Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 27 D.Lgs. 198/2006 – Divieti di discriminazione nell’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e nelle condizioni di lavoro

    Art. 27 D.Lgs. 198/2006 – Divieti di discriminazione nell’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e nelle condizioni di lavoro ( legge 9 dicembre 1977, n. 903,

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. È vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l’ampliamento di un’impresa o l’avvio o l’ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma.

    2. La discriminazione di cui al comma 1 è vietata anche se attuata: a) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive; b) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l’appartenenza all’uno o all’altro sesso.

    3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento,aggiornamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento, per quanto concerne sia l’accesso sia i contenuti, nonché all’affiliazione e all’attività in un’organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali organizzazioni.

    4. Eventuali deroghe alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva.

    5. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate, anche a mezzo di terzi, da datori di lavoro privati e pubbliche amministrazioni la prestazione richiesta dev’essere accompagnata dalle parole “dell’uno o dell’altro sesso”, fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.

    6. Non costituisce discriminazione condizionare all’appartenenza ad un determinato sesso l’assunzione in attività della moda, dell’arte e dello spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 – Contrabbando

    Art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Contrabbando

    In vigore dal 04/07/2001

    1. In relazione alla commissione dei reati previsti ((dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111 , e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 )) , si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

    2. Quando ((le imposte o i diritti di confine)) dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

    3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) (( e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b) )) .

  • Art. 25 duodevicies D.Lgs. 231/2001 – (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e sacc…

    Art. 25 duodevicies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)

    In vigore dal 04/07/2001

    ((

    1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

    2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3))

  • Art. 230 DPR 495/1992 – Segnale mobile plurifunzionale di soccorso

    Art. 230 DPR 495/1992 – Segnale mobile plurifunzionale di soccorso

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, di cui, ai sensi dell'articolo 72, comma 3,…, del codice, possono essere dotati gli autoveicoli in circolazione e che i conducenti possono esporre nei casi di fermata dell'autoveicolo dovuta ad una delle seguenti situazioni di difficoltà e di emergenza: a) malore del conducente; b) avaria al motore, ai pneumatici, ai freni, ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; c) mancanza di combustibile, deve essere conforme alle caratteristiche indicate nel presente articolo, nell'articolo 231 nonché nell'appendice VI al presente titolo.

    2. Sulle facce esterne del dispositivo, realizzato con pellicola retroriflettente, devono essere visibili le seguenti diciture: Lato anteriore: SOS (permanente) (fig. III.2/a) Lato posteriore: SOS ed uno dei seguenti simboli: a) simbolo CROCE ROSSA (fig. III.2/b); b) simbolo CHIAVE REGOLABILE (fig. III.2/c); c) simbolo DISTRIBUTORE (fig. III.2/d).

    3. Il segnale riportante il simbolo di una croce rossa può essere utilizzato solo nel caso di malore del conducente; il segnale riportante il simbolo di una chiave regolabile, nei casi di avaria del veicolo; il segnale riportante il simbolo di un distributore, in caso di mancanza di combustibile.

    4. Lo sfondo del segnale deve essere di colore bianco o giallo realizzato in pellicola retroriflettente con simboli di colore rosso trasparente o nero.

    5. Le dimensioni dei simboli, e le caratteristiche di retroriflettenza della pellicola rifrangente, devono essere tali da garantire, senza determinare fenomeni di abbagliamento, la individuazione ed il riconoscimento alla distanza di almeno 50 m, da parte di un osservatore avente acuità visiva discreta e cioè 8/10 almeno in un occhio e senza correzione di lenti e ciò sia nelle ore diurne che notturne.

    6. Il dispositivo di segnalamento può essere realizzato anche con diciture luminose di colore rosso su fondo nero e visibili, a segnalamento montato, solo dalla parte posteriore del veicolo. I caratteri possono essere costituiti da elementi emittenti luce propria ovvero essere resi luminosi per trasparenza. È ammesso che le diciture siano ripetute anche nella parte anteriore del segnalamento e quindi visibili dalla parte anteriore del veicolo. In tale caso i caratteri dovranno essere di colore bianco o giallo su fondo nero.

