Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 736 Codice della Navigazione – Albi e registro d’iscrizione del personale aeronautico

    Art. 736 Codice della Navigazione – Albi e registro d’iscrizione del personale aeronautico

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli albi e il registro d'iscrizione del personale di volo, di cui all'articolo 732, sono tenuti dall'ENAC, che ne determina i requisiti d'iscrizione.

  • Art. 24 D.Lgs. 1/2018 – Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale

    Art. 24 D.Lgs. 1/2018 – Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ( Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5-bis, comma

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l’intesa, delibera lo stato d’emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l’estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l’emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all’articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all’avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all’articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell’ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44.

    2. A seguito della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all’articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l’avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell’ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44. Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attività di cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell’ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44.

    3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.

    4. L’eventuale revoca anticipata dello stato d’emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d’emergenza medesimo.

    5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all’ articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

    6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell’articolo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell’ articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni già emanate nella vigenza dell’ articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell’articolo 25, comma

    7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell’articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati. 7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell’articolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all’adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile.

    8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in conformità a quanto previsto dall’ articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile.

    9. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b).

  • Atti esonerati dalla registrazione: casi pratici art. 7 D.P.R. 131/1986

    L’art. 7 D.P.R. 131/1986 chiude la sequenza che apre il Testo Unico dell’imposta di registro individuando gli atti che, pur potendo astrattamente rientrare nel campo di applicazione del tributo, sono esonerati dall’obbligo di registrazione perché elencati nella Tabella allegata al medesimo decreto. La norma rinvia, in altri termini, a un elenco tassativo di fattispecie che il legislatore ha ritenuto irrilevanti ai fini del controllo fiscale tramite registrazione: si tratta di atti che non producono effetti patrimoniali apprezzabili verso terzi, di documenti interni alla pubblica amministrazione o di operazioni già assoggettate ad altre forme di rilevazione e tracciatura.

    Capire come funziona l’art. 7 è importante perché in pratica significa sapere quando un atto può essere conservato e utilizzato senza passaggio in Agenzia delle Entrate, senza pagamento di imposta fissa, senza apposizione del timbro di registrazione. Bisogna però distinguere con cura il concetto di esonero da quello di esenzione, perché le due categorie producono effetti diversi sia sul piano dell’obbligo formale sia sul piano del trattamento tributario sostanziale.

    Il quadro normativo: art. 7 dentro la struttura del D.P.R. 131/1986

    Per orientarsi nel funzionamento dell’art. 7 occorre tenere presente la struttura dei primi articoli del Testo Unico. L’art. 1 definisce l’oggetto del tributo: l’imposta di registro si applica agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente sottoposti a registrazione, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge. L’art. 2 elenca gli atti soggetti a registrazione, distinguendo tra registrazione in termine fisso, registrazione in caso d’uso e registrazione volontaria. L’art. 7 chiude il triangolo definitorio individuando il perimetro opposto: ciò che resta fuori dal campo di applicazione della registrazione.

    La Tabella allegata al D.P.R. 131/1986 contiene quindi un elenco eterogeneo di atti che il legislatore ha voluto sottrarre all’obbligo di registrazione per ragioni di semplificazione, di rilevanza sociale o di sovrapposizione con altri regimi tributari. Tra le voci più ricorrenti figurano: gli atti relativi all’amministrazione interna degli enti pubblici, le rinunce a diritti che producono effetti meramente interni, gli atti di donazione di modico valore in determinate circostanze, le ricevute fiscali e i documenti già assoggettati a IVA, alcune certificazioni amministrative sostitutive di atti più complessi.

    Casi pratici di esonero tabellare

    Per rendere concreta l’applicazione dell’art. 7, conviene esaminare cinque situazioni tipiche in cui chi si trova a maneggiare un atto può chiedersi se sia obbligato a registrarlo. Ognuna di queste fattispecie ricade nella Tabella allegata e permette di evitare l’adempimento formale, fermo restando che l’atto resta valido tra le parti e produce i propri effetti civilistici.

    Caso 1 — Rinuncia a un diritto con effetti meramente interni alla pubblica amministrazione

    Un dipendente di un ente locale presenta formale rinuncia a un’indennità accessoria prevista dal proprio contratto, che la pubblica amministrazione provvede a riassorbire nel bilancio interno. L’atto di rinuncia, redatto per iscritto e protocollato, produce effetti unicamente all’interno dell’organizzazione amministrativa e non genera un trasferimento patrimoniale verso terzi. La Tabella allegata al D.P.R. 131/1986 esonera questa tipologia di rinunce dalla registrazione, perché il legislatore ha valutato che non vi sia interesse fiscale a tracciarle: il documento resta valido e pienamente efficace nei rapporti tra dipendente e amministrazione, ma non richiede alcun passaggio in Agenzia delle Entrate, né il pagamento dell’imposta fissa.

    Caso 2 — Atti gratuiti tra enti pubblici per finalità istituzionali

    Due comuni limitrofi stipulano una convenzione gratuita per la gestione condivisa di un servizio di trasporto scolastico. Non vi è corrispettivo, non vi è trasferimento di beni a titolo oneroso, l’atto si limita a regolare modalità di collaborazione tra enti che perseguono finalità istituzionali analoghe. La Tabella allegata prevede l’esonero da registrazione per gli atti a titolo gratuito tra enti pubblici, purché rientrino nell’ambito delle rispettive funzioni istituzionali. La parte interessata può quindi sottoscrivere e archiviare la convenzione senza adempiere all’obbligo di registrazione, conservandola comunque tra gli atti ufficiali dell’ente.

