Autore: Andrea Marton

  • Art. 717-bis Codice della Navigazione

    Art. 717-bis Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 16 DPR 487/1994 – Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina

    Art. 16 DPR 487/1994 – Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. L’amministrazione che ha bandito il concorso pubblica sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all’amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e comunque non può essere richiesta nei casi in cui l’amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni.

    2. I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano conseguito l’idoneità, sono inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell’articolo 8 della medesima legge n. 68 del 1999, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i centri per l’impiego e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all’atto dell’immissione in servizio. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 79 D.Lgs. 259/2003 – Imposizione, modifica o revoca degli obblighi

    Art. 79 D.Lgs. 259/2003 – Imposizione, modifica o revoca degli obblighi

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Qualora, in esito all’analisi del mercato realizzata a norma dell’articolo 78, un’impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l’Autorità impone, ove ritenuto opportuno, qualsiasi obbligo previsto agli articoli da 80 a 85 e gli articoli 87 e 91. Conformemente al principio di proporzionalità, l’Autorità sceglie il modo meno intrusivo di affrontare i problemi individuati nell’analisi del mercato.

    2. L’Autorità impone gli obblighi di cui agli articoli da 80 a 85 e gli articoli 87 e 91 solo alle imprese che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato in conformità del comma 1 del presente articolo, fatti salvi: a) gli articoli 72 e 73; b) gli articoli 50 e 17, la condizione 7 di cui alla parte D dell’allegato I quale applicata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, gli articoli 98-decies e 98-octies decies e le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato; c) l’esigenza di ottemperare a impegni internazionali.

    3. In circostanze eccezionali l’Autorità, quando intende imporre alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso o di interconnessione diversi da quelli di cui agli 80 a 85 e gli articoli 87 e 91, ne fa richiesta alla Commissione europea, la quale adotta, secondo la procedura consultiva di cui all’ articolo 118, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972 una decisione che autorizza o vieta l’adozione di tali misure.

    4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo: a) dipendono dal tipo di problema evidenziato dalla Autorità nella sua analisi del mercato, ove appropriato tenendo conto dell’individuazione della domanda transnazionale in conformità dell’articolo 77; b) sono proporzionati, in considerazione, ove possibile, dei costi e dei benefici; c) sono giustificati alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 4; d) sono imposti previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 33.

    5. In relazione all’esigenza di ottemperare a impegni internazionali di cui al comma 4, l’Autorità notifica alla Commissione europea le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti delle imprese, conformemente alle procedure stabilite dall’articolo 33.

    6. L’Autorità prende in considerazione l’impatto dei nuovi sviluppi del mercato, ad esempio in relazione agli accordi commerciali, compresi gli accordi di coinvestimento, che influenzano le dinamiche della concorrenza. Se tali sviluppi non sono sufficientemente importanti da richiedere una nuova analisi di mercato ai sensi dell’articolo 78, l’Autorità valuta senza indugio se sia necessario riesaminare gli obblighi imposti alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato e modifica eventuali decisioni precedenti, anche revocando obblighi o imponendone di nuovi, al fine di garantire che detti obblighi continuino a soddisfare le condizioni indicate al comma 4. Tali modifiche sono imposte solo previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 33. articolo precedente articolo successivo

  • Estensione 2026 disposizioni L. 76/2025 art. 6: casi pratici comma 13 LB 2026

    Il comma 13 LB 2026 estende all’esercizio finanziario 2026 un meccanismo gia operativo nel 2025: le disposizioni dell’articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge 30 maggio 2025, n. 76, vengono prorogate di un ulteriore anno senza alcuna modifica sostanziale del contenuto. La tecnica scelta dal legislatore e quella della proroga secca: il testo originario non viene riscritto, ma se ne estende l’arco temporale di applicazione. Questo approccio, frequente nella legislazione di bilancio, consente di mantenere la continuita di regimi che hanno gia prodotto effetti in un esercizio chiuso e che il Parlamento ritiene opportuno confermare senza riaprire il dibattito sul merito della disciplina.

    Il quadro normativo della proroga

    La struttura del comma 13 si appoggia su tre testi normativi che dialogano fra loro. La legge 30 maggio 2025, n. 76 contiene, all’articolo 6, comma 1, terzo periodo, la disposizione originaria, calibrata in origine sull’esercizio finanziario 2025. La legge 31 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) interviene con un comma di estensione temporale che si limita a sostituire il riferimento all’anno 2025 con quello al 2026 ai fini dell’applicazione. La legge 31 dicembre 2009, n. 196 fornisce la cornice di contabilita pubblica entro cui la proroga produce effetti, perche definisce le regole di copertura finanziaria e di redazione del bilancio dello Stato.

    La tecnica della proroga e i suoi limiti

    La proroga annuale di una norma e uno strumento legittimo ma fragile dal punto di vista sistematico. Mantiene in vita una disciplina pensata per un esercizio specifico senza affrontare la questione di una stabilizzazione definitiva. Per gli operatori questo significa che la norma resta vigente per il 2026, ma la sua sopravvivenza oltre il 2026 dipendera da un’ulteriore decisione del legislatore, tipicamente inserita nella successiva legge di bilancio. La proroga non sana eventuali vizi del testo originario e non incide sui rapporti gia esauriti nell’esercizio 2025: opera per il futuro, sull’esercizio 2026, e produce effetti dalla data fissata dal comma 19 della stessa legge di bilancio.

    Effetti per chi opera con la pubblica amministrazione

    Cittadini e operatori economici che hanno rapporti con la pubblica amministrazione, in particolare quelli che si sono organizzati sulla base della disciplina dell’articolo 6 della L. 76/2025 nel corso del 2025, possono continuare a contare sullo stesso regime anche per il 2026. Non sono necessari adempimenti aggiuntivi per beneficiare della proroga: la norma opera in automatico, senza che siano richieste istanze o comunicazioni. Chi invece nel 2025 non aveva ancora attivato i meccanismi previsti dalla disposizione originaria puo farlo nel 2026, alle medesime condizioni gia sperimentate nell’esercizio precedente.

    Caso 1 – Proroga rispetto a un esercizio chiuso

    L’esercizio finanziario 2025 si chiude il 31 dicembre 2025. La proroga al 2026 non ha effetto retroattivo: cio che e gia stato impostato nel 2025 resta consolidato secondo le regole originarie, mentre per il 2026 si applica nuovamente la stessa disciplina su un nuovo esercizio finanziario. Un cittadino che nel 2025 ha gia esaurito i propri rapporti con l’amministrazione sulla base della L. 76/2025 non subisce alcuna modifica della propria posizione: i suoi atti restano regolati dalla norma cosi come applicata nel 2025. Se nel 2026 dovessero presentarsi nuove vicende, la disciplina prorogata si applichera autonomamente per il nuovo esercizio.

