Autore: Andrea Marton

  • CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione): apprendistato

    CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

    Apprendistato nel CCNL Somministrazione

    L’apprendistato nella somministrazione combina la struttura formale del contratto di apprendistato professionalizzante con la peculiarità del rapporto triangolare: l’Agenzia è il datore di lavoro, ma il percorso formativo si svolge presso l’utilizzatore.

    In sintesi

    Nel CCNL Somministrazione l’apprendistato è di tipo professionalizzante (d.lgs. 81/2015): l’apprendista viene assunto dall’Agenzia e svolge il percorso formativo presso l’azienda utilizzatrice. Il piano formativo è redatto per iscritto e la durata segue le previsioni del CCNL dell’utilizzatore per la qualifica target.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
    Ultimo rinnovo
    21 luglio 2025
    Vigenza
    21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
    Tipologia
    Apprendistato professionalizzante (d.lgs. 81/2015, art. 44)
    Formazione
    Finanziata da Forma.Temp

    Come funziona l’apprendistato nella somministrazione

    Il contratto di apprendistato nella somministrazione è disciplinato dall’art. 26 del CCNL Somministrazione, in coerenza con il d.lgs. 81/2015 (art. 44) che ne stabilisce il quadro normativo generale. La struttura è quella del rapporto triangolare tipico della somministrazione:

    • L’Agenzia per il Lavoro assume l’apprendista con contratto di apprendistato professionalizzante e ne è il datore di lavoro formale.
    • L’azienda utilizzatrice accoglie l’apprendista presso la propria sede, ne organizza il percorso formativo pratico (formazione on-the-job) e ne dirige la prestazione lavorativa.
    • Il piano formativo individuale (PFI) deve essere redatto in forma scritta sulla base delle esigenze formative della qualifica target e dei contenuti previsti dal CCNL dell’utilizzatore per l’apprendistato.

    L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione contrattuale attraverso la formazione in azienda. Al termine del periodo, se il percorso è completato con successo, l’apprendista può essere confermato nell’organico (dall’Agenzia o direttamente dall’utilizzatore).

    Durata e struttura del percorso formativo

    La durata del contratto di apprendistato è quella prevista dal CCNL dell’azienda utilizzatrice per la qualifica professionale che si intende conseguire. Indicativamente:

    • Per qualifiche operative di basso-medio livello: da 1 a 2 anni.
    • Per qualifiche tecniche o specialistiche di livello medio-alto: da 2 a 3 anni.

    La durata massima assoluta è di 3 anni (5 anni per profili di alta specializzazione in alcuni settori). La formazione comprende una quota di formazione obbligatoria trasversale (sicurezza, competenze di base) e una quota di formazione tecnico-professionale specifica per la mansione.

    Il periodo di malattia, infortunio, maternità e ogni altra assenza involontaria sospende il decorso del contratto, che si prolunga di altrettanto tempo.

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato nella somministrazione – schema di riferimento
    Aspetto Regola applicabile Riferimento
    Tipo di apprendistato Professionalizzante D.lgs. 81/2015, art. 44; CCNL Somm. art. 26
    Datore di lavoro formale Agenzia per il Lavoro CCNL Somministrazione
    Formazione on-the-job Presso l’azienda utilizzatrice Piano formativo individuale scritto
    Durata Secondo CCNL dell’utilizzatore per qualifica target (1-3 anni) D.lgs. 81/2015 + CCNL settore
    Retribuzione % ridotta del minimo tabellare (CCNL utilizzatore per apprendistato) CCNL settore utilizzatore
    Periodo di prova Non superiore a quello previsto dal CCNL per l’apprendistato CCNL Somministrazione
    Formazione finanziata Forma.Temp (voucher formazione; fondo di settore) CCNL Somministrazione + Forma.Temp
    Sospensione per malattia/infortunio Prolungamento della durata di pari periodo D.lgs. 81/2015 + CCNL Somm.

    Nota: le percentuali retributive dell’apprendistato (es. 70%, 80%, 90% del minimo) variano per CCNL di settore e per anno di apprendistato. Per i valori esatti consultare le tabelle del CCNL applicato dall’utilizzatore.

