Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 34 T.U. Stupefacenti – Controllo della GdF sui cicli di lavorazione

    Art. 34 T.U. Stupefacenti – Controllo sui cicli di lavorazione

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II e nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o piu' militari della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.

    2. La vigilanza puo' essere disposta, su richiesta del Ministero della sanita', previa intesa con il Comando generale della Guardia di finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze.

    3. Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando generale della Guardia di finanza in conformita' alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della sanita'.

    4. Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei militari addetti alla vigilanza presso lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo, quando la lavorazione si svolga durante la notte. Torna al sommario

  • Art. 719 Codice della Navigazione

    Art. 719 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 23 RD 12/1941

    Art. 23 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Soggetti passivi successioni: casi pratici art. 5 D.Lgs. 346/1990

    Quando si apre una successione o si riceve una donazione, la prima domanda concreta non è quanto si paga, ma chi paga. La risposta sembra ovvia – paga chi riceve – eppure tra eredi, legatari, donatari, beneficiari di trust e altri destinatari di liberalità le regole cambiano, e con esse cambia la base imponibile, l’aliquota e la franchigia applicabile. L’art. 5 D.Lgs. 346/1990 individua i soggetti passivi dell’imposta sulle successioni e donazioni, tracciando la mappa di chi materialmente è chiamato a versare il tributo e su quale porzione di patrimonio.

    Il quadro normativo: chi è soggetto passivo e perché

    Il D.Lgs. 346/1990, dopo le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2024 (riforma fiscale 2024-2025), individua quattro figure principali di soggetti passivi:

    • eredi – coloro che subentrano nell’universalità del patrimonio del defunto (o in una sua quota indivisa);
    • legatari – coloro che ricevono uno specifico bene o diritto per testamento (un appartamento, una somma, un’auto);
    • donatari – coloro che ricevono per donazione in vita beni o diritti;
    • beneficiari di trust e altre liberalità – figura ampliata e chiarita dalla riforma 2024-2025, che ha introdotto la tassazione per trasparenza in capo ai beneficiari individuati.

    Il principio cardine è che l’imposta è personale: ciascun soggetto passivo calcola il dovuto sulla propria quota, non sull’asse ereditario complessivo. Significa che, in una stessa successione, ogni erede può applicare aliquote e franchigie diverse a seconda del grado di parentela con il defunto.

    Eredi: la regola generale

    Gli eredi rispondono dell’imposta sulla quota loro spettante. Sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione entro 12 mesi dall’apertura della successione (di norma la data del decesso), oggi in modalità telematica tramite il software dell’Agenzia delle Entrate o tramite professionista abilitato. Se gli eredi sono più di uno, la dichiarazione può essere presentata da uno di essi e vale per tutti.

    La base imponibile dell’erede è la sua quota del patrimonio netto (attivo meno passività deducibili: debiti del defunto, spese mediche dell’ultima malattia, spese funebri entro €1.549,37). Su quella quota si applicano franchigia e aliquota in base al grado di parentela.

    Legatari: tassazione del singolo bene

    Il legatario riceve un bene determinato, non una quota dell’asse. La sua base imponibile è il valore di quel bene (con le regole specifiche di valutazione: catastale rivalutato per immobili non di lusso, valore di mercato in altri casi). Anche al legatario si applicano franchigia e aliquota in base al rapporto con il defunto: un legato di €200.000 al coniuge, ad esempio, resta interamente coperto dalla franchigia di €1 milione.

    Donatari: stesso impianto, momento diverso

    Il donatario è chi riceve in vita una donazione (formale, ex art. 769 c.c., o equiparata). L’imposta si calcola al momento della donazione, con le stesse aliquote e franchigie del ramo successorio. Attenzione: la franchigia si consuma con le donazioni precedenti dallo stesso disponente, per effetto del cumulo (riassetto chiarito dalla riforma 2024-2025).

    Beneficiari di trust e altre liberalità (dopo il D.Lgs. 139/2024)

    La riforma fiscale ha codificato la posizione assunta dalla giurisprudenza: l’imposta sui trust è dovuta dal beneficiario individuato, al momento della attribuzione dei beni o dei diritti, secondo il rapporto tra disponente (settlor) e beneficiario. Per i trust senza beneficiari individuati l’aliquota residuale è quella più alta (8%) senza franchigia. Sono soggetti passivi anche i beneficiari di altre liberalità tra vivi non donative ma con effetto analogo (atti di destinazione, vincoli, ecc.).

    Aliquote e franchigie 2025

    • 4% con franchigia di €1.000.000 per ciascun beneficiario – coniuge e parenti in linea retta (figli, nipoti ex filio, genitori);
    • 6% con franchigia di €100.000 per ciascun beneficiario – fratelli e sorelle;
    • 6% senza franchigia – altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado (zii, cugini, suoceri, cognati);
    • 8% senza franchigia – tutti gli altri soggetti, estranei compresi;
    • franchigia €1.500.000 a favore del beneficiario portatore di handicap grave (L. 104/1992, art. 3 c. 3), che si applica al posto della franchigia ordinaria se più favorevole.

