Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 74 DPR 230/2000 – Perquisizioni

    Art. 74 DPR 230/2000 – Perquisizioni

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Le operazioni di perquisizione previste dall'articolo 34 della legge sono effettuate dal personale del Corpo di polizia penitenziaria alla presenza di un appartenente a tale Corpo, di qualifica non inferiore a quella di vice sovrintendente. Il personale che effettua la perquisizione e quello che vi presenzia deve essere dello stesso sesso del soggetto da perquisire.

    2. La perquisizione può non essere eseguita quando è possibile compiere l'accertamento con strumenti di controllo.

    3. Le perquisizioni nelle camere dei detenuti e degli internati devono essere effettuate con rispetto della dignità dei detenuti nonché delle cose di appartenenza degli stessi.

    4. Il regolamento interno stabilisce quali sono le situazioni, con quella prevista dall'articolo 83, in cui si effettuano perquisizioni ordinarie.

    5. Per procedere a perquisizione fuori dei casi ordinari è necessario l'ordine del direttore.

    6. Per operazioni di perquisizione generale il direttore può avvalersi, in casi eccezionali, della collaborazione di personale appartenente alle Forze di polizia e alle altre Forze poste a disposizione del Prefetto, ai sensi del quinto comma dell'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121 .

    7. In casi di particolare urgenza, il personale procede di sua iniziativa alla perquisizione, informandone immediatamente il direttore, specificando i motivi che hanno determinato l'urgenza.

  • Art. 47-quinquies L. 354/1975 – Detenzione domiciliare speciale

    Art. 47-quinquies L. 354/1975 – Detenzione domiciliare speciale

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo, secondo le modalità di cui al comma 1-bis.

    1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-bis, l’espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite.

    2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull’amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.

    3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all’esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l’articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.

    4. All’atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.

    5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

    6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.

  • Sostituti d’imposta e tredicesima sostitutiva: casi pratici comma 11 LB 2026

    Il comma 11 LB 2026 chiarisce un punto che, nella pratica, decide se la tredicesima di dicembre 2026 arriva piu pesante o piu leggera in busta paga: chi sono i sostituti d’imposta autorizzati ad applicare l’imposta sostitutiva del 10% introdotta dal comma 10. La norma non parla a tutti i datori di lavoro indistintamente, ma traccia un perimetro preciso, escludendo soggetti che pure trattengono ritenute fiscali. Capire questa cornice e fondamentale per non sbagliare a leggere il cedolino di fine anno e per non rincorrere richieste di rimborso che il sistema non prevede.

    Il quadro normativo in due passaggi

    Il quadro e tracciato da tre commi della legge 199/2025 (legge di bilancio 2026) che vanno letti insieme. Il comma 10 introduce una imposta sostitutiva del 10% sulla tredicesima 2026 per i dipendenti privati con reddito complessivo dell’anno precedente non superiore a 28.000 euro. Il comma 11 perimetra l’ambito soggettivo lato datore: applicano l’agevolazione i soli sostituti d’imposta del settore privato. Il comma 18 elenca per esclusione i soggetti a cui la misura non si applica, ossia le amministrazioni pubbliche e alcuni datori specifici (tra cui certi soggetti del comparto bancario indicati dalla norma).

    L’esito pratico e netto: il dipendente non sceglie. Se il proprio datore rientra tra i sostituti privati autorizzati, la sostitutiva viene applicata d’ufficio in busta paga sulla tredicesima. Se invece il datore appartiene alla zona di esclusione, la tredicesima resta tassata in modo ordinario, con aliquota progressiva IRPEF e detrazioni a scaglioni.

    Ambito sostituti privati vs esclusi

    I sostituti d’imposta tipicamente inclusi sono datori di lavoro privati con dipendenti subordinati: societa di capitali e di persone, ditte individuali, studi professionali, cooperative, associazioni datoriali del privato. La forma giuridica conta meno della natura: cio che rileva e che il rapporto sia di lavoro dipendente nel settore privato e che il datore eserciti la funzione di sostituto sulla base delle ordinarie regole del DPR 600/1973.

    Sono esclusi per espressa previsione del comma 18 i datori del settore pubblico, ossia le amministrazioni pubbliche che gestiscono i propri dipendenti tramite cedolini emessi nei circuiti pubblici (compreso, in molti casi, il circuito NoiPA per le strutture centrali). L’esclusione si fonda sulla natura del rapporto e sulla disciplina specifica del comparto pubblico, non sulla volonta del singolo dirigente o del singolo lavoratore. Sono inoltre esclusi specifici soggetti del comparto bancario individuati dalla norma: si tratta di una platea ristretta e definita, non di tutto il settore creditizio.

    Meccanismo applicativo del 10%

    Una volta verificata l’appartenenza all’ambito del comma 11, il sostituto procede in autonomia: identifica i dipendenti potenzialmente beneficiari sulla base del reddito complessivo dell’anno precedente comunicato in CU o desumibile dalle informazioni in suo possesso, applica l’imposta sostitutiva del 10% sulla quota di tredicesima erogata e indica l’operazione nella Certificazione Unica relativa al 2026 (rilasciata nel 2027). A fine anno, in sede di conguaglio, ricalcola le quote per tenere conto di eventuali rapporti cessati, di tredicesime maturate solo in parte e dell’effettivo reddito complessivo dell’anno precedente: se emerge che la soglia di 28.000 euro era stata superata, recupera l’imposta non versata; se invece il lavoratore aveva diritto e l’applicazione era stata omessa, riconosce la differenza a credito.