    7. Il dispositivo di segnalamento di cui al comma 6 deve far comparire su apposito schermo una ed una sola delle seguenti diciture: MALORE – MOTORE – GOMMA – FRENI – LUCI – BENZINA – GASOLIO.

    8. Le dimensioni e la luminosità dei caratteri devono essere tali da garantire, senza determinare fenomeni di abbagliamento la leggibilità alla distanza di almeno 50 m, da parte di un osservatore avente una acuità visiva discreta, ossia 8/10 almeno in un occhio e senza correzione di lenti, e ciò sia in ore diurne che notturne.

    9. Il dispositivo deve essere di tipo omologato dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.

    10. La conformità del dispositivo alle prescrizioni tecniche è attestata dalla presenza del numero di approvazione e del marchio di fabbrica.

    11. Sono fatte salve le approvazioni rilasciate in attuazione del decreto ministeriale 10 dicembre

    1988. 12. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610.

  • Art. 98 Codice Civile: Rifiuto della pubblicazione

    Art. 98 Codice Civile: Rifiuto della pubblicazione

    Art. 98 c.c. – Rifiuto della pubblicazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.

    Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

  • Art. 211 DPR 495/1992 – Limiti e modalità di circolazione delle macchine operatrici

    Art. 211 DPR 495/1992 – Limiti e modalità di circolazione delle macchine operatrici

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, possono circolare su strada nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'articolo 114 del codice, nonché di quelle eventualmente riportate, ai fini della sicurezza della circolazione stradale e della destinazione, sulla relativa carta di circolazione rilasciata da un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C..

    2. Nell'evenienza di cui al comma 1, le macchine operatrici possono altresì circolare con o senza le attrezzature di lavoro riconosciute installabili o asportabili in sede di approvazione o di omologazione, purché, in ogni caso, vengano rispettati i limiti dimensionali o di massa accertati in tale sede, ivi compreso il valore del rapporto minimo fra la massa o le masse gravanti sull'asse o sugli assi anteriori e quella o quelle gravanti sull'asse o sugli assi posteriori.

    3. Delle possibilità previste al comma 2 deve essere fatta esplicita menzione sulla carta di circolazione rilasciata da un'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. per la macchina operatrice interessata.

  • Art. 755 Codice della Navigazione – Certificato di immatricolazione

    Art. 755 Codice della Navigazione – Certificato di immatricolazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il certificato di immatricolazione è rilasciato dall'ENAC ed enuncia i contrassegni di individuazione dell'aeromobile, il tipo e le caratteristiche principali, le generalità del proprietario, … nonché le altre indicazioni richieste dai regolamenti dell'ENAC. Sono annotate sul certificato tutte le variazioni che comportano modificazioni dei dati indicati nel primo comma.

  • Art. 14 L. 212/2000 – Contribuenti non residenti

    Art. 14 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Contribuenti non residenti

    In vigore dal 01/08/2000

    1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli semplificati nonché agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte.

    2. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo. Nota all'art. 14: – Per il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si rinvia alle note all'art. 8.

  • CCNL Pubblici Esercizi: preavviso, dimissioni e licenziamento

    CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

    In sintesi

    Il CCNL Pubblici Esercizi stabilisce periodi di preavviso variabili da 10 a 45 giorni di calendario a seconda del livello di inquadramento e dell’anzianità di servizio. Il mancato rispetto del preavviso obbliga al pagamento dell’indennità sostitutiva. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso; quello per giustificato motivo soggettivo o oggettivo deve seguire procedure precise.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio · Angem · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 8 febbraio 2024 (decorrenza 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

    Tabella riepilogativa

    Periodi di preavviso CCNL Pubblici Esercizi (giorni di calendario)
    Livello Fino a 5 anni di anzianità Oltre 5 anni di anzianità
    Quadro e 1° livello 45 giorni 60 giorni
    2° livello 30 giorni 45 giorni
    3° livello 20 giorni 30 giorni
    4° livello 15 giorni 20 giorni
    5° e 6° livello 10 giorni 15 giorni

    I periodi di preavviso sono espressi in giorni di calendario (non lavorativi). Si applicano sia in caso di dimissioni del lavoratore sia in caso di licenziamento del datore. Il mancato preavviso obbliga al pagamento dell’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato.

