Art. 26 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato
In vigore dal 01/01/2006
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
In vigore dal 01/01/2006
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. È sempre disposta dal direttore territoriale dell’Agenzia la revoca dell’abilitazione alla rappresentanza diretta nei casi di: a) radiazione dall’albo professionale degli spedizionieri doganali; b) perdita dei requisiti previsti dall’articolo 31, comma 2, lettere b) e c); c) condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti non colposi previsti dai titoli secondo, settimo e tredicesimo del libro secondo del codice penale; d) condanna, con sentenza passata in giudicato, per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere c) e d), la revoca è disposta soltanto a seguito di condanna alla pena della reclusione per una durata superiore a un anno anche se sostituita ai sensi dell’ articolo 545-bis del codice di procedura penale.
3. Per gli spedizionieri doganali iscritti all’albo, il provvedimento di revoca è adottato dall’Agenzia, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Ai fini della vigilanza sulle attivita' di coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti, i militari della Guardia di finanza svolgono controlli periodici delle coltivazioni autorizzate per accertare l'osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza delle garanzie richieste dal provvedimento autorizzativo. La periodicita' dei controlli e' concordata tra il Ministero della sanita', il Comando generale della Guardia di finanza e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alla ubicazione ed estenzione del terreno coltivato, alla natura e alla durata del ciclo agrario
2. Indipendentemente dalle ispezioni previste dal comma 1, i militari dalla Guardia di finanza possono eseguire controlli a carattere straordinario in caso di sospetto di frode.
3. Per l'espletamento dei predetti compiti i militari della Guardia di finanza hanno facolta' di accedere in qualunque tempo alle coltivazioni, nonche' nei locali di custodia dei prodotti ottenuti, ove effettuano riscontri sulle giacenze.
4. Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di esse, dell'oppio grezzo o di altre droghe debbono essere effettuate alla presenza dei predetti militari.
5. Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle immediate vicinanze di esse, i militari della Guardia di finanza esercitano attiva vigilanza al fine di prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di abusiva sottrazione dei prodotti. Ove accertino l'esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla conta delle piante coltivate ed alla distruzione delle stesse dopo averne repertato appositi campioni. Torna al sommario
In vigore dal 01/01/2006
1. Ai fini del presente codice si intende per: 0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all' articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ; a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; c) carta d'identità elettronica: il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare; d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni; e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; h) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; i) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto; i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto; i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari; i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario; i-sexies) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o a un'area geografica specifica; l) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; (( l-bis) formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; l-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall' articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 ; )) m) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; n) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all' articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 ; (( n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE , di seguito "Regolamento eIDAS",valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale; )) (( n-quater) servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica; )) o) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; q) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; q-bis) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; r) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; s) firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare ((di firma elettronica)) tramite la chiave privata ((e a un soggetto terzo)) tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; t) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; u) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata; u-ter)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; u-quater) identità digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64; v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi; v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi; z) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; aa) titolare ((di firma elettronica)) : la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la ((sua)) creazione ((nonché alle applicazioni per la sua apposizione)) della firma elettronica; bb) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità; dd) interoperabilità: caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi; ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di Connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti, per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi.)) (( ff) Linee guida: le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di cui all'articolo
71. ))
1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento eIDAS;
1-ter. Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato ((qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del Regolamento eIDAS)) .
In vigore dal 20/05/1970
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti. In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori. Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Il contratto a tempo parziale può essere orizzontale (orario ridotto ogni giorno), verticale (lavoro a tempo pieno ma solo in alcuni giorni/settimane/mesi) o misto. Il lavoratore part-time ha gli stessi diritti del full-time, con trattamenti economici e normativi proporzionali all’orario.
| Tipo | Struttura oraria | Esempio |
|---|---|---|
| Orizzontale | Riduzione dell’orario su tutti i giorni lavorativi | 4 ore al giorno, 5 giorni alla settimana |
| Verticale | Orario pieno ma solo in alcuni periodi | 5 giorni pieni a settimana per 6 mesi, fermo i restanti 6 |
| Misto | Combinazione di orizzontale e verticale | 4 ore al giorno per 3 giorni alla settimana, solo 9 mesi l’anno |
Nel part-time orizzontale il lavoratore svolge ogni giorno lavorativo un orario inferiore al normale. È la forma più diffusa: ad esempio chi lavora 4 ore al giorno invece di 8. Il rapporto è continuo durante tutto il periodo contrattuale e la retribuzione è proporzionata alle ore lavorate.