    Caso 2 – Impatto su contratti pluriennali

    Quando l’applicazione della L. 76/2025 incide su contratti che attraversano piu esercizi, la proroga al 2026 garantisce la continuita delle clausole gia inserite. Un contratto stipulato nel 2025 con riferimento alla disciplina dell’articolo 6, comma 1, terzo periodo, mantiene piena efficacia nel 2026 perche la norma di riferimento e stata estesa. Le parti contrattuali non sono tenute a rinegoziare l’accordo: la cornice giuridica continua a sostenere le obbligazioni gia assunte. E pero opportuno che gli operatori verifichino se l’eventuale scadenza del contratto coincida con la fine del 2026, perche oltre quella data la sopravvivenza della disciplina non e garantita dal solo comma 13 e potrebbe richiedere un ulteriore intervento normativo.

    Caso 3 – Controllo della Corte dei conti sulla proroga

    Le proroghe inserite in legge di bilancio sono soggette al controllo della Corte dei conti, sia in sede di parificazione del rendiconto generale dello Stato sia attraverso le sezioni regionali di controllo nei confronti degli enti territoriali eventualmente coinvolti. Il controllo si esercita sulla copertura finanziaria della proroga e sulla coerenza con i saldi di finanza pubblica definiti dalla L. 196/2009. Per il cittadino questo significa che la proroga, una volta approvata, e protetta da un meccanismo istituzionale di verifica della sostenibilita: non e un atto meramente politico, ma una scelta che attraversa il vaglio contabile dell’organo di controllo costituzionalmente previsto.

    Caso 4 – Tributi e imposte eventualmente interessati

    Se la disciplina prorogata incide su tributi o imposte, l’estensione al 2026 comporta che le regole di calcolo e versamento gia applicate nel 2025 trovino conferma anche per il nuovo esercizio. I contribuenti possono fare affidamento sulla stessa struttura impositiva e sulle stesse scadenze relative agli adempimenti che ricadono nel 2026. Non si producono nuove obbligazioni tributarie per il solo effetto della proroga: la norma estende cio che gia esisteva, senza introdurre fattispecie impositive originali. Eventuali interpelli o chiarimenti dell’Agenzia delle entrate emanati nel 2025 con riferimento alla L. 76/2025 conservano la loro rilevanza anche per il 2026, salvo diversa indicazione successiva.

    Caso 5 – Coordinamento con la L. 76/2025

    Il comma 13 non modifica il testo della L. 76/2025: si limita a estenderne l’applicazione temporale. Cio significa che, per individuare il contenuto sostanziale della disciplina, occorre sempre leggere il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 6 della L. 76/2025. La proroga e una tecnica di rinvio, non di riscrittura: il cittadino e l’operatore devono fare riferimento al testo originario per conoscere diritti, obblighi e procedure, e poi al comma 13 della LB 2026 per verificare che la disciplina sia operativa anche nel 2026. Eventuali contrasti interpretativi sviluppatisi nel 2025 sulla L. 76/2025 si trasferiscono nell’esercizio 2026 senza soluzione di continuita.

    Cosa cambia per i cittadini

    Per il singolo cittadino la proroga rappresenta un elemento di stabilita: la disciplina gia conosciuta nel 2025 resta valida nel 2026. Non sono richiesti nuovi adempimenti, non si aprono nuove finestre temporali per istanze e non si chiudono quelle gia attive nel 2025. Chi ha programmato la propria attivita o i propri rapporti con la pubblica amministrazione sulla base della L. 76/2025 puo proseguire senza modificare l’impostazione. L’unico avvertimento riguarda il dopo-2026: poiche si tratta di una proroga annuale, occorre seguire l’iter della successiva legge di bilancio per capire se la disciplina sara confermata anche per gli esercizi futuri.

    Le norme di riferimento

    I tre testi normativi che governano la proroga sono i seguenti. L’articolo 1, comma 13, della legge 31 dicembre 2025, n. 199 (LB 2026) prevede l’estensione all’esercizio finanziario 2026 delle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, terzo periodo, della L. 76/2025. La legge 30 maggio 2025, n. 76, all’articolo 6, comma 1, terzo periodo, contiene la disciplina sostanziale oggetto della proroga, cui il comma 13 rinvia integralmente. La legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilita e finanza pubblica, fornisce le regole sull’esercizio finanziario, sulla copertura delle norme onerose e sui controlli della Corte dei conti, costituendo la cornice generale entro cui la proroga produce effetti.

    Domande frequenti

    La proroga al 2026 ha effetto retroattivo sul 2025?

    No. La proroga opera solo per l’esercizio finanziario 2026. Gli atti e i rapporti perfezionatisi nel 2025 restano disciplinati dalla L. 76/2025 nella sua applicazione originaria, senza che il comma 13 della LB 2026 modifichi cio che e gia accaduto.

    Devo presentare istanze o comunicazioni per beneficiare della proroga?

    No. La proroga opera in automatico per il solo fatto di essere prevista dal comma 13 della LB 2026. Non sono richiesti adempimenti aggiuntivi per i cittadini gia interessati dalla L. 76/2025, ne per quelli che entrano in contatto con la disciplina nel 2026.

    La disciplina sara valida anche dopo il 2026?

    Non e garantito. Il comma 13 estende l’applicazione solo al 2026. Per gli esercizi successivi occorre attendere un’eventuale nuova proroga inserita nella legge di bilancio 2027 o un intervento di stabilizzazione che renda la disciplina permanente.

    Dove trovo il contenuto sostanziale della disciplina prorogata?

    Nel terzo periodo del comma 1 dell’articolo 6 della legge 30 maggio 2025, n. 76. Il comma 13 della LB 2026 non riscrive la norma ma si limita a rinviare a quel testo, che resta il riferimento per individuare diritti, obblighi e procedure.

  • Astensione e ricusazione giudice tributario: casi pratici art. 6 ContT

    L’imparzialità del giudice è il presupposto stesso del giusto processo: senza un decidente terzo e indipendente, la sentenza perde legittimità sostanziale, anche se formalmente corretta. Nel contenzioso tributario questo principio è declinato dall’art. 6 D.Lgs. 546/1992, che disciplina l’astensione e la ricusazione dei giudici delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. La riforma operata dalla L. 130/2022 ha rafforzato l’autonomia della magistratura tributaria, ma le regole sull’imparzialità restano modellate sul rinvio agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile: significa che il contribuente che ravvisi un legame anomalo tra il giudice e la controversia deve sapere come reagire, in quali tempi e con quali strumenti.

    Capire la differenza tra astensione (obbligo che ricade sul giudice) e ricusazione (facoltà che spetta alla parte) è il primo passo per difendere il diritto a un processo regolare. I casi pratici che seguono mostrano cosa fare quando emergono indizi di parzialità: dal giudice imparentato con un funzionario della parte pubblica, all’opinione pubblicamente espressa sul caso, fino al rischio (concreto) di sollevare la questione fuori termine e perderla.

    Quadro normativo: art. 6 D.Lgs. 546/1992 e rinvio al c.p.c.