    Il preavviso: funzione e decorrenza

    Il preavviso è l’obbligo reciproco di comunicare la cessazione del rapporto con un determinato anticipo, per consentire all’altra parte di organizzarsi. Nel CCNL Pubblici Esercizi i periodi sono differenziati per livello di inquadramento e per anzianità di servizio.

    Il preavviso decorre dal giorno successivo alla comunicazione scritta di dimissioni o licenziamento. Durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro prosegue normalmente: il lavoratore ha l’obbligo di prestare servizio e il datore di corrispondere la retribuzione.

    Il datore può dispensare il lavoratore dal lavoro durante il preavviso (garden leave), ma deve comunque corrispondere la retribuzione per l’intero periodo. In alternativa, entrambe le parti possono concordare il pagamento dell’indennità sostitutiva di preavviso in luogo del periodo lavorato.

    Dimissioni: forme e procedura

    Le dimissioni devono essere comunicate in forma scritta. Dal 12 marzo 2016 (D.Lgs. 151/2015) le dimissioni volontarie devono essere presentate esclusivamente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (accesso con SPID o CAF/patronato), pena la nullità. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa, quelle nel periodo di prova e quelle di lavoratori assunti con contratto a termine (per i quali le dimissioni anticipate richiedono forma telematica ma non la comunicazione al portale con le stesse modalità).

    Le dimissioni per giusta causa esonerano il lavoratore dall’obbligo di preavviso (art. 2119 c.c.) e danno diritto all’indennità di disoccupazione NASpI (a differenza delle dimissioni ordinarie, per le quali la NASpI non spetta salvo specifiche eccezioni come dimissioni durante la maternità o per giusta causa).

    Licenziamento: giusta causa, GMO e GMS

    Il datore può recedere dal contratto in tre modalità principali:

    • Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento grave che rende impossibile la prosecuzione del rapporto anche provvisoria. Esempi nel settore: furto ai danni dell’azienda o dei clienti, risse, assenza ingiustificata reiterata, grave insubordinazione. Non richiede preavviso; il lavoratore ha comunque diritto al TFR.
    • Giustificato motivo soggettivo (GMS): violazione degli obblighi contrattuali di minore gravità (es. ripetuti ritardi, negligenza non grave). Richiede preavviso e deve essere preceduto da contestazione disciplinare scritta con risposta del lavoratore (procedura dell’art. 7 L. 300/1970).
    • Giustificato motivo oggettivo (GMO): ragioni economiche, organizzative o produttive (es. soppressione del posto di lavoro, riorganizzazione). Richiede preavviso e, per aziende con più di 15 dipendenti, la procedura di conciliazione obbligatoria preventiva.

    Tutele contro il licenziamento illegittimo

    Le tutele variano in base alla dimensione aziendale e alla data di assunzione:

    • Tutela reintegratoria piena (art. 18 L. 300/1970): per lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 in aziende con più di 15 dipendenti. In caso di licenziamento nullo, discriminatorio o in frode alla legge: reintegra nel posto + risarcimento da 5 mensilità.
    • Tutela indennitaria crescente (D.Lgs. 23/2015): per lavoratori assunti dal 7 marzo 2015. Il licenziamento illegittimo comporta un’indennità non inferiore a 6 mensilità né superiore a 36 mensilità (2 mensilità per ogni anno di servizio).
    • Piccola impresa (fino a 15 dipendenti): regime semplificato, indennità tra 3 e 6 mensilità per licenziamento ingiustificato.

    Nel settore dei Pubblici Esercizi la dimensione media degli esercizi è spesso inferiore ai 15 dipendenti: molti lavoratori rientrano nel regime della piccola impresa.