Nel part-time verticale l’attività lavorativa è svolta a orario pieno ma solo per determinati giorni della settimana, determinate settimane del mese o determinati mesi dell’anno. Nei periodi di inattività il lavoratore non presta servizio, ma il rapporto rimane attivo. È frequente nei settori stagionali.
Il D.Lgs. 81/2015 sancisce il principio di non discriminazione: il lavoratore part-time ha gli stessi diritti del collega a tempo pieno (ferie, TFR, scatti di anzianità, ecc.), con trattamenti economici e normativi proporzionali all’orario. Il datore non può riservare ai part-time condizioni peggiorative non giustificate da ragioni oggettive.
Tizio lavora 4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana (20 ore totali invece di 40). Percepisce il 50% della retribuzione full-time, matura TFR e ferie proporzionali, e ha gli stessi diritti normativi del collega a tempo pieno.
Caia lavora a tempo pieno (8 ore/giorno) da aprile a settembre e non lavora da ottobre a marzo. Il suo part-time è verticale annuale al 50%: la retribuzione è proporzionata ai mesi di effettivo lavoro e i contributi previdenziali seguono le stesse regole.
Sempronio lavora 5 ore al giorno dal lunedì al giovedì (no venerdì) e solo 8 mesi all’anno. Ha un part-time misto che combina riduzione giornaliera e verticale: tutti i suoi istituti contrattuali sono commisurati all’orario effettivo complessivo.
Sì, ma richiede il consenso di entrambe le parti o l’esercizio del diritto di precedenza previsto per legge (ad esempio chi ha trasformato il rapporto da full-time a part-time ha diritto di precedenza nel passaggio inverso).
Ha diritto allo stesso numero di giorni di ferie contrattual, ma nel part-time orizzontale le ferie si computano in ore proporzionali all’orario giornaliero.
Sì. La formula (retribuzione utile ÷ 13,5) si applica alla retribuzione effettivamente percepita, che nel part-time è proporzionale all’orario: il TFR sarà quindi inferiore rispetto a un full-time con la stessa mansione.
In linea di principio sì, salvo obblighi di fedeltà e non concorrenza previsti dal contratto o dal CCNL. È consigliabile verificare le clausole del proprio contratto individuale.
Di norma no, perché il rapporto di lavoro è sospeso ma non cessato. Al termine del rapporto, se si è in possesso dei requisiti, si può accedere alla NASpI. Verificare con il patronato la situazione specifica.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Il CCNL ANIA prevede scatti di anzianita’ che maturano ogni due anni di servizio, per un numero massimo di scatti variabile per area, con importi crescenti a seconda del livello. La tredicesima mensilita’ e’ garantita a tutti i lavoratori in misura proporzionale ai mesi lavorati. Molte compagnie assicuratrici erogano anche un premio aziendale o una quattordicesima mensilita’ per accordo di secondo livello.
| Area / Categoria | Cadenza scatto | Importo indicativo per scatto | Numero massimo scatti |
|---|---|---|---|
| Area A | Ogni 2 anni | ~18-22 € mensili | 8 scatti |
| Area B | Ogni 2 anni | ~25-30 € mensili | 8 scatti |
| Area C | Ogni 2 anni | ~30-40 € mensili | 8 scatti |
| Funzionari | Ogni 2 anni | ~40-55 € mensili | 8 scatti |
Importi indicativi. Gli scatti si sommano e si computano nella retribuzione utile ai fini del TFR e della tredicesima. Dopo il raggiungimento del numero massimo di scatti, non maturano ulteriori incrementi di anzianita’.
Gli scatti di anzianita’ sono incrementi automatici della retribuzione che maturano ogni due anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. Hanno funzione di premialita’ della fidelizzazione e si aggiungono al minimo tabellare.
