Autore: Andrea Marton

  • Art. 32 T.U. Stupefacenti – Autorizzazione alla fabbricazione

    Art. 32 T.U. Stupefacenti – Autorizzazione alla fabbricazione

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero o dall'oppio, dalle foglie o dalla pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda al Ministero della sanita', entro il 31 ottobre di ciascun anno.

    2. Analoga domanda deve essere presentata nel termine indicato nel comma 1, da chi intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per sintesi sostanze psicotrope.

    3. La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'albo professionale del direttore tecnico, che deve essere munito di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.

    4. La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve contenere: a) le generalita' del richiedente: titolare dell'impresa o legale rappresentante dell'ente che avra' la responsabilita' per quanto riguarda l'osservanza delle norme di legge; b) la sede, l'ubicazione e la descrizione dell'ente o dell'impresa di fabbricazione con descrizione grafica dei locali adibiti alla lavorazione e al deposito della merce lavorata o da porsi in lavorazione; c) le generalita' del direttore tecnico che assume la responsabilita' con il titolare dell'impresa o il legale rappresentate dell'ente; d) la qualita' e i quantitativi delle materie prime richieste per la lavorazione; e) le sostanze che si intende fabbricare, nonche' i procedimenti di estrazione che si intende applicare, con l'indicazione presumibile delle rese di lavorazione.

    5. L'autorizzazione e' valida, oltre che per la fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche per l'acquisto delle relative materie prime, nonche' per la vendita dei prodotti ottenuti. Torna al sommario

  • CCNL Legno e Arredamento Artigianato: apprendistato

    CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    CCNL Legno e Arredamento Artigianato: apprendistato

    Guida all’apprendistato professionalizzante nelle imprese artigiane del legno e dell’arredamento: tipologie, durata per livello di destinazione, percentuali retributive, obbligo formativo tramite EBNA, ruolo del tutor aziendale e cosa accade al termine del contratto.

    In sintesi

    Il CCNL Legno Arredamento Artigianato disciplina l’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015): durata fino a 5 anni per i livelli più alti, retribuzione crescente dal 70% al 100% del minimo tabellare del livello di destinazione, obbligo di formazione esterna tramite EBNA e affiancamento da un tutor aziendale qualificato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confartigianato Legno e Arredo · CNA Produzione · Casartigiani · CLAAI
    Parti firmatarie (sindacali)
    Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Norma legge
    D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47 (apprendistato professionalizzante)
    Ente bilaterale formazione
    EBNA (Ente Bilaterale Nazionale Artigianato) + enti bilaterali regionali

    L’apprendistato professionalizzante: il contratto tipico del settore

    Nel settore artigiano del legno e dell’arredamento la tipologia di apprendistato pressoché esclusiva è l’apprendistato professionalizzante, disciplinato dagli artt. 41-47 del D.Lgs. 81/2015. Esso consente al datore artigiano di assumere giovani dai 18 ai 29 anni (o dai 17 anni se già in possesso di una qualifica professionale) con un contratto formativo finalizzato all’acquisizione di competenze tecnico-professionali specifiche e al conseguimento di una qualifica contrattuale.

    L’apprendistato professionalizzante si caratterizza per la combinazione tra formazione interna (affiancamento operativo sul luogo di lavoro sotto la guida di un tutor aziendale) e formazione esterna (ore dedicate all’acquisizione di competenze trasversali e tecnico-professionali, organizzate dagli enti bilaterali artigiani). Il CCNL Legno e Arredamento Artigianato integra la disciplina di legge, fissando durate, percentuali retributive e obblighi specifici per il settore.

    Durata del contratto per livello di destinazione

    La durata dell’apprendistato è direttamente correlata al livello contrattuale di destinazione, ovvero il livello di inquadramento che l’apprendista raggiungerà al termine del percorso. Il principio è che percorsi più complessi e qualificazioni più elevate richiedono tempi più lunghi:

    • Livelli operai E e F (addetti a operazioni semplici e ausiliarie): durata più breve, indicativamente da 12 a 18 mesi.
    • Livelli operai D e CS (qualificati e specializzati nel legno-arredo): indicativamente da 24 a 36 mesi.
    • Livelli operai B e C (operai di alta specializzazione, conducenti CNC, ebanisti provetti): fino a 36 mesi, con possibilità di estensione per profili artigiani particolarmente complessi.
    • Livelli impiegatizi da E a B: da 18 a 36 mesi in funzione della complessità del profilo.
    • Livelli impiegatizi A e AS (figure direttive e di alta responsabilità): fino a 5 anni, ai sensi dell’art. 44 comma 2 D.Lgs. 81/2015 per i profili artigianali ad alta specializzazione.

    Le durate esatte sono fissate dalla tabella allegata al CCNL; per i profili non espressamente previsti le parti possono concordare la durata nell’ambito dei limiti legali, previo confronto con le organizzazioni bilaterali.

    Tabella riepilogativa: durate e percentuali retributive

    Apprendistato professionalizzante – CCNL Legno e Arredamento Artigianato (schema indicativo)
    Livello di destinazione Durata indicativa Retrib. prima metà del percorso Retrib. seconda metà del percorso
    Operai F ed E 12-18 mesi 70% minimo tabellare destinazione 85% minimo tabellare destinazione
    Operai D e CS 24-36 mesi 70% minimo tabellare destinazione 85% minimo tabellare destinazione
    Operai C e B 30-36 mesi 70% minimo tabellare destinazione 90% minimo tabellare destinazione
    Impiegati E-B 18-36 mesi 72% minimo tabellare destinazione 88% minimo tabellare destinazione
    Impiegati A e AS Fino a 5 anni 70% minimo tabellare destinazione 90% minimo tabellare destinazione

    Le percentuali indicate sono rappresentative della struttura contrattuale. Il testo integrale del CCNL vigente e le eventuali intese integrative regionali possono prevedere valori leggermente diversi. Si raccomanda di verificare la tabella sul contratto collettivo aggiornato o tramite le organizzazioni firmatarie (Confartigianato, CNA, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil).

