Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 5 D.Lgs. 74/2000 – Omessa dichiarazione

    Art. 5 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Omessa dichiarazione

    In vigore dal 15/04/2000

    1. È punito con la reclusione da ((due a cinque anni)) chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. ((8))

    1-bis. È punito con la reclusione da ((due a cinque anni)) chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. ((8))

    2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. (7)

  • Welfare contrattuale nel CCNL Legno: previdenza complementare e assistenza sanitaria

    CCNL Legno e Arredamento

    In sintesi

    Il CCNL Legno e Arredamento prevede l’accesso al fondo pensione Cometa e al fondo sanitario integrativo Sanart. L’adesione a Cometa garantisce un contributo datoriale del 2% della retribuzione utile TFR. Sanart copre visite specialistiche, diagnostica, odontoiatria e ricoveri per i lavoratori aderenti. Entrambi gli strumenti godono di esenzione fiscale e contributiva entro i limiti di legge.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2023-2026 (testo consolidato in vigore)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~150.000 (industria del legno, mobile, arredamento)

    Tabella riepilogativa

    Strumenti di welfare contrattuale – CCNL Legno e Arredamento
    Strumento Contributo lavoratore Contributo datore Prestazioni principali
    Fondo pensione Cometa 1,2% retribuzione utile + TFR maturando 2,0% retribuzione utile Pensione complementare, anticipazioni, prestazioni in capitale
    Fondo sanitario Sanart Quota fissa annua (circa 30-50 € / anno) Quota fissa (circa 80-120 € / anno) Visite spec., diagnostica, odontoiatria, ricoveri, parto
    Formazione Fondimpresa 0,30% sulla retribuzione imponibile Corsi di aggiornamento, sicurezza, qualifiche tecniche
    Fondo bilaterale EMILA/ENFEA Quota fissa Quota fissa Prestazioni bilaterali per crisi, integrazioni salariali

    I contributi indicati sono orientativi e soggetti ad aggiornamento con i rinnovi contrattuali. Verificare i valori aggiornati sui siti ufficiali di Cometa (www.cometafondo.it) e Sanart.

    Il fondo pensione Cometa: il più grande fondo negoziale italiano

    Cometa è il fondo pensione negoziale di riferimento per i lavoratori dell’industria metalmeccanica e, per accordo, anche per quelli del settore legno e arredamento, con oltre 450.000 iscritti. È istituito con accordo tra le stesse organizzazioni sindacali che sottoscrivono il CCNL del settore.

    Le linee di investimento offerte da Cometa sono:

    • Reddito: prevalentemente obbligazionaria, per chi è vicino alla pensione.
    • Crescita: bilanciata (60% azionario), per un orizzonte temporale medio (10-20 anni).
    • Sicurezza: monetaria/garantita, per chi vuole proteggere il montante.

    Il rendimento storico di Cometa linea Crescita su 10 anni è superiore alla rivalutazione del TFR lasciato in azienda (dati COVIP): questo rende l’adesione vantaggiosa per la gran parte dei lavoratori con orizzonte temporale superiore a 10 anni.

    Il fondo sanitario Sanart

    Sanart è il fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore legno, sughero, mobile, arredamento. Le prestazioni coperte comprendono:

    • Visite specialistiche: rimborso di una quota (variabile tra il 60% e l’80% della tariffa) per le principali specializzazioni (ortopedia, cardiologia, neurologia, ginecologia).
    • Diagnostica per immagini: TAC, RM, ecografie, radiografie.
    • Odontoiatria: cure conservative, protesi, ortodonzia per adulti e figli a carico.
    • Ricoveri: rimborso della differenza tra struttura convenzionata e SSN; indennità giornaliera di ricovero.
    • Parto: contributo per parto in clinica privata convenzionata.

    Il contributo annuo è misto (datore + lavoratore) e relativamente contenuto rispetto al valore delle prestazioni potenziali, che possono superare i 2.000-3.000 € per eventi significativi come interventi chirurgici o cure odontoiatriche complesse.

    Fondimpresa e formazione professionale finanziata

    Fondimpresa è il fondo interprofessionale per la formazione continua delle imprese aderenti a Confindustria. I datori di lavoro aderenti al CCNL Legno industria versano obbligatoriamente lo 0,30% della retribuzione imponibile INPS a Fondimpresa, che finanzia piani formativi aziendali o territoriali.

    I lavoratori del comparto possono accedere a formazione finanziata su:

    • Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008): aggiornamenti obbligatori per addetti a macchinari e per lavoratori esposti a polveri.
    • Qualifiche tecniche specifiche: conduttori CNC, verniciatura a polveri UV, lavorazione pannelli compositi.
    • Competenze digitali: CAD/CAM per l’industria 4.0 del mobile.

