Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 208 DPR 495/1992 – Limiti per il trasporto delle persone con le macchine agricole

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Il trasporto per motivi di lavoro dell'accompagnatore di animali o di prodotti agricoli o di sostanze di uso agrario, nonché degli addetti ai lavori agricoli, può essere consentito nel limite massimo di due unità soltanto sulle trattrici agricole nonché sulle macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi aventi velocità massima non superiore a 30 km/h; il trasporto di persone sui rimorchi agricoli è ammesso nei limiti e con le modalità fissate nell'articolo

209. È comunque vietato il trasporto di persone in piedi.

2. Per effettuare il trasporto di persone occorre richiedere ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. l'accertamento dell'idoneità della macchina stessa, attrezzata per il trasporto di persone. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., accertata l'idoneità della macchina, annota sulla carta di circolazione il numero delle persone che possono essere trasportate, compreso il conducente, e l'attrezzatura prescritta.

3. Il trasporto di persone sui rimorchi agricoli può effettuarsi soltanto dal luogo dove ha sede l'azienda agricola o dal centro di raccolta al posto di lavoro, e viceversa.

4. Sulla carta di circolazione del rimorchio devono essere, inoltre, indicate le targhe delle trattrici alle quali il rimorchio stesso può essere agganciato.

In sintesi

  • Il trasporto di persone per motivi di lavoro agricolo è consentito su trattrici e macchine agricole semoventi a due o più assi (velocità max 30 km/h) nel limite massimo di due persone oltre il conducente; il trasporto in piedi è sempre vietato.
  • Per trasportare persone occorre preventivamente richiedere all'ufficio provinciale della M.C.T.C. la verifica di idoneità della macchina, con annotazione sulla carta di circolazione del numero di passeggeri ammesso e dell'attrezzatura prescritta.
  • Il trasporto su rimorchi agricoli è consentito solo tra la sede dell'azienda o il centro di raccolta e il posto di lavoro, e viceversa, ed è disciplinato dall'art. 209 del regolamento.
  • La carta di circolazione del rimorchio deve indicare le targhe delle trattrici cui il rimorchio può essere agganciato.
Indice dei contenuti

Il trasporto di persone su macchine agricole: un regime derogatorio giustificato dalla specificità del lavoro agricolo

L'articolo 208 del DPR 495/1992 disciplina un'ipotesi particolare di trasporto di persone: quello effettuato su macchine agricole per esigenze lavorative connesse all'attività agricola. Si tratta di un regime derogatorio rispetto alle regole ordinarie del trasporto persone, giustificato dalla specificità operativa del settore primario, dove la necessità di accompagnare lavoratori, conduttori di animali o addetti ai lavori agricoli su terreni spesso privi di viabilità ordinaria è connaturata all'attività produttiva. In attuazione delle disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) relative ai veicoli speciali e ai mezzi agricoli, l'articolo fissa condizioni e limiti che rendono questo trasporto compatibile con le esigenze di sicurezza della circolazione.

I soggetti e i veicoli ammessi al trasporto

La norma distingue due categorie di macchine agricole. La prima comprende le trattrici agricole, tradizionalmente i veicoli più diffusi nelle aziende agricole italiane. La seconda include le macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi aventi velocità massima non superiore a 30 km/h: questo limite di velocità è coerente con la natura di questi mezzi, che non sono concepiti per la circolazione stradale ad alta velocità ma per operazioni in campo aperto o su strade secondarie a traffico ridotto.

Le categorie di persone trasportabili sono indicate in modo tassativo: l'accompagnatore di animali o di prodotti agricoli, l'accompagnatore di sostanze di uso agrario e gli addetti ai lavori agricoli. Il trasporto è quindi finalizzato a esigenze produttive concrete, non a spostamenti generici. Il limite massimo di due unità trasportate (oltre al conducente) è una scelta di cautela legata alla conformazione strutturale di questi mezzi, che non dispongono di dispositivi di sicurezza passeggeri comparabili a quelli di un'autovettura o di un autobus.

Il divieto assoluto di trasporto in piedi

Un elemento particolarmente significativo della norma è il divieto assoluto di trasportare persone in piedi, enunciato senza eccezioni. Questo divieto risponde a una valutazione di rischio specifica: i mezzi agricoli hanno centri di gravità elevati, pneumatici ampi con un'aderenza diversa dall'asfalto, e movimenti di sterzo e frenata meno fluidi dei veicoli stradali ordinari. Una persona in piedi su questi mezzi - anche su un rimorchio in lento avanzamento - è esposta a rischi di caduta molto concreti, con conseguenze potenzialmente gravi. La norma non consente deroghe nemmeno per percorsi brevissimi o in campo aperto.