    La formazione nell’apprendistato artigiano: EBNA e enti regionali

    Una delle caratteristiche distintive dell’apprendistato artigiano rispetto ad altri settori è il ruolo centrale degli enti bilaterali artigiani nell’organizzazione della formazione esterna. Il D.Lgs. 81/2015 stabilisce un monte ore minimo di 120 ore annue di formazione esterna per i primi 3 anni; il CCNL e le intese regionali possono integrare questo obbligo.

    La formazione esterna si articola in due componenti:

    • Formazione di base e trasversale: sicurezza sul lavoro, competenze relazionali, organizzazione dell’impresa artigiana, diritti e doveri del lavoratore. È erogata dagli enti bilaterali regionali (articolazioni territoriali di EBNA) o da strutture accreditate dalla Regione.
    • Formazione tecnico-professionale: competenze specifiche del settore legno-arredo (lavorazione del legno, macchine CNC, finitura, posa in opera, progettazione assistita). Può essere erogata dall’ente bilaterale o da istituti di formazione professionale convenzionati.

    Il datore artigiano è tenuto a garantire all’apprendista la partecipazione alle attività formative esterne senza decurtazione della retribuzione e senza recupero delle ore formative. La mancata erogazione della formazione esterna rende il contratto di apprendistato irregolare, con possibili conseguenze contributive e sanzionatorie.

    Il tutor aziendale: chi è e cosa deve fare

    Ogni contratto di apprendistato deve prevedere l’affiancamento dell’apprendista da parte di un tutor aziendale (o referente interno), che nel settore artigiano coincide spesso con il titolare dell’impresa o con un lavoratore qualificato esperto. Il tutor ha il compito di:

    • Guidare e formare l’apprendista nella pratica quotidiana delle mansioni.
    • Valutare i progressi dell’apprendista e segnalare eventuali difficoltà all’ente bilaterale.
    • Collaborare con l’ente formativo esterno per garantire la coerenza tra formazione interna ed esterna.
    • Compilare il libretto formativo del cittadino (ove previsto dalla normativa regionale).

    Nelle imprese artigiane il tutor non deve necessariamente essere una figura dedicata a tempo pieno: può essere il maestro artigiano titolare o un dipendente qualificato che svolga questa funzione in affiancamento alle proprie mansioni.

    Agevolazioni contributive per l’apprendistato artigiano

    L’assunzione con contratto di apprendistato comporta significative agevolazioni contributive per il datore di lavoro. Per le imprese artigiane con meno di 10 dipendenti, i contributi INPS a carico del datore sono ridotti in misura considerevole rispetto al contratto ordinario. Le aliquote agevolate sono stabilite dalla normativa vigente e possono essere integrate da incentivi regionali o da risorse dei fondi bilaterali artigiani (FSBA). Il datore è comunque tenuto al versamento dei contributi per la copertura previdenziale (pensione futura) e assicurativa (INAIL) dell’apprendista.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista falegname livello D, prima volta in laboratorio
    Tizio, 19 anni, viene assunto come apprendista in un laboratorio artigiano di falegnameria con destinazione al livello D. La durata del suo contratto è di 30 mesi. Per la prima metà (15 mesi) percepisce il 70% del minimo tabellare del livello D; nella seconda metà sale all’85%. Deve partecipare alle ore di formazione esterna organizzate dall’ente bilaterale regionale (sicurezza, tecniche di lavorazione del legno, utilizzo macchinari). Se al termine il datore non recede, Tizio diventa operaio di livello D a tempo indeterminato.
    Caia – Apprendista impiegata livello B, ufficio commerciale
    Caia, 22 anni, viene assunta come apprendista impiegata in un’azienda artigiana del mobile con destinazione al livello B (impiegata tecnica). La durata del contratto è di 36 mesi. Nella prima metà percepisce il 72% del minimo tabellare del livello B; nella seconda metà sale all’88%. Al termine, se il datore non esercita il recesso con 30 giorni di preavviso, Caia sarà automaticamente confermata come impiegata di livello B a tempo indeterminato. Il periodo di apprendistato sarà computato nell’anzianità per TFR, ferie e scatti.
    Sempronio – Datore artigiano: come assumere il primo apprendista
    Sempronio è il titolare di una piccola falegnameria artigiana (1 dipendente qualificato). Vuole assumere un apprendista. Può farlo: il rapporto 1:1 (un apprendista per ogni qualificato) è rispettato. Deve predisporre il piano formativo individuale, designarsi come tutor aziendale, iscrivere l’apprendista alle attività formative dell’ente bilaterale regionale e comunicare il contratto al Centro per l’Impiego. Poiché l’impresa ha meno di 10 dipendenti, beneficia delle aliquote contributive agevolate previste per l’apprendistato artigiano.

    Domande frequenti

    Qual è la durata massima dell’apprendistato professionalizzante nel CCNL Legno Artigianato?
    La durata varia dal livello di destinazione: dai 12-18 mesi per i livelli operai più bassi fino a 5 anni per i livelli impiegatizi più elevati (A, AS). Il D.Lgs. 81/2015 stabilisce il massimo di 3 anni (elevabile a 5 per profili artigianali ad alta specializzazione).
    Come si calcola la retribuzione dell’apprendista?
    La retribuzione è una percentuale del minimo tabellare del livello contrattuale di destinazione: indicativamente dal 70% nella prima metà del percorso all’85-90% nella seconda metà, fino al 100% al termine. Le percentuali esatte sono fissate dalla tabella contrattuale vigente.
    Quante ore di formazione esterna deve ricevere l’apprendista?
    Almeno 120 ore annue per i primi 3 anni, organizzate dagli enti bilaterali artigiani (EBNA e articolazioni regionali) o da strutture accreditate. La partecipazione è obbligatoria e retribuita dal datore.
    Il datore artigiano può assumere apprendisti senza limiti?
    No. Il numero massimo di apprendisti non può superare il rapporto 1:1 rispetto ai lavoratori qualificati in forza. Le imprese senza dipendenti qualificati possono assumere un solo apprendista se vi è un maestro artigiano o tutor qualificato.
    Cosa succede al termine dell’apprendistato?
    Il datore può confermare il lavoratore a tempo indeterminato (senza atti formali) oppure recedere con 30 giorni di preavviso. In assenza di recesso entro 30 giorni dalla scadenza, il rapporto prosegue automaticamente come contratto a tempo indeterminato al livello di destinazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024 e al D.Lgs. 81/2015. Le percentuali retributive e le durate sono indicative: per i valori esatti verificare il testo contrattuale aggiornato. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil), l’associazione datoriale (Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 34 RD 12/1941

    Art. 34 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Sostituzione del custode: casi pratici applicati all’art. 66 c.p.c.