    Caso 3 — Donazione di modico valore esonerata

    Una persona consegna a un parente un piccolo oggetto di valore contenuto, formalizzando per iscritto la donazione mediante scrittura privata. La donazione di modico valore, disciplinata dal codice civile in forma semplificata e priva di obbligo di atto pubblico, rientra tra le fattispecie esonerate dalla registrazione quando il valore dell’oggetto sia oggettivamente contenuto rispetto al patrimonio del donante. La parte donante può quindi conservare la scrittura privata come prova dell’avvenuta liberalità, senza necessità di portarla in registrazione. Resta ferma, ovviamente, la possibilità di registrazione volontaria ai sensi dell’art. 8 del Testo Unico, qualora le parti vogliano comunque dare data certa o documentare l’operazione con maggior rigore.

    Caso 4 — Ricevute fiscali e scontrini già assoggettati ad altri regimi

    Un esercente commerciale emette quotidianamente ricevute fiscali e scontrini per le vendite al dettaglio. Questi documenti sono già soggetti agli obblighi di tracciatura previsti dalla normativa IVA e dalla disciplina della certificazione dei corrispettivi: il legislatore ha pertanto evitato la duplicazione, esonerando ricevute e scontrini dalla registrazione ai fini dell’imposta di registro. La Tabella allegata conferma che, quando un atto o un documento sia già oggetto di assoggettamento ad altro regime tributario con funzione equivalente di tracciatura, non sussiste l’obbligo di registrazione aggiuntiva. Il contribuente conserva i documenti secondo i termini previsti dalla disciplina IVA e fiscale specifica.

    Caso 5 — Certificazioni amministrative sostitutive

    Una persona richiede a un ente pubblico una certificazione che attesti un determinato stato o una determinata qualità: ad esempio una certificazione di residenza, una certificazione anagrafica, un attestato di iscrizione in un registro pubblico. Questi documenti, pur essendo atti formali emessi da una pubblica amministrazione, sono esonerati dalla registrazione perché assolvono a una funzione meramente certificativa e non producono effetti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti soggettivi tra parti private. La Tabella allegata include espressamente queste tipologie di certificazioni tra gli atti esonerati, evitando un duplicato burocratico che apparirebbe pleonastico rispetto alla funzione propria del documento.

    Esonero ed esenzione: una distinzione concettuale fondamentale

    Uno dei punti che genera più confusione nella lettura dell’art. 7 è la differenza tra esonero ed esenzione. L’esonero, quale disciplinato dalla Tabella allegata, opera sul piano formale: l’atto è sottratto all’obbligo di registrazione, non passa fisicamente in Agenzia delle Entrate, non genera nemmeno un’imposta fissa. L’esenzione, invece, opera sul piano sostanziale: l’atto va comunque registrato, ma la registrazione avviene gratuitamente o con applicazione di un’imposta in misura ridotta, per espressa previsione di legge.

    Un esempio pratico chiarisce la differenza. Un atto di rinuncia interna alla pubblica amministrazione è esonerato: non si registra affatto. Un contratto di locazione abitativa stipulato a favore di un soggetto con particolari requisiti di legge potrebbe invece risultare esente: si registra comunque, ma senza versamento dell’imposta proporzionale. La distinzione è importante perché nel primo caso non sussiste alcun adempimento formale, mentre nel secondo permane l’obbligo di portare l’atto in registrazione entro i termini di legge, pena le sanzioni previste per la registrazione tardiva.

    Come orientarsi: i passaggi pratici per il contribuente

    Chi si trova a redigere o ricevere un atto e vuole capire se ricade nell’esonero tabellare dell’art. 7 può seguire un percorso logico in tre passaggi. Primo: verificare la natura dell’atto e qualificarlo correttamente sotto il profilo civilistico (rinuncia, donazione, convenzione, certificazione, ricevuta). Secondo: confrontare la fattispecie concreta con le voci della Tabella allegata al D.P.R. 131/1986, controllando che i requisiti soggettivi (chi sono le parti) e oggettivi (cosa fa l’atto, qual è l’effetto giuridico) coincidano con il testo della voce tabellare. Terzo: se il riscontro è positivo, conservare l’atto secondo le regole generali di custodia documentale, senza procedere alla registrazione.

    Va ricordato che, qualora il contribuente abbia dubbi sulla qualificazione di un atto, la registrazione volontaria ai sensi dell’art. 8 resta sempre possibile: paga l’imposta fissa e ottiene la certezza dell’avvenuta registrazione con data certa opponibile a terzi. È una scelta prudenziale che può risultare utile quando la fattispecie sia di confine o quando la parte voglia dotarsi di una prova rafforzata dell’atto.

    Le norme di riferimento

    L’esonero da registrazione previsto dall’art. 7 va letto in combinato disposto con gli articoli che ne definiscono il contorno applicativo: l’art. 1 D.P.R. 131/1986, che individua l’oggetto del tributo, e l’art. 2 D.P.R. 131/1986, che elenca le tipologie di registrazione obbligatoria. Il rinvio essenziale dell’art. 7 alla Tabella allegata al D.P.R. 131/1986 rende quel documento normativo parte integrante della disciplina: la Tabella va consultata direttamente per verificare l’inclusione della singola fattispecie nell’elenco degli atti esonerati. Per il quadro completo del meccanismo di registrazione, esonero ed esenzione si rinvia all’art. 7 D.P.R. 131/1986.

    Domande frequenti

    Un atto esonerato dalla registrazione produce comunque effetti giuridici tra le parti?

    Sì. L’esonero opera sul piano fiscale e formale, non incide sulla validità civilistica dell’atto. La rinuncia, la donazione di modico valore, la convenzione gratuita tra enti pubblici producono pienamente i loro effetti tra le parti anche senza registrazione. L’esonero significa solo che il legislatore non richiede l’adempimento dell’obbligo di registrazione ai fini dell’imposta di registro.

    Posso registrare volontariamente un atto esonerato se voglio dargli data certa?

