Autore: Andrea Marton

  • Art. 792 Codice della Navigazione – Funzioni di polizia e di vigilanza

    Art. 792 Codice della Navigazione – Funzioni di polizia e di vigilanza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le funzioni di polizia e di vigilanza della navigazione aerea sono esercitate dall'ENAC.

  • Art. 42-septies RD 12/1941

    Art. 42-septies RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 116 Codice Civile: Matrimonio dello straniero nella Repubblica

    Art. 116 Codice Civile: Matrimonio dello straniero nella Repubblica

    Art. 116 c.c. – Matrimonio dello straniero nel Regno

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nel Regno deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

    Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri, 1, 2 e 4, 88 e 89.

    Lo straniero che ha domicilio o residenza nel Regno deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.

  • Art. 11 T.U. Stupefacenti – Uffici antidroga all’estero e cooperazione internazionale operativa

    Art. 11 T.U. Stupefacenti – Pagina 11

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    Uffici antidroga all'estero.

    1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall' articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, personale appartenente alla Direzione centrale per i servizi antidroga, che operera' presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualita' di esperti per la sicurezza, per lo svolgimento di attivita' di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.

    2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aumentato di una quota di venti unita', riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga.

    3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, la Direzione centrale per i servizi antidroga puo' costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorita' locali. Al personale inviato presso gli uffici di cui al primo periodo spetta il trattamento economico riconosciuto agli esperti per la sicurezza di cui al comma

    1. 4. Agli uffici di cui al comma 3 e' destinato personale della Direzione centrale per i servizi antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

    5. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 e' pari a 2.065.828 euro annui a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e a 516.457 euro per le spese di carattere funzionale relativamente al

    1990. L'onere derivante dall'attuazione del comma 3 e' complessivamente pari a 810.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 725.000 euro annui per le spese di personale e 85.000 euro annui per le spese di funzionamento. Torna al sommario

  • Art. 7 CAD – Diritto a servizi on-line semplici e integrati

    Art. 7 D.Lgs. 82/2005 CAD – Diritto a servizi on-line semplici e integrati

    In vigore dal 01/01/2006

    01. ((Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.)) ((29))

    1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze ((degli utenti)) e rendono disponibili ((on-line i propri servizi)) nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard ((e dei livelli di qualità individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID con proprie Linee guida tenuto anche conto dell'evoluzione tecnologica)) .

    2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) .

    3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso all'utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo.

    4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, ((gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale di cui all'articolo 17,)) possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalità stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 .

  • Art. 6 D.Lgs. 231/2001 – Soggetti in posizione apicale e modelli di organizza…

    Art. 6 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

    2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

    2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 , i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e). (48)

    2-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24 )) .

    2-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24 )) .

    3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. (6)

    4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

    4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

    5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

  • Art. 30 D.Lgs. 231/2001 – Scissione dell’ente

    Art. 30 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Scissione dell’ente

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma

    3. 2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

    3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

  • Art. 194 DPR 495/1992 – Dotazioni tecniche e attrezzature

    Art. 194 DPR 495/1992 – Dotazioni tecniche e attrezzature

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 45, comma 8, del codice, devono disporre di almeno un ambiente di lavoro idoneo a norma di legge ed essere in possesso delle seguenti attrezzature minime: a) applicatore per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo secco, attivabile a caldo. Le dimensioni devono essere idonee alla fabbricazione di ogni tipo di segnale stradale previsto dalle norme del presente regolamento; b) applicatore meccanico a rulli per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo sensibile alla pressione; c) attrezzatura per il taglio delle pellicole, costituita da una fustellatrice con serie completa di fustelle oppure da un plotter o da entrambi integrati e da una idonea attrezzatura per il taglio dei pezzi unici; d) laboratorio serigrafico costituito da almeno una macchina serigrafica semi-automatica con piano aspirato di dimensioni non inferiori a 100 x 150 cm, da un corredo essenziale di telai, da inchiostri trasparenti e non, compatibili con le pellicole utilizzate, e da una camera isolata per l'essiccazione degli stessi; il locale serigrafico deve possedere i requisiti previsti dalle norme igienico-sanitarie vigenti; e) strumento per il controllo della qualità delle stampe serigrafiche che consenta la verifica delle coordinate colorimetriche; f) attrezzature idonee per le operazioni di carteggiatura e per la pulizia dei supporti;

