolo 13 rileva sul piano penale ai sensi dell'articolo 684 del codice penale, che punisce la pubblicazione arbitraria di atti di procedimento penale. La responsabilità ricade sul direttore del giornale o del sito, sull'autore dell'articolo, sull'editore e su chiunque abbia contribuito alla diffusione. Sul piano civile, la vittima della violazione — che sia il minore stesso o, in sua rappresentanza, i genitori — può agire per il risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi degli articoli 2043 e 2059 del codice civile, nonché, in relazione al trattamento illecito dei dati personali, ai sensi dell'articolo 82 del GDPR.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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