Autore: Andrea Marton

  • Art. 114 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi

    Art. 114 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi

    Art. 114 c.c. – Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia Reale l’ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato.

    Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell’art. 111.

  • Art. 5 D.Lgs. 201/2022 – Meccanismi di incentivazione delle aggregazioni

    Art. 5 D.Lgs. 201/2022 – Meccanismi di incentivazione delle aggregazioni

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Ferme restando le disposizioni regionali, nelle città metropolitane è sviluppata e potenziata la gestione integrata sul territorio dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ivi compresa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali. A tal fine, il comune capoluogo può essere delegato dai comuni ricompresi nella città metropolitana a esercitare le funzioni comunali in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica per conto e nell’interesse degli altri comuni.

    2. Le regioni incentivano, con il coinvolgimento degli enti locali interessati, la riorganizzazione degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete di propria competenza, anche tramite aggregazioni volontarie, superando l’attuale assetto e orientandone l’organizzazione preferibilmente su scala regionale o comunque in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee a massimizzare l’efficienza del servizio.

    3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni e alle aggregazioni di cui ai commi 1 e 2, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

    4. In coerenza con le facoltà riconosciute alle Regioni ai sensi del comma 2, la provincia esercita funzioni di supporto tecnico-amministrativo e coordinamento in relazione ai provvedimenti e alle attività nella materia disciplinata dal presente decreto, comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

    5. Restano ferme le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in materia di funzioni amministrative, le vigenti discipline settoriali in materia di ambiti territoriali ottimali e bacini nei servizi pubblici a rete, le altre norme sui caratteri e il funzionamento delle forme associative tra enti locali per il governo dei servizi pubblici locali, nonché le convenzioni e gli accordi già in essere tra gli enti locali per l’attribuzione delegata delle funzioni.

    6. Al fine di contribuire alla razionalizzazione degli assetti istituzionali locali del settore dei rifiuti, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente presenta alle Camere una periodica relazione semestrale sul rispetto delle prescrizioni stabilite dalla disciplina di settore per la definizione del perimetro degli ambiti territoriali e per la costituzione degli enti di governo dell’ambito.

  • Art. 69 D.Lgs. 174/2016 – Archiviazione

    Art. 69 D.Lgs. 174/2016 – Archiviazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Quando, anche a seguito di invito a dedurre, la notizia di danno risulta infondata o non vi sono elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di responsabilità, il pubblico ministero dispone l’archiviazione del fascicolo istruttorio.

    2. Il pubblico ministero dispone altresì l’archiviazione per assenza di colpa grave ove valuti che l’azione amministrativa si sia conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.

    3. Il decreto di archiviazione, debitamente motivato, è sottoposto al visto del procuratore regionale.

    4. Il decreto di archiviazione, vistato dal procuratore regionale, è tempestivamente comunicato al destinatario dell’invito a dedurre.

    5. Qualora il procuratore regionale non condivida le motivazioni dell’archiviazione, formula per iscritto le proprie motivate osservazioni, comunicandole al pubblico ministero assegnatario del fascicolo.

    6. Nel caso permanga il dissenso, il procuratore regionale avoca il fascicolo istruttorio, adottando personalmente le determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione erariale.

  • Art. 8-ter D.Lgs. 502/1992 – Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie

    Art. 8-ter D.Lgs. 502/1992 – Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. La realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all’adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all’ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie: a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.

    2. L’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi, e per l’erogazione di cure domiciliari.

    3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il Comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all’ art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.

    4. L’esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell’ articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall’articolo 8, comma 4, del presente decreto. In sede di modificazione del medesimo atto di indirizzo e coordinamento si individuano gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie di cui al comma 2, nonché i relativi requisiti minimi.