La procedura di verifica di idoneità e l'annotazione sulla carta di circolazione

Il comma 2 introduce un requisito procedurale essenziale: prima di trasportare persone, l'operatore deve richiedere all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. - oggi corrispondente agli uffici della Motorizzazione Civile - l'accertamento dell'idoneità della macchina attrezzata per il trasporto di persone. L'ufficio, espletata la verifica, annota sulla carta di circolazione il numero massimo di persone trasportabili (compreso il conducente) e l'attrezzatura prescritta per rendere il trasporto sicuro. Questa annotazione è un elemento costitutivo: senza di essa il trasporto di persone sulla macchina agricola è vietato, anche se la macchina potrebbe oggettivamente essere idonea a tale scopo.

Sul piano pratico, l'«attrezzatura prescritta» può includere dispositivi di ritenuta, maniglie, sedili o parapetti che riducano il rischio di caduta. L'ufficio provinciale effettua una valutazione in concreto del mezzo presentato, non applicando uno standard astratto ma verificando caso per caso le soluzioni tecniche adottate dall'azienda agricola.

Il trasporto su rimorchi agricoli e il collegamento con l'art. 209

Il comma 3 disciplina specificamente il trasporto su rimorchi agricoli - che, a differenza delle trattrici e delle macchine semoventi, sono trainati - disponendo che può effettuarsi «soltanto dal luogo dove ha sede l'azienda agricola o dal centro di raccolta al posto di lavoro, e viceversa». Si tratta di una limitazione geografica e funzionale: il trasporto è consentito solo lungo il percorso che collega il punto di partenza dell'attività lavorativa (la sede aziendale o il centro di raccolta) al luogo di esecuzione del lavoro, e non per spostamenti diversi. Le modalità di dettaglio per questo tipo di trasporto sono rinviate all'art. 209 del regolamento.

Il comma 4 completa la disciplina dei rimorchi: la carta di circolazione di ciascun rimorchio deve riportare le targhe delle trattrici cui il rimorchio può essere agganciato. Questo requisito - che a prima vista potrebbe sembrare un appesantimento burocratico - risponde a una logica di sicurezza: non tutti i rimorchi sono compatibili con tutte le trattrici dal punto di vista delle caratteristiche di massa, dell'attacco e dei sistemi frenanti. La compatibilità tra trattrice e rimorchio è quindi fissata in modo formale e verificabile dalla polizia stradale in sede di controllo.

Sanzioni e responsabilità

Le violazioni delle disposizioni sul trasporto di persone con macchine agricole ricadono nell'ambito delle sanzioni previste dal Codice della Strada per il trasporto non regolare di persone. Chi trasporta lavoratori agricoli senza aver ottenuto la verifica di idoneità, in numero superiore al consentito, o in piedi, commette un'infrazione che può essere accertata dalla polizia stradale in sede di controllo su strada. Le conseguenze amministrative sono disciplinate dal Codice e possono includere anche il fermo del mezzo. Sul piano della responsabilità civile, l'eventuale sinistro che coinvolga persone trasportate in violazione delle regole dell'art. 208 può avere conseguenze rilevanti sulla posizione del conducente e del datore di lavoro agricolo.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quante persone possono essere trasportate su una trattrice agricola?

Il limite massimo è di due persone oltre al conducente, esclusivamente per motivi di lavoro agricolo (accompagnatori di animali o prodotti, addetti ai lavori). Il trasporto in piedi è comunque sempre vietato.

È necessario un documento speciale per trasportare lavoratori su una macchina agricola?

Sì. Occorre prima richiedere all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile la verifica di idoneità della macchina attrezzata per il trasporto. Solo dopo tale verifica l'ufficio annota sulla carta di circolazione il numero di persone trasportabili e l'attrezzatura prescritta.

Il trasporto su rimorchio agricolo è consentito per qualsiasi tragitto?

No. Il trasporto su rimorchio è consentito esclusivamente tra la sede dell'azienda agricola o il centro di raccolta e il posto di lavoro, e viceversa. Non è consentito per spostamenti non connessi direttamente all'attività lavorativa.

Cosa deve indicare la carta di circolazione di un rimorchio agricolo?

Deve indicare, tra l'altro, le targhe delle trattrici cui il rimorchio può essere agganciato. Agganciare il rimorchio a una trattrice non indicata sulla carta di circolazione costituisce un'irregolarità accertabile dalla polizia stradale.

Le regole dell'art. 208 si applicano anche ai percorsi in campo aperto, non su strade pubbliche?

L'art. 208 è parte del regolamento di esecuzione del Codice della Strada e si riferisce alla circolazione stradale. Per i percorsi in campo aperto senza accesso alla viabilità pubblica la normativa di riferimento può essere diversa, ma le regole di sicurezza sul lavoro agricolo si applicano comunque indipendentemente dall'uso della strada.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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