Il computo dell’anzianita’ parte dalla data di assunzione, includendo il periodo di prova. Le assenze per malattia, maternita’ e congedi retribuiti non interrompono il decorso dell’anzianita’. Le assenze per aspettativa non retribuita possono essere escluse dal computo per accordo.
La tredicesima mensilita’ e’ erogata entro il 21 dicembre di ogni anno. Il suo importo e’ pari a una mensilita’ di retribuzione globale (minimo + scatti + indennita’ fisse) per chi ha lavorato l’intero anno.
Per chi non ha completato l’anno (assunzioni o cessazioni nel corso dell’anno), la tredicesima e’ proporzionale ai mesi lavorati: si calcolano i dodicesimi. Anche il periodo di maternita’ e i congedi retribuiti danno diritto ai ratei.
Il CCNL ANIA non garantisce universalmente una quattordicesima mensilita’ contrattuale per tutte le categorie, a differenza del CCNL Commercio. Tuttavia, gran parte delle compagnie assicuratrici eroga:
Un dipendente di Area C con 16 anni di servizio avra’ maturato 8 scatti. Con importi medi di 35 € a scatto, l’incremento complessivo da scatti e’ di circa 280 € mensili lordi, pari a circa il 10-12% del minimo tabellare di partenza. Questo evidenzia l’importanza degli scatti nella composizione retributiva di lungo periodo.
Il CCNL ANIA prevede la non assorbibilita’ degli scatti gia’ maturati in caso di accordi individuali successivi o aumenti tabellari contrattuali, salvo espressa pattuizione.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per area, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita’, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Assicurazioni ANIA. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. I membri dell’organo di amministrazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività possiedono sufficienti requisiti di onorabilità e le conoscenze, le capacità e l’esperienza adeguate, individualmente e collettivamente, per svolgere le loro funzioni. In particolare, i membri dell’organo di amministrazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività non sono stati condannati per reati connessi al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo o per altri reati che possano incidere sulla loro onorabilità. Essi dimostrano inoltre di essere in grado di dedicare tempo sufficiente per svolgere efficacemente le loro funzioni.
2. Gli azionisti e i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nei prestatori di servizi per le cripto-attività possiedono sufficienti requisiti di onorabilità e, in particolare, non sono state condannate per reati connessi al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo o per altri reati che potrebbero incidere sul loro onorabilità.
3. Laddove l’influenza esercitata dagli azionisti o dai soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate in un prestatore di servizi per le cripto-attività sia suscettibile di pregiudicare la gestione sana e prudente di tale prestatore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti adottano le opportune misure per affrontare tali rischi. Tali misure possono includere la richiesta di provvedimenti giudiziari o l’imposizione di sanzioni nei confronti degli amministratori e dei dirigenti, o la sospensione dell’esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni detenute dagli azionisti o dai soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono le partecipazioni qualificate.
4. I prestatori di servizi per le cripto-attività adottano politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento.
5. I prestatori di servizi per le cripto-attività impiegano personale con le conoscenze, le competenze e l’esperienza necessarie per l’assolvimento delle responsabilità loro assegnate, tenendo conto della portata, della natura e della gamma dei servizi per le cripto-attività prestati.
6. L’organo di amministrazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività valuta e riesamina periodicamente l’efficacia delle politiche e delle procedure messe in atto per conformarsi agli obblighi di cui ai capi 2 e 3 del presente titolo e adotta misure appropriate per rimediare a eventuali carenze a tale riguardo.
7. I prestatori di servizi per le cripto-attività adottano tutte le misure ragionevoli per garantire la continuità e la regolarità della prestazione dei loro servizi per le cripto-attività. A tal fine, i prestatori di servizi per le cripto-attività utilizzano risorse e procedure adeguate e proporzionate, compresi sistemi TIC resilienti e sicuri in conformità del regolamento (UE) 2022/2554. I prestatori di servizi per le cripto-attività stabiliscono una politica di continuità operativa, che comprende i piani di continuità operativa in materia di TIC e piani di risposta e risanamento relativi alle TIC predisposti ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2022/2554 volti a garantire, in caso di interruzione dei sistemi e delle procedure TIC, la conservazione dei dati e delle funzioni essenziali e il mantenimento dei servizi per le cripto-attività o, qualora ciò non sia possibile, il tempestivo recupero di tali dati e funzioni e la rapida ripresa dei servizi per le cripto-attività.