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni di un cameriere 4° livello
    Tizio (4° livello, 3 anni anzianità) si dimette per trovare un altro lavoro. Preavviso contrattuale: 15 giorni di calendario. Invia le dimissioni telematicamente tramite portale del Ministero e comunica al datore la data di ultimo giorno di lavoro (15 giorni dopo). Se il datore lo dispensa dal lavoro nel preavviso, deve comunque corrispondergli la retribuzione dei 15 giorni: 1.540 € / 26 giorni lavorativi × (15/7 × 5) giorni lavorativi ≈ ~450 €.
    Caia – Licenziamento per giusta causa contestato
    Caia (3° livello, cuoca) viene licenziata per giusta causa per presunto furto di alimenti. Contesta il licenziamento. Essendo stata assunta nel 2018 (prima del 7 marzo 2015? No, dopo), rientra nel D.Lgs. 23/2015: indennità indennitaria crescente. Con 6 anni di servizio: indennità minima 6 mensilità, massima 12 mensilità. Caia impugna il licenziamento entro 60 giorni e deposita ricorso al Tribunale del Lavoro entro 180 giorni.
    Sempronio – Licenziamento GMO in piccolo bar
    Sempronio (5° livello, 4 anni) lavora in un bar con 5 dipendenti. Il titolare chiude una delle due sale e sopprime il suo posto. Licenziamento per GMO con 10 giorni di preavviso (5° livello, fino a 5 anni anzianità). Il bar ha meno di 15 dipendenti: tutela minima di 3 mensilità di indennità se il licenziamento fosse dichiarato ingiustificato. Sempronio accede alla NASpI avendo maturato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso deve dare un barista per dimettersi?
    Dipende dal livello e dall’anzianità. Un barista inquadrato al 3° livello con meno di 5 anni deve dare 20 giorni di calendario. Oltre i 5 anni: 30 giorni. Un barista al 4° livello: 15 giorni (fino a 5 anni) o 20 giorni (oltre 5 anni).
    Le dimissioni si possono inviare via email?
    No. Dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie devono essere presentate tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (modulo dimissioni online con SPID). Le dimissioni inviate solo via email o per iscritto su carta sono nulle, salvo casi eccezionali (periodo di prova, giusta causa, lavoratori domestici).
    Il licenziamento per giusta causa dà diritto alla NASpI?
    Sì. Il lavoratore licenziato per qualsiasi motivo (inclusa giusta causa) ha diritto alla NASpI se ha almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti e risulta involontariamente disoccupato.
    Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
    Se è il datore a non rispettare il preavviso (licenziando il lavoratore senza preavviso e senza giusta causa), deve corrispondere l’indennità sostitutiva di preavviso: la retribuzione globale del periodo di preavviso non goduto. L’indennità concorre al reddito ed è soggetta a tassazione ordinaria (non separata come il TFR).
    Il licenziamento disciplinare richiede procedure specifiche?
    Sì. Deve essere preceduto da contestazione disciplinare scritta (art. 7 L. 300/1970) con specificazione dei fatti. Il lavoratore ha 5 giorni per rispondere per iscritto o richiedere di essere sentito in contraddittorio. Solo dopo la valutazione delle giustificazioni il datore può irrogare la sanzione o il licenziamento. L’omissione del procedimento rende il licenziamento inefficace.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 221 DPR 495/1992

    Art. 221 DPR 495/1992

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La segnalazione anteriore a luce bianca dei veicoli a trazione animale e delle slitte deve essere realizzata mediante due fanali la cui luce sia visibile in avanti almeno da 100 m di distanza.

    2. La segnalazione posteriore a luce rossa degli stessi veicoli deve essere realizzata mediante due fanali la cui luce deve essere visibile all'indietro almeno da 100 m di distanza.

    3. I fanali anteriori non devono proiettare luce bianca all'indietro e quelli posteriori luce rossa in avanti. La luce di detti fanali può essere ottenuta sia con apparecchi a pile od accumulatori, sia con sorgenti a petrolio, gas di petrolio liquefatto, od altro combustibile idoneo a scopi di illuminazione.

    4. I catadiottri di cui devono essere muniti i veicoli a trazione animale e le slitte devono rispondere alle stesse prescrizioni valide per i catadiottri degli autoveicoli. Detti dispositivi possono rimanere sospesi in guisa da oscillare purché sia sempre assicurata la visibilità geometrica stabilita per ciascuno di essi.