    Il ruolo di Forma.Temp nella formazione degli apprendisti

    Forma.Temp è il fondo paritetico bilaterale per la formazione dei lavoratori in somministrazione, istituito e finanziato tramite contribuzione delle Agenzie. Per gli apprendisti somministrati, Forma.Temp finanzia:

    • La formazione obbligatoria trasversale (sicurezza, competenze di base).
    • La formazione tecnico-professionale specifica per la qualifica target.
    • I voucher di formazione individuale per lo sviluppo delle competenze professionali.

    Le risorse destinate da Forma.Temp alla formazione continua e per gli apprendisti hanno raggiunto, secondo i dati disponibili, oltre 160 milioni di euro nell’ultimo triennio. L’apprendista ha diritto a fruire di queste risorse per il proprio percorso di qualificazione.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista in logistica (CCNL Logistica, 2 anni)
    Tizio, 22 anni, viene assunto dall’Agenzia con contratto di apprendistato professionalizzante per conseguire la qualifica di «operatore logistico» (livello 3° CCNL Logistica). La durata è di 2 anni. Il piano formativo individuale, redatto con l’utilizzatore, prevede formazione pratica in magazzino e un corso di 120 ore sul CCNL e sulla sicurezza finanziato da Forma.Temp. La retribuzione è l’80% del minimo tabellare del livello 3° nel primo anno, 90% nel secondo.
    Caia – Apprendistato sospeso per malattia
    Caia è in apprendistato triennale (CCNL Chimica) e si ammala per 30 giorni nel secondo anno. Il contratto si sospende per 30 giorni e riprende al rientro. La durata totale dell’apprendistato si prolunga di 30 giorni: la fine è posticipata di un mese rispetto alla scadenza originaria. Il piano formativo viene aggiornato di conseguenza dall’Agenzia e dall’utilizzatore.
    Sempronio – Conferma o mancata conferma al termine dell’apprendistato
    Sempronio completa con successo il biennio di apprendistato in un’azienda metalmeccanica. L’utilizzatore vorrebbe assumerlo direttamente, ma il contratto formale è con l’Agenzia. Le parti (Agenzia, utilizzatore e lavoratore) concordano la trasformazione: l’Agenzia conclude il contratto di apprendistato e lo «cede» all’utilizzatore che lo assume direttamente a tempo indeterminato. Questa procedura è praticabile previo accordo tra tutti e tre i soggetti.

    Domande frequenti

    Come funziona l’apprendistato nella somministrazione?
    L’apprendista viene assunto dall’Agenzia con un contratto di apprendistato professionalizzante e svolge l’attività formativa e lavorativa presso l’azienda utilizzatrice. Il piano formativo individuale deve essere redatto per iscritto tra Agenzia, utilizzatore e lavoratore.
    Qual è la durata dell’apprendistato nella somministrazione?
    La durata è quella prevista dal CCNL dell’azienda utilizzatrice per la qualifica professionale target. Di norma varia tra 1 e 3 anni a seconda del livello. Sospensioni per malattia, infortunio o maternità prolungano la durata di pari periodo.
    La retribuzione dell’apprendista somministrato è ridotta?
    Sì. Le percentuali retributive sono quelle previste dal CCNL dell’utilizzatore per l’apprendistato nella qualifica corrispondente: di norma si parte da una percentuale ridotta (es. 70-80%) che aumenta progressivamente nel corso del contratto.
    Cosa succede se la malattia prolunga il periodo di apprendistato?
    Il periodo di malattia sospende il decorso del contratto di apprendistato. La durata si prolunga di pari periodo, per garantire che il percorso formativo sia completato nel tempo previsto.
    L’apprendista somministrato ha diritto alle tutele Forma.Temp?
    Sì. L’apprendista somministrato ha accesso alle risorse di Forma.Temp dedicate alla formazione: formazione obbligatoria trasversale, formazione tecnico-professionale e voucher per lo sviluppo delle competenze.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 24 D.Lgs. 231/2001 – Articolo 24

    Art. 24 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Articolo 24

    In vigore dal 04/07/2001

    Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

    1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, ((353, 353-bis,)) 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

    2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

    2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all' articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 .