8. I prestatori di servizi per le cripto-attività dispongono di meccanismi, sistemi e procedure in conformità del regolamento (UE) 2022/2554, nonché di procedure e dispositivi efficaci per la valutazione del rischio, al fine di rispettare le disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la direttiva (UE) 2015/849. Essi controllano e valutano periodicamente l’adeguatezza e l’efficacia di tali meccanismi, sistemi e procedure, tenendo conto della portata, della natura e della gamma dei servizi per le cripto-attività prestati, e adottano le misure appropriate per rimediare a eventuali carenze a tale riguardo. I prestatori di servizi per le cripto-attività dispongono di sistemi e procedure per salvaguardare la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati ai sensi del regolamento (UE) 2022/2554.
9. I prestatori di servizi per le cripto-attività provvedono affinché siano tenute registrazioni di tutti i servizi per le cripto-attività, le attività, gli ordini e le operazioni da essi effettuati. Tali registrazioni sono sufficienti per consentire alle autorità competenti di espletare le loro funzioni di vigilanza e di adottare le misure di attuazione e, in particolare, di accertare se i prestatori di servizi per le cripto-attività abbiano rispettato tutti gli obblighi, compresi quelli relativi ai clienti effettivi o potenziali e all’integrità del mercato. Le registrazioni conservate a norma del primo comma sono fornite ai clienti su richiesta e sono conservate per un periodo di cinque anni e, se richiesto dall’autorità competente prima della scadenza dei cinque anni, per un periodo fino a sette anni.
10. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:
a) le misure che garantiscono la continuità e la regolarità della prestazione dei servizi per le cripto-attività di cui al paragrafo 7;
b) le registrazioni da conservare relative a tutti i servizi per le cripto-attività, le attività, gli ordini e le operazioni effettuati di cui al paragrafo 9.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)
1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’ articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’ articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell’ articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall’ articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.
2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.
3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l’imprenditore affida una quantità di lavoro, anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all’orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all’ articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell’azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva. 3-bis. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti.
4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell’inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l’infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l’assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all’articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all’articolo 8.
5. Le disposizioni di cui all’ articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.
6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell’inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l’assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all’ articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui all’ articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l’addizionale di cui al primo comma dell’articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l’assegno di incollocabilità previsto dall’articolo 180 dello stesso testo unico, per l’assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l’addestramento professionale dei lavoratori, di cui all’ articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata “Conferenza unificata”. articolo precedente articolo successivo
Il datore può licenziare il lavoratore malato solo dopo il superamento del periodo di comporto stabilito dal CCNL. Prima di quel termine il licenziamento è nullo. Il comporto può essere semplice (unica malattia) o per sommatoria (più malattie nell’arco di un periodo): la distinzione è fondamentale per contare correttamente i giorni.
| Tipo di comporto | Descrizione | Fonte |
|---|---|---|
| Comporto semplice | Unica malattia continuativa; si computa dalla data di inizio | Art. 2110 c.c. + CCNL |
| Comporto per sommatoria | Somma di più assenze per malattia in un arco di tempo (es. 12 mesi) | CCNL (varia per settore) |
| Durata minima | Stabilita dal CCNL; in assenza, criteri equitativi del giudice | Art. 2110, co. 2, c.c. |
| Preavviso | Non spetta se il lavoratore è ancora malato; si può sostituire con indennità sostitutiva | Art. 2110, co. 1, c.c. |
| Impugnazione | 60 giorni dalla ricezione della lettera di licenziamento | L. 604/1966 |
Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il lavoratore in malattia non può essere licenziato. È fissato dal CCNL e varia considerevolmente da settore a settore. Il comporto semplice conta i giorni di una singola malattia continuativa. Il comporto per sommatoria somma le assenze per malattia (anche di pochi giorni ciascuna) verificatesi nell’arco di un periodo di riferimento (ad es. 12 o 18 mesi), che il CCNL può far scorrere o fissare su base solare.