    Sì. L’art. 8 del Testo Unico ammette la registrazione volontaria di qualsiasi atto, anche di quelli esonerati per Tabella. In questo caso il contribuente paga l’imposta fissa e ottiene l’apposizione del timbro di registrazione, che conferisce data certa opponibile a terzi. È una facoltà utile soprattutto per le scritture private di donazione o per accordi a contenuto patrimoniale di confine, quando la parte voglia dotarsi di una prova rafforzata.

    Qual è la differenza tra atti esonerati dalla registrazione e atti registrati gratuitamente?

    Gli atti esonerati non vanno registrati: non c’è alcun passaggio in Agenzia delle Entrate, non c’è pagamento di imposta né fissa né proporzionale. Gli atti registrati gratuitamente, invece, vanno comunque portati in registrazione entro i termini di legge, ma l’imposta non si paga o si paga in misura ridotta per espressa previsione di esenzione. Si tratta di due regimi distinti, che si riflettono diversamente sugli adempimenti del contribuente.

    Come faccio a sapere se il mio atto rientra nella Tabella allegata al D.P.R. 131/1986?

    Occorre qualificare correttamente la natura dell’atto e confrontarla con le voci della Tabella. La Tabella allegata al D.P.R. 131/1986 elenca le fattispecie esonerate, descrivendone i requisiti soggettivi (chi sono le parti) e oggettivi (qual è l’oggetto e l’effetto dell’atto). Se la fattispecie concreta corrisponde a una voce della Tabella, l’esonero opera ex lege e non richiede istanze o autorizzazioni preventive. In caso di dubbio, la registrazione volontaria ai sensi dell’art. 8 rimane sempre praticabile.

  • Art. 768 Codice della Navigazione – Visite ed ispezioni

    Art. 768 Codice della Navigazione – Visite ed ispezioni

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'ENAC provvede, conformemente alla disciplina comunitaria ed ai propri regolamenti, a ispezioni e visite degli aeromobili, per l'accertamento delle condizioni di navigabilità e di impiego. La spesa delle visite e delle ispezioni è a carico dell'esercente.

  • Art. 50 CAD – Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni

    Art. 50 D.Lgs. 82/2005 CAD – Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni

    In vigore dal 01/01/2006

    1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

    2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall' articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .

    2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma

    1. La predetta attività si svolge secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida.

    2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi. Le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui all'articolo 71, comma 4 del medesimo decreto. (38)

    2-quater. Le pubbliche amministrazioni, in attuazione del principio dell'unicità dell'invio, non richiedono ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un'amministrazione e assicurano ((lo scambio)) delle informazioni mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter fin dalla progettazione dei servizi e mediante l'identificativo univoco di cui all'articolo 62, integrato nei loro sistemi. Ai sensi dell' articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico la consultazione diretta ai sensi del presente comma da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, delle banche dati pubbliche e i relativi servizi di accertamento d'ufficio di atti, fatti, qualità e stati soggettivi sono resi automaticamente disponibili mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter a semplice richiesta per i soggetti di cui all'articolo 2, comma

    2. La vigilanza sugli accessi è effettuata secondo quanto previsto dalle linee guida adottate dall'AgID.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 .

    3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità del dato e del trattamento, ferme restando le responsabilità delle amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualità di titolari autonomi del trattamento. (38)

    3-ter. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo ovvero il ritardo nell'abilitazione dell'accesso ai servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. L'AgID effettua controlli annuali sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applica l'articolo 18-bis.

  • Casi pratici art. 6-bis T.U.B.: MVU/SSM e poteri Banca d’Italia

    Quando un intermediario bancario opera in Italia non risponde a un solo vigilante. Dal 2014, con l’avvio del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU/SSM), la vigilanza prudenziale è condivisa fra Banca Centrale Europea (BCE) e autorità nazionali competenti: per l’Italia, la Banca d’Italia. L’art. 6-bis T.U.B. fissa il punto di raccordo nazionale: BdI partecipa al MVU, esercita i propri poteri nei limiti del Regolamento (UE) n. 1024/2013, propone, istruisce, esegue. Capire chi vigila chi e con quali strumenti è il primo passo per qualunque intermediario vigilato che debba relazionarsi correttamente con autorità nazionali ed europee.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’art. 6-bis T.U.B. è stato introdotto per coordinare il T.U.B. con l’architettura del Single Supervisory Mechanism (SSM). La norma stabilisce che la Banca d’Italia partecipa al MVU previsto dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 (cd. SSM Regulation) e che esercita i poteri di vigilanza ad essa attribuiti dal T.U.B. nei limiti e secondo le modalità previste dal regolamento stesso. In altre parole: il T.U.B. resta la cornice nazionale, ma quando un intermediario rientra nel perimetro del MVU le competenze si ridistribuiscono fra BCE (autorità europea) e BdI (autorità nazionale competente), secondo i criteri del regolamento.

    Il quadro va letto insieme ad altre due norme: l’art. 5 T.U.B., che individua finalità e obiettivi della vigilanza (sana e prudente gestione, stabilità, efficienza e competitività del sistema finanziario, osservanza delle disposizioni), e l’art. 7 T.U.B. sul segreto d’ufficio e la collaborazione tra autorità. Si aggiungono il Regolamento (UE) n. 468/2014 (cd. SSM Framework Regulation), che disciplina nel dettaglio la cooperazione fra BCE e autorità nazionali, e la normativa secondaria di BdI.

    La logica è questa: la BCE riceve dal MVU una competenza esclusiva su alcuni compiti (autorizzazione, revoca, valutazione partecipazioni qualificate e altri compiti elencati dal Reg. 1024/2013) sulle banche «significative»; BdI conserva i poteri sulle banche «meno significative» (LSI), salvo specifici compiti di BCE, e in ogni caso collabora con la BCE attraverso strutture operative dedicate.