    Cinque casi pratici applicati

    Caso 1 – Operaio metalmeccanico, reddito 25.000 euro

    Marco lavora come operaio di IV livello in una SpA metalmeccanica della provincia di Brescia. Il suo CCNL prevede tredicesima ordinaria pari a una mensilita lorda, circa 2.080 euro lordi. Reddito complessivo 2025 dichiarato: 25.000 euro. Il datore e una societa di capitali del settore privato, quindi rientra a pieno titolo nei sostituti del comma 11. Il reddito e sotto la soglia di 28.000.

    Sul cedolino di dicembre 2026 il datore applica la sostitutiva del 10%: 208 euro di imposta sostitutiva al posto della tassazione ordinaria. Con IRPEF ordinaria, sulla stessa tredicesima Marco avrebbe scontato un’aliquota effettiva che, considerando scaglione di appartenenza e detrazioni, si attesta tipicamente intorno al 23-25%, ossia 480-520 euro. Il risparmio netto stimato e di circa 270-310 euro su quella mensilita. Marco non deve presentare istanze: l’operazione e gestita interamente in busta paga.

    Caso 2 – Impiegata commercio, reddito 27.000 euro

    Giulia e impiegata amministrativa di V livello in una Srl che opera nel commercio all’ingrosso. Reddito complessivo 2025: 27.000 euro. CCNL Commercio Confcommercio, tredicesima pari a una mensilita lorda di circa 1.950 euro. Anche qui il datore e un sostituto privato, dentro il perimetro del comma 11, e il reddito e sotto soglia.

    Il sostituto applica il 10% sostitutivo: 195 euro. La differenza rispetto alla tassazione ordinaria sara visibile confrontando il cedolino di dicembre 2026 con quello di dicembre 2025: a parita di tredicesima lorda, la trattenuta fiscale sara nettamente piu bassa. Giulia, leggendo la propria busta paga, trovera una voce dedicata (denominazione tecnica variabile a seconda del software paghe, spesso “Imposta sost. tredic. art. 1 c. 10 L. 199/2025” o sigla analoga) e una trattenuta IRPEF ordinaria azzerata sulla quota di tredicesima.

    Caso 3 – Dirigente PA, esclusa per comma 18

    Elena e dirigente di seconda fascia di un ministero. Reddito complessivo 2025: 26.500 euro (ipotesi semplificata per il caso). Anche se rientrerebbe sotto soglia, la sua amministrazione e un datore pubblico ed e quindi espressamente esclusa dall’ambito del comma 11 in forza del comma 18. La tredicesima di dicembre 2026 viene tassata secondo le regole ordinarie del cedolino pubblico, con aliquota progressiva, detrazioni e addizionali. Nessuna sostitutiva, nessuna voce specifica.

    Elena non puo “richiedere” l’applicazione: la norma non rimette al lavoratore la scelta, ne consente al datore pubblico di applicarla. Eventuali tentativi di rivendicazione individuale, in sede di dichiarazione dei redditi, non hanno appiglio normativo. Va anche evitata la confusione con altre misure di favore (es. detrazioni o bonus specifici), che vivono di regole proprie e non vanno mescolate con la sostitutiva sulle tredicesime.

    Caso 4 – Ex collaboratore part-time, cessato a giugno

    Paolo ha lavorato part-time orizzontale (20 ore) presso una Srl di servizi fino al 30 giugno 2026, quando il rapporto e cessato per scadenza del contratto a termine. Reddito complessivo 2025: 18.000 euro. La tredicesima e stata pagata in quota maturata al momento della cessazione (sei dodicesimi) insieme alle competenze finali di luglio.

    Anche su questa quota di tredicesima il sostituto privato applica la sostitutiva del 10%, perche il rapporto rientra nel comma 11 e il reddito 2025 e sotto soglia. La quota maturata, ipotizzata in 520 euro lordi, sconta 52 euro di sostitutiva. Se nel corso del 2026 Paolo iniziasse un nuovo rapporto presso un altro datore privato, anche il nuovo sostituto applicherebbe l’agevolazione sulla propria tredicesima maturata, e in sede di conguaglio finale terra conto della CU del precedente rapporto per evitare duplicazioni.

    Caso 5 – Ricalcolo a conguaglio di fine anno

    Sara e impiegata di IV livello presso una SpA del settore servizi. A inizio dicembre il sostituto applica la sostitutiva sulla tredicesima sulla base del reddito 2025 indicato nella CU rilasciata a marzo 2026, pari a 27.800 euro: sotto soglia, quindi 10% sostitutivo. In sede di conguaglio di dicembre, pero, il software paghe verifica i compensi effettivamente erogati nel 2025 anche dopo correzioni e arrotondamenti gestionali, e rileva che il reddito complessivo dell’anno precedente effettivamente rilevante per la norma era pari a 28.150 euro.