  • Art. 18 bis D.Lgs. 74/2000 – Custodia giudiziale dei beni sequestrati

    Art. 18 bis D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Custodia giudiziale dei beni sequestrati

    In vigore dal 15/04/2000

    1. I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dal presente decreto e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale, agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.

    1-bis. ((I beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, agli organi dell'Amministrazione finanziaria)) .

    2. Restano ferme le disposizioni dell' articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 .

  • Casi pratici art. 1 D.Lgs. 346/1990: successioni, donazioni e trust

    L’articolo 1 del D.Lgs. 346/1990 definisce il perimetro dell’imposta sulle successioni e donazioni: si tassano i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o, dal 2025, per qualunque titolo gratuito. La riforma introdotta dal D.Lgs. 139/2024 ha modernizzato la norma, includendo espressamente patti di famiglia e trust liberali. Vediamo con esempi concreti quando l’imposta scatta, come si calcolano franchigie e aliquote, e quali documenti vanno raccolti per ogni scenario tipico.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’art. 1 D.Lgs. 346/1990 fissa il presupposto oggettivo dell’imposta: il trasferimento gratuito di ricchezza da un soggetto a un altro. Non rileva il singolo bene (immobile, denaro, partecipazione societaria, polizza vita non esente), ma il fatto che la titolarità passi senza corrispettivo. La norma si applica sia ai trasferimenti mortis causa (eredità e legati) sia agli atti tra vivi gratuiti (donazione tipica, donazione indiretta, trust liberale, patto di famiglia).

    L’imposta è proporzionale, con aliquote modulate in base al grado di parentela: 4% per coniuge e figli oltre la franchigia di 1.000.000 di euro a beneficiario, 6% per fratelli e sorelle oltre 100.000 euro di franchigia, 6% senza franchigia per parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo, 8% per tutti gli altri soggetti. La franchigia opera per beneficiario, non per asse ereditario: due figli che ereditano dal padre hanno ciascuno 1 milione di euro esente.

    Il principio di territorialità impone l’imposta su tutti i beni del defunto/donante residente in Italia (ovunque collocati nel mondo) e, per il non residente, solo sui beni esistenti in Italia. La residenza si valuta secondo i criteri civilistici e fiscali al momento dell’apertura della successione o della donazione.

    Cosa si tassa: successioni, donazioni, atti gratuiti

    Il presupposto si articola in tre famiglie di trasferimenti. La successione, aperta con la morte, comprende eredità (universalità di rapporti) e legati (beni o diritti specifici). La donazione, regolata dagli artt. 769 e seguenti del codice civile, è il contratto tipico con cui per spirito di liberalità si arricchisce un altro soggetto. La categoria più ampia è quella degli atti a titolo gratuito: comprende donazioni indirette, trust liberali, comodato di lunga durata (in alcuni casi), rinunce abdicative e ogni attribuzione patrimoniale priva di corrispettivo proporzionato.

    La giurisprudenza ha chiarito da tempo che anche le donazioni indirette (per esempio il pagamento del prezzo di un immobile intestato a un figlio) ricadono nel perimetro dell’imposta, ferme restando le franchigie. La riforma del 2024 ha esplicitato questo principio per ridurre il contenzioso interpretativo.

    La riforma D.Lgs. 139/2024: trust e patti di famiglia

    Il D.Lgs. 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ha riscritto più punti del D.Lgs. 346/1990. Le novità che impattano sull’art. 1 sono tre. Primo: i trust liberali sono espressamente menzionati come fattispecie tassata; l’imposta si applica al momento del trasferimento dal disponente al trustee, oppure al momento dell’attribuzione finale al beneficiario, a seconda della struttura. Secondo: i patti di famiglia ex artt. 768-bis e seguenti c.c. rientrano nell’imposta sulle donazioni, con aliquota e franchigia calcolate sul grado di parentela tra disponente e assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni. Terzo: viene confermata e rafforzata l’esenzione per i trasferimenti di aziende e partecipazioni a favore di discendenti e coniuge che proseguono l’attività per almeno cinque anni (art. 3 comma 4-ter D.Lgs. 346/1990).