    SI vs LSI: chi vigila chi

    Il discrimine principale è la classificazione fra Significant Institution (SI) e Less Significant Institution (LSI). Una banca è SI, e quindi vigilata direttamente dalla BCE, se ricorre almeno uno dei criteri previsti dal Reg. 1024/2013 e dal Reg. 468/2014: valore totale degli attivi superiore a 30 miliardi di euro; rilevanza per l’economia dell’Unione o di uno Stato membro; attività transfrontaliere significative; rientro fra le tre banche più grandi dello Stato membro (criterio del top three); ricezione di assistenza finanziaria dal MES o dall’EFSF. In aggiunta, il regolamento prevede che siano significative le banche con attivi superiori al 20% del PIL nazionale, salvo dimensione assoluta esigua.

    Le LSI restano sotto vigilanza nazionale: per l’Italia, della Banca d’Italia. Anche in questo caso, però, la BCE conserva una forma di vigilanza «indiretta»: emana orientamenti e regolamenti, può assumere la vigilanza diretta in casi particolari e supervisiona l’operato delle autorità nazionali. La classificazione SI/LSI viene riesaminata annualmente e pubblicata: una banca che cresce o si contrae può cambiare status, con effetti operativi rilevanti.

    Per il T.U.B., l’art. 6-bis è il «ponte» che riconosce questo doppio livello: i poteri elencati negli altri articoli del T.U.B. (autorizzazioni, ispezioni, provvedimenti) si esercitano nei limiti del Reg. 1024/2013. Su una SI, BdI può esercitare quei poteri solo se delegata o se la BCE non li abbia attratti a sé; sulle LSI, BdI agisce in via primaria.

    Joint Supervisory Team e poteri operativi BdI

    Il cuore operativo del MVU sono i Joint Supervisory Team (JST), squadre miste di vigilanza composte da personale BCE e personale delle autorità nazionali competenti (tra cui BdI) che svolgono la vigilanza ongoing sulle banche significative. Ogni JST è guidato da un JST coordinator della BCE, affiancato da sub-coordinatori nazionali. Le ispezioni, i piani di vigilanza, lo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) e le decisioni di vigilanza ordinaria vengono preparate in seno al JST e adottate formalmente dalla BCE.

    Per le LSI, BdI agisce in autonomia ma in costante interlocuzione con la BCE: trasmette dati di vigilanza, segnala situazioni di rischio rilevante, applica le metodologie comuni (es. SREP LSI), riceve orientamenti e si confronta nei comitati del MVU.

    L’art. 6-bis T.U.B. va anche letto insieme alla cornice della risoluzione: la vigilanza si raccorda con il Single Resolution Mechanism (SRM), il cui braccio europeo è il Single Resolution Board (SRB), affiancato in Italia dalla Banca d’Italia in qualità di autorità nazionale di risoluzione. Vigilanza e risoluzione operano su binari distinti ma comunicanti: il deterioramento prudenziale può sfociare in misure di early intervention e, nei casi più gravi, in risoluzione.

    Scenario 1 – Banca con asset €35 mld che diventa SI

    Una banca italiana, fino al 2024 classificata LSI, chiude l’esercizio 2024 con attivi totali per €35 miliardi, sopra la soglia dei €30 miliardi. Nel ciclo annuale di classificazione, BCE e BdI verificano i parametri SI: la banca soddisfa il criterio dimensionale e viene riclassificata come Significant Institution. Effetti pratici: la vigilanza prudenziale ordinaria passa dalla BdI alla BCE, con costituzione di un JST dedicato. BdI continua a esercitare i poteri non attratti dal MVU (es. trasparenza, antiriciclaggio, tutela del cliente, profili penali e sanzionatori extra-prudenziali). La banca dovrà adeguarsi a un nuovo interlocutore principale, ridefinire il flusso di reporting e prepararsi a un primo SREP «BCE».

    Scenario 2 – LSI con asset crescenti supera la soglia

    Una banca LSI cresce in modo significativo per due esercizi consecutivi: passa da €22 a €31 miliardi di attivi. La SSM Framework Regulation prevede che il superamento della soglia per due esercizi consecutivi determini la riclassificazione come SI. BdI riceve gli aggiornamenti contabili nell’ambito del reporting prudenziale e, in raccordo con la BCE, propone la riclassificazione. La banca viene avvisata, ha facoltà di interlocuzione e, una volta confermata la decisione, organizza il passaggio: nomina referenti per il JST, mappa le interlocuzioni esistenti (es. ispettori BdI, supervisori sezione vigilanza) e definisce un piano di transizione documentale, con notifica ai propri organi sociali.

    Scenario 3 – Banca SI riceve lo SREP dalla BCE

    Una banca SI riceve la lettera SREP annuale: la decisione individua requisiti aggiuntivi di capitale (Pillar 2 Requirement), aspettative di Pillar 2 Guidance, requisiti qualitativi su governance, gestione del rischio e ICAAP/ILAAP. La decisione è adottata formalmente dalla BCE, ma istruita all’interno del JST con il contributo del personale BdI. Per la banca, l’interlocutore decisionale è la BCE, mentre la BdI resta il punto di contatto operativo e nazionale, in particolare per le componenti non MVU della vigilanza. I tempi di risposta e i piani di rientro su eventuali misure di mitigazione vengono concordati nell’ambito del JST.

    Scenario 4 – Richiesta di dati congiunta BdI-BCE

    Nell’ambito di un tematic review sul rischio di credito, BCE chiede ai JST delle banche SI italiane un set straordinario di dati granulari su esposizioni e accantonamenti. Per la banca destinataria la richiesta arriva attraverso il canale ordinario di vigilanza, con il coordinamento del JST. BdI partecipa alla definizione del perimetro e alla raccolta. Per una LSI, una richiesta analoga può essere veicolata direttamente da BdI nell’ambito della vigilanza nazionale, eventualmente in coerenza con orientamenti BCE. L’intermediario predispone il flusso dati, garantisce qualità, tempistica e tracciabilità, nel rispetto delle disposizioni in materia di segnalazioni e segreto d’ufficio.