    3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

  • Art. 73 Reg. (UE) 2023/1114 – Esternalizzazione

    Art. 73 Reg. (UE) 2023/1114 – Esternalizzazione

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che esternalizzano servizi o attività a terzi per lo svolgimento di funzioni operative adottano tutte le misure ragionevoli per evitare rischi operativi aggiuntivi. Essi restano pienamente responsabili dell’adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente titolo e garantiscono in ogni momento il rispetto delle condizioni seguenti:

    a) l’esternalizzazione non comporta la delega delle responsabilità dei prestatori di servizi per le cripto-attività;

    b) l’esternalizzazione non altera il rapporto tra i prestatori di servizi per le cripto-attività e i loro clienti, né gli obblighi dei prestatori di servizi per le cripto-attività nei confronti dei loro clienti;

    c) l’esternalizzazione non altera le condizioni per l’autorizzazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività;

    d) i terzi coinvolti nell’esternalizzazione cooperano con l’autorità competente dello Stato membro d’origine dei prestatori di servizi per le cripto-attività e l’esternalizzazione non impedisce l’esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità competenti, compreso l’accesso in loco per l’acquisizione di qualsiasi informazione pertinente necessaria per svolgere tali funzioni;

    e) i prestatori di servizi per le cripto-attività mantengono le competenze e le risorse necessarie per valutare la qualità dei servizi prestati, per vigilare efficacemente sui servizi esternalizzati e per gestire i rischi associati all’esternalizzazione su base continuativa;

    f) i prestatori di servizi per le cripto-attività hanno accesso diretto alle informazioni pertinenti dei servizi esternalizzati;

    g) i prestatori di servizi per le cripto-attività garantiscono che i terzi coinvolti nell’esternalizzazione rispettino le norme dell’Unione in materia di protezione dei dati.

    Ai fini della lettera g) del primo comma, i prestatori di servizi per le cripto-attività sono responsabili di garantire che le norme in materia di protezione dei dati siano definite negli accordi scritti di cui al paragrafo 3.

    2. I prestatori di servizi per le cripto-attività dispongono di una politica in materia di esternalizzazione che prevede anche piani di emergenza e strategie di uscita, tenendo conto della portata, della natura e della gamma dei servizi per le cripto-attività prestati.

    3. I prestatori di servizi per le cripto-attività definiscono in un accordo scritto i propri diritti e obblighi e quelli dei terzi ai quali esternalizzano servizi o attività. Gli accordi di esternalizzazione conferiscono ai prestatori di servizi per le cripto-attività il diritto di porre termine a tali accordi.

    4. Su richiesta, i prestatori di servizi per le cripto-attività e i terzi mettono a disposizione delle autorità competenti e delle altre autorità pertinenti tutte le informazioni necessarie per consentire a tali autorità di valutare la conformità delle attività esternalizzate ai requisiti di cui al presente titolo.

  • Art. 214 DPR 495/1992 – Motoveicoli ed autoveicoli d’epoca

    Art. 214 DPR 495/1992 – Motoveicoli ed autoveicoli d’epoca

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Ai veicoli d'epoca, iscritti nell'apposito elenco previsto nell'art. 60, comma 2, del codice, per la circolazione nei luoghi consentiti, è rilasciato il foglio di via e la targa provvisoria previsti dall'articolo 99 del codice.

    2. Nel foglio di via è indicata la sua validità, limitata al percorso interessato dalla manifestazione o raduno ed alla sua durata, nonché la velocità massima consentita in relazione alle garanzie di sicurezza offerte dal veicolo. Tale velocità non può superare i seguenti limiti: a) 40 km/h, in ogni caso; b) 25 km/h, qualora il veicolo abbia un impianto frenante di soccorso agente su una sola ruota; c) 15 km/h, nel caso in cui il veicolo non sia munito di pneumatici.

    3. Le richieste del foglio di via e delle targhe provvisorie sono avanzate all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione si svolge il raduno o la manifestazione, oppure ove questi abbiano inizio, nel caso di coinvolgimento di province diverse. Tali richieste sono redatte a nome dell'ente organizzatore della manifestazione e indicano, ciascuna, il nome del proprietario del veicolo, la fabbrica, il tipo ed il numero di telaio o di motore del veicolo stesso, il percorso e la durata della manifestazione o del raduno.