    L’art. 6 D.Lgs. 546/1992 stabilisce due cose: il giudice tributario ha l’obbligo di astenersi nei casi previsti dall’art. 51 c.p.c.; le parti possono proporre istanza di ricusazione secondo le forme dell’art. 52 c.p.c. Il rinvio è pieno: le cause sono le stesse del processo civile, ma calate in un contesto in cui la parte resistente è quasi sempre un ente impositore (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, Comune, Regione) e in cui le Corti di giustizia tributaria sono composte da magistrati a tempo pieno (dopo la riforma L. 130/2022) accanto a giudici onorari nel regime transitorio.

    Cause di astensione obbligatoria (art. 51 c.p.c. richiamato)

    Il giudice deve astenersi quando:

    • ha interesse personale, anche indiretto, nella causa o in altra che riguardi questione identica;
    • egli stesso, il coniuge, la parte unita civilmente o un parente o affine entro il quarto grado sono parti del giudizio o hanno rapporto di credito/debito con una delle parti;
    • ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o vi ha deposto come testimone, o ne ha conosciuto come magistrato in altro grado, o come arbitro o consulente;
    • è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se è amministratore o gerente di un ente, associazione o società parte in causa;
    • esiste inimicizia grave o rapporti di credito/debito con una delle parti o con i suoi difensori.

    Accanto a queste, la norma prevede l’astensione facoltativa per gravi ragioni di convenienza: il giudice chiede al presidente di essere esonerato anche fuori dai casi obbligatori.

    Ricusazione su istanza della parte (art. 52 c.p.c.)

    Se il giudice non si astiene spontaneamente, la parte può proporre istanza di ricusazione. La regola fondamentale, spesso sottovalutata nei casi pratici, è il termine: l’istanza va depositata almeno due giorni prima dell’udienza, se la causa di ricusazione è nota; se è scoperta dopo, va proposta prima dell’inizio della discussione. L’istanza, motivata e con indicazione dei mezzi di prova, va depositata in segreteria; sulla ricusazione decide un collegio diverso (per i giudici tributari, la composizione è quella prevista dalle regole interne delle Corti, in coerenza con il c.p.c.). Se la ricusazione è accolta, gli atti compiuti dal giudice ricusato sono nulli; se respinta, la parte può essere condannata a una pena pecuniaria.

    Caso 1 – Giudice parente di un funzionario della parte pubblica

    Marta riceve avviso di accertamento da una direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate per IRPEF 2022. In udienza scopre che uno dei giudici del collegio è cognato del funzionario che ha firmato l’atto impositivo. Si tratta di affinità di secondo grado, ben all’interno del quarto grado richiamato dall’art. 51 c.p.c. La ricusazione è fondata: Marta deposita istanza motivata in segreteria allegando estratto dello stato di famiglia che documenta il rapporto. Il presidente sospende il procedimento, assegna la decisione al collegio competente, che accoglie l’istanza. Il giudice viene sostituito e gli atti istruttori compiuti dal collegio originario, nella parte in cui hanno coinvolto il ricusato, sono ripetuti.

    Errore da evitare: Marta non doveva attendere la sentenza. Una volta nota la circostanza, il termine per ricusare era prima della discussione di quell’udienza; trascinare la questione in appello è più difficile e costoso.

    Caso 2 – Precedente patrocinio in causa analoga dello stesso contribuente

    Luca, professionista, impugna una cartella ex art. 36-bis. In udienza riconosce nel relatore un avvocato che, anni prima (quando esercitava la libera professione), aveva difeso la sua società in un giudizio gemello sulla stessa materia. L’art. 51 c.p.c. obbliga ad astenersi chi ha «prestato patrocinio nella causa»: la giurisprudenza ricomprende anche le cause connesse per identità di parti e di questione. Luca deposita istanza di ricusazione documentando il precedente mandato professionale (visura del fascicolo, parcella, procura alle liti). La Corte accoglie: il giudice è sostituito prima della deliberazione. La differenza con il caso 1 sta nel mezzo di prova, qui documentale e prelevato dagli archivi forensi, non anagrafico.

    Caso 3 – Interesse economico personale del giudice

    Una società ricorre contro un avviso di liquidazione su imposta di registro relativa a una compravendita immobiliare. Emerge che uno dei giudici del collegio possiede quote, sia pure di minoranza, della società venditrice (controparte commerciale, non parte processuale ma soggetto economicamente coinvolto nell’esito del giudizio: se l’imposta è dovuta, scattano clausole contrattuali di rivalsa). La causa di astensione è l’interesse anche indiretto. La società ricorrente ricusa allegando visura camerale aggiornata. Il collegio competente accoglie l’istanza: l’interesse non deve essere necessariamente diretto, basta che l’esito della lite possa incidere economicamente, anche in via mediata, sul patrimonio del giudice.

    Caso 4 – Opinione pubblicamente espressa su mass media

    Una controversia su una nuova imposta locale finisce sui giornali. Un giudice tributario, in un’intervista a un quotidiano, esprime un giudizio netto sulla legittimità del tributo, anticipando di fatto la posizione su una questione che dovrà decidere come componente del collegio. Il contribuente, ricorrente nel giudizio successivo, deposita ricusazione allegando ritaglio stampa, URL dell’articolo online e copia autenticata da pubblico ufficiale (o screenshot con data certa). L’esternalizzazione di un’opinione preventiva, nei limiti in cui investe la stessa questione oggetto di decisione, integra grave ragione di convenienza e, per giurisprudenza consolidata, può configurare causa di ricusazione per perdita di apparenza di imparzialità. Il collegio decisorio accoglie: il giudice è sostituito.

    Caso 5 – Ricusazione tardiva: come si perde un’arma legittima

    Giovanni viene a conoscenza, due settimane prima dell’udienza, che il presidente del collegio aveva difeso anni prima la controparte in un’altra controversia. Non agisce subito: aspetta l’udienza, partecipa alla discussione, attende la sentenza sfavorevole e solo in appello solleva la questione. La Corte di secondo grado dichiara inammissibile il motivo: l’istanza di ricusazione era esperibile in primo grado e doveva essere proposta almeno due giorni prima dell’udienza, una volta nota la causa. La conoscenza anticipata della circostanza è il punto chiave. Lezione: il contribuente che ravvisa un indizio di parzialità deve agire subito, depositando l’istanza non appena la causa di ricusazione è nota e prima che inizi la discussione; ogni indugio è rinuncia di fatto.