    Caso 1 – Figlio unico erede di €1,5 milioni

    Mario eredita dal padre un patrimonio netto di €1.500.000. Essendo figlio (parente in linea retta), franchigia €1.000.000, aliquota 4%. Base imponibile tassabile: €500.000. Imposta dovuta: €20.000. La franchigia opera per beneficiario, quindi se ci fosse anche un altro figlio ciascuno avrebbe la propria franchigia di €1 milione.

    Caso 2 – Due figli e coniuge superstite, asse €3 milioni

    Asse netto €3.000.000. In assenza di testamento si applicano le quote di legge: al coniuge 1/3 (€1.000.000), a ciascun figlio 1/3 (€1.000.000). Tutti rientrano nella franchigia di €1.000.000 (4%, linea retta e coniuge). Imposta dovuta: €0. L’effetto cumulato della franchigia personale per ciascun soggetto rende fiscalmente neutra una successione che, calcolata sull’asse complessivo, sembrerebbe importante.

    Caso 3 – Donazione zio-nipote, immobile €250.000

    Lo zio dona al nipote (figlio del fratello) un appartamento di valore catastale rivalutato €250.000. Lo zio è parente di terzo grado in linea collaterale: aliquota 6% senza franchigia. Imposta dovuta: €15.000, oltre a imposta ipotecaria 2% e catastale 1% sul valore catastale (se prima casa, in misura fissa €200 ciascuna in presenza dei requisiti). La franchigia €100.000 prevista per i fratelli non si estende ai nipoti.

    Caso 4 – Legatario di un appartamento

    Giulia, figlia del de cuius, è erede della quota legittima. A sua sorella Anna il defunto lascia per legato uno specifico appartamento del valore catastale rivalutato €180.000. Anna è soggetto passivo come legataria: la sua base imponibile è il valore dell’immobile (€180.000). Essendo figlia, applica franchigia €1.000.000 e aliquota 4%: imposta dovuta sul legato €0. Giulia, dal canto suo, calcola l’imposta sulla propria quota del residuo asse netto, separatamente.

    Caso 5 – Trust con beneficiari individuati

    Un settlor istituisce nel 2020 un trust e nel 2025 il trustee attribuisce €600.000 al beneficiario figlio del settlor. Per effetto del D.Lgs. 139/2024, l’imposta si applica al momento dell’attribuzione, in capo al beneficiario: rapporto padre-figlio, franchigia €1.000.000, aliquota 4%. Imposta dovuta: €0. Se invece il beneficiario fosse un soggetto estraneo, aliquota 8% senza franchigia su €600.000 = €48.000.

    Quando far verificare a un professionista

    Le regole su soggetti passivi e franchigie sono lineari nei casi semplici (un erede, un asse modesto, nessuna donazione pregressa). Diventano complesse quando entrano in gioco:

    • donazioni pregresse che hanno eroso la franchigia (regola del coacervo per il calcolo della franchigia residua);
    • trust e atti di destinazione, dove individuare il beneficiario “individuato” non è banale;
    • successioni con eredi all’estero o beni esteri (rapporti con convenzioni contro le doppie imposizioni);
    • azienda o partecipazioni che possono beneficiare dell’esenzione ex art. 3 c. 4-ter D.Lgs. 346/1990 se mantenute almeno 5 anni;
    • portatori di handicap grave, per la corretta attestazione della franchigia €1,5M.

    In questi scenari conviene rivolgersi a un erede esperto della procedura – di solito il notaio incaricato della pubblicazione del testamento, o il professionista che assiste il beneficiario nella dichiarazione di successione – per evitare errori che possono costare in termini di sanzioni e maggiore imposta accertata.

    Norme e fonti

    • art. 5 D.Lgs. 346/1990 – soggetti passivi dell’imposta sulle successioni e donazioni;
    • art. 1 D.Lgs. 346/1990 – oggetto dell’imposta;
    • art. 2 D.Lgs. 346/1990 – territorialità (residenza del defunto, beni situati in Italia);
    • D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 – riforma fiscale 2024-2025, in particolare disciplina dei trust e tassazione per trasparenza dei beneficiari individuati;
    • L. 104/1992, art. 3 c. 3 – franchigia €1,5M per portatori di handicap grave.

    FAQ

    Chi paga materialmente l’imposta di successione?
    Ciascun erede, legatario, donatario o beneficiario di trust paga sulla propria quota o sul bene ricevuto. L’imposta è personale, non grava sull’asse in sé: in una stessa successione conviventi diversi (coniuge, figli, fratelli) applicano aliquote e franchigie diverse.

    La franchigia di €1 milione vale una sola volta o per ogni figlio?
    Vale per ciascun beneficiario. Se i figli sono tre, ciascuno ha la propria franchigia di €1.000.000 sulla quota a lui spettante. La franchigia, però, si consuma con le donazioni ricevute in vita dallo stesso disponente (coacervo).

    Il beneficiario di un trust paga al momento del conferimento o dell’attribuzione?
    Dopo il D.Lgs. 139/2024, l’imposta è dovuta dal beneficiario individuato al momento dell’attribuzione effettiva dei beni o dei diritti, secondo il grado di parentela tra disponente e beneficiario. Per trust senza beneficiari individuati si applica l’aliquota residuale 8% senza franchigia.

