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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Aeromobili di Stato: sono militari oppure di proprietà statale impiegati in servizi istituzionali delle Forze di polizia, Dogana, Vigili del fuoco, Protezione civile o altro servizio di Stato.
  • Aeromobili privati: tutti gli altri aeromobili, inclusi quelli non statali di qualsiasi tipo e destinazione commerciale o personale.
  • Navigazione aerea internazionale: salvo diverse convenzioni, anche gli aeromobili di Stato (eccetto militari, dogana, polizia e VVF) sono considerati privati ai fini del diritto aeronautico internazionale.
  • Equiparazione per sicurezza nazionale: gli aeromobili usati — anche occasionalmente — per attività di tutela della sicurezza nazionale sono equiparati agli aeromobili di Stato.
  • Rilevanza della classificazione: la distinzione determina l'applicabilità del Codice della navigazione e delle convenzioni internazionali sull'aviazione civile.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 744 Codice della Navigazione — Aeromobili di Stato e aeromobili privati

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle Forze di polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di Stato. Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati. Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale.

Commento

Ratio e importanza sistematica della distinzione

L'art. 744 del Codice della navigazione introduce la distinzione fondamentale tra aeromobili di Stato e aeromobili privati, che determina l'applicabilità dell'intero impianto normativo del Codice e delle convenzioni internazionali sull'aviazione civile. La classificazione ha conseguenze pratiche di primaria importanza: solo gli aeromobili privati sono soggetti alla disciplina dell'ENAC, ai requisiti di certificazione e immatricolazione nel registro aeronautico nazionale, e alle norme di responsabilità civile del codice; gli aeromobili di Stato godono invece di un regime speciale, più prossimo a quello del diritto amministrativo e militare. La distinzione riflette il principio di sovranità statale, secondo cui lo Stato non può essere equiparato a un operatore privato nelle attività istituzionali che esercita mediante i propri mezzi.

Definizione di aeromobile di Stato

La norma individua due categorie di aeromobili di Stato: i) gli aeromobili militari, disciplinati in dettaglio dall'art. 745; ii) gli aeromobili di proprietà dello Stato impiegati in servizi istituzionali delle Forze di polizia dello Stato (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza), della Dogana (oggi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Dipartimento della protezione civile, «o in altro servizio di Stato». La formula residuale «altro servizio di Stato» ha carattere aperto e consente di includere categorie non specificamente elencate, purché vi sia proprietà statale e destinazione a un servizio istituzionale. Cruciale è la doppia condizione: proprietà statale e impiego in servizio istituzionale; la proprietà da sola non è sufficiente se l'aeromobile è adibito ad attività commerciali.

Il regime degli aeromobili di Stato nella navigazione internazionale

Il terzo comma introduce una fictio iuris rilevante per il diritto internazionale: salvo diverse disposizioni convenzionali, ai fini della navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, con la sola eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La disposizione recepisce l'art. 3 della Convenzione di Chicago del 1944, che distingue tra «aeromobili di Stato» (compresi quelli militari, di dogana e di polizia, espressamente esclusi dall'ambito di applicazione della Convenzione) e «aeromobili civili» (tutti gli altri). La Convenzione di Chicago non si applica agli aeromobili di Stato in senso stretto; pertanto gli aeromobili della Protezione civile e di altri servizi istituzionali che non rientrino nelle categorie «forti» (militari, dogana, polizia, VVF) vengono ricondotti al regime dell'aviazione civile per garantire l'ordinato svolgimento della navigazione internazionale.

L'equiparazione per sicurezza nazionale

Il quarto comma introduce una categoria speciale: gli aeromobili utilizzati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale sono equiparati agli aeromobili di Stato. Questa previsione risponde a esigenze operative di flessibilità: le attività di intelligence e di sicurezza nazionale possono richiedere l'impiego di aeromobili formalmente privati (ad esempio, noleggiati o requisiti temporaneamente) in operazioni che giustificano l'applicazione del regime pubblicistico. L'occasionalità dell'impiego non esclude l'equiparazione, che opera per il periodo in cui l'aeromobile è destinato a tale finalità. Il provvedimento di equiparazione ex art. 746 precisa limiti e modalità.