    Quando agire: tempistica e cautele operative

    Il contribuente o il ricorrente che individua una possibile causa di astensione del giudice deve muoversi in modo strutturato:

    1. Verificare la composizione del collegio appena ricevuta la fissazione dell’udienza, controllando i nominativi sui ruoli pubblicati dalla Corte di giustizia tributaria.
    2. Incrociare i nomi con la propria storia processuale e con i funzionari firmatari degli atti impugnati (parentela, affinità, rapporti professionali).
    3. Raccogliere subito i mezzi di prova: certificati anagrafici, visure camerali, articoli di stampa con data, copia di precedenti procure, ritaglio di pronunce o pareri pubblicati.
    4. Depositare istanza motivata in segreteria almeno due giorni prima dell’udienza, oppure prima dell’inizio della discussione se la causa emerge in extremis.
    5. Non confondere ricusazione e ricusazione tardiva: dopo l’inizio della discussione, salvo che la causa sia sopravvenuta o scoperta successivamente, il termine è perso.

    Nei casi dubbi conviene farsi assistere da un difensore tecnico abilitato: l’istanza errata può comportare condanna a pena pecuniaria e segnale negativo nel resto del giudizio. Da praticante autore di questo articolo non sostituisco la consulenza specialistica del difensore in giudizio.

    Norme di riferimento

    • art. 6 D.Lgs. 546/1992 – astensione e ricusazione dei giudici tributari, con rinvio agli artt. 51 e 52 c.p.c.;
    • art. 5 D.Lgs. 546/1992 – incompatibilità dei giudici tributari (utile per inquadrare la cornice delle garanzie soggettive);
    • art. 51 c.p.c. – astensione obbligatoria e facoltativa del giudice;
    • art. 52 c.p.c. – forma, contenuto e termini dell’istanza di ricusazione;
    • art. 111 Cost. – principio del giusto processo davanti a un giudice terzo e imparziale;
    • L. 31 agosto 2022, n. 130 – riforma della giustizia e del processo tributario, professionalizzazione dei giudici delle Corti di giustizia tributaria.

    Domande frequenti

    Posso ricusare il giudice tributario dopo la sentenza di primo grado?

    No, se la causa di ricusazione era nota prima della discussione. L’istanza ha termini stringenti (almeno due giorni prima dell’udienza, o prima dell’inizio della discussione) e deve essere depositata in primo grado: trasformarla in motivo di appello quando si conosceva la circostanza prima è di norma inammissibile. Solo le cause scoperte o sopravvenute dopo possono essere valorizzate, ma anche qui con immediatezza appena emergono.

    Differenza pratica tra astensione e ricusazione?

    L’astensione è un obbligo del giudice: quando ricorre una causa dell’art. 51 c.p.c., deve segnalarla al presidente e chiedere di essere sostituito senza che la parte intervenga. La ricusazione è una facoltà della parte: se il giudice non si astiene spontaneamente, il contribuente o l’ente impositore possono presentare istanza motivata. In sostanza, l’astensione è un dovere di trasparenza; la ricusazione è un rimedio della parte di fronte all’inerzia del giudice.

    Quali prove servono per fondare un’istanza di ricusazione?

    Dipende dalla causa: per parentela o affinità, certificati anagrafici o stato di famiglia; per precedente patrocinio, copia di procure e fatture professionali; per interesse economico, visure camerali o documentazione contrattuale; per opinione manifestata, articoli di stampa o registrazioni con data certa. L’istanza va sempre motivata e accompagnata dai mezzi di prova, altrimenti rischia il rigetto e la condanna alla pena pecuniaria prevista dall’art. 54 c.p.c.

    Cosa succede agli atti del giudice ricusato?

    Se l’istanza è accolta, gli atti compiuti dal giudice ricusato dopo la presentazione dell’istanza sono nulli; gli atti precedenti restano validi salvo che siano stati esplicitamente toccati dalla decisione di accoglimento. Il giudizio prosegue davanti a un nuovo giudice o a un nuovo collegio. Se l’istanza è respinta, gli atti sono pienamente efficaci e il ricorrente può essere condannato a una pena pecuniaria; per questo è sempre opportuno valutare con un difensore abilitato la solidità della prova prima di depositare.

  • Casi pratici art. 1 TUPI: finalità e ambito D.Lgs. 165/2001

    L’art. 1 TUPI sembra una norma di apertura quasi rituale, ma è la chiave che apre l’intero sistema del lavoro pubblico in Italia. Spiega a chi si applica il Testo Unico, perché è stato scritto e quale rapporto deve esserci fra politica e amministrazione. Capire questa norma significa capire perché un impiegato del Comune ha un contratto di lavoro privatistico mentre un magistrato no, perché il sindaco non può scegliere chi assumere all’ufficio tecnico e perché esiste un CCNL del comparto Funzioni Locali. In questa pagina raccontiamo l’art. 1 attraverso scenari reali – una vincitrice di concorso, una mobilità fra ASL e Ministero, il CCNL 2022-2024, il confronto fra atto politico e atto gestionale e il militare escluso dal TUPI – per mostrare come il quadro generale si traduce nella vita quotidiana di uffici e dipendenti pubblici.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 («Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche») è il Testo Unico del Pubblico Impiego, abbreviato TUPI. Nasce come riordino del D.Lgs. 29/1993, che a sua volta aveva attuato la delega contenuta nella L. 421/1992. Quella legge ha avviato la cosiddetta «privatizzazione del pubblico impiego»: il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici è uscito dal diritto amministrativo (atti unilaterali e provvedimenti di nomina) ed è entrato nel diritto del lavoro privato, con contratti individuali, CCNL e giudice ordinario per le controversie.

    L’art. 1 TUPI fissa due piani. Sul piano delle finalità, dichiara che le norme del decreto disciplinano l’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro alle dipendenze delle PA per assicurare efficienza, razionalizzazione del costo del lavoro pubblico, migliore utilizzazione delle risorse umane e qualità dei servizi, in coerenza con l’art. 97 Cost. Sul piano dell’ambito, indica chi è «amministrazione pubblica» ai fini del TUPI e chi resta fuori. È una distinzione decisiva: dentro l’ambito si applicano CCNL, contratto individuale, giudice ordinario e regole privatistiche; fuori si resta nel regime di diritto pubblico tradizionale, con stato giuridico fissato da legge speciale.

    L’ambito soggettivo: chi è «PA» per TUPI

    L’art. 1, comma 2, elenca chi rientra nelle «amministrazioni pubbliche»: amministrazioni dello Stato (compresi istituti e scuole di ogni ordine e grado), aziende e amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi, istituzioni universitarie, Istituti autonomi case popolari, Camere di commercio, enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni, aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale. Per il personale in regime di diritto pubblico si applica l’art. 3 dello stesso TUPI.

    Restano esclusi dalla privatizzazione e quindi dal TUPI: magistrati ordinari, amministrativi e contabili; avvocati e procuratori dello Stato; militari e Forze di polizia; carriera diplomatica e prefettizia; dirigenti generali ed equiparati di Forze armate e di polizia; Corpo nazionale dei vigili del fuoco (con eccezioni); professori e ricercatori universitari. Per loro vale un rapporto di pubblico impiego «non contrattualizzato», regolato da leggi e regolamenti speciali, con giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie sul rapporto.

    Separazione politica/gestione e art. 97 Cost.