    La sostitutiva, quindi, non era dovuta: il sostituto recupera l’importo gia non versato a titolo di sostitutiva e ricalcola la tredicesima con tassazione ordinaria, esponendo il differenziale tra le due tassazioni come trattenuta nel cedolino di dicembre o, eventualmente, nel cedolino di gennaio successivo. L’operazione e tecnica e non comporta sanzioni per Sara: il meccanismo del conguaglio e proprio quello previsto per assorbire questo tipo di scostamenti. Sara avra in ogni caso evidenza dell’operazione nella CU 2026 (rilasciata nel 2027), che ricostruisce in modo trasparente le imposte effettivamente dovute.

    Quando e come verificare

    Per un dipendente, le verifiche utili sono tre e si fanno senza bisogno di consulenti. La prima e l’autoverifica sul cedolino di dicembre 2026: cercare una voce dedicata alla sostitutiva sulla tredicesima e confrontare la trattenuta IRPEF con quella di dicembre 2025 a parita di lordo. La seconda e la lettura della CU 2026, che sara disponibile entro marzo 2027 nell’area riservata del datore o sul portale dell’Agenzia delle Entrate: la sostitutiva sara esposta in un campo specifico, distinto dalle ritenute IRPEF ordinarie. La terza, se sorgono dubbi, e il contatto con l’ufficio paghe o con il consulente del lavoro del datore, che e tenuto a fornire chiarimenti sul calcolo applicato.

    Per chi non si sente a proprio agio nell’interpretare la busta paga, il CAF o il patronato sindacale offrono assistenza, in particolare in sede di dichiarazione dei redditi 2027 (modello 730/2026): in quella sede sara possibile verificare la corretta esposizione della sostitutiva sulla tredicesima nella CU pre-compilata e segnalare eventuali anomalie. Va invece evitata la tentazione di interpretare la norma in autonomia per chiedere l’applicazione del 10% in casi che la legge esclude: il perimetro del comma 11, integrato dal comma 18, e tassativo.

    Norme e fonti

    • Art. 1, comma 10, L. 27 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) – istituzione dell’imposta sostitutiva del 10% sulla tredicesima 2026 per dipendenti privati con reddito 2025 non superiore a 28.000 euro
    • Art. 1, comma 11, L. 199/2025 – ambito soggettivo dei sostituti d’imposta autorizzati ad applicare l’agevolazione (settore privato)
    • Art. 1, comma 18, L. 199/2025 – esclusioni: amministrazioni pubbliche e specifici datori del comparto bancario indicati dalla norma
    • DPR 29 settembre 1973 n. 600 – disciplina generale dei sostituti d’imposta (artt. 23 e seguenti)
    • Certificazione Unica 2027 (riferita all’anno d’imposta 2026) – esposizione della sostitutiva applicata sulla tredicesima

    FAQ

    Posso chiedere io l’applicazione del 10% se il mio datore non la applica?

    No: la norma non prevede un’opzione del lavoratore. Se il datore rientra nell’ambito del comma 11 e il reddito 2025 e sotto soglia, l’applicazione e automatica; se il datore rientra nelle esclusioni del comma 18 (PA o specifici datori bancari indicati dalla norma) l’agevolazione non e applicabile e non puo essere recuperata in dichiarazione.

    Cosa succede se cambio lavoro durante il 2026?

    Ogni sostituto privato applica la sostitutiva sulla quota di tredicesima maturata nel proprio rapporto, sulla base del reddito 2025 desumibile dalla CU. In sede di conguaglio finale, il nuovo sostituto tiene conto della CU del precedente rapporto per evitare duplicazioni o disallineamenti rispetto alla soglia dei 28.000 euro.

    La sostitutiva si applica anche su quote arretrate di tredicesima?

    La norma riguarda la tredicesima erogata nel 2026 ai dipendenti che soddisfano i requisiti soggettivi del comma 11 e oggettivi del comma 10. Eventuali arretrati riferiti ad annualita precedenti seguono le regole ordinarie di tassazione vigenti per quegli anni e non beneficiano della sostitutiva 2026.

    Come verifico in busta paga che la sostitutiva sia stata applicata correttamente?

    Sul cedolino di dicembre 2026 deve comparire una voce dedicata di imposta sostitutiva sulla tredicesima (denominazione variabile a seconda del software paghe) e la trattenuta IRPEF ordinaria sulla quota di tredicesima deve risultare azzerata o ridotta in misura coerente. In caso di dubbi, e utile chiedere all’ufficio paghe del datore o, in sede di dichiarazione dei redditi 2027, farsi assistere da un CAF o da un patronato.

  • Art. 1290 Codice della Navigazione – Perdita presunta

    Art. 1290 Codice della Navigazione – Perdita presunta

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per le navi e gli aeromobili, dei quali le ultime notizie risalgono ad un momento anteriore alla data dell’entrata in vigore del codice, il termine per la presunzione di perdita, previsto negli articoli 162 e 761, decorre dalla data stessa, a meno che a tale data il termine che rimane ancora a decorrere, secondo le disposizioni delle leggi anteriori, sia più breve.

  • Art. 25 D.Lgs. 171/2005 – Bandiera nazionale e numeri di individuazione dell’unità

    Art. 25 D.Lgs. 171/2005 – Bandiera nazionale e numeri di individuazione dell’unità

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici. Dopo il numero di individuazione è apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto. 1-bis. Le unità già immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’ articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri di iscrizione già assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la lettera “X” di seguito ai predetti numeri di iscrizione.