    La sostituzione del custode non e’ un atto eccezionale: nel processo civile italiano accade ogni volta che chi e’ stato nominato per conservare un bene non e’ piu’ in grado o non e’ piu’ disposto a farlo. L’art. 66 c.p.c. regola due strade molto diverse fra loro, a seconda che la richiesta venga dal giudice d’ufficio o da chi quel ruolo lo sta gia’ ricoprendo. Capire come funziona aiuta parti, custodi e ausiliari a muoversi senza errori procedurali.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’art. 66 c.p.c. si inserisce in una micro-sequenza dedicata al custode giudiziario, ausiliario del giudice cui spetta la conservazione materiale e giuridica della cosa controversa o pignorata. L’art. 65 c.p.c. disciplina la nomina, l’art. 66 c.p.c. la sostituzione, l’art. 67 c.p.c. il rendiconto e il compenso. Ai tre articoli si affianca, sul fronte dell’esecuzione forzata, l’art. 521 c.p.c., che individua nei beni mobili pignorati il caso piu’ frequente di custodia.

    La regola di fondo del nostro articolo e’ duplice. Da un lato il giudice puo’, in ogni tempo, sostituire il custode anche senza istanza di parte, quando ritenga che non stia adempiendo ai propri doveri. Dall’altro, il custode stesso puo’ chiedere di essere sollevato dall’incarico, ma con un trattamento diverso a seconda che riceva o meno un compenso. La forma del provvedimento e’ quella dell’ordinanza ex art. 134 c.p.c., succintamente motivata e non impugnabile: il rimedio non e’ il reclamo, ma la sollecitazione di un nuovo provvedimento del giudice procedente quando emergano fatti diversi.

    Sostituzione d’ufficio: i presupposti

    La sostituzione d’ufficio prevista dall’art. 66 c.p.c. presuppone una valutazione di inadempimento o di sopravvenuta inidoneita’ del custode. Non occorre un illecito civile o penale: bastano segnali oggettivi di gestione inadeguata. Tipicamente: mancata presentazione del rendiconto periodico, inerzia nella conservazione, comunicazioni irreperibili, beni che si deteriorano, locazioni gestite senza autorizzazione, mancata riscossione dei canoni.

    Il giudice puo’ attivarsi su segnalazione del creditore procedente, dell’esecutato, del professionista delegato o del notaio, ma anche solo sulla base di quanto risulta dal fascicolo. La nuova nomina segue le forme dell’art. 65 c.p.c.: in genere si individua un soggetto piu’ idoneo (un istituto vendite giudiziarie, un professionista, talvolta lo stesso creditore). Il provvedimento si limita a sostituire la persona, lasciando intatta la procedura.

    I giusti motivi sopravvenuti richiesti per la dimissione del custode retribuito non riguardano questa ipotesi: la sostituzione d’ufficio funziona indipendentemente dal fatto che il custode percepisca o meno un compenso. Cio’ che conta e’ l’interesse al corretto svolgimento della custodia.

    Sostituzione su istanza: differenza tra custode retribuito e non retribuito

    L’art. 66 c.p.c. distingue due situazioni. Il custode non retribuito puo’ in ogni momento chiedere di essere sostituito, senza dover dimostrare alcuna ragione particolare: la gratuita’ dell’incarico giustifica un diritto di recesso ampio. Il custode retribuito, invece, puo’ chiedere di essere sostituito soltanto per giusti motivi sopravvenuti, cioe’ circostanze nuove e non prevedibili al momento dell’accettazione.

    Sono ricondotti a questa categoria, per pacifica prassi giurisprudenziale, casi come: una malattia grave o prolungata che impedisce il regolare svolgimento delle attivita’; un conflitto di interessi sopravvenuto (ad esempio l’acquisto di un bene confinante o di un credito verso le parti); una sopravvenuta incompatibilita’ professionale; un trasferimento di residenza che renda materialmente difficile la gestione. Non rientrano, invece, semplici ragioni di opportunita’ o l’accettazione di un incarico piu’ redditizio altrove.

    L’istanza si deposita davanti al giudice che ha nominato il custode (il giudice dell’esecuzione, il presidente o il giudice istruttore a seconda dei casi). Il provvedimento di accoglimento o rigetto e’ un’ordinanza non impugnabile; nulla impedisce, pero’, di riproporre l’istanza se sopravvengono fatti nuovi.

    Caso Scenario 1 – Custode di immobile pignorato che non riscuote i canoni

    Un appartamento e’ stato pignorato e dato in custodia a un soggetto terzo. L’immobile e’ locato e i canoni dovrebbero confluire nella procedura esecutiva. Dopo sei mesi il creditore procedente verifica che il custode non ha mai riscosso i canoni, non ha sollecitato il conduttore moroso e non ha depositato alcun rendiconto. Deposita un’istanza al giudice dell’esecuzione segnalando i fatti e chiedendo la sostituzione.