    Vantaggi fiscali del welfare contrattuale

    I contributi a Cometa (entro il limite di 5.164,57 € annui) sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF del lavoratore. I contributi sanitari a Sanart godono di esenzione contributiva e fiscale in quanto prestazioni in natura erogate dalla generalità dei dipendenti.

    La combinazione di deducibilità fiscale, contributo datoriale e rendimento atteso rende il pacchetto previdenziale e sanitario del CCNL Legno uno dei più efficienti in termini di valore netto per il lavoratore rispetto a un equivalente aumento retributivo cash.

    Casi pratici

    Tizio – Confronto TFR in azienda vs Cometa su 20 anni
    Tizio (OQ1, 1.750 € mensili) valuta se aderire a Cometa. TFR in azienda: rivalutazione stimata 3% annuo, montante a 20 anni circa 35.000 €. Cometa Crescita: quota mensile lavoratore 1,2% = 21 €, datore 2% = 35 € + TFR 137 €/mese confluisce nel fondo. Rendimento stimato 4,5%: montante a 20 anni circa 55.000-60.000 €. Differenza: circa 20.000-25.000 € in più scegliendo Cometa.
    Caia – Rimborso odontoiatrico Sanart
    Caia deve fare una protesi dentale al costo di 1.200 €. Sanart rimborsa il 65% della tariffa secondo nomenclatore: circa 650 €. Caia anticipa 1.200 € e ottiene il rimborso entro 30 giorni dalla richiesta documentata. Senza Sanart avrebbe pagato l’intero importo.
    Sempronio – Corso CNC finanziato da Fondimpresa
    Sempronio vuole aggiornarsi sui nuovi centri di lavoro a 5 assi. L’azienda attiva un piano formativo tramite Fondimpresa: il corso (40 ore, costo 1.500 €) è totalmente finanziato dal fondo. Sempronio lo frequenta in orario di lavoro, retribuito normalmente, e ottiene una qualifica tecnica spendibile per passaggio a OS da OQ1.

    Domande frequenti

    È obbligatorio aderire a Cometa per i lavoratori del CCNL Legno?
    No, l’adesione è volontaria. Tuttavia, chi non aderisce perde il contributo datoriale del 2% e la possibilità di dedurre i propri versamenti. L’iscrizione si effettua con modulo all’azienda; il datore informa i neo-assunti entro 30 giorni dall’assunzione.
    Sanart copre anche i familiari del lavoratore?
    Sì, previo versamento di una quota aggiuntiva. I familiari a carico (coniuge/parte civile, figli fino a 26 anni) possono essere iscritti a Sanart con un contributo aggiuntivo a carico del lavoratore.
    Cosa succede ai contributi Cometa in caso di licenziamento?
    Il montante accumulato rimane nel fondo e il lavoratore può: lasciarlo in gestione a Cometa (anche senza versamenti attivi), trasferirlo a un altro fondo pensione, riscattarlo parzialmente (dopo almeno 1 anno di partecipazione, al 50%; dopo 2 anni, fino al 100%) con tassazione agevolata.
    I contributi a Fondimpresa sono a carico del lavoratore?
    No. Lo 0,30% versato a Fondimpresa è interamente a carico del datore di lavoro (è parte del contributo INPS maggiorato per il fondo interprofessionale). Il lavoratore non sostiene alcun costo diretto per accedere alla formazione finanziata.
    Esiste un fondo bilaterale specifico per il settore legno?
    Sì, l’EMILA (Ente Mutuo Industria del Legno e dell’Arredamento) e ENFEA operano come organismi bilaterali per prestazioni integrative in caso di crisi aziendale, sostegno al reddito e formazione. Le imprese aderenti versano contributi bilaterali per accedere a queste prestazioni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Legno e Arredamento, Ferie, permessi, ex-festività e ROL nel CCNL Legno e Arredamento, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Legno e Arredamento, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Legno e Arredamento e Assunzione, periodo di prova e apprendistato nel CCNL Legno e Arredamento.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 61 D.Lgs. 259/2003 – Concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio

    Art. 61 D.Lgs. 259/2003 – Concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Qualora sia necessario concedere diritti d’uso individuali dello spettro radio, il Ministero li rilascia, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di un’autorizzazione generale di cui all’articolo 11, nel rispetto dell’articolo 13, dell’articolo 21, comma 1, lettera c), dell’articolo 67 e di ogni altra disposizione che garantisca l’uso efficiente di tali risorse a norma del presente decreto.