    Cosa succede se non si presenta la dichiarazione di successione entro 12 mesi?
    Scattano sanzioni amministrative (omessa o tardiva dichiarazione), oltre agli interessi sull’imposta dovuta. La dichiarazione può essere presentata anche oltre il termine (tardiva) con sanzioni ridotte se in ravvedimento operoso. Se l’asse non comprende beni immobili e il valore complessivo non supera €100.000, ricorrendo le condizioni di legge, può sussistere esonero dalla dichiarazione: meglio comunque farla verificare a un professionista prima di omettere l’adempimento.

  • Ferie e festività: il calendario dei giorni 2026

    Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

    In sintesi

    Il lavoratore ha diritto ad almeno 4 settimane di ferie annuali retribuite (D.Lgs. 66/2003) e alle festività nazionali stabilite dalla legge 260/1949. Nel 2026 ci sono 12 festività nazionali fisse più la festa del santo patrono locale: alcune cadono di sabato o domenica, con effetti diversi a seconda del CCNL applicato.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 66/2003, artt. 9-10; L. 260/1949

    Tabella riepilogativa

    Festività nazionali 2026 (L. 260/1949)
    Data 2026 Festività Giorno della settimana
    1 gennaio Capodanno Giovedì
    6 gennaio Epifania Martedì
    5 aprile Pasqua Domenica
    6 aprile Lunedì dell’Angelo (Pasquetta) Lunedì
    25 aprile Liberazione Sabato
    1 maggio Festa del Lavoro Venerdì
    2 giugno Festa della Repubblica Martedì
    15 agosto Ferragosto Sabato
    1 novembre Ognissanti Domenica
    8 dicembre Immacolata Concezione Martedì
    25 dicembre Natale Venerdì
    26 dicembre Santo Stefano Sabato

    Il diritto alle ferie: quante settimane spettano

    Il D.Lgs. 66/2003 garantisce a ogni lavoratore almeno 4 settimane di ferie retribuite l’anno. Di queste, 2 settimane devono essere fruite entro l’anno di maturazione su richiesta del lavoratore; le restanti 2 settimane possono essere godute entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione. I CCNL possono prevedere periodi più lunghi. Il datore fissa le ferie tenendo conto delle esigenze del lavoratore, ma non può costringerlo a rinunciare alle ferie: il diritto alle ferie è irrinunciabile.

    Le festività nazionali e il trattamento economico

    Le festività ex L. 260/1949 sono 12 fisse più la festa del santo patrono della località in cui si lavora. Nei giorni festivi il lavoratore non è tenuto a prestare servizio, salvo le deroghe previste per i settori a ciclo continuo o in cui il CCNL ammette il lavoro festivo con maggiorazione. La retribuzione dei giorni festivi è comunque dovuta: il lavoratore percepisce la normale paga giornaliera anche se non lavora.

    Ferie maturate, ferie godute e monetizzazione

    Le ferie maturano proporzionalmente in corso d’anno. Non possono essere monetizzate durante il rapporto, salvo la quota eccedente le 4 settimane minime di legge se il CCNL lo prevede. Alla cessazione del rapporto le ferie non godute devono essere liquidate in denaro (indennità sostitutiva delle ferie). Il lavoratore ha diritto alla retribuzione piena durante le ferie, comprese le indennità continuative di fatto.

    Casi pratici

    Tizio – lavoro a ciclo continuo nel 2026

    Tizio lavora in uno stabilimento a ciclo continuo: il suo turno cade il 1° maggio 2026 (venerdì). Lavora regolarmente e riceve la retribuzione ordinaria più la maggiorazione per lavoro festivo prevista dal suo CCNL. La misura della maggiorazione varia per contratto collettivo.

    Caia – festività che cade in un giorno di ferie già pianificate

    Caia aveva pianificato le ferie dal 14 al 22 agosto 2026: il 15 agosto (Ferragosto) cade in quel periodo. Secondo la giurisprudenza prevalente, la festività non si consuma come giorno di ferie: il 15 agosto non viene scalato dal suo monte ferie, perché si tratta di un diritto autonomo.

    Sempronio – nuovo assunto a giugno 2026

    Sempronio inizia a lavorare il 1° giugno 2026 con CCNL che prevede 26 giorni di ferie annui. Al 31 dicembre avrà maturato 26 × 7/12 ≈ 15 giorni. Potrà goderne almeno 7 (2 settimane) entro fine anno su richiesta; i restanti entro giugno 2028.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano per legge ogni anno?

    Almeno 4 settimane, pari a 20 giorni lavorativi per chi lavora 5 giorni a settimana. Molti CCNL prevedono un numero superiore (spesso 26 o 28 giorni). Il diritto è irrinunciabile: non si può rinunciare alle ferie in cambio di un compenso durante il rapporto.

    Se una festività cade di domenica, si recupera il lunedì?

    Dipende dal CCNL applicato. La legge non prevede automaticamente un giorno di recupero: è la contrattazione collettiva a stabilire se spetta una quota aggiuntiva o un giorno di riposo compensativo. Per la Pasqua il lunedì è già festivo per legge.

    Il 25 aprile 2026 cade di sabato: cosa spetta a chi non lavora il sabato?

    Se il lavoratore normalmente non lavora il sabato (settimana di 5 giorni), non perde la festività: secondo la giurisprudenza e molti CCNL ha diritto a una quota aggiuntiva di retribuzione o a un giorno sostitutivo. La disciplina esatta dipende dal contratto collettivo.