    Come si legge l’art. 66: siamo nell’ambito della sostituzione d’ufficio. Il custode retribuito che non adempie ai propri obblighi conservativi e gestionali puo’ essere rimosso dal giudice in qualsiasi momento, con ordinanza non impugnabile. La nuova nomina segue le forme dell’art. 65 c.p.c. e in genere viene affidata a un istituto vendite giudiziarie o a un professionista specializzato.

    Documenti/azioni: istanza di sostituzione con elenco specifico delle omissioni (date, importi, raccomandate inviate al custode); copia del provvedimento di nomina; estratto conto della procedura; copia del contratto di locazione e dei solleciti al conduttore.

    Caso Scenario 2 – Custode non retribuito che chiede di lasciare l’incarico

    Una piccola controversia tra coeredi su un’autovettura porta il giudice a nominare uno dei fratelli custode del veicolo, senza riconoscergli compenso. Dopo qualche mese, il custode si trasferisce per lavoro in un’altra regione e non puo’ piu’ assicurare la sorveglianza materiale del bene. Deposita una semplice istanza chiedendo di essere sostituito, senza necessita’ di dimostrare un “giusto motivo”.

    Come si legge l’art. 66: il custode non retribuito puo’ chiedere in ogni momento la propria sostituzione. La norma non impone di motivare la richiesta: e’ una facolta’ ampia, riconosciuta proprio in considerazione della gratuita’ dell’incarico. Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile e individua un nuovo custode, eventualmente un terzo neutrale o un altro coerede disponibile.

    Documenti/azioni: istanza scritta indirizzata al giudice procedente; eventuale indicazione di un sostituto disposto ad accettare; consegna materiale del bene e delle chiavi (per i veicoli, anche libretto e certificato di proprieta’); verbale di consegna sottoscritto al subentro.

    Caso Scenario 3 – Custode retribuito con sopravvenuta malattia grave

    Un professionista nominato custode giudiziario di un complesso aziendale viene colpito da una patologia che richiede cure prolungate. Non e’ piu’ in grado di seguire i sopralluoghi, le scadenze fiscali e la gestione dei rapporti con i terzi. Deposita un’istanza di sostituzione allegando idonea documentazione sanitaria, indicando il momento dal quale non e’ piu’ in grado di operare.

    Come si legge l’art. 66: per il custode retribuito occorrono “giusti motivi sopravvenuti”. Una malattia grave e duratura, non prevedibile al momento dell’accettazione, e’ tipicamente riconosciuta come tale: il giudice valuta caso per caso, ma la prassi e’ costante. L’ordinanza che accoglie la sostituzione non e’ impugnabile; quella che rigetta nemmeno, ma il custode puo’ presentare una nuova istanza se la situazione si aggrava.

    Documenti/azioni: certificazione medica con prognosi; relazione sullo stato attuale della custodia (rendiconto interlocutorio); proposta di passaggio di consegne (inventario, contratti in essere, contenzioso pendente, conti correnti dedicati); richiesta di liquidazione del compenso fino alla data di sostituzione.

    Caso Scenario 4 – Conflitto di interessi sopravvenuto

    Un custode nominato per la gestione di un fondo agricolo scopre, dopo l’accettazione, che un proprio familiare stretto ha acquistato un terreno confinante e che, in un eventuale procedimento di confine o di servitu’, si troverebbe in posizione contrapposta alle parti del processo principale. Chiede di essere sostituito invocando il conflitto di interessi sopravvenuto.

    Come si legge l’art. 66: il conflitto di interessi che emerge dopo la nomina e’ un tipico “giusto motivo sopravvenuto” per il custode retribuito. La logica e’ analoga a quella delle cause di astensione del giudice: la custodia richiede imparzialita’ e disponibilita’ piena, e il sopravvenire di interessi confliggenti incrina entrambe.

    Documenti/azioni: istanza con descrizione precisa del rapporto sopravvenuto; visure catastali e atti di acquisto del confinante; eventuale autocertificazione sull’assenza di accordi pregressi; proposta di un custode subentrante neutrale, da scegliere fra i soggetti iscritti agli elenchi del tribunale.

    Caso Scenario 5 – Inadempimento del custode di beni mobili pignorati

    Nell’esecuzione mobiliare ex art. 521 c.p.c. il debitore e’ stato nominato custode dei beni pignorati nella sua abitazione. A distanza di mesi, l’ufficiale giudiziario incaricato della vendita non riesce a contattarlo; risulta che parte dei beni e’ stata venduta a terzi e parte e’ scomparsa. Il creditore deposita istanza di sostituzione e contestuale richiesta di affidamento all’istituto vendite giudiziarie.

    Come si legge l’art. 66: la sostituzione d’ufficio opera anche quando, come spesso accade per i beni mobili, il custode iniziale e’ lo stesso esecutato. Il giudice dell’esecuzione valuta l’inadempimento e dispone la nomina di un nuovo custode professionale. Restano impregiudicate le conseguenze penali (sottrazione di cose sottoposte a pignoramento) e civili (responsabilita’ per i danni).

    Documenti/azioni: verbale di pignoramento; relazioni dell’ufficiale giudiziario; comunicazioni infruttuose al custode; istanza al giudice dell’esecuzione con indicazione dell’istituto vendite giudiziarie territorialmente competente.

    Quando e come agire

    Per chi vive una procedura in cui c’e’ un custode, il punto da tenere a mente e’ che la sostituzione si chiede al medesimo giudice che lo ha nominato, con istanza scritta, deposito telematico nel fascicolo della causa principale o esecutiva. Non occorre instaurare un nuovo procedimento.

    Conviene rispettare alcuni passaggi: descrivere in modo dettagliato i fatti (date, importi, omissioni), allegare la documentazione utile, indicare se possibile un soggetto disponibile a subentrare, soprattutto in custodie di limitato valore. Quando l’istanza viene dal custode stesso, e’ opportuno presentare un rendiconto interlocutorio aggiornato e proporre modalita’ ordinate per il passaggio di consegne. Quanto piu’ completa e’ l’istanza, tanto piu’ rapidamente arriva l’ordinanza di sostituzione.