    2. Fatti salvi criteri specifici definiti dal Ministero e dall’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, per concedere i diritti d’uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi per il conseguimento di obiettivi d’interesse generale conformemente al diritto dell’Unione, i diritti d’uso individuali dello spettro radio sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e conformemente all’articolo 58.

    3. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando la concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi è necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale stabilito dal Ministero, sentita l’Autorità per gli aspetti di competenza, conformemente al diritto dell’Unione europea.

    4. Il Ministero esamina le domande di diritti d’uso individuali dello spettro radio nell’ambito di procedure di selezione improntate a criteri di ammissibilità oggettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, previamente definiti e conformi alle condizioni da associare a tali diritti. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno la facoltà di esigere dai richiedenti tutte le informazioni necessarie a valutarne, sulla base di detti criteri, la capacità di soddisfare dette condizioni. Il Ministero, se conclude che il richiedente non possiede le capacità necessarie, emana una decisione debitamente motivata in tal senso.

    5. Al momento della concessione dei diritti individuali d’uso per lo spettro radio, il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, specifica se tali diritti possono essere trasferiti o affittati dal titolare dei diritti e a quali condizioni, in applicazione degli articoli 58 e 64.

    6. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio non appena possibile dopo il ricevimento della domanda completa ed entro sei settimane nel caso dello spettro radio dichiarato disponibile per servizi di comunicazione elettronica nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze e ove applicabile e non diversamente disposto nei piani di assegnazione delle risorse. Detto termine non pregiudica l’articolo 67, comma 9, e l’eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio o delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l’impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che devono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 1296 Codice della Navigazione – Validità dei documenti provvisori

    Art. 1296 Codice della Navigazione – Validità dei documenti provvisori

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La durata delle autorizzazioni provvisorie di cui agli articoli 1293, 1294 è stabilita dal ministro [per le comunicazioni] (1). (1) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione.

  • Art. 25 septies D.Lgs. 231/2001 – (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime comme…

    Art. 25 septies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)

    In vigore dal 04/07/2001

    ((

    1. In relazione al delitto di cui all' articolo 589 del codice penale , commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

    2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all' articolo 589 del codice penale , commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

    3. In relazione al delitto di cui all' articolo 590, terzo comma, del codice penale , commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. ))

  • Art. 41 L. 218/1995 – Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione

    Art. 41 L. 218/1995 – Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66.

    2. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 67 D.Lgs. 259/2003 – Procedura per limitare il numero dei diritti d’uso da concedere per lo spettro radio

    Art. 67 D.Lgs. 259/2003 – Procedura per limitare il numero dei diritti d’uso da concedere per lo spettro radio

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 66, per le bande di frequenza per le quali il Ministero ha determinato che i relativi diritti d’uso non possono essere soggetti ad autorizzazione generale, l’Autorità, nel valutare se limitare il numero dei diritti d’uso da concedere, tra l’altro: a) motiva chiaramente le ragioni alla base della limitazione dei diritti d’uso, in particolare ponderando adeguatamente l’esigenza di massimizzare i benefici per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e, se del caso, riesamina la limitazione periodicamente o a ragionevole richiesta delle imprese interessate; b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, l’opportunità di esprimere le loro posizioni sulle eventuali limitazioni, mediante una consultazione pubblica conformemente all’articolo 23.

    2. Quando l’Autorità determina che il numero di diritti d’uso debba essere limitato, stabilisce e motiva chiaramente gli obiettivi perseguiti mediante una procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi del presente articolo e, ove possibile, li quantifica, ponderando adeguatamente la necessità di raggiungere obiettivi nazionali del mercato interno.

    3. In previsione di una procedura di selezione specifica, l’Autorità può fissare, in aggiunta all’obiettivo di promuovere la concorrenza, uno o più dei seguenti obiettivi: a) promuovere la copertura; b) assicurare la necessaria qualità del servizio; c) promuovere l’uso efficiente dello spettro radio, anche tenendo conto delle condizioni associate ai diritti d’uso e del livello dei contributi; d) promuovere l’innovazione e lo sviluppo dell’attività delle imprese.

    4. L’Autorità definisce e motiva chiaramente la scelta della procedura di selezione, compresa l’eventuale fase preliminare di accesso alla procedura stessa. L’Autorità indica, inoltre, chiaramente i risultati della relativa valutazione della situazione concorrenziale, tecnica ed economica del mercato e motiva l’eventuale uso e scelta delle misure a norma dell’articolo 35.

    5. Il Ministero e l’Autorità, nell’esercizio delle rispettive competenze, pubblicano qualsiasi decisione relativa alla procedura di selezione scelta e alle regole connesse, indicandone chiaramente le ragioni. Sono, altresì, pubblicate le condizioni che saranno associate ai diritti d’uso.