    Si possono perdere le ferie se non vengono usate entro l'anno?

    Le ferie non possono essere perse se il datore non ha messo il lavoratore in condizione di fruirne. La Corte di Giustizia UE ha chiarito che il diritto alle ferie non decade se il datore non ha invitato formalmente il lavoratore a goderne e non lo ha avvertito del rischio di perdita.

    La festività del patrono si applica dove si trovano gli uffici o dove vive il lavoratore?

    Si applica in relazione alla sede di lavoro, non al domicilio del lavoratore. Se gli uffici sono a Milano, la festività del patrono è Sant’Ambrogio (7 dicembre), indipendentemente da dove risiede il dipendente.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 31 CTS – Revisione legale dei conti

    Art. 31 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Revisione legale dei conti

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: ((1.500.000 euro)) ; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: ((3 milioni di euro)) ; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: ((20 unità)) .

    2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

    3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

  • Art. 691 Codice della Navigazione – Servizi della navigazione aerea

    Art. 691 Codice della Navigazione – Servizi della navigazione aerea

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I servizi della navigazione aerea, conformemente alla normativa comunitaria in vigore, si distinguono in:

    a) servizi del traffico aereo, che includono: i servizi di controllo del traffico aereo, comprensivi dei servizi di controllo di area, dell'avvicinamento e dell'aeroporto; i servizi di informazioni volo; i servizi consultivi sul traffico aereo; i servizi di allarme;

    b) servizi di meteorologia aeronautica;

    c) servizi di informazioni aeronautiche;

    d) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza. Art. 691-bis (Fornitura dei servizi della navigazione aerea). Fatta salva l'attuazione delle previsioni della normativa comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonché la redazione delle carte ostacoli, sono espletati da Enav S.p.a., società pubblica, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza. I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o certificazione. Enav S.p.a., sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra e assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. Essa cura, altresì, la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprietà. L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo stipulando … specifici atti d'intesa con l'ENAC da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa anche al fine di garantire un livello di sicurezza della fornitura dei servizi di navigazione aerea equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea . Sono fatte salve le sue attribuzioni in materia di meteorologia generale. DEI BENI DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE E DELLA POLIZIA DEGLI AEROPORTI Della proprietà e dell'uso degli aeroporti

  • Art. 37 DPR 445/2000 – Esenzioni fiscali

    Art. 37 DPR 445/2000 – Esenzioni fiscali

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo.

    2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.

  • CCNL Misericordie ANPAS: apprendistato 2024

    CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    CCNL Misericordie ANPAS: apprendistato 2024

    L’apprendistato professionalizzante è uno strumento per assumere giovani nel settore del soccorso e dell’assistenza con contratto di lavoro formativo. Il CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie disciplina durata, formazione obbligatoria e limiti numerici.

    In sintesi

    Il CCNL ANPAS-Misericordie prevede l’apprendistato professionalizzante con durata variabile: 18 mesi per la categoria A, 24 mesi per la B, 36 mesi per le categorie C-D-E. La formazione obbligatoria va da 40 a 120 ore annue. Il limite di età è 18-29 anni (17 con qualifica precedente). Max 3 apprendisti ogni 2 qualificati.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie (unificato)
    Parti datoriali
    ANPAS ODV · Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ODV
    Parti sindacali
    FP-CGIL · CISL-FP · UIL-FPL
    Data firma
    2 febbraio 2024
    Tipologia
    Apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015, art. 44)
    Età apprendista
    18-29 anni (17 anni se in possesso di qualifica triennale)

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato per categoria – CCNL ANPAS-Misericordie 2024
    Categoria di destinazione Durata apprendistato Formazione obbligatoria annua Profili di riferimento
    A 18 mesi 40-80 ore Ausiliario, addetto pulizie
    B 24 mesi 80-120 ore Autista, autista soccorritore
    C 36 mesi 120 ore OSS, animatore, impiegato amm.vo
    D 36 mesi 120 ore Infermiere, fisioterapista, assistente sociale
    E 36 mesi 120 ore Psicologo, direttore unità

    Nota: il CCNL prevede all’Allegato 3 i piani formativi dettagliati per l’apprendistato. Le ore di formazione indicate sono quelle di base; per titoli di studio più elevati il piano formativo si riduce proporzionalmente (40-120 ore secondo il titolo di studio posseduto).

    Il quadro normativo: D.Lgs. 81/2015 e CCNL

    L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 (artt. 41-47). Il CCNL ANPAS-Misericordie integra la norma di legge fissando le durate specifiche per categoria professionale e i contenuti della formazione aziendale. I principi generali della legge restano fermi:

    • Età: da 18 a 29 anni (da 17 se in possesso di qualifica professionale triennale).
    • Piano formativo individuale (PFI): obbligatorio; redatto contestualmente al contratto.
    • Tutor aziendale: obbligatorio; riferimento per la formazione pratica dell’apprendista.
    • Formazione trasversale: può essere svolta internamente o affidata a soggetti esterni accreditati.