    Scenario 5 – Provvedimento BCE eseguito da BdI

    Una decisione della BCE impone a una banca SI italiana misure prudenziali specifiche (es. limiti alla distribuzione di dividendi, requisiti di liquidità supplementari, piani di rafforzamento patrimoniale). Sebbene l’atto sia formalmente della BCE, l’esecuzione concreta sul territorio nazionale può coinvolgere BdI: notifiche, controlli successivi, ispezioni mirate, coordinamento con eventuali misure nazionali complementari. L’intermediario riceve indicazioni operative e mantiene la documentazione che dimostri l’avvenuta attuazione: verbali del CdA, evidenze contabili, lettere di accompagnamento.

    Quando e come interagire con le autorità

    Per un intermediario vigilato la prima regola è sapere chi è l’interlocutore competente nel singolo procedimento. Una mappatura aggiornata aiuta a non sbagliare canale.

    • Banca SI: per la vigilanza prudenziale ordinaria, l’interlocutore principale è il JST guidato dalla BCE. Per le materie non MVU resta competente BdI.
    • Banca LSI: l’interlocutore di vigilanza ordinaria è BdI. Per alcune operazioni straordinarie (es. cambi di controllo rilevanti) può essere coinvolta anche la BCE in via diretta.
    • Procedimenti autorizzativi: spesso istruiti da BdI ma decisi dalla BCE (es. autorizzazione all’attività bancaria, partecipazioni qualificate). Le tempistiche e i contenuti dell’istanza vanno calibrati su entrambi i livelli.
    • Ispezioni: possono essere disposte dalla BCE o da BdI; lo svolgimento materiale è spesso condotto da personale BdI integrato nel JST.
    • Risoluzione: per crisi rilevanti entra in gioco SRB; BdI agisce come autorità nazionale di risoluzione. La separazione fra funzioni di vigilanza e funzioni di risoluzione è tenuta distinta anche all’interno di BdI.

    L’intermediario vigilato dovrebbe (i) mantenere un registro degli interlocutori e dei procedimenti aperti, (ii) presidiare i canali ufficiali di reporting, (iii) documentare ogni interazione, (iv) coordinarsi internamente fra funzioni di controllo (Compliance, Risk Management, Internal Audit) e organi sociali. La cooperazione fra BdI e BCE non riduce gli oneri di compliance dell’intermediario: li ridistribuisce.

    Norme e fonti

    • art. 6-bis T.U.B. – Partecipazione della Banca d’Italia al Meccanismo di Vigilanza Unico.
    • Art. 5 T.U.B. – Finalità e destinatari della vigilanza.
    • Art. 7 T.U.B. – Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità.
    • Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (SSM Regulation) – attribuzione alla BCE di compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale.
    • Regolamento (UE) n. 468/2014 della BCE (SSM Framework Regulation) – disciplina della cooperazione fra BCE e autorità nazionali competenti nel MVU.
    • Disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia e orientamenti BCE pubblicati sui rispettivi siti istituzionali.

    Domande frequenti

    Una banca classificata come «meno significativa» è fuori dal MVU?

    No. Le LSI fanno parte del MVU. La differenza è che la vigilanza diretta è esercitata dall’autorità nazionale competente (per l’Italia, BdI), mentre la BCE supervisiona il sistema, emana orientamenti e può attrarre a sé la vigilanza diretta in casi specifici.

    Chi adotta i provvedimenti di vigilanza sulle banche significative italiane?

    I provvedimenti di vigilanza prudenziale rientranti nel perimetro del Reg. 1024/2013 sono adottati formalmente dalla BCE, sulla base dell’istruttoria del JST cui partecipa anche BdI. Restano in capo a BdI le materie non MVU.

    Cosa cambia per l’intermediario quando passa da LSI a SI?

    Cambia in primo luogo l’interlocutore di vigilanza ordinaria, che diventa la BCE attraverso il JST. Cambiano canali di reporting, intensità della vigilanza, percorso SREP e, spesso, le aspettative qualitative su governance, risk management e capital planning. La BdI resta interlocutore per le materie non MVU.

    Il MVU si occupa anche di risoluzione delle crisi bancarie?

    No. Il MVU riguarda la vigilanza prudenziale. La risoluzione è disciplinata dal Single Resolution Mechanism (SRM), con il Single Resolution Board (SRB) come autorità europea e BdI come autorità nazionale di risoluzione. Le due funzioni sono distinte ma coordinate.

  • Pubblicità atti persone giuridiche: esempi pratici sull’art. 34 c.c. (abrogato) e disciplina vigente

    In sintesi

    • L’art. 34 c.c. è stato abrogato dall’art. 11 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: oggi le modalità di iscrizione delle persone giuridiche sono integralmente disciplinate da quel regolamento.
    • L’iscrizione non è più presso le cancellerie dei tribunali ma presso il registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture; per gli enti del Terzo Settore opera il RUNTS.
    • La pubblicità conserva natura dichiarativa: l’iscrizione non incide sulla validità dell’atto fra le parti, ma ne determina l’opponibilità ai terzi.
    • Il meccanismo è analogo a quello dell’art. 2193 c.c. per il registro delle imprese e dell’art. 2643 c.c. per la trascrizione immobiliare.
    • Sono soggette a iscrizione le modifiche statutarie, i mutamenti dell’organo amministrativo, le limitazioni dei poteri di rappresentanza, gli atti di trasformazione, fusione, scissione, estinzione.
    • Per le controversie relative a fatti anteriori al 2000 si applica la disciplina vigente ratione temporis, con riserva del giudicato delle annotazioni esistenti.
    • L’art. 33 c.c. conserva la funzione di norma-cornice sull’esistenza del registro, mentre la sua disciplina operativa è oggi devoluta al D.P.R. 361/2000 e al D.M. 395/2001.