    E’ utile ricordare che il provvedimento e’ non impugnabile: non e’ un giudizio di colpa nel senso pieno, ma un atto di gestione del processo. Se la situazione cambia (per esempio, il custode rimosso d’ufficio sostiene di poter ora adempiere regolarmente), nulla impedisce di sollecitare un nuovo provvedimento al giudice procedente.

    Norme e fonti

    • Art. 66 c.p.c. – Sostituzione del custode (sostituzione d’ufficio in ogni tempo; istanza libera del custode non retribuito; giusti motivi sopravvenuti per il custode retribuito; ordinanza non impugnabile).
    • Art. 65 c.p.c. – Nomina del custode da parte del giudice e individuazione dei soggetti idonei.
    • Art. 67 c.p.c. – Obblighi del custode, rendiconto periodico e liquidazione del compenso.
    • Art. 134 c.p.c. – Forma e contenuto dell’ordinanza succintamente motivata.
    • Art. 521 c.p.c. – Custodia dei beni mobili pignorati nell’esecuzione forzata.

    Domande frequenti

    1. Il provvedimento di sostituzione del custode si puo’ impugnare?

    No, l’ordinanza con cui il giudice dispone (o rifiuta) la sostituzione non e’ impugnabile. Se cambiano i fatti rilevanti, e’ possibile presentare una nuova istanza al medesimo giudice procedente.

    2. Cosa significa esattamente “giusti motivi sopravvenuti” per il custode retribuito?

    Si tratta di circostanze nuove, non prevedibili al momento dell’accettazione, che rendono difficile o inopportuna la prosecuzione: malattia grave, conflitto di interessi sopravvenuto, sopravvenuta incompatibilita’ professionale o difficolta’ logistiche oggettive. Non rientrano semplici ragioni di convenienza personale.

    3. Il custode non retribuito puo’ davvero dimettersi quando vuole?

    Si’, la norma riconosce al custode che non percepisce compenso una facolta’ ampia di chiedere la sostituzione, senza necessita’ di motivazione specifica. Resta fermo l’obbligo di non abbandonare il bene fino al subentro del nuovo custode, per non incorrere in responsabilita’ civili.

    4. Chi paga il compenso del custode sostituito?

    Il custode rimosso ha diritto al compenso per l’attivita’ effettivamente svolta fino alla sostituzione, salvo riduzioni o compensazioni per i danni eventualmente causati. La liquidazione e’ disposta dal giudice ai sensi dell’art. 67 c.p.c. e segue le regole proprie della procedura nella quale si inserisce la custodia.

  • Art. 34 CTS – Ordinamento ed amministrazione

    Art. 34 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Ordinamento ed amministrazione

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, ((dagli enti associati.)) . Si applica l' articolo 2382 del codice civile .

    2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all' articolo 2397, secondo comma, del codice civile , non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

  • Art. 3 L. 212/2000 – Efficacia temporale delle norme tributarie

    Art. 3 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Efficacia temporale delle norme tributarie

    In vigore dal 01/08/2000

    1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Le presunzioni legali non si applicano retroattivamente. Relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

    2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

    3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati. ((25))

  • Privacy e GDPR sul posto di lavoro: i diritti del lavoratore

    Guida pratica · Lavoro · Sicurezza e tutele della persona

    In sintesi

    Il datore di lavoro tratta dati personali dei dipendenti in qualità di titolare del trattamento e deve rispettare il GDPR: fornire un’informativa completa, trattare solo i dati necessari, garantire misure di sicurezza adeguate e consentire l’esercizio dei diritti (accesso, rettifica, cancellazione). I dati particolari – salute, dati sindacali – hanno tutele rafforzate.

    Riferimento normativo

    Reg. UE 2016/679 (GDPR); D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018

    Tabella riepilogativa

    Diritti del lavoratore ai sensi del GDPR
    Diritto Contenuto Termine di risposta del datore
    Accesso (art. 15) Sapere quali dati personali vengono trattati e ottenerne copia 1 mese (prorogabile di altri 2)
    Rettifica (art. 16) Correggere dati inesatti o incompleti 1 mese
    Cancellazione (art. 17) Ottenere la cancellazione in presenza dei presupposti di legge 1 mese
    Limitazione (art. 18) Sospendere temporaneamente il trattamento in caso di contestazione 1 mese
    Opposizione (art. 21) Opporsi al trattamento per motivi legati alla situazione particolare Valutazione caso per caso
    Portabilità (art. 20) Ricevere i propri dati in formato strutturato e trasferirli ad altro titolare 1 mese

    Il datore come titolare del trattamento

    Nel rapporto di lavoro il datore è il titolare del trattamento dei dati personali dei dipendenti. Questo significa che deve determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del GDPR: raccogliere solo i dati necessari e pertinenti alla gestione del rapporto (principio di minimizzazione), conservarli per il tempo strettamente necessario, adottare misure di sicurezza adeguate e fornire al lavoratore un’informativa chiara e completa prima di iniziare il trattamento.

    I dati particolari nel rapporto di lavoro

    Alcune categorie di dati hanno tutele rafforzate ai sensi dell’art. 9 GDPR: dati sulla salute (cartella sanitaria, certificati di malattia, idoneità lavorativa), dati sull’appartenenza sindacale, dati su condanne penali. Il datore può trattarli solo in presenza di una specifica base giuridica (obbligo di legge, esecuzione del contratto di lavoro) e con garanzie aggiuntive. Non può, ad esempio, comunicare ai colleghi la diagnosi di un dipendente in malattia.

    Come esercitare i diritti GDPR verso il datore

    Il lavoratore può esercitare i propri diritti inviando al datore – nella qualità di titolare del trattamento – una richiesta scritta (anche via e-mail). Il datore deve rispondere entro un mese, prorogabile di ulteriori due mesi per richieste complesse. In caso di mancata risposta o risposta insoddisfacente, il lavoratore può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o adire l’autorità giudiziaria.