    5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni determinano: a) le modalità e i termini per la richiesta e l’eventuale rilascio della autorizzazione alla realizzazione di strutture e della autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria, prevedendo la possibilità del riesame dell’istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente; b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttiva, definendo idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati. 5-bis. Al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dagli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la missione 6, componente 1, investimento 1.1 ‘Case della Comunità e presa in carico della personà e investimento 1.3 ‘Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)’ nonché per la missione 6, componente 2, subinvestimento 1.1.1 ‘Digitalizzazione-rafforzamento strutturale SSN (Progetti in essere ex art. 2 DL 34/2020 )’, l’autorizzazione all’esercizio di cui al comma 1 del presente articolo relativa a nuove strutture, all’adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione nonché all’ampliamento o alla trasformazione delle stesse si intende rilasciata contestualmente alla presentazione dell’istanza di autorizzazione da parte dell’azienda sanitaria interessata, fermo restando il rispetto delle disposizioni e dei criteri richiesti per la rendicontazione ai fini del PNRR. Entro dodici mesi dalla presentazione dell’istanza, le amministrazioni competenti provvedono, secondo quanto previsto dalla rispettiva normativa regionale, alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi autorizzativi dichiarati nell’istanza ovvero della loro permanenza ai fini dell’adozione del provvedimento espresso.

  • Art. 30 CTS – Organo di controllo

    Art. 30 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Organo di controllo

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.

    2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: ((150.000 euro)) ; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: ((300.000 euro)) ; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: ((7 unità)) .

    3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

    4. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo

    10. 5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l' articolo 2399 del codice civile . I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all' articolo 2397, comma secondo, del codice civile . Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

    6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

    7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo

    14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

    8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

  • Art. 6 CTS – Attività diverse

    Art. 6 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Attività diverse

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. ((Per gli enti del Terzo settore iscritti anche nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 , è fatta salva l'applicazione dell'articolo 9, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021 , a condizione che i proventi ivi indicati siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 36 del 2021 e dall'articolo 5, comma 1 , del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 )) .

  • Art. 72-bis Codice del Processo Amministrativo – Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione

    Art. 72-bis Codice del Processo Amministrativo – Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione dell’ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. Salvi eccezionali motivi, non è possibile chiedere il rinvio della trattazione della causa. Se è concesso il rinvio, la trattazione del ricorso è fissata alla prima camera di consiglio utile successiva.

    2. Se è possibile definire la causa in rito, in mancanza di eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa questione alle parti presenti. Nei casi di particolare complessità della questione sollevata, il collegio, con ordinanza, assegna un termine non superiore a venti giorni per il deposito di memorie. La causa è decisa alla scadenza del termine, senza che sia necessario convocare un’ulteriore camera di consiglio. Se la causa non è definibile in rito, il collegio con ordinanza fissa la data dell’udienza pubblica. In ogni caso la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata.

  • Art. 57 TULPS – Licenza per spari, fuochi d’artificio e poligoni privati

    Art. 57 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.

    È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.

    La licenza è altresì richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.

    Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza.

    Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria.

  • Art. 24 TULPS – Scioglimento coattivo con la forza

    Art. 24 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri Reali ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza.

    All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.

    Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta .

  • Art. 52 RD 12/1941 – Sede della corte di appello

    Art. 52 RD 12/1941 – Sede della corte di appello

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Sede della corte di appello. La corte di appello ha sede nel capoluogo dei distretti indicati nella tabella A annessa al presente ordinamento.

  • Art. 10 ter L. 212/2000 – (Principio di proporzionalità nel procedimento tributario)

    Art. 10 ter L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – (Principio di proporzionalità nel procedimento tributario)

    In vigore dal 01/08/2000

    ((

    1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.

    2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.

    3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie. ))

  • Art. 10 T.U. Stupefacenti – Servizio centrale antidroga: funzioni e cooperazione internazionale

    Art. 10 T.U. Stupefacenti – Servizio centrale antidroga

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale antidroga, gia' istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 35 della legge 1 aprile 1981, n.

    121. 2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-Interpol), nonche' con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri operanti in Italia.

    3. Il Servizio cura, altresi', i rapporti con gli organismi internazionali interessati alla cooperazione nelle attivita' di polizia antidroga.

    4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito del servizio centrale antidroga e' equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriere, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.

    5. Per le attivita' del Servizio centrale antidroga, nonche' per gli oneri di cui all'articolo 10 e per l'avvio del potenziamento di cui all'articolo 101, comma 2, sono stanziati, per il triennio 1990-1992, 6.800 milioni di lire in ragione d'anno. Torna al sommario