    Formazione obbligatoria nel settore del soccorso

    Nel settore ANPAS-Misericordie, la formazione dell’apprendista si articola in due componenti:

    • Formazione trasversale di base (competenze trasversali, sicurezza sul lavoro, diritti e obblighi del lavoratore): parte obbligatoria con ore variabili in base al titolo di studio (da 40 ore per chi ha già la maturità, a più ore per chi non ha completato l’obbligo scolastico).
    • Formazione tecnico-professionale: specifica per il profilo (es. per l’autista soccorritore: normativa del trasporto sanitario, protocoll BLSD, gestione delle emergenze, uso DPI, radio-comunicazioni). Questa formazione è svolta in affiancamento sul campo e/o in aula con esperti del settore.

    Il datore di lavoro è obbligato a concedere all’apprendista i permessi retribuiti necessari per la formazione senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione.

    Limiti numerici e agevolazioni

    Il CCNL fissa un rapporto numerico tra apprendisti e qualificati: massimo 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati (150%). Per le organizzazioni con meno di 9 dipendenti, il limite è del 70% dell’organico. In ogni caso, le organizzazioni che non hanno mai formato o non formano apprendisti possono assumere fino a 3 apprendisti in prima battuta.

    Le agevolazioni contributive per l’apprendistato (aliquote ridotte per il datore) sono stabilite dalla legge e non variano per CCNL. Il CCNL non esclude esplicitamente i profili con iscrizione obbligatoria ad albi professionali dall’apprendistato (a differenza di alcuni altri contratti), tranne che per le figure per cui la qualifica professionale richiede un titolo di studio universitario che presuppone un percorso non compatibile con la durata dell’apprendistato.

    Recesso al termine dell’apprendistato

    Al termine dell’apprendistato, se nessuna delle parti recede (preavviso di 30 giorni), il contratto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato nella categoria di destinazione. L’apprendista acquisisce l’anzianità dalla data di assunzione come apprendista. Se il datore recede senza giusta causa al termine dell’apprendistato, si applicano le tutele del D.Lgs. 23/2015 (Jobs Act) proporzionate all’anzianità.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista autista soccorritore, 22 anni
    Tizio, 22 anni, viene assunto come apprendista per diventare autista soccorritore (categoria B). Il contratto dura 24 mesi. Nelle prime settimane, il tutor aziendale lo affianca su ambulanza come accompagnatore, illustrandogli le procedure. Parallelamente segue 80-120 ore di formazione in aula su BLSD, normativa sicurezza e comunicazioni radio. Al termine dei 24 mesi, senza recesso, è confermato come autista soccorritore B1 a tempo indeterminato.
    Caia – Apprendista OSS, già qualificata
    Caia, 24 anni, possiede già l’attestato regionale OSS. La Misericordia la assume con apprendistato per la categoria C (36 mesi). Poiché ha il diploma di qualifica OSS, le ore di formazione obbligatoria si riducono proporzionalmente (circa 40 ore invece di 120). Il piano formativo si concentra sulla formazione specifica dell’ente (procedure interne, contesto territoriale).
    Sempronio – Organizzazione che supera il limite apprendisti
    Un’associazione ANPAS con 4 dipendenti qualificati vuole assumere 5 apprendisti. Il limite è 3 apprendisti ogni 2 qualificati = massimo 6 apprendisti (150% di 4). Cinque apprendisti rientrano nel limite. Se avesse solo 2 dipendenti qualificati, il massimo sarebbe 3 apprendisti. Superare il limite rende il contratto di apprendistato non valido.

    Domande frequenti

    Quanto dura l’apprendistato per un autista soccorritore nel CCNL ANPAS-Misericordie?
    La categoria B (autista soccorritore) prevede un apprendistato di 24 mesi con formazione obbligatoria di 80-120 ore annue, incluso il piano formativo individuale.
    Qual è la retribuzione dell’apprendista nel CCNL ANPAS-Misericordie?
    La retribuzione è pari al minimo tabellare della categoria di destinazione. Il CCNL ANPAS-Misericordie non prevede esplicitamente riduzioni percentuali del minimo per gli apprendisti; verificare il testo contrattuale aggiornato.
    L’apprendistato si può applicare agli OSS?
    Sì, gli OSS rientrano nella categoria C con apprendistato di 36 mesi. Se l’OSS ha già la qualifica regionale, le ore di formazione si riducono proporzionalmente.
    Quanti apprendisti può assumere un’organizzazione ANPAS-Misericordie?
    Il limite è di 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati (150%). Per organizzazioni con meno di 9 dipendenti, il limite è del 70% dell’organico.
    Cosa succede al termine dell’apprendistato?
    Se nessuna parte recede (preavviso 30 giorni), il contratto si converte automaticamente a tempo indeterminato nella categoria di destinazione. L’anzianità decorre dalla data di assunzione come apprendista.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie del 2 febbraio 2024. La disciplina dell’apprendistato si fonda sul D.Lgs. 81/2015. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Edilizia Cooperative: apprendistato professionalizzante 2025

    CCNL Edilizia (Cooperative)

    CCNL Edilizia Cooperative: apprendistato professionalizzante 2025-2028

    Il settore edile ha un sistema di apprendistato strutturato attorno alla rete bilaterale delle Scuole Edili (Formedil), con obblighi formativi precisi e percentuali retributive crescenti nel triennio.