    Prima degli esempi: cosa significava l’art. 34 c.c.

    Nel testo originario del codice civile l’art. 34 c.c. completava la disciplina del registro delle persone giuridiche introdotta dall’art. 33 c.c., specificando le modalità con cui gli atti relativi alle associazioni riconosciute e alle fondazioni dovevano essere annotati e gli effetti che tale pubblicità produceva nei confronti dei terzi. Il registro era tenuto presso la cancelleria del tribunale del luogo in cui aveva sede l’ente: vi confluivano gli estremi dell’atto costitutivo, dello statuto, delle modificazioni successive, delle nomine e cessazioni degli amministratori, dei provvedimenti di liquidazione e di estinzione.

    Con il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, regolamento di semplificazione adottato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, l’intera materia è stata ridisciplinata. L’art. 11 del decreto ha espressamente abrogato l’art. 34 c.c., trasferendo le procedure di iscrizione alle prefetture e affidando alla normativa regolamentare la definizione dei dettagli operativi. Resta invariata la funzione sostanziale: la pubblicità legale come strumento di tutela dei terzi che entrano in rapporto con l’ente.

    Il nuovo sistema: prefettura, RUNTS e pubblicità dichiarativa

    Gli artt. 4-8 del D.P.R. 361/2000 disciplinano oggi la domanda di iscrizione, i documenti da allegare, i termini del procedimento prefettizio (di norma 120 giorni) e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti di rilievo generale. Il D.M. 11 maggio 2001, n. 395 ha definito i criteri di tenuta del registro.

    Per gli enti del Terzo Settore, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), istituito dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e operativo dal 23 novembre 2021 in forza del D.M. 15 settembre 2020, sostituisce funzionalmente il registro prefettizio per gli enti che assumono tale qualifica: l’iscrizione al RUNTS è condizione per accedere ai benefici fiscali del Codice del Terzo Settore e produce, secondo l’art. 22 D.Lgs. 117/2017, gli effetti propri della pubblicità legale.

    In entrambi i sistemi vale la regola della pubblicità dichiarativa: l’iscrizione non è condizione di validità dell’atto fra le parti, ma rende l’atto stesso opponibile ai terzi che si presumono averne conoscenza, mentre i fatti non iscritti non sono opponibili, salvo che l’ente provi la conoscenza effettiva da parte del terzo. Si differenzia in questo dalla pubblicità costitutiva richiesta, ad esempio, per l’ipoteca o per la costituzione delle società di capitali.

    Caso 1: modifica statutaria deliberata nel 1995 sotto il vecchio regime

    Scenario. Nel 1995 l’associazione riconosciuta di Tizio, attiva nel settore culturale, delibera in assemblea straordinaria una modifica dello statuto che riduce i poteri del presidente in materia di stipula di contratti immobiliari sopra una certa soglia di valore. L’atto notarile viene depositato, ma la cancelleria del tribunale ritarda l’annotazione nel registro per circa otto mesi.

    Come si legge in pratica. Sotto il vigore dell’art. 34 c.c., la modifica statutaria diventava opponibile ai terzi solo a seguito dell’annotazione nel registro tenuto dalla cancelleria. Nel periodo intercorrente fra delibera e iscrizione, eventuali contratti stipulati dal presidente in violazione della nuova clausola restavano efficaci nei confronti dei terzi in buona fede, salvo prova della conoscenza effettiva della modifica. L’associazione poteva agire in rivalsa verso il presidente per i danni, ma non poteva opporre la limitazione al contraente esterno ignaro.

    Documenti. Verbale di assemblea con delibera di modifica, atto pubblico notarile, ricevuta di deposito presso la cancelleria, estratto del registro con la data effettiva di annotazione, eventuali contratti stipulati dal presidente nel periodo intermedio, prove documentali della conoscenza o ignoranza della modifica da parte del terzo.

    Caso 2: nomina di amministratore di una fondazione nel 2010

    Scenario. Nel 2010 la fondazione riconosciuta di Caio nomina un nuovo presidente del consiglio di amministrazione con poteri di firma. La delibera viene comunicata alla prefettura competente per l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ma il provvedimento prefettizio di annotazione interviene solo dopo tre mesi.

    Come si legge in pratica. Abrogato l’art. 34 c.c., trova applicazione il D.P.R. 361/2000. La nomina è opponibile ai terzi dal momento dell’annotazione prefettizia, con effetto di pubblicità dichiarativa analogo al regime precedente. Prima dell’iscrizione, gli atti compiuti dal neo-presidente sono validi fra le parti ma non automaticamente opponibili ai terzi che abbiano in buona fede confidato sulla situazione registrale precedente. La fondazione ha interesse a chiedere alla prefettura una annotazione provvisoria ai sensi del D.M. 395/2001 ove sia configurabile, oppure a notificare individualmente la nuova nomina ai principali contraenti per dimostrarne la conoscenza effettiva.

    Documenti. Verbale del consiglio di amministrazione con delibera di nomina, accettazione dell’incarico, comunicazione alla prefettura competente, eventuali atti compiuti dal nuovo amministratore nel periodo di vacanza registrale, ricevute di notifica individuale ai terzi rilevanti.

    Caso 3: opponibilità di limitazione dei poteri non annotata (regime transitorio)

    Scenario. Sempronio, creditore di un ente riconosciuto, agisce nel 2005 per il pagamento di un’obbligazione assunta nel 1998 dall’amministratore dell’ente. L’ente eccepisce che lo statuto, già nel 1998, limitava i poteri dell’amministratore per gli impegni economici sopra una certa soglia: la limitazione, tuttavia, non risultava annotata nel registro della cancelleria all’epoca dei fatti.