    L’art. 97 Cost. impone che gli uffici siano organizzati in modo da assicurare buon andamento e imparzialità. Il TUPI traduce questo principio in una regola operativa: agli organi di governo (Ministri, presidenti di Regione, sindaci, presidenti di Provincia) spettano gli atti di indirizzo politico-amministrativo (obiettivi, priorità, direttive); ai dirigenti spettano gli atti di gestione (assunzioni, contratti, autorizzazioni, ordini di servizio, atti di spesa). È la «separazione fra politica e gestione», enunciata anche dall’art. 4 TUPI.

    Il significato pratico è enorme: un assessore non firma la determinazione di affidamento di un appalto, un sindaco non sceglie personalmente il vincitore di un concorso, un Ministro non trasferisce un funzionario senza un provvedimento dirigenziale. Le responsabilità sono distinte: la politica risponde degli indirizzi, la dirigenza dei risultati gestionali.

    Scenario 1 – Assunzione di una dirigente del Comune dopo un concorso

    Il Comune di Modena bandisce un concorso per dirigente del settore Lavori pubblici. La selezione si svolge per titoli ed esami davanti a una commissione tecnica. La candidata prima in graduatoria viene chiamata per la stipula del contratto individuale di lavoro, che richiama il CCNL dirigenti dell’Area Funzioni Locali e definisce decorrenza, sede, trattamento economico e periodo di prova. Non c’è alcun «decreto di nomina» del sindaco: l’assunzione passa per una determinazione del direttore generale o del segretario, che firma anche il contratto a nome dell’ente. La dirigente entra in un rapporto di lavoro privatistico regolato dal TUPI per i profili generali, dal CCNL per il trattamento e dal Codice civile per i meccanismi contrattuali. Eventuali controversie future si decideranno davanti al giudice del lavoro del Tribunale ordinario.

    Scenario 2 – Mobilità volontaria fra ASL e Ministero

    Una funzionaria amministrativa di una ASL del Veneto vuole avvicinarsi alla famiglia trasferendosi a Roma. Risponde a un bando di mobilità ex art. 30 TUPI pubblicato da un Ministero. Conclusa la procedura, il Ministero firma con lei un nuovo contratto individuale: cambia il datore (dalla ASL al Ministero), ma il rapporto resta nel perimetro del TUPI, perché entrambi gli enti rientrano fra le «amministrazioni pubbliche» dell’art. 1, comma 2. Cambia il CCNL applicabile (dal comparto Sanità al comparto Funzioni Centrali), si mantiene l’anzianità maturata, si ridefinisce il trattamento in base alla nuova area di inquadramento. La continuità della disciplina generale è garantita proprio dal carattere unitario del TUPI: la dipendente non esce dal sistema, si sposta dentro un sistema unico.

    Scenario 3 – CCNL Funzioni Locali 2022-2024 e adeguamento stipendi

    Nel 2024 viene sottoscritto il CCNL Funzioni Locali per il triennio 2022-2024, dopo la trattativa fra ARAN e OO.SS. rappresentative. Il contratto ridefinisce le aree di inquadramento (Operatori, Operatori esperti, Istruttori, Funzionari ed elevate qualificazioni) e aggiorna le tabelle stipendiali, con arretrati e nuova indennità di comparto. Un istruttore amministrativo del Comune di Bari riceve l’adeguamento in busta paga in automatico, senza dover firmare un nuovo contratto individuale: è il CCNL a integrare il contratto. L’episodio mostra il senso dell’art. 1 TUPI quando parla di «rapporti di lavoro alle dipendenze delle PA»: la fonte primaria del trattamento è il contratto collettivo, dentro la cornice di principio fissata dalla legge.

    Scenario 4 – Atto politico contro atto gestionale: chi firma cosa

    Un sindaco vuole spostare l’ufficio anagrafe in una nuova sede e assegnarvi tre dipendenti aggiuntivi presi dall’ufficio tributi. Si rivolge al dirigente delle Risorse umane chiedendogli di emanare l’ordine di trasferimento. Il dirigente chiarisce che il primo passaggio – la decisione di riorganizzare i servizi – è un atto di indirizzo politico, che deve essere assunto dalla Giunta con delibera; il secondo passaggio – l’assegnazione nominativa dei dipendenti e l’ordine di servizio – è atto di gestione, di sua competenza, nel rispetto del CCNL e delle relazioni sindacali. La Giunta approva la delibera di indirizzo; il dirigente firma poi le determinazioni gestionali. Se il sindaco firmasse direttamente l’ordine di servizio, l’atto sarebbe potenzialmente illegittimo per violazione della separazione politica/gestione discendente dagli artt. 1 e 4 TUPI in connessione con l’art. 97 Cost.

    Scenario 5 – Il militare escluso dal TUPI

    Un sottufficiale dell’Esercito chiede al proprio comando come applicare al suo rapporto le regole del CCNL Funzioni Centrali, avendo letto online che i dipendenti pubblici hanno diritto a forme di smart working previste dai contratti collettivi. Il responsabile del personale chiarisce che il personale militare non rientra nell’ambito del TUPI: l’art. 3 lo elenca espressamente fra le categorie in regime di diritto pubblico. Il rapporto del militare è disciplinato dal Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010) e dalle leggi speciali, con stato giuridico tipico, gerarchia, doveri specifici e regime disciplinare proprio. Eventuali controversie non vanno al giudice del lavoro ma al giudice amministrativo. Lo stesso vale, con i dovuti adattamenti, per magistrati, prefetti, diplomatici, polizia di Stato e Vigili del fuoco operativi.

    Quando e come orientarsi

    Per chi si avvicina al TUPI, il primo passo è verificare a quale ente appartiene il rapporto di lavoro: un Comune, una Regione, una ASL, un Ministero, un ente pubblico non economico nazionale o locale (CONI, CNR, INPS, INAIL) sono «PA» ex art. 1 TUPI; un’azienda partecipata, una società in house o una fondazione di diritto privato in genere non lo sono, anche se controllate da enti pubblici. Il secondo passo è la categoria: dipendente «contrattualizzato» di un comparto (Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Sanità, Istruzione e Ricerca) oppure in regime di diritto pubblico (magistrati, militari, diplomatici, polizia, prefetti). Il terzo passo è il CCNL applicabile e il datore giuridico effettivo. Sul piano del linguaggio, parlare di «dipendente pubblico», «PA» e «OO.SS.» (organizzazioni sindacali) aiuta a non confondere ruoli: il «dirigente» è il responsabile gestionale; gli «organi di indirizzo politico» definiscono priorità; le OO.SS. sono interlocutori contrattuali a livello nazionale (ARAN) e di sede (RSU, contrattazione integrativa).