    2. Le caratteristiche dei numeri di individuazione delle unità da diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

    3. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l’imbarcazione o la nave da diporto… con un numero di iscrizione che può essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia già stata utilizzata per l’identificazione di altra unità da diporto e che non risulti contraria all’ordine pubblico, alla moralità pubblica e al buon costume..

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 698 Codice della Navigazione – Aeroporti e sistemi aeroportuali d’interesse nazionale

    Art. 698 Codice della Navigazione – Aeroporti e sistemi aeroportuali d’interesse nazionale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono individuati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale , quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonché di quanto previsto nei progetti europei TEN. Con il medesimo procedimento si provvede alle modifiche del suddetto decreto del Presidente della Repubblica. Allo scopo di coordinare le politiche di sviluppo degli aeroporti di interesse regionale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un comitato di coordinamento tecnico, composto dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome, del Governo e degli enti aeronautici. La partecipazione al comitato di cui al presente comma non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborsi spese.

  • Art. 56 RD 12/1941 – Costituzione del collegio giudicante

    Art. 56 RD 12/1941 – Costituzione del collegio giudicante

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    (Costituzione del collegio giudicante). La corte di appello giudica con il numero invariabile di tre votanti.

  • Art. 12 bis D.Lgs. 74/2000 – Sequestro e confisca

    Art. 12 bis D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Sequestro e confisca

    In vigore dal 15/04/2000

    1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. ((2. Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.)) ((13))

  • Crisi, insolvenza e sovraindebitamento: esempi pratici sull’art. 2 CCII

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    In sintesi

    • L’art. 2 del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) raccoglie le definizioni cardine dell’intero corpus normativo: crisi, insolvenza, sovraindebitamento, consumatore, impresa minore e gruppi di imprese.
    • La crisi e’ definita come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza, manifestato dall’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a coprire le obbligazioni dei dodici mesi successivi.
    • L’insolvenza conserva la nozione fallimentare classica: incapacita’ del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, manifestata con inadempimenti o altri fatti esteriori.
    • Il sovraindebitamento riguarda il debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale: consumatore, professionista, impresa minore, imprenditore agricolo, start-up innovativa, ente del terzo settore.
    • L’impresa minore e’ identificata da tre parametri congiunti (attivo, ricavi, debiti) tutti sotto soglia nei tre esercizi precedenti.
    • La nozione di consumatore include la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attivita’ imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
    • Le definizioni dell’art. 2 sono il filtro d’ingresso a tutti gli strumenti del Codice: composizione negoziata, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piano del consumatore, liquidazione controllata.

    Prima degli esempi: perche’ le definizioni dell’art. 2 sono determinanti

    Le definizioni contenute nell’art. 2 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza non sono un esercizio teorico ma il vero spartiacque tra strumenti diversi e conseguenze giuridiche profondamente differenti. Stabilire se un debitore versi in crisi o in insolvenza, se sia un’impresa minore o un’impresa sopra soglia, se sia consumatore o professionista, significa decidere quale procedura risulti accessibile, quali tutele scattino, quali doveri gravino sugli organi sociali, quale tribunale sia competente.

    Una qualificazione errata in sede di accesso puo’ tradursi in inammissibilita’ del ricorso, perdita di tempo prezioso, aggravamento della posizione debitoria e, nei casi piu’ gravi, in responsabilita’ degli amministratori per omessa rilevazione tempestiva. Comprendere il senso tecnico di ciascuna definizione e’ percio’ il primo passo prima di parlare con un professionista o di valutare un percorso di risanamento.

    La distinzione tra crisi e insolvenza: una linea sottile ma decisiva

    La crisi e’ uno stato prospettico: guarda ai dodici mesi successivi e misura se i flussi di cassa attesi siano sufficienti a coprire le obbligazioni in scadenza. L’insolvenza, al contrario, e’ uno stato attuale e conclamato: il debitore non riesce piu’ a pagare regolarmente i propri debiti e questa incapacita’ si manifesta con inadempimenti, protesti, pignoramenti, revoche di affidamenti, perdita di fiducia dei fornitori.

    La distinzione e’ cruciale perche’ alcuni strumenti, come la composizione negoziata o gli accordi di ristrutturazione, presuppongono uno stato di crisi reversibile, mentre la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata si applicano allo stato di insolvenza ormai conclamato. Confondere i due piani significa scegliere lo strumento sbagliato, con conseguente rigetto da parte del tribunale o, peggio, perdita della possibilita’ di salvare l’impresa.

    Impresa minore, consumatore e sovraindebitamento: chi sta fuori dalla liquidazione giudiziale

    L’art. 2, comma 1, lettera d), individua i soggetti esclusi dalla liquidazione giudiziale e quindi destinatari delle procedure di sovraindebitamento. Vi rientrano il consumatore, il professionista, l’imprenditore agricolo, l’impresa minore (con attivo annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro e debiti non superiori a 500.000 euro nei tre esercizi precedenti), le start-up innovative e gli enti del terzo settore.

