Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 177 DPR 495/1992 – Segnalazione delle isole di traffico

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. L'approssimarsi di un'isola di traffico di qualunque tipo deve essere segnalato da una striscia bianca continua di sufficiente lunghezza e da opportuna zebratura nella parte di pavimentazione stradale che precede la testata dell'isola così come precisato all'articolo

150. 2. In dette zone zebrate possono impiegarsi serie di elementi paralleli a profilo sporgente leggermente dal piano viabile disposti secondo l'obliquità della zebratura.

3. Gli elementi, con spigoli opportunamente arrotondati, non devono sporgere più di 5 cm e devono essere verniciati in bianco. La distanza tra due elementi successivi deve essere di massima di 2 m.

4. I cigli delle isole di traffico e dei salvagente possono essere resi meglio visibili mediante applicazione di strisce verticali gialle rifrangenti e nere.

5. La testata delle isole di traffico deve essere segnalata mediante il dispositivo a luce propria di cui all'articolo 170, comma 5, o con dispositivo a luce riflessa di colore giallo.

6. I dispositivi a luce riflessa, denominati delineatori speciali di ostacolo (fig. II.472), sono in genere a sezione semicircolare, per consentire una buona individuazione da diverse posizioni di avvicinamento ed hanno uno sviluppo minimo di 40 cm di semicirconferenza per 50 cm di altezza. Devono essere completamente rifrangenti e, se usati in sostituzione delle colonnine luminose o in combinazione con esse, sono di colore giallo.

7. Quando viene segnalata la testata o i fronti delle isole di traffico, il delineatore speciale di ostacolo deve essere accoppiato ai vari segnali indicanti i passaggi obbligatori o consentiti (figg. II.82/a, II.82/b e II.83).

In sintesi

  • L'avvicinarsi a un'isola di traffico deve essere segnalato da una striscia bianca continua di lunghezza sufficiente e da una zebratura nella pavimentazione che precede la testata dell'isola.
  • Nelle zone zebrate possono essere usati elementi a profilo sporgente (non oltre 5 cm), verniciati in bianco, disposti secondo l'obliquità della zebratura, distanziati di massima 2 m.
  • I cigli delle isole di traffico e dei salvagente possono essere evidenziati con strisce verticali gialle rifrangenti e nere.
  • La testata dell'isola deve essere segnalata con un dispositivo a luce propria o con un delineatore speciale di ostacolo a luce riflessa di colore giallo.
  • I delineatori speciali di ostacolo sono semicircolari, completamente rifrangenti, con sviluppo minimo di 40 cm × 50 cm, di colore giallo se usati in abbinamento o in sostituzione delle colonnine luminose.
  • Il delineatore va abbinato ai segnali di passaggio obbligatorio o consentito sulla testata e sui fronti dell'isola.
Indice dei contenuti

Che cosa sono le isole di traffico e perché vanno segnalate

Le isole di traffico sono superfici della carreggiata - rialzate o delimitate da segnaletica orizzontale - che separano flussi di veicoli, canalizzano le traiettorie all'ingresso di un'intersezione o proteggono i pedoni in attesa di attraversare. Possono essere canalizzatrici (separano corsie di svolta da quelle diritte), direzionali (guidano il flusso in corrispondenza di rotatorie) o salvagente (rifugio pedonale al centro della carreggiata).

Il rischio principale è l'urto frontale o laterale dei veicoli contro la testata dell'isola, specie di notte o in condizioni di scarsa visibilità. L'art. 177 del DPR 495/1992 fissa le prescrizioni tecniche per rendere le isole visibili e sicure, completando le norme sulla segnaletica orizzontale contenute nell'art. 150 del medesimo regolamento, al quale si rinvia per le specifiche della zebratura precedente la testata.

La striscia bianca continua e la zebratura

Il comma 1 prevede che l'avvicinarsi a un'isola di traffico sia segnalato da una striscia bianca continua di sufficiente lunghezza, che «anticipa» visivamente l'isola, e da una zebratura nella porzione di pavimentazione che precede la testata. La striscia bianca continua, a differenza di quella discontinua, segnala al conducente che non è consentito attraversarla: si deve scegliere il lato da imboccare prima di raggiungere l'isola.

La zebratura (bande oblique bianche su fondo giallo o strisce bianche diagonali) serve a identificare visivamente la zona di pericolo davanti alla testata, avvertendo il conducente che l'ostacolo è imminente. Le sue specifiche dimensionali (larghezza delle bande, angolo di inclinazione) sono dettagliate nell'art. 150 del regolamento.

