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Ultimo aggiornamento: 22 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Ovunque il DPR 445/2000 richieda un documento d'identità, il cittadino può presentare qualsiasi documento di riconoscimento equipollente alla carta d'identità ai sensi del comma 2.
  • Sono equipollenti: passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino per impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento PA — purché muniti di fotografia e timbro.
  • Un documento di riconoscimento è idoneo solo se è munito di fotografia e di timbro o segnatura equivalente e rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
  • Nei documenti d'identità non è obbligatoria l'indicazione dello stato civile: può essere riportato solo su richiesta del titolare.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 35 DPR 445/2000 — Documenti di identità e di riconoscimento

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)

2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. (R)

3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)

Commento

La norma e il suo scopo pratico

L'art. 35 DPR 445/2000 risponde a un'esigenza concreta di semplificazione: il cittadino non deve essere costretto a procurarsi uno specifico documento (la carta d'identità) quando ne possiede già un altro ugualmente idoneo a identificarlo. La norma introduce quindi il principio di equipollenza: tutti i documenti elencati al comma 2, se muniti di fotografia e timbro o segnatura equivalente e rilasciati da un'amministrazione dello Stato, hanno lo stesso valore identificativo della carta d'identità ai fini del DPR 445/2000.

Il riferimento del comma 1 è preciso: «in tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento d'identità». La norma si applica quindi alle ipotesi in cui il DPR 445 stesso chiede l'identificazione — ad esempio per la sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive (art. 38), per l'autenticazione della firma, per la presentazione delle istanze. Non si estende automaticamente a ogni contesto amministrativo: se una norma speciale (ad esempio le norme sull'imbarco aereo o sul voto) prevede espressamente il documento d'identità in senso restrittivo, quella norma speciale può prevalere.

I documenti equipollenti: analisi del comma 2

Il comma 2 contiene un elenco tassativo di documenti equipollenti. Vale la pena analizzarli:

  • Passaporto: documento di identificazione rilasciato dal Ministero dell'Interno per uso internazionale. Pienamente equipollente in ogni contesto.
  • Patente di guida: il documento più comunemente usato in sostituzione della carta d'identità. Rilasciata dalla Motorizzazione Civile, contiene foto e dati anagrafici. La patente di guida italiana è accettata come documento d'identità equipollente in tutti i procedimenti disciplinati dal DPR 445.
  • Patente nautica: rilasciata dalla Capitaneria di porto o dalla Motorizzazione, per la conduzione di natanti. Meno diffusa ma ugualmente equipollente.
  • Libretto di pensione: documento con foto rilasciato dall'INPS o da altri enti previdenziali pubblici. Oggi sempre meno usato in formato fisico, ma formalmente ancora valido.
  • Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici: rilasciato dalle amministrazioni competenti. Documento di nicchia, ma rientra nell'elenco.
  • Porto d'armi: rilasciato dalla Questura. Anch'esso equipollente, anche se il suo utilizzo come documento d'identità è infrequente.
  • Tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione dello Stato: la categoria residuale più importante. Vi rientrano i tesserini dei dipendenti pubblici, dei militari, dei Carabinieri, della Polizia, ecc. Il requisito è che siano munite di fotografia e di timbro o «altra segnatura equivalente». La tessera di una società privata o di un'associazione non rientra, anche se ha la foto.

Il requisito comune è duplice: fotografia del titolare e timbro (o segnatura equivalente) dell'ente emittente. Un documento privo di timbro, anche se con foto, non soddisfa i requisiti. Analogamente, un documento scaduto solleva problemi: la norma non specifica che il documento deve essere in corso di validità, ma la prassi amministrativa prevalente richiede che il documento sia valido, poiché un documento scaduto non consente una piena identificazione certa.

Lo stato civile: una scelta del titolare

Il comma 3 stabilisce che nei documenti d'identità e di riconoscimento «non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente». Questo significa che il titolare può scegliere se far risultare il proprio stato civile (celibe/nubile, coniugato, divorziato, vedovo) sul documento. La PA non può imporre l'indicazione né richiederla come condizione per il rilascio.

La disposizione risponde a esigenze di riservatezza: lo stato civile è un dato personale sensibile nel senso lato del termine, la cui diffusione può non essere desiderata dal titolare. Se il titolare non lo richiede, il documento viene rilasciato senza quella indicazione. Se il titolare la vuole — ad esempio perché in alcuni contesti la qualità di «coniugato» è rilevante — può chiederne l'inserimento.

Connessioni con la dichiarazione sostitutiva e l'autocertificazione

L'art. 35 si interseca con l'art. 38 DPR 445, che regola le modalità di invio e sottoscrizione delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive. L'art. 38 comma 3 prevede che le istanze e le dichiarazioni possano essere sottoscritte senza autenticazione se accompagnate dalla copia del documento d'identità del sottoscrittore. Ai sensi dell'art. 35, anche qui può essere usato qualsiasi documento equipollente: il cittadino che allega la fotocopia della patente alla propria autocertificazione rispetta il requisito dell'art. 38, senza dover procurarsi la carta d'identità.

Il principio di semplificazione sotteso all'art. 35 è coerente con il più generale principio del buon andamento (art. 97 Cost.) e con il divieto di aggravamento del procedimento (art. 1 L. 241/1990): la PA non può imporre un onere aggiuntivo al cittadino — procurarsi un documento specifico — quando ne possiede già un altro funzionalmente equivalente.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

La patente scaduta è accettabile come documento equipollente?

La norma non prevede espressamente il requisito della validità, ma la prassi amministrativa prevalente richiede che il documento d'identità prodotto sia in corso di validità. Un documento scaduto non garantisce un'identificazione certa e attuale del titolare, quindi gli uffici tendono a non accettarlo. È consigliabile presentare sempre documenti validi.

Una tessera di un'associazione privata con foto è equipollente alla carta d'identità?

No. L'art. 35 comma 2 richiede che le tessere siano 'rilasciate da un'amministrazione dello Stato'. Le tessere di associazioni private, ordini professionali o enti non pubblici non rientrano nell'elenco e non sono equipollenti, anche se munite di fotografia.

Posso usare il passaporto scaduto per identificarmi?

In linea di principio no, per le stesse ragioni valide per la patente scaduta. Fa eccezione il solo rientro in Italia dall'estero per i cittadini italiani, caso espressamente previsto dal regolamento dei passaporti, ma non riguarda i procedimenti disciplinati dal DPR 445.

Il porto d'armi è davvero equipollente alla carta d'identità?

Sì, è espressamente elencato al comma 2 dell'art. 35. Tuttavia va usato con attenzione: il porto d'armi attesta la qualità di detentore/possessore autorizzato di armi, il che può creare situazioni imbarazzanti se esibito in contesti non pertinenti. Nulla vieta però di usarlo come documento d'identità ai fini del DPR 445.

L'art. 35 si applica anche al di fuori del DPR 445/2000?

No, direttamente no. L'art. 35 comma 1 si riferisce espressamente ai 'casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento d'identità'. Norme speciali (es. regolamenti aeroportuali, leggi elettorali, normativa antiriciclaggio) possono richiedere specifici documenti d'identità e non sono derogabili dall'art. 35 DPR 445.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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