    In sintesi

    L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Edilizia Cooperative dura 36 mesi (48 per i tecnici di macchine). La retribuzione è una percentuale della paga dell’operaio qualificato: 45% al 1° anno fino all’80% al 4° anno. La formazione obbligatoria (16 ore ingresso + 8 ore/anno) si svolge nelle Scuole Edili provinciali (Formedil). La Cassa Edile è obbligatoria anche per gli apprendisti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
    Parti firmatarie (sindacali)
    FENEAL-UIL · FILCA-CISL · FILLEA-CGIL
    Ultimo rinnovo
    21 febbraio 2025
    Vigenza
    1° febbraio 2025 – 30 giugno 2028
    Base legale apprendistato
    D.Lgs. 81/2015, art. 41-47; accordi bilaterali Formedil

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato professionalizzante – CCNL Edilizia Cooperative (settore industria/cooperative)
    Anno % retribuzione operaio qualificato Paga oraria indicativa (post 1° marzo 2026) Ore formazione annua
    1° anno 45% ~5,38 €/ora 16 ore (ingresso) + 8 annue
    2° anno 60% ~7,18 €/ora 8 ore
    3° anno 70% ~8,37 €/ora 8 ore
    4° anno (se previsto) 80% ~9,57 €/ora 8 ore

    La paga indicativa è calcolata sulla paga base oraria dell’operaio qualificato (2° livello, ~11,96 €/ora dal 1° marzo 2026). Le ore di formazione sono retribuite come ore ordinarie. Le percentuali si applicano anche alla quota accantonata dalla Cassa Edile.

    Tipologie di apprendistato nel settore edile

    Il D.Lgs. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato. Nel CCNL Edilizia Cooperative la forma prevalente è l’apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015), finalizzato all’acquisizione di una qualifica professionale operaia. Le altre tipologie (apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale; apprendistato di alta formazione e ricerca) sono meno diffuse nel settore edile operaio ma possono applicarsi a figure tecniche e impiegatizie.

    Durata e qualifiche conseguibili

    La durata del periodo di apprendistato professionalizzante varia in base alla qualifica da acquisire:

    • 36 mesi: per la maggior parte delle qualifiche operative – muratore, carpentiere in legno, ferraiolo, piastrellista, pittore edile, conciatetti, pavimentista, installatore di impianti base;
    • 48 mesi: per il tecnico di macchine per movimento terra (gruista, operatore escavatore), per la complessità delle competenze richieste.

    Al termine del periodo, l’apprendista consegue la qualifica corrispondente (generalmente operaio qualificato 2° livello o, per qualifiche più specialistiche, operaio specializzato 3° livello) e viene inquadrato definitivamente.

    La formazione obbligatoria: Scuole Edili e Formedil

    Il sistema formativo bilaterale dell’edilizia è uno dei più strutturati tra i contratti collettivi italiani. Ogni lavoratore che entra per la prima volta nel settore edile deve seguire:

    • Corso base di 16 ore in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), obbligatorio all’ingresso;
    • Aggiornamento annuale di 8 ore per tutta la durata dell’apprendistato.

    Queste attività formative si svolgono presso le Scuole Edili provinciali aderenti al sistema Formedil (Ente nazionale per la formazione e la sicurezza in edilizia), finanziate pariteticamente da datori e lavoratori tramite contributi alla Cassa Edile. Le ore di formazione sono retribuite come ore di lavoro ordinario.

    Oltre alla formazione sulla sicurezza, le Scuole Edili erogano corsi di specializzazione e aggiornamento per operai già qualificati (gruisti, addetti a impianti, ponteggiatori).

    La Cassa Edile per gli apprendisti

    La Cassa Edile opera per gli apprendisti edili esattamente come per gli operai ordinari: la cooperativa versa il 18,50% lordo della paga dell’apprendista (calcolata sulla percentuale del qualificato spettante per l’anno di apprendistato) a titolo di accantonamento per ferie e gratifica natalizia. Gli apprendisti hanno diritto alle stesse liquidazioni semestrali degli operai e alle prestazioni bilaterali della Cassa.

    Questa copertura è importante perché garantisce all’apprendista edile prestazioni che in altri settori sarebbero gestite diversamente. Anche un apprendista al 1° anno matura ferie e tredicesima tramite la Cassa Edile.

    Obblighi dell’impresa tutrice e del tutor aziendale

    La cooperativa che assume un apprendista deve designare un tutor aziendale, che può essere il capocantiere o un operaio di livello superiore. Il tutor ha il compito di affiancare l’apprendista nelle attività lavorative, trasmettere le competenze pratiche del mestiere e vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza. La presenza di un tutor qualificato è un requisito per la validità del contratto di apprendistato.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista muratore al 1° anno
    Tizio, 19 anni, viene assunto come apprendista muratore da una cooperativa edile. Al 1° anno la sua paga oraria è il 45% di quella di un operaio qualificato: circa 5,38 €/ora (post-marzo 2026). Nella prima settimana segue le 16 ore di corso base sulla sicurezza in Scuola Edile, retribuite come ordinarie. La Cassa Edile riceve il 18,50% della sua paga per ferie e tredicesima.
    Caia – Apprendista piastrellista, conversione a tempo indeterminato
    Caia completa i 36 mesi di apprendistato come piastrellista (2° livello qualificato). La cooperativa non recede al termine: il contratto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato. Caia è ora inquadrata come operaia qualificata (2° livello) con paga oraria piena e tutti i diritti contrattuali. Il periodo di apprendistato le conta nell’anzianità per APE, preavviso e comporto.
    Sempronio – Apprendista gruista, 48 mesi
    Sempronio viene assunto come apprendista per il conseguimento dell’abilitazione da gruista (tecnico di macchine per movimento terra, 48 mesi). Al 3° anno ha una paga pari al 70% di quella dell’operaio qualificato. Al termine del 4° anno (80%), sostenuto l’esame per l’abilitazione presso la Scuola Edile, viene inquadrato come operaio specializzato (3° livello) con il relativo patentino abilitativo.