    La distinzione tra consumatore e debitore non consumatore e’ altrettanto importante: solo il consumatore, infatti, puo’ accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss. CCII), mentre il professionista o l’imprenditore minore devono ricorrere al concordato minore o alla liquidazione controllata. Il discrimine non e’ formale ma sostanziale: conta la natura del debito, non lo status anagrafico del debitore.

    Caso 1: la SRL manifatturiera con flussi prospettici in tensione

    Scenario. Tizio amministra una SRL meccanica con 4 milioni di ricavi, 25 dipendenti, magazzino fisiologico e portafoglio ordini in calo del 30% per l’uscita di un cliente storico. Le proiezioni dei dodici mesi successivi evidenziano un fabbisogno finanziario non coperto dai flussi attesi: rate mutuo, IVA trimestrale e stipendi non risulterebbero pagabili regolarmente da settembre in poi. L’impresa al momento non ha inadempimenti.

    Come si legge in pratica. La SRL non e’ insolvente: paga ancora regolarmente. E’ pero’ in crisi nell’accezione dell’art. 2, lettera a), perche’ i flussi prospettici a dodici mesi sono inadeguati. La situazione apre l’accesso alla composizione negoziata (art. 12 CCII) o, se la riorganizzazione e’ piu’ complessa, a un piano attestato o a un accordo di ristrutturazione. Gli amministratori hanno il dovere ex art. 3 CCII di attivare gli assetti adeguati e di intervenire tempestivamente.

    Documenti. Bilanci ultimi tre esercizi, situazione patrimoniale aggiornata, budget di tesoreria a dodici mesi, elenco fornitori e scadenziario, contratti bancari e di leasing, eventuale rating andamentale Centrale Rischi.

    Caso 2: la ditta individuale con protesti e fornitori non pagati

    Scenario. Caio gestisce una ditta individuale di commercio al dettaglio con 180.000 euro di ricavi annui, 240.000 euro di attivo e 380.000 euro di debiti complessivi. Ha tre cambiali protestate, ritardi superiori a sei mesi su due fornitori principali, sospensione del fido di cassa da parte della banca e cartelle esattoriali notificate. La famiglia non ha altre fonti di reddito.

    Come si legge in pratica. I tre parametri dell’impresa minore (attivo sotto 300.000, ricavi sotto 200.000, debiti sotto 500.000) risultano congiuntamente rispettati nell’ultimo triennio: Caio rientra nella definizione di impresa minore ex art. 2, lettera d). Essendo manifestamente insolvente, non puo’ accedere alla liquidazione giudiziale ma alle procedure di sovraindebitamento: concordato minore se vi e’ continuita’ o apporto di terzi, liquidazione controllata negli altri casi.

    Documenti. Visura camerale, dichiarazioni dei redditi triennio, bilanci di verifica, elenco protesti, estratto ruolo Agenzia Riscossione, contratti bancari, situazione familiare ISEE per la valutazione di meritevolezza.

    Caso 3: il consumatore con mutuo e finanziamenti personali

    Scenario. Sempronia, dipendente pubblica, ha contratto un mutuo prima casa, due prestiti personali per l’acquisto di un’auto e per spese mediche di un familiare, e una cessione del quinto. A seguito della separazione coniugale e di una riduzione di stipendio per malattia, le rate mensili superano il reddito netto. Non ha mai svolto attivita’ imprenditoriale o professionale autonoma.

    Come si legge in pratica. Sempronia e’ consumatore nell’accezione dell’art. 2, lettera e): persona fisica che ha contratto obbligazioni per scopi estranei a qualunque attivita’ imprenditoriale o professionale. Puo’ accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII), che consente la ristrutturazione anche senza il consenso dei creditori, purche’ il piano sia ritenuto dal giudice fattibile e la debitrice sia meritevole.

    Documenti. Buste paga ultimi tre anni, dichiarazione dei redditi, atto di mutuo e contratti di finanziamento, estratti conto, eventuale sentenza di separazione, documentazione sanitaria, certificazione ISEE, elenco completo dei creditori.

    Caso 4: la holding e le imprese controllate in difficolta’ coordinata

    Scenario. Una holding controlla tre societa’ operative: una manifatturiera in crisi prospettica, una commerciale ancora redditizia e una immobiliare con flussi in tensione per il calo del mercato locazioni. La capogruppo ha prestato garanzie incrociate. I bilanci consolidati evidenziano debiti finanziari intercompany e un fabbisogno coordinato che le societa’ non possono affrontare singolarmente.

    Come si legge in pratica. L’art. 2, lettera h), definisce i gruppi di imprese e l’art. 284 CCII consente la presentazione di un unico ricorso per piu’ societa’ del gruppo. La qualificazione di gruppo apre la strada a strumenti coordinati (composizione negoziata di gruppo, concordato di gruppo, accordi di ristrutturazione di gruppo) che permettono di ottimizzare la regolazione della crisi senza disgregare il valore industriale.

    Documenti. Bilanci consolidati e separati delle societa’ coinvolte, organigramma del gruppo, contratti infragruppo, garanzie incrociate, piani industriali coordinati, situazione debitoria consolidata per categoria di creditore.

