Testo dell'articoloVigente
Art. 203 DPR 495/1992 – Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in re- gime di temperatura controllata; b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; f) telai con selle per il trasporto di coils; g) betoniere; h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito; l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; n) furgoni blindati per trasporto valori; o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C..
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli: a) trattrici stradali; b) autospazzatrici; c) autospazzaneve; d) autopompe; e) autoinnaffiatrici; f) autoveicoli attrezzi; g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; h) autoveicoli gru; i) autoveicoli per il soccorso stradale; j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile; k) autosgranatrici; l) autotrebbiatrici; m) autoambulanze; n) autofunebri; o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; p) autoveicoli per disinfezioni; q) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; r) autoveicoli per radio, televisione, cinema; s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; u) autocappella; v) auto attrezzate per irrorare i campi; w) autosaldatrici; x) auto con installazioni telegrafiche; y) autoscavatrici; z) autoperforatrici; aa) autosega; bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; cc) autopompe per calcestruzzo; dd) autoveicoli per uso abitazione; ee) autoveicoli per uso ufficio; ff) autoveicoli per uso officina; gg) autoveicoli per uso negozio; hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C..
3. Per gli autoveicoli non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato con decreto ministeriale 15 marzo 1958 è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata del 20%.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il quadro normativo: art. 54 del Codice della Strada e il Regolamento
L'articolo 203 del DPR 495/1992 attua l'art. 54, comma 2, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che individua le categorie degli autoveicoli e demanda al Regolamento la specificazione dei tipi di carrozzeria che qualificano i veicoli adibiti a trasporti specifici e i veicoli per uso speciale. Si tratta di una classificazione fondamentale per tutto il diritto della circolazione stradale: dalla carta di circolazione alla disciplina del carico, dalle autorizzazioni speciali alla tassazione.
La distinzione tra «trasporto specifico» e «uso speciale» non è meramente nominale: riflette una differenza funzionale profonda. Il veicolo per trasporto specifico è costruito per trasportare un tipo di merce o persona con caratteristiche particolari (merci a temperatura controllata, liquidi, rifiuti, animali vivi); il veicolo per uso speciale è costruito per svolgere un'attività operativa specifica, dove il trasporto è secondario rispetto alla funzione dell'attrezzatura installata (gru, autoambulanza, autoscavatrice).
Gli autoveicoli per trasporti specifici: elenco e caratteristiche
Il comma 1 elenca le carrozzerie che qualificano un veicolo come destinato a «trasporti specifici». La caratteristica comune è che la carrozzeria è permanentemente installata (non smontabile senza interventi strutturali) e specializzata per un tipo di carico ben preciso:
Gli autoveicoli per uso speciale: elenco e caratteristiche
Il comma 2 elenca i veicoli per uso speciale. Qui la funzione dell'attrezzatura è primaria rispetto alla funzione di trasporto:
Rilevanza pratica: immatricolazione, carta di circolazione e portata fittizia
La corretta classificazione del veicolo nella categoria «trasporto specifico» o «uso speciale» ha conseguenze dirette su:
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Qual è la differenza tra 'autoveicolo per trasporto specifico' e 'autoveicolo per uso speciale'?
L'autoveicolo per trasporto specifico ha una carrozzeria permanente progettata per trasportare un tipo determinato di merce o persone (furgone frigo, autobotte, betoniera). L'autoveicolo per uso speciale ha invece un'attrezzatura integrata per svolgere un'attività operativa specifica (gru, autoambulanza, autoscavatrice), dove il trasporto è secondario.
Un furgone blindato è un autoveicolo per trasporto specifico o per uso speciale?
È un autoveicolo per trasporto specifico, ai sensi dell'art. 203, comma 1, lett. n): rientra nella categoria dei veicoli con carrozzerie permanenti destinate a trasporti particolari (in questo caso, il trasporto di valori in sicurezza).
Un carroattrezzi è classificato come veicolo per uso speciale?
Sì. L'art. 203, comma 2, lett. i) include espressamente gli 'autoveicoli per il soccorso stradale' tra i veicoli per uso speciale. La classificazione è annotata sulla carta di circolazione.
Cosa si intende per 'portata fittizia ai fini fiscali' prevista dal comma 3?
Per i veicoli speciali non inclusi nelle tariffe fiscali ordinarie, la portata rilevante ai fini del bollo e di altri tributi è calcolata come differenza tra la massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone. In assenza di tale versione, si usa la tara del telaio aumentata del 20%.
Un autoveicolo classificato per trasporto specifico può essere usato per trasporti generici?
No. La classificazione annotata sulla carta di circolazione vincola l'uso del veicolo: utilizzarlo per scopi incompatibili con la carrozzeria dichiarata può costituire violazione delle norme di circolazione e invalidare coperture assicurative e autorizzazioni. L'art. 54 del Codice della Strada e le norme sull'immatricolazione definiscono i limiti d'uso.