    Domande frequenti

    Quanto dura l’apprendistato professionalizzante nel CCNL Edilizia Cooperative?
    La durata standard è di 36 mesi per la maggior parte delle qualifiche operative. Per i tecnici di macchine per movimento terra la durata è di 48 mesi. Al termine, senza recesso del datore, il rapporto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato.
    Quanto guadagna un apprendista edile?
    La retribuzione è una percentuale della paga dell’operaio qualificato: 45% al 1° anno, 60% al 2°, 70% al 3°, 80% al 4° (ove previsto). Dal 1° marzo 2026 la paga al 1° anno è circa 5,38 €/ora.
    Cos’è la Scuola Edile (Formedil) e come funziona?
    Il Formedil è l’ente bilaterale nazionale per la formazione edilizia. Le Scuole Edili provinciali erogano la formazione obbligatoria: 16 ore di sicurezza all’ingresso + 8 ore annue di aggiornamento, retribuite come ore ordinarie.
    La Cassa Edile è obbligatoria anche per gli apprendisti?
    Sì. La cooperativa versa il 18,50% della paga dell’apprendista alla Cassa Edile per ferie e gratifica natalizia, con le stesse modalità degli operai ordinari. Gli apprendisti hanno diritto alle liquidazioni semestrali e alle prestazioni bilaterali.
    Cosa succede se l’apprendista non supera la qualifica?
    Al termine del periodo di apprendistato, se il datore valuta che l’apprendista non abbia raggiunto la qualifica, può recedere dal contratto con preavviso. Se non recede, il rapporto si converte automaticamente in tempo indeterminato con la qualifica di riferimento.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, gratifica natalizia e EVR.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia (Industria e Cooperative) del 21 febbraio 2025. La disciplina dell’apprendistato è regolata dal D.Lgs. 81/2015 e dagli accordi bilaterali Formedil; le percentuali retributive sono quelle del CCNL nazionale per il settore industria e cooperative. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL o la Scuola Edile territorialmente competente.

  • Art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001 – Reati ambientali

    Art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Reati ambientali

    In vigore dal 04/07/2001

    1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote; e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma; e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote ((nei casi previsti dal terzo comma)) ; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

    1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo

    9. 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote; a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote; b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote; 3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote; 3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote; 3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis: 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote; 3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; 4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote; c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote; f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116 ; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

    2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all' articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152 , le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), ((b) ed e),)) sono diminuite da un terzo a due terzi.

    3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992 , rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

    4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall' articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

    5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

    6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall' articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .

    7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, (( lettera a) )) , numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis , 452-quater , 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale , agli articoli 256 , 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e all' articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 , si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi ((dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto)) .

    8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all' articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e all' articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 , si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 .

  • CCNL Aninsei Scuola Privata Laica: apprendistato professionalizzante

    CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    Apprendistato nel CCNL Aninsei: regole, retribuzioni e limiti

    Le scuole private laiche aderenti ad Aninsei possono assumere giovani con il contratto di apprendistato professionalizzante. Il CCNL fissa percentuali retributive, limiti di utilizzo e obblighi formativi per una delle formule contrattuali più usate per l’inserimento lavorativo.

    In sintesi

    Il CCNL Aninsei ammette solo l’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015) per lavoratori tra 18 e 29 anni. La retribuzione è all’85% nel 1° anno, 90% nel 2°, 100% dal 3° in poi. Il limite è il 20% del personale. L’istituto deve aver mantenuto almeno il 70% degli apprendisti precedenti nei 24 mesi prima di assumerne di nuovi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Aninsei (Confindustria Federvarie) · Uil-Scuola Rua
    Vigenza
    1° settembre 2024 – 31 dicembre 2027
    Norma di legge
    D.Lgs. 81/2015, art. 44 (apprendistato professionalizzante)
    Età ammessa
    18-29 anni

    Tabella riepilogativa

    Retribuzione dell’apprendista per anno – CCNL Aninsei
    Anno di apprendistato % del minimo tabellare Esempio livello IV (1.491,38 €) Esempio livello VI (1.589,64 €)
    Primo anno 85% 1.267,67 € 1.351,19 €
    Secondo anno 90% 1.342,24 € 1.430,68 €
    Terzo anno e successivi 100% 1.491,38 € 1.589,64 €

    Le percentuali si applicano al minimo tabellare del livello di qualifica per cui si svolge l’apprendistato. Tredicesima, salario di anzianità (se maturato) e altre voci spettano in modo pieno. L’importo mensile lordo effettivo dipende dal livello di qualifica indicato nel contratto individuale.