    Casi pratici

    Tizio – richiede copia dei suoi dati di monitoraggio

    Tizio sospetta che il datore registri i suoi accessi informatici in modo eccessivo. Esercita il diritto di accesso ex art. 15 GDPR: il datore deve fornire entro un mese copia di tutti i dati personali trattati e indicare le finalità. Se il trattamento non ha base giuridica, Tizio può chiedere la limitazione o la cancellazione.

    Caia – certificato medico comunicato ai colleghi

    Il responsabile di Caia informa i colleghi della diagnosi contenuta nel suo certificato di malattia. Si tratta di dato sulla salute (categoria particolare): la comunicazione a soggetti non autorizzati è una violazione del GDPR. Caia può presentare reclamo al Garante.

    Sempronio – conservazione delle buste paga oltre il necessario

    Sempronio ha lasciato l’azienda 15 anni fa e scopre che il vecchio datore conserva ancora tutte le sue buste paga. Il principio di limitazione della conservazione del GDPR impone di cancellare i dati non più necessari; Sempronio può chiedere la cancellazione dei dati eccedenti, fermo restando l’obbligo di conservazione previsto da specifiche norme fiscali e previdenziali.

    Domande frequenti

    Il datore può comunicare a terzi i miei dati sanitari?

    No, salvo che vi sia una base giuridica specifica (obbligo di legge, es. comunicazione all’INAIL in caso di infortunio). I dati sulla salute sono dati particolari: il datore non può divulgarli a colleghi, clienti o altri soggetti non autorizzati.

    Ho diritto a sapere cosa fa il datore con i miei dati?

    Sì. Il datore deve fornire un’informativa completa ai sensi degli artt. 13-14 GDPR. Puoi anche esercitare il diritto di accesso (art. 15) per ottenere copia dei dati trattati e informazioni sulle finalità, i destinatari e i tempi di conservazione.

    Il datore può conservare i dati dei dipendenti per sempre?

    No. Il GDPR impone il principio di limitazione della conservazione: i dati devono essere conservati per il tempo necessario alle finalità per cui sono stati raccolti. Alcune norme fiscali e previdenziali stabiliscono termini minimi di conservazione (es. 10 anni per le scritture contabili), ma oltre tali obblighi i dati vanno cancellati.

    Cosa posso fare se il datore non risponde alla mia richiesta GDPR?

    Puoi presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) o ricorrere all’autorità giudiziaria. Il Garante può avviare un’istruttoria e, se riscontra violazioni, applicare sanzioni al titolare del trattamento.

    I sindacati possono ricevere i miei dati dal datore?

    Solo in presenza di base giuridica: ad esempio, l’appartenenza sindacale può essere comunicata al sindacato se il lavoratore ha espressamente autorizzato la delega delle quote. Il datore non può comunicare autonomamente dati sull’iscrizione sindacale senza il consenso del lavoratore.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 23 D.Lgs. 1/2018 – Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile

    Art. 23 D.Lgs. 1/2018 – Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile ( Articolo 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 11

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. In occasione o in vista di eventi di cui all’articolo 7 che, per l’eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l’integrità fisica o beni di primaria importanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che dichiara il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile di cui all’articolo 32,… delle strutture operative nazionali di cui all’articolo 13, comma 1, nonché dei comuni o loro forme associative per il supporto agli enti locali coinvolti. In ragione dell’evoluzione dell’evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 24.

    2. Sulla base della dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento dell’intervento del Servizio nazionale a supporto delle autorità regionali di protezione civile, allo scopo di concorrere ad assicurare l’assistenza e il soccorso alle popolazioni interessate in coerenza con quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera d), ovvero, sulla base dell’intensità dell’evento, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera e), nonché, alla cessazione delle esigenze qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative interessate nel periodo di vigenza della dichiarazione medesima, secondo procedure di rendicontazione definite con direttiva da adottarsi ai sensi dell’articolo 15.

    3. Qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, sulla base delle ricognizioni effettuate ai sensi del comma 2, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, vengono assegnati contributi per il concorso alla copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44.

    4. Le Regioni possono definire, con propria legge, provvedimenti con analoga finalità in relazione ad eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), con oneri a carico dei propri bilanci. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 105 D.Lgs. 174/2016 – Incidente di falso

    Art. 105 D.Lgs. 174/2016 – Incidente di falso

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Chi deduce in giudizio la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente.

    2. Qualora il giudizio possa essere deciso indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia principale.

    3. La prova dell’avvenuta proposizione della querela di falso è depositata presso la segreteria della sezione entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1. In mancanza, il presidente fissa l’udienza di discussione.

    4. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso.

    5. La sentenza che ha definito il giudizio di falso è depositata in copia autentica presso la segreteria della sezione, dalla parte che ha dedotto la falsità, unitamente all’istanza di fissazione di udienza.

    6. Se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, il giudizio è dichiarato estinto anche d’ufficio.

  • Art. 800 Codice della Navigazione – Aeromobili diretti all’estero

    Art. 800 Codice della Navigazione – Aeromobili diretti all’estero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si considera diretto all'estero l'aeromobile destinato a uscire dal territorio doganale dell'Unione europea. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151 .

  • Registrazione volontaria: casi pratici art. 8 D.P.R. 131/1986

    L’articolo 8 del D.P.R. 131/1986 stabilisce un principio operativo molto utile nella pratica quotidiana: chiunque vi abbia interesse può chiedere in qualsiasi momento la registrazione di un atto, anche quando l’obbligo formale non sia ancora scaduto o ricada su un altro soggetto. La registrazione produce effetti immediati sul piano fiscale (riscossione dell’imposta secondo la tariffa applicabile) e su quello civilistico (attribuzione di data certa opponibile ai terzi). Questa guida raccoglie casi concreti per orientare le parti che si trovano a dover decidere se registrare un atto in via volontaria, con quali tempi e con quali conseguenze.