    Norme e fonti

    • Art. 1 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – art. 1 TUPI (Finalità ed ambito di applicazione).
    • Art. 2 D.Lgs. 165/2001 – Fonti del rapporto di lavoro alle dipendenze delle PA.
    • Art. 3 D.Lgs. 165/2001 – Personale in regime di diritto pubblico.
    • Art. 4 D.Lgs. 165/2001 – Indirizzo politico-amministrativo e funzioni dei dirigenti.
    • Art. 30 D.Lgs. 165/2001 – Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (mobilità).
    • D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 – prima privatizzazione del pubblico impiego, abrogato e confluito nel TUPI.
    • L. 23 ottobre 1992, n. 421 – delega per la razionalizzazione del pubblico impiego.
    • Art. 97 Costituzione – buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, accesso mediante concorso.

    Domande frequenti

    Il TUPI si applica anche alle società partecipate dei Comuni?

    In linea generale no. Le società di capitali partecipate da enti pubblici, anche se in house, sono soggetti di diritto privato e i loro dipendenti hanno rapporti regolati dal Codice civile e dai CCNL di settore privato, non dal TUPI. Esistono però regole specifiche (D.Lgs. 175/2016, T.U. società partecipate) che impongono trasparenza nelle assunzioni e nel reclutamento, sull’esempio dei principi pubblicistici.

    Perché magistrati e militari restano fuori dal TUPI?

    Per le funzioni delicate che svolgono. Magistrati, militari, polizia, diplomatici e prefetti operano in contesti in cui indipendenza, gerarchia o status particolare richiedono una disciplina del rapporto fissata direttamente dalla legge (e talvolta dalla Costituzione), non rimessa alla contrattazione collettiva. Per loro il rapporto è rimasto «pubblicistico» e non è stato privatizzato.

    Le controversie sul rapporto di lavoro pubblico vanno al TAR o al giudice del lavoro?

    Per i dipendenti «contrattualizzati» del TUPI le controversie sul rapporto vanno al giudice ordinario, sezione lavoro del Tribunale (art. 63 TUPI). Restano al giudice amministrativo le controversie sui concorsi (fase pubblicistica della selezione) e quelle relative al personale in regime di diritto pubblico dell’art. 3.

    Il CCNL può modificare le norme del TUPI?

    Solo entro i limiti che la legge gli consente. L’art. 2 TUPI fissa un rapporto fra fonti: la legge stabilisce principi e istituti fondamentali, il contratto collettivo nazionale disciplina trattamento economico e istituti applicativi nei limiti della legge. Le norme imperative di legge prevalgono sulle clausole contrattuali contrastanti, salvo che lo stesso TUPI rinvii espressamente al CCNL.

  • Art. 44 TULPS – Porto d’armi e minore età: divieto ed eccezione per la caccia

    Art. 44 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Non può essere conceduta la licenza di porto d'armi al minore non emancipato.

    È però in facoltà del prefetto di concedere la licenza per l'arme lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, il quale presenti il consenso scritto di chi esercita la patria potestà o la tutela e dimostri di essere esperto nel maneggio delle armi.

  • Riconoscimento delle sentenze penali straniere: esempi pratici sull’art. 12 c.p.

    In sintesi

    • Una sentenza penale emessa all’estero non produce effetti automatici in Italia: serve un formale procedimento di riconoscimento davanti alla corte d’appello.
    • Il riconoscimento è ammesso per stabilire la recidiva, applicare pene accessorie, disporre misure di sicurezza personali, far valere restituzioni e risarcimenti del danno.
    • Di regola occorre un trattato di estradizione con lo Stato emittente; in mancanza, è necessaria la richiesta del Ministro della giustizia.
    • Per i soli effetti civili (restituzioni, risarcimento, altri effetti civili derivanti dal reato) non è richiesta la domanda ministeriale.
    • L’art. 12 c.p. si applica alle sentenze per delitti: le contravvenzioni restano fuori dall’ambito.
    • Nello spazio UE operano strumenti di mutuo riconoscimento (decisione quadro 2008/909/GAI, D.Lgs. 161/2010) che semplificano la circolazione delle decisioni penali.
    • La corte d’appello verifica i presupposti formali e di compatibilità con l’ordine pubblico, senza riesaminare il merito della decisione straniera.

    Prima degli esempi: perché serve un procedimento di riconoscimento

    Il principio di sovranità impedisce che una sentenza pronunciata da un giudice straniero produca, di per sé, effetti nel territorio italiano. L’art. 12 c.p. introduce quindi un meccanismo selettivo: la decisione estera viene presa in considerazione solo dopo un controllo formale e di compatibilità con l’ordinamento interno. Si tratta di un filtro che concilia due esigenze contrapposte, ovvero l’autonomia dell’ordinamento penale italiano e la cooperazione internazionale, sempre più necessaria di fronte a fenomeni criminali transnazionali e alla libera circolazione delle persone.

    La norma indica quattro ipotesi tassative in cui il riconoscimento può essere accordato: rilevanza ai fini della recidiva, abitualità, professionalità nel reato o tendenza a delinquere; applicazione di pene accessorie; applicazione di misure di sicurezza personali; effetti civili (restituzioni, risarcimento del danno e altri effetti civili). Si richiede inoltre, di regola, che il fatto costituisca delitto e che esista un trattato di estradizione; diversamente, occorre la richiesta del Ministro della giustizia, salvo i soli effetti civili.

    La procedura davanti alla corte d’appello (artt. 730 e ss. c.p.p.)

    La parte tecnica del riconoscimento è disciplinata dagli artt. 730-743 c.p.p.: il procuratore generale presso la corte d’appello, ricevuta la sentenza estera dal Ministro della giustizia, ne promuove il riconoscimento depositando la richiesta. La corte d’appello competente per territorio fissa l’udienza, sente le parti e decide con sentenza. Il controllo è limitato: si verifica che la decisione sia divenuta irrevocabile, che il fatto sia previsto come reato anche dalla legge italiana, che non contrasti con principi fondamentali dell’ordinamento e che l’imputato abbia potuto esercitare il diritto di difesa nel processo straniero.

    La corte non rivaluta il merito né rinnova l’istruttoria. Si verifica soltanto se la sentenza possieda i requisiti per produrre, in Italia, gli effetti chiesti dalla parte istante. La pronuncia di riconoscimento è impugnabile per cassazione e, una volta definitiva, consente di far valere la decisione estera nei limiti dei capi riconosciuti.

    Riconoscimento nello spazio UE: D.Lgs. 161/2010 e strumenti collegati

    All’interno dell’Unione europea il quadro è stato profondamente modificato dall’attuazione del principio di mutuo riconoscimento. Il D.Lgs. 161/2010 ha recepito la decisione quadro 2008/909/GAI, che disciplina la trasmissione e l’esecuzione, in uno Stato membro, delle sentenze penali emesse in un altro Stato membro che irrogano pene detentive. Il D.Lgs. 38/2016 ha invece attuato la decisione quadro 2005/214/GAI sul mutuo riconoscimento delle sanzioni pecuniarie. Si aggiungono, sul versante della cattura, gli strumenti del mandato d’arresto europeo (decisione quadro 2002/584/GAI, attuata in Italia con la L. 69/2005).