    Come si legge in pratica. Il giudice applica la disciplina ratione temporis: vale l’art. 34 c.c. nel testo vigente al momento del fatto generatore dell’obbligazione, sicché la limitazione statutaria non iscritta resta inopponibile al creditore in buona fede, salvo prova rigorosa, a carico dell’ente, della conoscenza effettiva da parte di Sempronio della limitazione stessa. Il successivo passaggio al registro prefettizio non sana l’inopponibilità per i fatti precedenti, perché la pubblicità legale opera per il futuro e non in via retroattiva.

    Documenti. Contratto da cui sorge l’obbligazione, statuto vigente nel 1998, certificazione storica del registro delle persone giuridiche (con verifica delle annotazioni esistenti alla data dei fatti), corrispondenza tra le parti, eventuali verbali di assemblea pubblici, documentazione che attesti l’eventuale conoscenza effettiva del terzo.

    Caso 4: trasformazione di associazione riconosciuta in ETS

    Scenario. Nel 2024 l’associazione riconosciuta di Mevia, già iscritta al registro prefettizio delle persone giuridiche, delibera la propria trasformazione in associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore. L’ente presenta domanda di iscrizione al RUNTS e, contestualmente, chiede l’annotazione della modificazione presso la prefettura.

    Come si legge in pratica. Si applicano congiuntamente il D.P.R. 361/2000 (per la modifica statutaria nel registro prefettizio) e il D.Lgs. 117/2017 (per l’iscrizione al RUNTS). L’art. 22 del Codice del Terzo Settore disciplina l’iscrizione e gli effetti, con un sistema di controllo di legittimità degli atti analogo a quello prefettizio. Dal momento dell’iscrizione al RUNTS, la nuova qualifica e le clausole adeguate al Codice del Terzo Settore sono opponibili ai terzi e l’ente accede ai benefici fiscali. La permanenza dell’iscrizione prefettizia consente di mantenere la personalità giuridica già acquisita ai sensi dell’art. 22, comma 1-bis, D.Lgs. 117/2017.

    Documenti. Verbale di assemblea straordinaria, statuto adeguato al Codice del Terzo Settore, domanda di iscrizione al RUNTS tramite la piattaforma telematica, documentazione patrimoniale e contabile richiesta dall’art. 8 D.M. 15 settembre 2020, attestazione della prefettura sulla persistente personalità giuridica.

    Caso 5: estinzione e devoluzione del patrimonio

    Scenario. La fondazione riconosciuta di Calpurnia delibera nel 2023 il proprio scioglimento per esaurimento dello scopo. Avviata la procedura di liquidazione, l’organo amministrativo deve far annotare nel registro prefettizio l’inizio della liquidazione, la nomina dei liquidatori e, al termine, l’estinzione dell’ente.

    Come si legge in pratica. La procedura segue il combinato disposto degli artt. 27-31 c.c., del D.P.R. 361/2000 e, in tema di devoluzione del patrimonio, dell’art. 32 c.c. per le destinazioni vincolate. L’iscrizione prefettizia dei singoli atti della procedura ne assicura l’opponibilità ai terzi: in particolare, dal momento dell’annotazione, ai creditori sociali e ai potenziali beneficiari della devoluzione è precluso contestare gli atti dei liquidatori sulla base della situazione registrale anteriore. L’estinzione finale dell’ente, una volta annotata, produce la cancellazione e la pubblicità del completamento della procedura.

    Documenti. Verbale di scioglimento, atto di nomina dei liquidatori, inventario, situazione patrimoniale, piano di riparto, eventuali autorizzazioni governative previste dallo statuto, verbale finale di liquidazione, atto di devoluzione del residuo, provvedimento prefettizio di cancellazione dal registro.

    Quando chiedere una verifica

    Le vicende relative alla pubblicità delle persone giuridiche incidono sulla validità degli atti verso i terzi, sull’accesso ai benefici fiscali per gli enti del Terzo Settore e sulla responsabilità personale degli amministratori. Per analisi puntuali su modifiche statutarie, trasformazioni in ETS, regimi transitori o controversie sull’opponibilità di atti non annotati, è opportuno rivolgersi a un professionista qualificato: il marketplace fiscoinvestimenti.it permette di individuare uno specialista in diritto degli enti non profit e Terzo Settore.

    Norme e fonti collegate

    • Art. 33 c.c. — registro delle persone giuridiche
    • Art. 34 c.c. — registrazione di atti (abrogato)
    • Art. 32 c.c. — devoluzione dei beni con destinazione
    • Art. 2193 c.c. — pubblicità del registro delle imprese
    • Art. 2643 c.c. — trascrizione immobiliare
    • D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 — regolamento sul riconoscimento delle persone giuridiche (Normattiva)
    • D.M. 11 maggio 2001, n. 395 — tenuta del registro prefettizio delle persone giuridiche
    • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 — Codice del Terzo Settore, in particolare art. 22 (acquisto della personalità giuridica per gli ETS)
    • D.M. 15 settembre 2020 — istituzione e funzionamento del RUNTS

    Domande frequenti

    1. L’art. 34 c.c. è ancora applicabile?
    No. La norma è stata abrogata dall’art. 11 del D.P.R. 361/2000. Le modalità di iscrizione delle persone giuridiche e gli effetti della pubblicità sono oggi integralmente disciplinati dal regolamento del 2000 e, per gli enti del Terzo Settore, dal D.Lgs. 117/2017. Il riferimento all’art. 34 c.c. resta utile solo per ricostruire la disciplina applicabile a fatti anteriori all’entrata in vigore della nuova normativa.

    2. Dove si iscrivono oggi le persone giuridiche?
    Le associazioni riconosciute e le fondazioni si iscrivono al registro delle persone giuridiche tenuto dalla prefettura competente per il luogo della sede legale. Per le associazioni e fondazioni che assumono la qualifica di ente del Terzo Settore, l’iscrizione avviene nel RUNTS tramite piattaforma telematica. I due registri possono coesistere: l’iscrizione prefettizia conferisce la personalità giuridica generale, quella al RUNTS la qualifica di ETS e i benefici fiscali correlati.