    Caso 5: il professionista con studio individuale e debiti misti

    Scenario. Mevio esercita la professione di ingegnere in forma individuale. Ha contratto un mutuo per l’acquisto dello studio, un finanziamento per attrezzature professionali, ha debiti tributari per IVA e IRPEF non versati nell’ultimo biennio e una cessione del quinto contratta per esigenze personali. Reddito professionale in calo, parcelle inevase per oltre 80.000 euro.

    Come si legge in pratica. Mevio non e’ consumatore perche’ parte dei debiti deriva dall’attivita’ professionale (mutuo studio, finanziamento attrezzature, IVA). Non e’ nemmeno impresa minore perche’ la professione intellettuale non rientra nella definizione di impresa ex art. 2082 c.c. Rientra pero’ tra i soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale ex art. 2, lettera c), CCII e accede al concordato minore o alla liquidazione controllata, non al piano del consumatore.

    Documenti. Dichiarazioni dei redditi e modello unico triennio, libro cassa professionale, fatture emesse e ricevute, estratto ruolo, contratti di finanziamento, elenco clienti morosi, documentazione studio.

    Quando chiedere una verifica

    La qualificazione corretta della propria posizione rispetto alle definizioni dell’art. 2 CCII non si improvvisa: richiede una lettura combinata di bilanci, situazione finanziaria, natura dei debiti e prospettive a dodici mesi. Un errore in questa fase preclude l’accesso allo strumento giusto o espone gli amministratori a responsabilita’. Per una valutazione personalizzata e’ opportuno rivolgersi a un professionista qualificato: e’ possibile richiedere un contatto tramite fiscoinvestimenti.it.

    Norme e fonti collegate

    • Art. 3 CCII – doveri del debitore e adeguatezza degli assetti
    • Art. 12 CCII – composizione negoziata della crisi
    • Art. 25-octies CCII – segnalazioni dell’organo di controllo
    • Art. 67 CCII – piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
    • Art. 121 CCII – presupposti della liquidazione giudiziale
    • Art. 284 CCII – strumenti di regolazione della crisi di gruppo
    • Art. 2082 c.c. – nozione di imprenditore
    • Art. 2135 c.c. – imprenditore agricolo
    • Art. 2195 c.c. – imprenditori soggetti a registrazione
    • Direttiva (UE) 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva (insolvency)
    • D.Lgs. 83/2022 di recepimento della direttiva insolvency
    • Testo coordinato CCII su Normattiva

    Domande frequenti

    Qual e’ la differenza pratica tra crisi e insolvenza ai sensi dell’art. 2 CCII?
    La crisi e’ uno stato prospettico misurato sui flussi di cassa attesi a dodici mesi: l’impresa paga ancora ma non riuscira’ a farlo nei prossimi mesi. L’insolvenza e’ uno stato attuale: il debitore non paga piu’ regolarmente le obbligazioni in scadenza. La crisi consente strumenti di risanamento, l’insolvenza apre alla liquidazione.

    Quando un’impresa e’ considerata minore?
    Quando, nei tre esercizi precedenti, presenta congiuntamente attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi non superiori a 200.000 euro e debiti complessivi non superiori a 500.000 euro. Tutti e tre i parametri devono essere rispettati, anche solo uno sopra soglia esclude la qualifica.

    Un professionista puo’ essere considerato consumatore ai fini del piano di ristrutturazione?
    Solo se i debiti sono interamente estranei all’attivita’ professionale. Se anche una parte dei debiti deriva dall’esercizio della professione (es. mutuo per lo studio, finanziamento attrezzature, IVA professionale), non puo’ accedere al piano del consumatore ma al concordato minore o alla liquidazione controllata.

    Cosa significa sovraindebitamento secondo il Codice?
    E’ lo stato di crisi o insolvenza riferito ai soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale: consumatori, professionisti, imprese minori, imprenditori agricoli, start-up innovative ed enti del terzo settore. A questi soggetti si applicano procedure specifiche disciplinate negli artt. 65 e seguenti del CCII.

    Cosa rischiano gli amministratori che non rilevano tempestivamente la crisi?
    L’art. 3 CCII impone l’adozione di assetti organizzativi adeguati a rilevare tempestivamente lo stato di crisi. L’omessa o tardiva attivazione puo’ generare responsabilita’ civile verso la societa’, i soci e i creditori per aggravamento del dissesto, oltre a possibili profili sanzionatori previsti dal Codice e dalla disciplina societaria.

  • Art. 772 Codice della Navigazione – Giornale di bordo

    Art. 772 Codice della Navigazione – Giornale di bordo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Sul giornale di bordo devono essere annotati gli eventi indicati nell'articolo 835, i testamenti e ogni altro fatto di particolare importanza.

  • Sportello Unico Edilizia (SUE): casi pratici art. 5 T.U.E.

    L’articolo art. 5 T.U.E. istituisce lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), l’ufficio comunale che funge da unico punto di accesso per il privato in tutte le pratiche edilizie. Dal permesso di costruire alla SCIA, dalla CILA alle comunicazioni di fine lavori, il SUE coordina ogni interlocuzione con la pubblica amministrazione, integrandosi con il SUAP per gli interventi produttivi e dialogando con Soprintendenza, ASL, Vigili del Fuoco e gestori dei sottoservizi.