Il licenziamento intimato prima del superamento del comporto è nullo: il lavoratore ha diritto alla reintegra e al risarcimento, indipendentemente dal regime di tutela applicabile (art. 18 o D.Lgs. 23/2015). Il licenziamento è invece legittimo se intimato dopo il superamento, ma il datore deve aver correttamente contato i giorni secondo le regole del CCNL. Eventuali giorni di malattia dovuti a causa di servizio o infortuni sul lavoro non si computano nel comporto.
Se al momento del licenziamento il lavoratore è ancora malato, il preavviso non decorre: il datore può corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso. Il TFR e le altre spettanze di fine rapporto maturano normalmente. I giorni di malattia durante il comporto sono retribuiti o indennizzati secondo le regole del CCNL e dell’INPS (indennità di malattia dal 4° giorno per i lavoratori del settore privato).
Tizio raggiunge esattamente il 180° giorno di malattia. Il datore può intimare il licenziamento il giorno dopo il superamento. Se lo fa prima, il licenziamento è nullo.
Caia è assente 10 giorni ad aprile, 8 a giugno e 15 ad agosto per patologie diverse. Il suo CCNL prevede comporto per sommatoria di 90 giorni in 12 mesi mobili. Alla 91ª giornata il datore può legittimamente licenziarla se il comporto è esaurito.
Sempronio è assente per 60 giorni a seguito di un infortunio sul lavoro. Quei giorni non si computano nel comporto: il datore non può includerli nel conteggio per arrivare al superamento del limite.
No. Il licenziamento intimato prima del superamento del periodo di comporto è nullo e il lavoratore ha diritto alla reintegra, a prescindere dalla data di assunzione.
Nel CCNL applicato al rapporto di lavoro. Cerca le sezioni dedicate a malattia e comporto; il valore varia molto da settore a settore (da 90 a 365 giorni o più).
No. Le assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale non si computano nel periodo di comporto.
Sì. Il TFR e le altre spettanze maturano sempre alla cessazione del rapporto, anche se causata dal superamento del comporto.
Con impugnazione scritta entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di licenziamento, contestando il computo dei giorni. È consigliabile farsi assistere da un consulente del lavoro o dal sindacato.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività agiscono in modo onesto, corretto e professionale secondo il migliore interesse dei loro clienti effettivi e potenziali.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività forniscono ai loro clienti informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, anche nelle comunicazioni di marketing, che sono identificate come tali. I prestatori di servizi per le cripto-attività non inducono in errore un cliente, deliberatamente o per negligenza, in relazione ai vantaggi reali o percepiti di qualsiasi cripto-attività.
3. I prestatori di servizi per le cripto-attività avvertono i clienti dei rischi associati alle operazioni in cripto-attività. Quando gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, scambiano cripto-attività con fondi o altre cripto-attività, prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività, i prestatori di servizi per le cripto-attività forniscono ai loro clienti hyperlink ai White Paper sulle cripto-attività concernenti le cripto-attività in relazione alle quali prestano tali servizi.
4. I prestatori di servizi per le cripto-attività rendono pubbliche le loro politiche in materia di prezzi, costi e commissioni, in una posizione ben visibile del loro sito web.
5. I prestatori di servizi per le cripto-attività rendono pubbliche, in una posizione ben visibile del loro sito web, informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi connessi all’ambiente del meccanismo di consenso utilizzato per emettere ciascuna cripto-attività in relazione alla quale prestano servizi. Tali informazioni possono essere ottenute dai White Paper sulle cripto-attività.
6. L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione riguardanti il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 5 per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna le norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)
1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell’ articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati “uffici competenti”, provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all’attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l’inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all’avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all’attuazione del collocamento mirato. I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 3, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti.
2. All’ articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: “maggiormente rappresentative” sono sostituite dalle seguenti: “comparativamente più rappresentative”; b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nell’ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all’inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1”.