    Quadro normativo essenziale

    La materia ruota attorno a tre nuclei. Il primo è l’art. 8 D.P.R. 131/1986, che riconosce la facoltà di registrazione volontaria a chiunque vi abbia interesse, senza limiti temporali e con applicazione dell’imposta in tariffa. Il secondo è l’art. 1 dello stesso decreto, che individua gli atti soggetti a registrazione (in termine fisso o in caso d’uso) e quelli per i quali la registrazione è comunque ammessa in via volontaria. Il terzo è l’art. 9, che disciplina la registrazione a domanda quando l’atto non è espressamente previsto in tariffa.

    Sul versante sanzionatorio, l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 consente di sanare l’omessa o tardiva registrazione tramite ravvedimento operoso, con riduzione progressiva delle sanzioni in base al tempo trascorso e prima che l’amministrazione finanziaria avvii controlli formali.

    Volontaria o obbligatoria: due piani da non confondere

    Quando si parla di registrazione è importante distinguere due piani. La registrazione obbligatoria è quella imposta dalla legge entro un termine fisso (di regola 20 o 30 giorni dalla formazione dell’atto), oppure in caso d’uso, e grava su soggetti individuati (parti, notai, pubblici ufficiali). La sua omissione genera sanzioni proporzionali all’imposta dovuta.

    La registrazione volontaria, invece, è la registrazione richiesta al di fuori di un obbligo immediato dal soggetto che ha interesse a procurarsi data certa, opponibilità o effetti probatori particolari. Può riguardare atti per i quali non vi è alcun obbligo (ad esempio scritture private non autenticate in caso d’uso) oppure atti per i quali il termine non è ancora scaduto ma una delle parti vuole anticiparne gli effetti.

    I due piani possono sovrapporsi: chi registra volontariamente prima della scadenza non perde il diritto di farlo, anzi paga solo l’imposta in tariffa senza sanzioni. Se invece il termine è scaduto, la registrazione resta possibile in qualunque momento, ma diventa tardiva e va accompagnata da ravvedimento per ridurre le sanzioni.

    Gli effetti della data certa

    La registrazione fa acquisire all’atto data certa ai sensi dell’art. 2704 del codice civile: significa che la data della scrittura privata non autenticata diviene opponibile ai terzi a partire dal giorno della registrazione stessa. Questo aspetto è spesso il vero motore della scelta di registrare volontariamente: in caso di contestazioni successive (ad esempio fallimento di una delle parti, pignoramenti, contenziosi sulla titolarità di crediti o beni), la data certa diventa l’elemento decisivo per provare l’anteriorità dell’accordo.

    La data certa, peraltro, può essere ottenuta anche con strumenti alternativi (firma digitale con marca temporale, posta elettronica certificata con allegato, autenticazione notarile). La registrazione resta tuttavia lo strumento più completo perché unisce data certa, archiviazione presso l’Agenzia delle Entrate e versamento dell’imposta dovuta.

    Casi pratici

    Caso 1 – Registrazione tardiva volontaria per ottenere data certa

    Una scrittura privata di riconoscimento di debito firmata sei mesi prima non è mai stata registrata. La parte creditrice teme che il debitore, in difficoltà finanziarie, possa contestare la data del documento o che possa intervenire un sequestro su un bene del debitore. Può registrare volontariamente in qualunque momento.

    La parte presenta il modello di richiesta di registrazione presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, paga l’imposta di registro (3% per il riconoscimento di debito quando l’importo è determinato) più l’imposta di bollo. Trattandosi di registrazione fuori termine, vanno aggiunte sanzioni e interessi: applicando il ravvedimento operoso entro 90 giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta a 1/9, entro un anno a 1/8, oltre l’anno a 1/7. Il documento acquisisce data certa dal giorno della registrazione, non retroattivamente: la parte ottiene comunque uno strumento opponibile da quel momento in avanti.

    Caso 2 – Ravvedimento operoso per registrazione tardiva

    Un contratto di locazione di un immobile commerciale è stato firmato il 1° marzo. La registrazione obbligatoria avrebbe dovuto avvenire entro 30 giorni, ma per dimenticanza la parte locatrice si attiva solo il 15 maggio (45 giorni di ritardo). L’imposta annuale di registro è di 1.200 euro.

    La parte calcola l’imposta dovuta, applica il ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997 e versa imposta + sanzione ridotta + interessi legali. Essendo il ritardo entro 90 giorni, la sanzione del 120% dell’imposta (sanzione base per omessa registrazione) viene ridotta a 1/9, quindi al 13,33%. La parte deposita poi il modello RLI telematico indicando il codice tributo del ravvedimento. La regolarizzazione blocca l’azione dell’ufficio e mantiene l’agevolazione, evitando l’accertamento con sanzioni piene.

    Caso 3 – La controparte richiede la registrazione

    Due imprenditori firmano un preliminare di vendita di azienda. L’acquirente, dopo qualche settimana, decide di voler registrare l’atto per consolidare la propria posizione, ma il venditore non collabora. Trattandosi di scrittura privata non autenticata, l’art. 8 consente alla parte interessata di procedere autonomamente.

    L’acquirente si presenta all’Agenzia delle Entrate con l’originale o copia autentica del preliminare, paga l’imposta proporzionale o fissa secondo la tariffa applicabile e ottiene la registrazione. L’imposta viene anticipata da chi ha richiesto la registrazione, salvo poi rivalersi pro quota nei rapporti interni con l’altra parte secondo le pattuizioni contrattuali. La registrazione diventa opponibile a entrambe le parti e ai terzi, e attribuisce data certa al preliminare a tutela dell’acquirente in caso di doppia vendita o di concorrenza tra creditori.

    Caso 4 – Scrittura privata e data certa anteriore al fallimento

    Un fornitore ha ottenuto da un cliente una scrittura privata di cessione di credito a garanzia di forniture. Il cliente entra in crisi e si paventa l’apertura di una procedura concorsuale. Per evitare che la cessione sia inopponibile alla massa per mancanza di data certa anteriore, il fornitore registra immediatamente la scrittura.