Conseguenze pratiche della classificazione

La classificazione incide su numerosi profili: i) regime di immatricolazione (gli aeromobili militari si iscrivono in un registro separato tenuto dal Ministero della difesa, ex art. 745); ii) esenzioni fiscali e tariffarie (gli aeromobili equiparati ex art. 746 godono di esenzioni ex art. 748); iii) responsabilità civile (la disciplina della responsabilità del vettore e dell'esercente si applica agli aeromobili privati, non a quelli di Stato in senso stretto); iv) norme del Codice della navigazione (il primo comma dell'art. 748 esclude espressamente alcune categorie di aeromobili di Stato dall'applicazione del Codice). La distinzione rileva anche per la competenza delle autorità di indagine sugli incidenti aeronautici: l'ANSV è competente per gli aeromobili civili, mentre per quelli militari intervengono le commissioni d'inchiesta delle Forze Armate.

Casi pratici

Caso 1: Aeromobile della Protezione civile in navigazione internazionale

Tizio, comandante di un aeromobile del Dipartimento della protezione civile in missione umanitaria all'estero, deve conoscere il regime applicabile: in virtù del terzo comma dell'art. 744, l'aeromobile è considerato privato ai fini della navigazione internazionale e deve rispettare le norme della Convenzione di Chicago, salvo diverso accordo bilaterale.

Caso 2: Requisizione temporanea di aeromobile privato per sicurezza nazionale

Caio è proprietario di un aeromobile da turismo che viene utilizzato occasionalmente dai servizi di intelligence per operazioni di sorveglianza: per il periodo di tale impiego, l'aeromobile è equiparato a quello di Stato ai sensi del quarto comma dell'art. 744, con conseguente applicazione del regime pubblicistico.

Caso 3: Aeromobile della Dogana e norme ENAC

Sempronio, funzionario dell'Agenzia delle Dogane, opera su un aeromobile dell'Agenzia impiegato in attività di controllo anti-contrabbando: trattandosi di aeromobile di Stato (Dogana), il Codice della navigazione e le norme ENAC non si applicano ex art. 748, ed il regime è quello delle speciali regolamentazioni adottate dall'Amministrazione competente.

Domande frequenti

Cosa distingue un aeromobile di Stato da uno privato secondo il Codice della navigazione?

Gli aeromobili di Stato sono i militari e quelli di proprietà dello Stato impiegati in servizi istituzionali di polizia, dogana, vigili del fuoco, protezione civile o altro servizio di Stato; tutti gli altri sono considerati privati.

Gli aeromobili della Protezione civile sono soggetti alle norme ENAC?

In linea di principio no, trattandosi di aeromobili di Stato; tuttavia, ai fini della navigazione internazionale, salvo convenzioni diverse, sono considerati privati e quindi soggetti alla Convenzione di Chicago del 1944.

Un aeromobile privato noleggiato occasionalmente per operazioni di sicurezza nazionale diventa aeromobile di Stato?

Sì. Il quarto comma dell'art. 744 prevede l'equiparazione agli aeromobili di Stato per gli aeromobili utilizzati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale.

Quali categorie di aeromobili di Stato sono escluse anche dalla finzione giuridica internazionale?

Militari, dogana, polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco: queste categorie restano aeromobili di Stato anche ai fini della navigazione internazionale e sono escluse dall'applicazione della Convenzione di Chicago.

La proprietà statale è sufficiente per qualificare un aeromobile come aeromobile di Stato?

No. Occorre anche che l'aeromobile sia impiegato in un servizio istituzionale di Stato. Un aeromobile di proprietà statale destinato ad attività commerciali rientrerebbe nella categoria degli aeromobili privati.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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