    Tipologie di apprendistato e limiti del CCNL Aninsei

    Il D.Lgs. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato. Il CCNL Aninsei disciplina esclusivamente l’apprendistato professionalizzante (art. 44), destinato a:

    • Lavoratori tra i 18 e i 29 anni;
    • Assunzione finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali.

    Non è ammessa dalla disciplina contrattuale la tipologia per la «qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore» (art. 43) né l’apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45). La scelta delle altre tipologie rimanderebbe alla sola disciplina legale e richiederebbe un accordo integrativo.

    Limiti numerici e condizioni di assunzione

    Il CCNL Aninsei pone due condizioni per assumere apprendisti:

    1. Limite quantitativo: il numero di apprendisti non può superare il 20% degli addetti dipendenti a tempo indeterminato e a termine presenti nell’istituto al momento dell’assunzione;
    2. Tasso di stabilizzazione: l’istituto non può assumere nuovi apprendisti se, nei 24 mesi precedenti, non ha mantenuto almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato era già scaduto. Il calcolo esclude i casi di recesso del lavoratore, mancato superamento del periodo di prova e dimissioni.

    Queste condizioni tutelano i lavoratori dal rischio che l’apprendistato venga usato come strumento di turn-over a basso costo, anziché come reale percorso formativo.

    Il piano formativo individuale

    Il contratto di apprendistato professionalizzante deve contenere un piano formativo individuale (PFI) che descriva le competenze da acquisire, le modalità di formazione interna e, se previste, le ore di formazione pubblica esterna. La legge (D.Lgs. 81/2015) fissa un monte-ore minimo di formazione. Il tutor aziendale è obbligatorio e deve essere nominato al momento dell’assunzione: accompagna l’apprendista nel percorso formativo e certifica l’acquisizione delle competenze.

    Al termine dell’apprendistato

    Alla scadenza del contratto di apprendistato, il datore può:

    • Confermare il lavoratore a tempo indeterminato: è sufficiente non recedere; il rapporto prosegue automaticamente. Il periodo di apprendistato si computa nell’anzianità di servizio;
    • Recedere con preavviso: il datore deve comunicare il recesso entro la scadenza del contratto, rispettando un preavviso di 30 giorni (equiparato al preavviso per i livelli I-II, sotto i 10 anni di servizio). Il recesso non richiede giustificato motivo.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista ausiliare (livello I) nel primo anno
    Tizio, 20 anni, è assunto come apprendista ausiliare (livello I) in un nido privato laico. Nel primo anno la sua retribuzione è l’85% del minimo tabellare: 0,85 × 1.322,51 = 1.124,13 euro lordi mensili. A dicembre riceve la tredicesima completa (1.124,13 euro). Nel secondo anno passa al 90%: 1.190,26 euro. Dal terzo anno ha diritto al minimo pieno di 1.322,51 euro.
    Caia – Educatrice in apprendistato (livello IV)
    Caia, 24 anni, viene assunta come educatrice di scuola dell’infanzia (livello IV) con contratto di apprendistato professionalizzante triennale. Il piano formativo individuale prevede 120 ore annue di formazione interna (metodologia pedagogica, sicurezza, primo soccorso). Al termine dei 3 anni, superato positivamente il percorso, il datore la assume a tempo indeterminato. Il periodo di apprendistato si computa nell’anzianità: Caia matura subito il salario di anzianità di 20 euro mensili dopo 2 anni.
    Sempronio – Istituto che viola il tasso di stabilizzazione
    Un istituto scolastico laico ha avuto 5 apprendisti negli ultimi 24 mesi, di cui solo 2 sono stati confermati (tasso: 40%). Il tasso minimo è del 70%. L’istituto non può assumere nuovi apprendisti finché non porta il tasso di stabilizzazione al 70% o superiore, ovvero fino a quando non conferma a tempo indeterminato una quota sufficiente di ex-apprendisti.

    Domande frequenti

    Quanto viene pagato un apprendista nel CCNL Aninsei?
    L’85% del minimo tabellare nel primo anno, il 90% nel secondo anno, il 100% (minimo pieno) dal terzo anno in poi. La tredicesima spetta per intero dal primo giorno.
    Fino a che età si può essere assunti con l’apprendistato?
    Fino ai 29 anni. Il limite è 29 anni compiuti al momento dell’assunzione. Il contratto può protrarsi oltre i 29 anni se è già in corso.
    L’apprendistato è usato per assumere docenti di scuola secondaria?
    In via teorica è possibile (livello VI), ma raro nella pratica: i docenti di secondaria devono avere laurea e abilitazione, titoli che i giovani di 18-29 anni stanno ancora conseguendo. È più comune per i profili ATA e per gli educatori.
    Quanti apprendisti può avere un istituto?
    Massimo il 20% del totale dei dipendenti. Inoltre l’istituto deve aver stabilizzato almeno il 70% degli apprendisti precedenti negli ultimi 24 mesi.
    Il contratto di apprendistato ha un periodo di prova?
    No specificamente regolato in modo distinto. Per i contratti a termine (di cui l’apprendistato è una forma speciale) il CCNL Aninsei fissa un massimo di 1 mese di prova.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi 2025-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e congedi, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei) del 15 giugno 2024, vigente dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027. L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dall’art. 44 del D.Lgs. 81/2015. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, la Uil-Scuola Rua o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.