    La portata pratica è rilevante: chi pianifica un passaggio generazionale ha oggi un quadro più chiaro per scegliere lo strumento (donazione semplice, patto di famiglia, trust, holding di famiglia) sapendo come ciascuno verrà tassato.

    Scenario 1: eredità al coniuge per 800.000 euro entro franchigia

    Marco muore lasciando alla moglie Anna un patrimonio di 800.000 euro tra conto corrente, casa di abitazione e titoli. Anna è unica erede. La franchigia coniuge è 1.000.000 di euro: l’imposta di successione è pari a zero. Restano dovute imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sull’immobile, oppure le imposte in misura fissa di 200 euro ciascuna se l’immobile è prima casa per Anna e ricorrono i requisiti dichiarati in dichiarazione di successione. Anna deve comunque presentare la dichiarazione di successione entro 12 mesi dall’apertura tramite il modello telematico dell’Agenzia delle Entrate.

    Scenario 2: donazione genitore-figlio di 150.000 euro

    Giulia, vedova, dona alla figlia Sara 150.000 euro per l’acquisto della prima casa. La donazione è formale (atto notarile) perché il valore supera il modico. La franchigia genitore-figlio è 1.000.000 di euro: nessuna imposta di donazione è dovuta. Tuttavia la donazione consuma parte della franchigia: se Giulia, dieci anni dopo, donasse altri 900.000 euro, scatterebbe l’imposta del 4% sulla quota eccedente 850.000 euro (1.000.000 − 150.000 già consumati). È per questo che ogni donazione va annotata e conservata, anche se non tassata: incide sulle attribuzioni future.

    Scenario 3: patto di famiglia per trasferire l’azienda

    Roberto, titolare di una S.r.l. del valore di 2 milioni di euro, vuole trasferire al figlio Luca la totalità delle quote tramite patto di famiglia ex art. 768-bis c.c. Il contratto coinvolge anche la moglie e l’altra figlia Chiara, legittimari non assegnatari, che ricevono da Luca una liquidazione in denaro pari alla loro quota di legittima (per esempio 400.000 euro ciascuna). Sul trasferimento delle quote di azienda da Roberto a Luca opera l’esenzione ex art. 3 comma 4-ter D.Lgs. 346/1990, se Luca prosegue l’attività per almeno cinque anni e lo dichiara in atto. Le liquidazioni che Luca corrisponde alle sorelle/madre sono invece soggette a imposta di donazione tra fratelli (6% oltre franchigia 100.000 euro) o tra coniugi (4% oltre franchigia 1.000.000). Il notaio rogante calcola e versa le imposte in sede di registrazione.

    Scenario 4: trust liberale a favore del nipote

    Carlo costituisce un trust nominando trustee una società fiduciaria e beneficiario il nipote Tommaso, minore. Trasferisce in trust un portafoglio titoli da 500.000 euro. Dopo la riforma 2024, l’imposta si applica al momento dell’attribuzione effettiva a Tommaso (modello “in uscita”), salvo che l’atto istitutivo non preveda diversamente. Quando Tommaso compirà 25 anni e riceverà il fondo, l’imposta sarà calcolata con aliquota e franchigia del rapporto nonno-nipote: 6% senza franchigia (parente in linea retta oltre il primo grado, fino al quarto). Se il valore del fondo a quel momento sarà di 700.000 euro, l’imposta sarà di 42.000 euro. Carlo e il notaio devono coordinare con il trustee il monitoraggio degli adempimenti.

    Scenario 5: immobile estero a erede residente in Italia

    Marta, residente fiscalmente in Italia, eredita dal padre (anch’esso residente in Italia) un appartamento a Lisbona del valore di 250.000 euro. Per il principio di territorialità, tutti i beni del de cuius residente in Italia entrano nell’asse ereditario, ovunque siano. L’immobile portoghese va dichiarato nella dichiarazione di successione italiana al valore catastale rivalutato (o, se inesistente equivalente, al valore di mercato). Si applica la franchigia genitore-figlio di 1.000.000: se l’asse complessivo è di 600.000 euro, nessuna imposta italiana. Marta dovrà però verificare gli obblighi successori in Portogallo (Imposto do Selo) e l’eventuale credito d’imposta per imposte pagate all’estero, secondo le convenzioni bilaterali e l’art. 26 D.Lgs. 346/1990.