    Il quadro normativo

    Il SUE nasce con il Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001) e si inserisce nel solco della digitalizzazione della pubblica amministrazione delineata dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005, CAD). Ogni Comune deve istituire un’unica struttura che riceva le istanze edilizie, acquisisca i pareri degli enti terzi e rilasci i titoli abilitativi. Negli ultimi anni la quasi totalità dei Comuni italiani ha adottato piattaforme telematiche regionali o nazionali (ad esempio SUET nel Lazio, MUDE in Piemonte, Impresainungiorno per il SUAP), rendendo obbligatorio il deposito digitale di pratiche, elaborati grafici, asseverazioni e ricevute di pagamento dei diritti.

    Le funzioni del SUE nell’era digitale

    Il SUE svolge sostanzialmente cinque funzioni. La prima è la ricezione delle istanze: permesso di costruire, SCIA, CILA, comunicazioni varie, agibilità. La seconda è l’istruttoria tecnica, con verifica della conformità urbanistica ed edilizia. La terza è l’acquisizione dei pareri esterni (Soprintendenza per i vincoli paesaggistici e monumentali, ASL per l’igiene, Vigili del Fuoco per la prevenzione incendi, autorità di bacino, gestori delle reti). La quarta è il rilascio del titolo o il controllo sulle attestazioni del professionista. La quinta è la conservazione del fascicolo del fabbricato in formato digitale.

    L’integrazione con il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) è essenziale: quando l’intervento riguarda un capannone, un esercizio commerciale o un’attività produttiva, il SUAP diventa il front office e il SUE opera come back office tecnico, evitando al cittadino di presentarsi a due sportelli distinti. Anche per gli interventi che ricadono in zone industriali o artigianali, il SUE garantisce il coordinamento con il consorzio di sviluppo e con il gestore della rete elettrica e idrica, evitando che la pratica si frammenti in più procedimenti paralleli.

    Un aspetto spesso sottovalutato è la funzione informativa preventiva: prima di depositare una pratica complessa il richiedente puo richiedere un parere preliminare (cosiddetto pre-CdS o pre-istruttorio) al SUE, che orienta il progetto rispetto ai vincoli urbanistici, paesaggistici e igienico-sanitari, riducendo il rischio di dinieghi o richieste di integrazioni tardive. Questo strumento, sebbene non vincolante, è particolarmente utile per interventi di rilievo o per ristrutturazioni in centro storico, dove l’interlocuzione con la Soprintendenza è determinante per la tenuta del progetto.

    Procedimento del permesso di costruire e silenzio-assenso

    Il procedimento ordinario del permesso di costruire, disciplinato dall’art. 20 T.U.E., prevede 60 giorni per l’istruttoria del responsabile del procedimento, prorogabili una sola volta di 30 giorni per Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o per progetti particolarmente complessi. Trascorso il termine senza una pronuncia espressa, sulla domanda si forma il silenzio-assenso, salvo che l’intervento ricada in aree vincolate (paesaggistiche, storiche, idrogeologiche), dove resta sempre necessaria una determinazione esplicita.

    Per SCIA e CILA il meccanismo è opposto: il titolo si forma con la presentazione dell’asseverazione del tecnico abilitato, e il SUE ha 30 giorni (SCIA) o nessun termine perentorio (CILA) per esercitare poteri inibitori in caso di carenza dei presupposti.

    5 casi pratici al SUE

    Caso 1 – Permesso di costruire per villa unifamiliare

    Un proprietario intende edificare una villa di nuova costruzione su un lotto residenziale a Brescia. Il richiedente, tramite il proprio ufficio tecnico di fiducia, deposita sulla piattaforma telematica del SUE l’istanza con elaborati grafici, relazione tecnica, calcolo del contributo di costruzione e relazione paesaggistica. Il SUE assegna il numero di protocollo, designa il responsabile del procedimento e attiva la conferenza di servizi asincrona con Soprintendenza e ASL. Dopo 75 giorni il SUE rilascia il permesso, comunicando l’importo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione. Il richiedente paga, deposita la comunicazione di inizio lavori e nomina direttore dei lavori e responsabile della sicurezza.

    Caso 2 – SCIA per ampliamento del 20% di un fabbricato esistente

    Un proprietario vuole ampliare la propria abitazione di 35 mq usando il bonus volumetrico previsto dal Piano Casa regionale. Trattandosi di intervento di ristrutturazione edilizia “pesante” con aumento di volume entro i limiti consentiti, è richiesta una SCIA. Il richiedente presenta al SUE la SCIA corredata dall’asseverazione del tecnico, dagli elaborati grafici, dalla ricevuta dei diritti di segreteria e dal calcolo del contributo di costruzione. I lavori possono iniziare il giorno stesso del deposito. Il SUE ha 30 giorni per verificare e, in caso di carenza, può ordinare la cessazione dei lavori o richiedere la conformazione.

    Caso 3 – CILA per manutenzione straordinaria di un appartamento

    Un proprietario in un condominio di Milano vuole rifare il bagno spostando una tramezza interna e sostituendo gli impianti. Si tratta di manutenzione straordinaria “leggera” senza modifica della sagoma né delle parti strutturali: serve una CILA. Il richiedente incarica un tecnico abilitato che predispone l’asseverazione, gli elaborati e il computo metrico. La CILA viene depositata sul portale del SUE, i lavori partono immediatamente. A fine lavori il tecnico deposita la comunicazione di fine lavori con la documentazione fotografica. Nessun titolo espresso, nessun termine di istruttoria: il fascicolo resta agli atti del SUE per i controlli a campione.