Elementi a profilo sporgente nelle zone zebrate

Il comma 2 consente, nelle zone zebrate davanti all'isola, l'uso di elementi a profilo sporgente dal piano viabile, disposti parallelamente alle bande della zebratura. Si tratta di dispositivi fisici - in genere in gomma vulcanizzata o materiale plastico - che producono un leggero sobbalzo del veicolo che li percorre involontariamente, segnalando fisicamente (oltre che visivamente) la vicinanza all'ostacolo.

Il comma 3 fissa i limiti tecnici:

  • sporgenza massima dal piano viabile: 5 cm (oltre questa soglia l'elemento potrebbe danneggiare un veicolo a velocità normale o essere pericoloso per i motocicli);
  • spigoli arrotondati: per non lacerare pneumatici;
  • colore bianco: per la visibilità notturna;
  • distanza tra elementi successivi: di massima 2 m.

Segnalazione dei cigli: strisce rifrangenti giallo-nere

Il comma 4 stabilisce che i cigli delle isole di traffico e dei salvagente pedonali possono essere resi più visibili con l'applicazione di strisce verticali gialle rifrangenti e nere. L'alternanza giallo/nero è un classico segnale di pericolo fisico universalmente riconoscibile (si pensi alle striscie sui cancelli o sugli ostacoli di cantiere). In questo contesto le strisce verticali sui cigli consentono ai conducenti di percepire il profilo laterale dell'isola anche in condizioni di scarsa illuminazione o con specchi sporchi.

La segnalazione della testata: dispositivi luminosi e delineatori

La testata dell'isola - il fronte più esposto agli urti - è la parte che richiede la maggiore attenzione segnaletica. Il comma 5 prevede due soluzioni alternative:

  • dispositivo a luce propria: colonnina luminosa che emette luce attiva (alimentata elettricamente), di cui all'art. 170, comma 5, del regolamento;
  • dispositivo a luce riflessa: il delineatore speciale di ostacolo (colore giallo), che rifrange la luce dei fari del veicolo in avvicinamento senza richiedere alimentazione elettrica.

Il comma 6 descrive le caratteristiche tecniche dei delineatori speciali di ostacolo (fig. II.472 del regolamento):

  • sezione semicircolare: consente di essere visibili da più angoli di avvicinamento;
  • sviluppo minimo: 40 cm di semicirconferenza per 50 cm di altezza;
  • completamente rifrangenti;
  • colore giallo quando usati in sostituzione o in combinazione con le colonnine luminose.

Abbinamento con i segnali di passaggio obbligatorio o consentito

Il comma 7 stabilisce un obbligo operativo importante: quando la testata o i fronti delle isole di traffico sono segnalati con i delineatori speciali, questi devono essere abbinati ai segnali di passaggio obbligatorio o consentito (figg. II.82/a, II.82/b e II.83 del regolamento). In questo modo il conducente non solo percepisce l'ostacolo fisico, ma riceve anche l'informazione sul lato da cui deve passare. Il binomio «delineatore + segnale direzionale» elimina l'ambiguità che potrebbe portare a manovre errate in corrispondenza dell'isola.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Qual è la differenza tra isola di traffico e salvagente pedonale?

Entrambi sono superfici della carreggiata che separano flussi di traffico o proteggono i pedoni, ma il salvagente è specificamente destinato a offrire rifugio ai pedoni in attesa di attraversare. Entrambi devono essere segnalati secondo l'art. 177, con la medesima disciplina per cigli e testate.

I delineatori speciali di ostacolo devono essere sempre gialli?

Il colore giallo è richiesto quando i delineatori sono usati in sostituzione delle colonnine luminose o in combinazione con esse. In altri contesti il regolamento non esclude varianti, ma il giallo è il colore standard per le isole di traffico, distinto dal bianco usato per la segnaletica orizzontale ordinaria.

Quanto devono sporgere al massimo gli elementi fisici nelle zone zebrate?

Non più di 5 cm dal piano viabile, con spigoli arrotondati e verniciatura bianca. La distanza massima tra elementi successivi è di 2 m. Oltre 5 cm di sporgenza il dispositivo diventerebbe pericoloso per i motocicli e potrebbe danneggiare veicoli bassi.

Se la testata di un'isola non è segnalata e causa un incidente, chi è responsabile?

L'ente proprietario o gestore della strada è responsabile per le carenze di segnaletica ai sensi dell'art. 2051 del codice civile (responsabilità del custode). Chi subisce un danno deve documentare l'assenza dei dispositivi prescritti dall'art. 177 (foto, rilievi della polizia stradale) per sostenere la propria richiesta risarcitoria.

Il delineatore speciale va abbinato a un segnale direzionale?

Sì. Il comma 7 impone che il delineatore speciale di ostacolo sulla testata e sui fronti delle isole sia abbinato ai segnali che indicano il passaggio obbligatorio o consentito. Il binomio segnala fisicamente l'ostacolo e fornisce l'informazione su quale lato transitare, eliminando ambiguità.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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