    Quando e come verificare

    Davanti a una successione o a una donazione importante, alcune verifiche andrebbero fatte sempre prima di firmare o presentare dichiarazioni. L’erede o il beneficiario deve raccogliere copia dell’atto di morte, certificato di stato di famiglia storico del defunto, eventuale testamento pubblicato dal notaio, elenco dei beni immobili con visure catastali, estratti conto bancari aggiornati alla data del decesso, polizze vita, partecipazioni societarie, ed eventuali debiti deducibili.

    Il notaio rogante della dichiarazione di successione o dell’atto di donazione è il primo riferimento documentale: verifica gradi di parentela, calcola franchigie residue alla luce di eventuali donazioni pregresse, predispone le imposte ipotecarie e catastali sugli immobili e cura la trascrizione. Per i trust e i patti di famiglia il coordinamento con il notaio diventa essenziale perché la qualificazione fiscale dipende dalla struttura contrattuale concreta.

    L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il portale per la dichiarazione di successione telematica e fornisce con circolari (in particolare la circolare 34/E del 2022 e successivi documenti di prassi sulla riforma) chiarimenti sui casi dubbi: il beneficiario o l’erede può richiedere interpello quando la fattispecie è nuova o complessa, come spesso accade nei trust transfrontalieri.

    Norme e fonti

    • Art. 1 D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 – Oggetto dell’imposta sulle successioni e donazioni
    • Art. 2 D.Lgs. 346/1990 – Territorialità dell’imposta
    • Art. 3 D.Lgs. 346/1990 – Trasferimenti non soggetti all’imposta (compresa esenzione aziende/partecipazioni comma 4-ter)
    • D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 – Razionalizzazione dell’imposta di successione e donazione (in vigore dal 1° gennaio 2025)
    • Artt. 768-bis ss. codice civile – Patto di famiglia
    • Artt. 769 ss. codice civile – Donazione
    • Circolari Agenzia delle Entrate sulla riforma 2024-2025

    Domande frequenti

    Quale franchigia si applica al figlio che riceve donazione e poi eredità dal genitore?

    La franchigia di 1.000.000 di euro è unica e cumulativa per l’intera vita del rapporto genitore-figlio. Donazioni già ricevute in vita consumano la franchigia futura, anche per la successione mortis causa. Va dunque tenuto un registro delle donazioni pregresse, perché l’Agenzia ne tiene conto in sede di dichiarazione di successione.

    Il trust liberale è sempre tassato in uscita dopo la riforma?

    La regola generale, dopo il D.Lgs. 139/2024, è che l’imposta si applica al momento dell’attribuzione finale al beneficiario, perché solo in quel momento si concretizza l’arricchimento. Esistono però eccezioni e regimi opzionali introdotti dalla riforma. La qualificazione concreta dipende dalla struttura del trust, dalla determinatezza dei beneficiari e dalle clausole dell’atto istitutivo: va coordinata con il notaio e con il trustee in sede di costituzione.

    Devo dichiarare l’immobile estero ereditato anche se nel paese di origine ho già pagato un’imposta?

    Sì, se il defunto era residente in Italia tutti i beni vanno dichiarati. L’art. 26 D.Lgs. 346/1990 prevede un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero sullo stesso bene, secondo i limiti delle convenzioni bilaterali. Il credito si fa valere in sede di dichiarazione di successione presentando copia dei documenti esteri di pagamento.

    Il patto di famiglia conviene rispetto alla donazione semplice di partecipazioni?

    Dal punto di vista fiscale, sia il patto di famiglia sia la donazione di partecipazioni a favore di discendenti possono beneficiare dell’esenzione ex art. 3 comma 4-ter se l’assegnatario prosegue l’attività per cinque anni. La differenza principale è civilistica: il patto di famiglia mette al riparo l’assegnazione dalle future azioni di riduzione dei legittimari, perché le liquidazioni in denaro o natura ai non assegnatari sono già regolate in atto. È lo strumento di elezione per evitare conflitti tra eredi al momento dell’apertura della successione.