    3. Quale efficacia ha l’iscrizione nel registro prefettizio?
    L’iscrizione ha efficacia di pubblicità dichiarativa: rende l’atto opponibile ai terzi, che si presumono averne conoscenza, ma non incide sulla validità dell’atto fra le parti. I fatti non iscritti non sono opponibili ai terzi in buona fede, salvo che l’ente provi la conoscenza effettiva da parte del terzo. Il meccanismo è analogo a quello dell’art. 2193 c.c. per il registro delle imprese.

    4. Cosa succede agli atti compiuti prima dell’iscrizione di una modifica statutaria?
    Restano validi fra le parti ma non sono automaticamente opponibili ai terzi in buona fede. Se la modifica statutaria limita i poteri di un amministratore, e tale limitazione non è ancora annotata, il contratto da questi stipulato vincola l’ente nei confronti del terzo ignaro. L’ente potrà agire in rivalsa contro l’amministratore per i danni, ma non potrà opporre la limitazione al terzo, salvo prova della conoscenza effettiva.

    5. Le controversie su fatti del 1995 a quale disciplina rispondono?
    Per la pubblicità vale la disciplina vigente al momento del fatto, in applicazione del principio tempus regit actum. Le annotazioni effettuate sotto il vecchio regime conservano efficacia; le omissioni non possono essere sanate retroattivamente. Per gli adempimenti successivi al 2000 si applica integralmente il D.P.R. 361/2000, anche se l’ente era già iscritto presso la cancelleria del tribunale al momento dell’abrogazione.

  • Art. 73 Codice del Processo Amministrativo – Udienza di discussione

    Art. 73 Codice del Processo Amministrativo – Udienza di discussione

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi.

    1-bis. Non è possibile disporre, su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio.

    2. Nell’udienza le parti possono discutere sinteticamente.

    3. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.

  • Art. 63 CAD – Articolo abrogato

    Art. 63 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217

  • Art. 21 D.Lgs. 1/2018 – Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca

    Art. 21 D.Lgs. 1/2018 – Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca ( Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, comm

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Nell’ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all’articolo 16, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali Centri di competenza.

    2. Con le medesime modalità possono essere, altresì, individuati ulteriori Centri di competenza nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma 1, che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione che possono essere integrati nelle attività di protezione civile.

    3. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare accordi e convenzioni con i Centri di competenza.

    4. Il Dipartimento della protezione civile coordina l’attività per la costituzione di reti di Centri di competenza per lo sviluppo di specifici argomenti su temi integrati e in prospettiva multirischio.

    5. Il Dipartimento della protezione civile promuove forme di collaborazione con i Ministeri che esercitano competenze di tipo tecnico-scientifico nell’ambito dei rischi di cui all’articolo 16, nonché con la Commissione dell’Unione europea e con gli altri organismi internazionali che trattano della medesima materia. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 1288 Codice della Navigazione – Annotazioni sul certificato di collaudo agli alianti libratori

    Art. 1288 Codice della Navigazione – Annotazioni sul certificato di collaudo agli alianti libratori

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il proprietario di aliante libratore ammesso alla navigazione a norma del regolamento abrogato ai sensi dell’articolo 1329 deve, entro tre mesi dall’entrata in vigore del codice chiedere l’annotazione sul certificato di collaudo prevista nell’articolo 755, secondo comma.

  • Art. 14 bis CAD – Agenzia per l’Italia digitale

    Art. 14 bis D.Lgs. 82/2005 CAD – Agenzia per l’Italia digitale

    In vigore dal 01/01/2006

    1. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea. AgID, in particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.

    2. AgID svolge le funzioni di: a) emanazione di Linee guida contenenti regole, standard e guide tecniche, nonché di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attuazione e sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli dell'Unione europea; b) programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica dell'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche. Il predetto Piano è elaborato dall'AgID, anche sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ed è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato entro il 30 settembre di ogni anno; c) monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni, ivi inclusi gli investimenti effettuati ai sensi dell' articolo 1, comma 492, lettera a-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , in relazione alla loro coerenza con il Piano triennale di cui alla lettera b) e verifica dei risultati conseguiti dalle singole amministrazioni con particolare riferimento ai costi e benefici dei sistemi informatici secondo le modalità fissate dalla stessa Agenzia; d) predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati nonché svolgendo attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale; e) promozione della cultura digitale e della ricerca anche tramite comunità digitali regionali; f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere è reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicità, ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati, nonché in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. Il parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione è trasmessa dall'AgID a detta Autorità; g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite, ai sensi dell' articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , da Consip e dai soggetti aggregatori di cui all' articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale. Il parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta e si applica l' articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni. Ai fini della presente lettera per elementi essenziali si intendono l'oggetto della fornitura o del servizio, il valore economico del contratto, la tipologia di procedura che si intende adottare, il criterio di aggiudicazione e relativa ponderazione, le principali clausole che caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si applica quanto previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera f); h) definizione di criteri e modalità per il monitoraggio sull'esecuzione dei contratti da parte dell'amministrazione interessata ((…)) ; i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell' articolo 17 del regolamento UE 910/2014 in qualità di organismo a tal fine designato, sui gestori di posta elettronica certificata, sui (( soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b) )) , nonché sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all'articolo 64; nell'esercizio di tale funzione l'Agenzia può irrogare per le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui all'articolo 32-bis in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza; l) ogni altra funzione attribuitale da specifiche disposizioni di legge e dallo Statuto.

    3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, AgID svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti già attribuita a DigitPA, all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione ((…)) .