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Art. 208 DPR 495/1992 — Limiti per il trasporto delle persone con le macchine agricole

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Art. 208 DPR 495/1992 — Limiti per il trasporto delle persone con le macchine agricole

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Il trasporto per motivi di lavoro dell'accompagnatore di animali o di prodotti agricoli o di sostanze di uso agrario, nonché degli addetti ai lavori agricoli, può essere consentito nel limite massimo di due unità soltanto sulle trattrici agricole nonché sulle macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi aventi velocità massima non superiore a 30 km/h; il trasporto di persone sui rimorchi agricoli è ammesso nei limiti e con le modalità fissate nell'articolo

209. È comunque vietato il trasporto di persone in piedi.

2. Per effettuare il trasporto di persone occorre richiedere ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. l'accertamento dell'idoneità della macchina stessa, attrezzata per il trasporto di persone. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., accertata l'idoneità della macchina, annota sulla carta di circolazione il numero delle persone che possono essere trasportate, compreso il conducente, e l'attrezzatura prescritta.

3. Il trasporto di persone sui rimorchi agricoli può effettuarsi soltanto dal luogo dove ha sede l'azienda agricola o dal centro di raccolta al posto di lavoro, e viceversa.

4. Sulla carta di circolazione del rimorchio devono essere, inoltre, indicate le targhe delle trattrici alle quali il rimorchio stesso può essere agganciato.