    Caso 4 – Il SUE digitale di Roma Capitale: la piattaforma SUET

    Roma Capitale gestisce le pratiche edilizie tramite la piattaforma regionale SUET (Sportello Unico Edilizia Telematica). Il richiedente accede con SPID o CIE, compila il formulario, allega gli elaborati firmati digitalmente dal tecnico, paga i diritti tramite PagoPA e ottiene la ricevuta di protocollazione. La piattaforma instrada automaticamente la pratica al Municipio competente, attiva i pareri di Soprintendenza Speciale di Roma e ATAC per le interferenze viarie. L’avanzamento è consultabile in tempo reale dal cruscotto utente.

    Caso 5 – Silenzio-assenso maturato e diniego tardivo

    Un proprietario presenta a un SUE di un Comune di 30.000 abitanti l’istanza di permesso di costruire per un piccolo edificio commerciale. Il SUE non si pronuncia entro 60 giorni e l’intervento non ricade in area vincolata: matura il silenzio-assenso. Trascorsi altri 20 giorni il SUE notifica un provvedimento di diniego espresso. Il richiedente impugna l’atto al TAR sostenendo che il silenzio-assenso aveva già consolidato il titolo. Il giudice amministrativo, in linea con la giurisprudenza consolidata, annulla il diniego: una volta formato il silenzio-assenso, l’amministrazione può intervenire solo in autotutela, con motivazione rafforzata e nel rispetto del termine ragionevole.

    Quando agire e cosa preparare

    Prima di rivolgersi al SUE conviene sempre verificare la categoria dell’intervento: nuova costruzione e ristrutturazione “pesante” richiedono permesso di costruire; ampliamenti, ristrutturazioni “leggere” e mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti vanno in SCIA; manutenzioni straordinarie senza opere strutturali e frazionamenti interni in CILA. Il richiedente, sia esso il proprietario o l’avente titolo, deve raccogliere visure catastali, estratto di mappa, titolo di proprietà, relazione tecnica predisposta dall’ufficio tecnico di fiducia o dallo studio incaricato.

    Conviene sempre consultare lo strumento urbanistico comunale (PGT, PRG, PUC) per verificare la zona omogenea e i parametri edificatori. In presenza di vincoli paesaggistici occorre acquisire preventivamente l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004. Per gli immobili tutelati come bene culturale serve invece l’autorizzazione di cui all’art. 21 dello stesso Codice.

    Norme e fonti

    • Art. 5 T.U.E. – Sportello Unico per l’Edilizia
    • Art. 20 T.U.E. – Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
    • Artt. 22-23 T.U.E. – SCIA e SCIA in alternativa al permesso di costruire
    • Art. 6-bis T.U.E. – Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)
    • D.Lgs. 82/2005 (CAD) – Codice dell’Amministrazione Digitale
    • D.P.R. 160/2010 – Regolamento SUAP
    • D.Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    FAQ

    Devo presentarmi fisicamente al SUE o posso fare tutto online?

    Quasi tutti i Comuni italiani gestiscono il SUE in modalità esclusivamente telematica: si accede con SPID o CIE, si depositano pratiche firmate digitalmente dal tecnico e si pagano i diritti via PagoPA. Lo sportello fisico resta come servizio informativo, ma il deposito cartaceo è ormai residuale.

    Quanto tempo ha il SUE per rilasciare il permesso di costruire?

    L’art. 20 T.U.E. prevede 60 giorni di istruttoria dal protocollo dell’istanza, prorogabili di 30 giorni nei Comuni sopra 100.000 abitanti o per progetti complessi. Scaduto il termine, sulla domanda si forma il silenzio-assenso, salvo che l’intervento ricada in area vincolata.

    Cosa succede se il SUE non risponde entro i termini?

    Sulla domanda di permesso di costruire si forma il silenzio-assenso quando non ci sono vincoli paesaggistici, storici o idrogeologici. Per la SCIA il meccanismo è opposto: il titolo si forma alla presentazione e il SUE può intervenire solo con poteri inibitori entro 30 giorni. Per la CILA non c’è alcun termine perentorio: il fascicolo resta agli atti per i controlli.

    Il SUE coordina anche i pareri di Soprintendenza e ASL?

    Sì, è proprio questa la sua funzione di “unico punto di accesso”. Il responsabile del procedimento attiva la conferenza di servizi (asincrona di norma, sincrona per i casi complessi) e raccoglie i pareri degli enti terzi: Soprintendenza per i vincoli, ASL per igiene e salubrita, Vigili del Fuoco per la prevenzione incendi, autorità di bacino, gestori delle reti. Il richiedente dialoga sempre e solo con il SUE.

  • Art. 115 Codice Civile: Matrimonio del cittadino all’estero

    Art. 115 Codice Civile: Matrimonio del cittadino all’estero

    Art. 115 c.c. – Matrimonio del cittadino all’estero

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite.

    COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 .