    2. Le imprese devono, altresì, avere la proprietà o la disponibilità di attrezzature per la lavorazione meccanica dei supporti e la loro verniciatura. La dotazione minima di tali attrezzature deve comprendere: a) attrezzature per il taglio dei metalli; b) presso-piegatrici; c) puntatrici e saldatrici; d) trapani, smerigliatrici ed altre macchine utensili per carpenteria metallica; e) vasche di sgrassaggio metallo; f) cabina di verniciatura; g) forno di essiccazione.

    3. Le attrezzature di cui al comma 2 devono essere in regola ed avere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge in vigore in materia di prevenzione degli infortuni e di antinquinamento.

  • Art. 40 RD 12/1941

    Art. 40 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 725 Codice della Navigazione

    Art. 725 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 20 T.U. Stupefacenti – Rinnovo delle autorizzazioni

    Art. 20 T.U. Stupefacenti – Rinnovo delle autorizzazioni

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Le domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata prima della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni.

    2. Nei casi di decadenza di cui al comma 4 dell'articolo 19, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione, puo' essere ritenuta valida la documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti invariati. Torna al sommario

  • Art. 91 D.Lgs. 259/2003 – Imprese attive esclusivamente sul mercato all’ingrosso

    Art. 91 D.Lgs. 259/2003 – Imprese attive esclusivamente sul mercato all’ingrosso

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Quando l’Autorità designa un’impresa assente dai mercati al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica come avente un significativo potere di mercato in uno o più mercati all’ingrosso conformemente all’articolo 78, acquisendo ove opportuno il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta se l’impresa presenta le seguenti caratteristiche: a) tutte le società e le unità commerciali all’interno dell’impresa, tutte le società che sono controllate, ma non necessariamente del tutto appartenenti allo stesso proprietario apicale, nonché qualsiasi azionista in grado di esercitare un controllo sull’impresa, svolgono attività, attuali e previste per il futuro, solo nei mercati all’ingrosso dei servizi di comunicazione elettronica e pertanto non svolgono attività in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti agli utenti finali; b) l’impresa non è tenuta a trattare con un’unica impresa separata operante a valle che è attiva in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti a utenti finali in virtù di un contratto di esclusiva o un accordo che rappresenta di fatto un contratto di esclusiva.

    2. L’Autorità, se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo siano soddisfatte, e conformemente al principio di proporzionalità, può imporre a detta impresa designata di cui al comma 1, solo obblighi a norma degli articoli 81 e 84 o inerenti a prezzi equi e ragionevoli, se giustificato in base a un’analisi di mercato che comprenda una valutazione in prospettiva del probabile comportamento dell’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato.

    3. L’Autorità rivede in qualsiasi momento gli obblighi imposti all’impresa a norma del presente articolo se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 non siano più rispettate e applica, a seconda dei casi, gli articoli da 78 a 85. Le imprese informano senza indebito ritardo l’Autorità di qualsiasi modifica delle circostanze di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.

    4. L’Autorità rivede altresì gli obblighi imposti all’impresa a norma del presente articolo se, sulla base di prove dei termini e delle condizioni offerti dall’impresa ai clienti a valle, conclude che sono sorti o potrebbero sorgere problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali che richiedono l’imposizione di uno o più obblighi di cui agli articoli 80, 82, 83 o 85, o la modifica degli obblighi imposti a norma del comma 2 del presente articolo.

    5. L’imposizione di obblighi e la loro revisione a norma del presente articolo sono attuate in conformità delle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34. articolo precedente articolo successivo