    L’effetto pratico è una semplificazione marcata: tra Stati UE le decisioni circolano sulla base di certificati standard, in luogo del classico riconoscimento ex artt. 730 e ss. c.p.p. Restano ferme le garanzie sostanziali (ordine pubblico, doppia incriminazione con eccezioni per reati di particolare gravità, diritti di difesa). Per i Paesi extra-UE continuano a rilevare le convenzioni bilaterali e multilaterali, prima fra tutte la Convenzione europea sulla validità internazionale delle sentenze penali firmata a L’Aja nel 1970.

    Caso 1: recidiva contestata sulla base di una condanna estera

    Scenario. Tizio, cittadino italiano residente in Italia, viene arrestato per furto aggravato. Il pubblico ministero gli contesta la recidiva specifica: cinque anni prima Tizio era stato condannato in Germania per un furto analogo, con sentenza divenuta irrevocabile. La condanna tedesca, però, non è mai stata oggetto di riconoscimento in Italia.

    Come si legge in pratica. Senza riconoscimento ex art. 12 c.p. la sentenza tedesca non può fondare la contestazione della recidiva. Il procuratore generale dovrà attivare la procedura davanti alla corte d’appello competente e ottenere una sentenza che dichiari riconosciuta la condanna tedesca ai fini dell’art. 99 c.p. Solo dopo, il giudice del nuovo procedimento potrà valutare se applicare l’aumento di pena per recidiva, restando comunque facoltativo nei limiti generali dell’istituto.

    Documenti. Copia autentica e tradotta della sentenza tedesca, attestazione di irrevocabilità, certificato del casellario tedesco, eventuale comunicazione tra autorità giudiziarie tramite Eurojust o autorità centrali; provvedimento del Ministro della giustizia, se richiesto in base al regime convenzionale applicabile.

    Caso 2: pena accessoria e interdizione dai pubblici uffici

    Scenario. Caio è stato condannato in Svizzera per peculato per fatti commessi mentre era dipendente di una società pubblica elvetica. Tornato in Italia, partecipa a un concorso pubblico. L’amministrazione si chiede se la condanna svizzera possa produrre l’interdizione dai pubblici uffici prevista dalla legge italiana per analoghi reati.

    Come si legge in pratica. L’art. 12, n. 2, c.p. consente il riconoscimento della sentenza estera al fine di applicare le pene accessorie previste dall’ordinamento italiano. Spetterà alla corte d’appello, una volta verificati i presupposti (sussistenza del trattato di estradizione, doppia incriminazione, rispetto dei diritti di difesa), pronunciare il riconoscimento ai fini dell’applicazione dell’interdizione, con effetti sulla partecipazione a concorsi e sull’accesso a cariche pubbliche.

    Documenti. Sentenza svizzera tradotta e legalizzata, attestazione di irrevocabilità, documentazione sul ruolo rivestito da Caio nell’ente pubblico elvetico, certificato di cittadinanza e residenza, eventuale parere dell’autorità centrale ai fini dell’art. 12 c.p.

    Caso 3: confisca disposta all’estero ed effetti in Italia

    Scenario. Sempronio è stato condannato in Spagna per reati di traffico illecito; con la sentenza è stata disposta la confisca di un immobile situato a Madrid e di un conto corrente intestato presso una banca italiana. Le autorità spagnole chiedono che la confisca produca effetti anche sul conto italiano.

    Come si legge in pratica. La misura ablativa contenuta nella sentenza spagnola può essere eseguita in Italia attraverso gli strumenti di mutuo riconoscimento dei provvedimenti di confisca tra Stati membri dell’UE, oggi disciplinati anche dal regolamento (UE) 2018/1805. In alternativa, in mancanza di strumenti specifici, può rilevare il riconoscimento ex art. 12 c.p. sotto il profilo delle restituzioni e degli effetti civili (n. 4), oppure ai fini dell’applicazione di misure di sicurezza patrimoniali, sempre che la corte d’appello accerti la compatibilità con l’ordine pubblico interno.

    Documenti. Sentenza definitiva, certificato di confisca conforme ai modelli UE, indicazione precisa dei beni (estremi catastali per l’immobile, IBAN e dati identificativi per il conto), attestazione di irrevocabilità, eventuale richiesta dell’autorità emittente trasmessa al procuratore generale italiano.

    Caso 4: effetti civili senza intervento del Ministro

    Scenario. Mevio è stato vittima di una truffa commessa da una persona poi condannata in Francia. La sentenza francese ha riconosciuto a Mevio il diritto al risarcimento del danno. Mevio vuole far valere quella decisione in Italia, dove il responsabile possiede beni aggredibili.

    Come si legge in pratica. L’art. 12, n. 4, c.p. consente il riconoscimento della sentenza estera ai fini di restituzioni, risarcimento del danno e altri effetti civili. In questa ipotesi non è richiesta la domanda del Ministro della giustizia: Mevio può rivolgersi direttamente al giudice italiano competente, normalmente attraverso gli strumenti del diritto internazionale privato (L. 218/1995) e, in ambito UE, dei regolamenti sul riconoscimento delle decisioni in materia civile. Il riconoscimento penale ex art. 12 c.p. opera in modo coordinato con questi strumenti, evitando duplicazioni e garantendo un titolo eseguibile sul territorio.

    Documenti. Sentenza francese in copia conforme, traduzione asseverata, attestazione di esecutività, atti relativi alla costituzione di parte civile, eventuale certificato europeo (artt. 53 e ss. del regolamento Bruxelles I-bis per i capi civili).

    Caso 5: condanna in uno Stato senza trattato di estradizione

    Scenario. Calpurnia è stata condannata in uno Stato extra-UE con il quale l’Italia non ha trattato di estradizione. La condanna riguarda un delitto previsto anche dalla legge italiana. Le autorità italiane si interrogano sulla possibilità di riconoscere la sentenza per fini di recidiva e applicazione di misure di sicurezza.

    Come si legge in pratica. In assenza di trattato di estradizione, il riconoscimento ex art. 12 c.p. non è precluso, ma richiede la richiesta del Ministro della giustizia. Solo per i soli effetti civili (n. 4) tale domanda non è necessaria. La corte d’appello valuterà comunque la doppia incriminazione, l’irrevocabilità della sentenza, il rispetto dei diritti di difesa e la non contrarietà all’ordine pubblico italiano, condizioni la cui mancanza preclude il riconoscimento qualunque sia la finalità invocata.

    Documenti. Sentenza estera autenticata e legalizzata (apostille o legalizzazione consolare), traduzione giurata, atti del processo che attestino la partecipazione dell’imputato, eventuale parere dell’autorità centrale dello Stato emittente, atto di richiesta del Ministro della giustizia italiano.