    La registrazione attribuisce data certa dal giorno in cui è effettuata: se avviene prima dell’apertura della procedura, la cessione è opponibile al curatore. Se invece la registrazione avviene dopo, la data certa decorre comunque dalla registrazione ma l’atto può essere soggetto ad azione revocatoria ordinaria o fallimentare nei termini previsti dalla legge. Il caso mostra come la tempestività della registrazione volontaria possa fare la differenza tra un credito chirografario nella procedura e una posizione garantita opponibile.

    Caso 5 – Atto formato all’estero e registrato in Italia

    Una parte residente in Italia stipula all’estero un contratto di mutuo con una società non residente. L’atto produce effetti anche in Italia (ad esempio, perché il denaro è destinato all’acquisto di un immobile sul territorio nazionale). La parte italiana ha interesse a registrare l’atto in Italia per acquisirne data certa nazionale e per consentirne l’utilizzo in eventuali contenziosi.

    Gli atti formati all’estero possono essere registrati in Italia ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 131/1986 (richiamato dall’art. 8 sotto il profilo della facoltà di richiedere la registrazione). L’imposta viene applicata secondo la tariffa nazionale, considerando il valore del rapporto. La parte porta in Ufficio l’originale dell’atto con eventuale traduzione asseverata e paga imposta di registro + bollo. Da quel momento il documento entra nel circuito ufficiale italiano e acquisisce piena opponibilità.

    Quando conviene registrare volontariamente

    La decisione di anticipare la registrazione, o di promuoverla anche in assenza di obbligo, dipende da una valutazione concreta del rischio. La parte interessata dovrebbe registrare volontariamente quando:

    • esiste un’elevata probabilità di contestazioni future sulla data dell’atto;
    • una delle controparti versa in difficoltà economiche e si vuole anticipare la formazione della data certa rispetto a eventuali procedure concorsuali;
    • l’atto contiene clausole rilevanti che si vogliono opporre a terzi (ad esempio, prelazioni, cessioni di crediti, garanzie reali);
    • il contribuente vuole sanare una situazione di omessa registrazione approfittando della riduzione di sanzioni del ravvedimento operoso;
    • si avvicina la scadenza del termine ordinario e si vuole evitare di incorrere in sanzioni per tardività.

    Va ricordato che la registrazione volontaria comporta comunque il pagamento dell’imposta. La parte deve quindi mettere in conto il costo fiscale dell’operazione, che può essere proporzionale (con aliquote variabili a seconda del tipo di atto) o fissa (200 euro per gli atti privi di contenuto patrimoniale o per i casi previsti dalla tariffa). Una corretta lettura della tariffa è essenziale per evitare di pagare in eccesso o di trovarsi di fronte a una rettifica da parte dell’ufficio.

    Norme di riferimento

    • art. 8 D.P.R. 131/1986 – Facoltà di chiedere la registrazione: chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualunque momento la registrazione di un atto, pagando l’imposta secondo la tariffa applicabile.
    • art. 1 D.P.R. 131/1986 – Oggetto dell’imposta: individua gli atti soggetti a registrazione (in termine fisso o in caso d’uso) e quelli registrabili volontariamente.
    • art. 9 D.P.R. 131/1986 – Registrazione a domanda: ammette la registrazione di atti non espressamente previsti in tariffa con applicazione dell’imposta fissa.
    • art. 13 D.Lgs. 472/1997 – Ravvedimento operoso: consente di regolarizzare la tardiva registrazione con sanzioni ridotte in misura crescente in funzione del tempo trascorso, prima che l’amministrazione finanziaria avvii controlli o accertamenti.

    Domande frequenti

    La registrazione volontaria attribuisce data certa retroattiva?

    No. La data certa decorre dal giorno della registrazione e non retroagisce alla data di formazione dell’atto. Significa che, per ottenere l’opponibilità a un terzo che è intervenuto prima della registrazione (ad esempio un creditore pignorante), la registrazione anteriore al suo intervento è condizione indispensabile.

    Quanto costa registrare volontariamente un atto?

    Dipende dal tipo di atto e dalla tariffa applicabile. Le casistiche più comuni: atti privi di contenuto patrimoniale o ricognizioni 200 euro di imposta fissa; ricognizioni di debito 3% sul valore; locazioni 2% annuo sui canoni residenziali (con possibilità di cedolare secca); cessioni di crediti 0,5%. Si aggiungono l’imposta di bollo (16 euro ogni 4 facciate o ogni 100 righe) e, in caso di registrazione tardiva, sanzioni ridotte da ravvedimento operoso e interessi legali.

    Posso registrare un atto se l’altra parte non collabora?

    Sì. L’art. 8 D.P.R. 131/1986 consente la registrazione a chiunque vi abbia interesse, indipendentemente dal consenso degli altri contraenti. Basta presentarsi all’ufficio territoriale con l’originale dell’atto o copia autentica, modulistica compilata e pagamento dell’imposta. La parte che paga può poi rivalersi nei rapporti interni secondo le previsioni contrattuali o, in mancanza, secondo le regole generali sull’arricchimento e sui rapporti di mandato.

    Cosa succede se non registro mai un atto soggetto a registrazione obbligatoria?

    L’omessa registrazione comporta sanzioni che possono arrivare al 120% dell’imposta dovuta, oltre agli interessi e all’imposta stessa. Inoltre l’atto non registrato non può essere utilizzato come prova in giudizio (con eccezioni limitate) e non gode di data certa, esponendo la parte a rischi rilevanti in caso di contenzioso o di concorso con altri creditori. La via dell’autocorrezione tramite registrazione volontaria con ravvedimento è sempre preferibile rispetto all’attesa di un accertamento d’ufficio, che azzera ogni possibilità di riduzione delle sanzioni.

  • Art. 41 TULPS – Perquisizione e sequestro per armi abusive

    Art. 41 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.