    4. Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione è subordinato alla condizione che il raduno o la manifestazione interessi non meno di 15 partecipanti, al nulla osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade interessate nonché alla prescrizione della scorta degli organi di Polizia. 5. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione nell'apposito elenco, istituito presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C., sono stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.

  • Art. 744 Codice della Navigazione – Aeromobili di Stato e aeromobili privati

    Art. 744 Codice della Navigazione – Aeromobili di Stato e aeromobili privati

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle Forze di polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di Stato. Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati. Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale.

  • Art. 92 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi

    Art. 92 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi

    Art. 92 c.c. – Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell’art. 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia Reale.

    Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l’assenso del Re Imperatore.

  • Art. 68 RD 12/1941 – Ufficio del massimario e del ruolo

    Art. 68 RD 12/1941 – Ufficio del massimario e del ruolo

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Ufficio del massimario e del ruolo. Presso la corte suprema di cassazione è costituito un ufficio del massimario e del ruolo, diretto da un magistrato della corte medesima designato dal primo presidente. All’ufficio sono addetti, salvo il disposto del terzo comma dell’art. 135, nove magistrati, di grado non superiore a consigliere di corte d’appello o parificato, cinque dei quali possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura, entro i limiti numerici stabiliti nell’articolo 210 del presente ordinamento. Le attribuzioni dell’ufficio del massimario e del ruolo sono stabilite dal primo presidente della corte suprema di cassazione, sentito il procuratore generale del Re Imperatore.

  • Art. 196 DPR 495/1992 – Caratteristiche dei veicoli per uso di bambini o di invalidi

    Art. 196 DPR 495/1992 – Caratteristiche dei veicoli per uso di bambini o di invalidi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I veicoli per uso di bambini o di invalidi devono presentare caratteristiche costruttive tali da non determinare il superamento dei limiti sotto indicati: a) lunghezza massima 1,10 m; b) larghezza massima 0,50 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano mediano longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60 m, dove la larghezza massima può raggiungere il valore di 0,70 m; c) altezza massima 1,35 m, nella zona dove la larghezza massima del veicolo può raggiungere il valore di 0,70 m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo raggiungibile in corrispondenza dell'estremità anteriore del veicolo; d) sedile monoposto; e) massa in ordine di marcia 40 kg; f) potenza massima del motore 1 kw; g) velocità massima 6 km/h per i veicoli dotati di motore. Tale limite è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. La prova è effettuata su strada piana, in assenza di vento e con il guidatore in posizione eretta (massa 70 (Più o Meno) 5 kg).

    2. Il superamento anche di uno solo dei limiti indicati nel primo comma comporta l'inclusione della macchina nei veicoli di cui al primo periodo dell'articolo 46, comma

    1. 3. In relazione a sopravvenute esigenze costruttive nonché all'unificazione dei veicoli per uso di invalidi, il Ministro dei trasporti e della navigazione può stabilire per tali veicoli caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate al comma 1.

  • Art. 8 D.Lgs. 231/2001 – Autonomia delle responsabilità dell’ente

    Art. 8 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Autonomia delle responsabilità dell’ente

    In vigore dal 04/07/2001

    1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

    2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

    3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

  • Art. 69 Reg. (UE) 2023/1114 – Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

    Art. 69 Reg. (UE) 2023/1114 – Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    I prestatori di servizi per le cripto-attività notificano senza indugio alla rispettiva autorità competente qualsiasi modifica apportata al loro organo di amministrazione prima che i nuovi membri esercitino attività e forniscono alla rispettiva autorità competente tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità all’articolo 68.

  • Art. 39 DPR 445/2000 – Domande per la partecipazione a concorsi pubblici

    Art. 39 DPR 445/2000 – Domande per la partecipazione a concorsi pubblici

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.

  • Art. 110 Codice Civile: Celebrazione fuori della casa comunale

    Art. 110 Codice Civile: Celebrazione fuori della casa comunale

    Art. 110 c.c. – Celebrazione fuori della casa comunale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all’ufficio dello stato civile, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale, l’ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l’art. 107.