    Quando chiedere una verifica

    Il riconoscimento di una sentenza penale straniera incide su recidiva, pene accessorie, misure di sicurezza ed effetti civili e patrimoniali: gli errori procedurali (mancata richiesta ministeriale, traduzione non conforme, assenza di attestazione di irrevocabilità) possono comportare il rigetto dell’istanza o l’inutilizzabilità in giudizio. Per i casi concreti è opportuno rivolgersi a un esperto in cooperazione giudiziaria internazionale: su fiscoinvestimenti.it è possibile richiedere un primo confronto con un professionista in grado di valutare presupposti, documentazione e strategia processuale.

    Norme e fonti collegate

    • Art. 11 c.p. — rinnovamento del giudizio per fatti commessi all’estero già giudicati.
    • Art. 12 c.p. — riconoscimento delle sentenze penali straniere.
    • Artt. 730-743 c.p.p. — procedura davanti alla corte d’appello.
    • D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161 — attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI sull’esecuzione delle sentenze penali UE che irrogano pene detentive.
    • D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 38 — attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI sul mutuo riconoscimento delle sanzioni pecuniarie.
    • Convenzione europea sulla validità internazionale delle sentenze penali, L’Aja, 28 maggio 1970.
    • Regolamento (UE) 2018/1805 sul mutuo riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca.
    • L. 31 maggio 1995, n. 218 — diritto internazionale privato (per i profili civili).
    • Testi consolidati su Normattiva.

    Domande frequenti

    Una sentenza penale estera produce effetti automatici in Italia?
    No. Per produrre effetti nell’ordinamento italiano occorre un formale procedimento di riconoscimento davanti alla corte d’appello, ai sensi dell’art. 12 c.p. e degli artt. 730 e ss. c.p.p., oppure l’applicazione di uno strumento di mutuo riconoscimento UE.

    Serve sempre la richiesta del Ministro della giustizia?
    No. La domanda ministeriale è richiesta in assenza di trattato di estradizione con lo Stato emittente. Per il riconoscimento limitato agli effetti civili (restituzioni, risarcimento del danno) la richiesta del Ministro non è necessaria.

    Anche le condanne per contravvenzioni possono essere riconosciute?
    No. L’art. 12 c.p. si applica alle sentenze relative a delitti. Le condanne per contravvenzioni restano fuori dall’ambito del riconoscimento penale.

    La corte d’appello rivaluta il merito della decisione estera?
    No. Il controllo è limitato ai presupposti formali (irrevocabilità, doppia incriminazione, rispetto dei diritti di difesa, non contrarietà all’ordine pubblico). Non viene riaperta l’istruttoria né rivalutata la responsabilità.

    Come funziona il riconoscimento tra Stati UE?
    Tra Stati membri dell’Unione europea operano gli strumenti di mutuo riconoscimento: il D.Lgs. 161/2010 per le pene detentive, il D.Lgs. 38/2016 per le sanzioni pecuniarie, il regolamento (UE) 2018/1805 per congelamento e confisca, il mandato d’arresto europeo per la consegna delle persone. La procedura è più snella rispetto al riconoscimento classico ex art. 12 c.p.

  • Art. 734 Codice della Navigazione – Licenze ed attestati

    Art. 734 Codice della Navigazione – Licenze ed attestati

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I titoli professionali, i requisiti e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle altre forme di certificazione sono disciplinati da regolamenti dell'ENAC, emanati in conformità all'articolo 690 e rispondenti alla normativa comunitaria. L'ENAC, nel rispetto delle normative tecniche internazionali e comunitarie, disciplina, d'intesa con i Ministeri della difesa e della salute, la certificazione medica del personale di volo e non di volo , coordinando le attività per il conseguimento e il mantenimento dell'idoneità psicofisica. L'ENAC provvede alla certificazione del personale addetto alla manutenzione di impianti, sistemi ed apparati per la navigazione aerea.

  • Art. 18 L. 300/1970 – Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illeg…

    Art. 18 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo

    In vigore dal 20/05/1970

    Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell' articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108 , ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell' articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna , di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell' articolo 1345 del codice civile , ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo.Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale. Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma. Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all' articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604 , e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all' articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 , e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo. Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4 , e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68 , per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell' articolo 2110, secondo comma, del codice civile . Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all' articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 , e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo. (28) ((30)) Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti. Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell' articolo 178, terzo , quarto , quinto e sesto comma del codice di procedura civile . L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui all'undicesimo comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore. (9) (23)

  • Art. 177 DPR 495/1992 – Segnalazione delle isole di traffico

    Art. 177 DPR 495/1992 – Segnalazione delle isole di traffico

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. L'approssimarsi di un'isola di traffico di qualunque tipo deve essere segnalato da una striscia bianca continua di sufficiente lunghezza e da opportuna zebratura nella parte di pavimentazione stradale che precede la testata dell'isola così come precisato all'articolo

    150. 2. In dette zone zebrate possono impiegarsi serie di elementi paralleli a profilo sporgente leggermente dal piano viabile disposti secondo l'obliquità della zebratura.

    3. Gli elementi, con spigoli opportunamente arrotondati, non devono sporgere più di 5 cm e devono essere verniciati in bianco. La distanza tra due elementi successivi deve essere di massima di 2 m.

    4. I cigli delle isole di traffico e dei salvagente possono essere resi meglio visibili mediante applicazione di strisce verticali gialle rifrangenti e nere.

    5. La testata delle isole di traffico deve essere segnalata mediante il dispositivo a luce propria di cui all'articolo 170, comma 5, o con dispositivo a luce riflessa di colore giallo.

    6. I dispositivi a luce riflessa, denominati delineatori speciali di ostacolo (fig. II.472), sono in genere a sezione semicircolare, per consentire una buona individuazione da diverse posizioni di avvicinamento ed hanno uno sviluppo minimo di 40 cm di semicirconferenza per 50 cm di altezza. Devono essere completamente rifrangenti e, se usati in sostituzione delle colonnine luminose o in combinazione con esse, sono di colore giallo.

    7. Quando viene segnalata la testata o i fronti delle isole di traffico, il delineatore speciale di ostacolo deve essere accoppiato ai vari segnali indicanti i passaggi obbligatori o consentiti (figg. II.82/a, II.82/b e II.83).

  • Art. 24 D.Lgs. 171/2005 – Rinnovo della licenza di navigazione

    Art. 24 D.Lgs. 171/2005 – Rinnovo della licenza di navigazione

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. La licenza di navigazione è rinnovata in caso di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, come definite nell’ articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e dell’apparato motore, come definite nell’articolo 3, comma 1, lettera g), del medesimo decreto e del tipo di navigazione autorizzata.

    2. Lo STED rinnova la licenza di navigazione entro trenta giorni dalla presentazione dei documenti all’UCON. La ricevuta dell’avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo STED, corredata della DCI attestante i dati tecnici dell’unità, sostituisce la licenza di navigazione fino al rilascio della medesima. Nelle more del rinnovo è consentito il rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l’apparato ricetrasmittente di bordo. articolo precedente articolo successivo