    6. Il Ministero, competente per la realizzazione della procedura di selezione, invita a presentare domanda per i diritti d’uso, dopo la decisione sulla procedura di selezione da seguire.

    7. Qualora l’Autorità decida che è possibile rilasciare ulteriori diritti d’uso dello spettro radio o una combinazione di autorizzazione generale e diritti d’uso individuali rende nota la decisione e il Ministero dà inizio al procedimento di concessione di tali diritti.

    8. Qualora sia necessario limitare l’assegnazione di diritti d’uso dello spettro radio, il Ministero effettua il rilascio di tali diritti in base a procedure stabilite dall’Autorità, sulla base di criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, che devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi e le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 29 e 58.

    9. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitive o comparative, il Ministero, su richiesta dell’Autorità, può prorogare il periodo massimo di sei settimane di cui all’articolo 61, comma 6, nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, aperte e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza però superare il termine di otto mesi, fatta salva un’eventuale tempistica specifica stabilita a norma dell’articolo 66. I termini suddetti non pregiudicano l’eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio e di coordinamento dei satelliti.

    10. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti d’uso dello spettro radio in conformità dell’articolo 64. articolo precedente articolo successivo

  • Finalità e principi dell’antiriciclaggio: esempi pratici sull’art. 2 D.Lgs. 231/2007

    In sintesi

    • L’art. 2 D.Lgs. 231/2007 enuncia le finalita del sistema antiriciclaggio: prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e, dopo il D.L. 95/2025, della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
    • La disciplina e preventiva e amministrativa, distinta dalla repressione penale degli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.
    • Le misure sono proporzionate al rischio del cliente, del rapporto e dell’operazione (risk-based approach).
    • Il sistema poggia sulla collaborazione attiva dei soggetti obbligati: adeguata verifica, conservazione dei dati, segnalazione di operazioni sospette alla UIF.
    • Le autorita italiane (MEF, UIF, Banca d’Italia, IVASS, CONSOB, GdF, DIA) cooperano fra loro e con le omologhe estere e con AMLA.
    • Il trattamento dei dati personali per finalita AML e considerato di interesse pubblico rilevante ex art. 6 GDPR.
    • Eventuali limitazioni alle liberta di circolazione sono giustificate dagli artt. 45 par. 3 e 52 par. 1 TFUE.

    Prima degli esempi: la natura programmatica della norma

    L’art. 2 apre il decreto antiriciclaggio con una funzione dichiarativa: non impone obblighi diretti ai soggetti destinatari, ma orienta l’interprete nell’applicazione di tutte le disposizioni successive. La sua portata si coglie soprattutto nei casi limite, quando il soggetto obbligato deve decidere se applicare o meno una misura rafforzata, se segnalare un’operazione, se trattare un dato. In quei momenti l’art. 2 fornisce la bussola: la finalita preventiva prevale sulla logica meramente formale, il rischio concreto prevale sull’automatismo procedurale.

    Capire questa natura programmatica e essenziale anche per evitare due errori opposti: da un lato l’iper-formalismo, che applica controlli identici a tutti i clienti indipendentemente dal rischio; dall’altro la sottovalutazione, che si limita a una check-list senza interrogarsi sul senso dell’operazione. L’art. 2 chiede invece un giudizio sostanziale, proporzionato e documentato, che resta la cifra distintiva del modello europeo di prevenzione.

    Il risk-based approach e la proporzionalita

    L’approccio basato sul rischio impone di calibrare le misure di adeguata verifica e di controllo in funzione di tre variabili: profilo soggettivo del cliente (residenza, attivita, esposizione politica, struttura societaria), natura del rapporto o dell’operazione (occasionalita, importo, finalita dichiarata) e contesto geografico (Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione UE). Il soggetto obbligato deve documentare la valutazione del rischio in modo che sia ricostruibile in sede di vigilanza.

    La proporzionalita opera in entrambe le direzioni: consente misure semplificate quando il rischio e basso (ad esempio operazioni di importo modesto con controparti vigilate UE) e impone misure rafforzate quando il rischio e elevato (clienti PEP, strutture opache, giurisdizioni non collaborative). L’art. 2 legittima questa graduazione, che e poi declinata negli artt. 17 e seguenti.

    Il sistema delle autorita e la cooperazione

    Il MEF detta l’indirizzo politico e coordina il sistema. La UIF, costituita presso la Banca d’Italia, riceve e analizza le segnalazioni di operazioni sospette e trasmette i risultati alla Guardia di Finanza (Nucleo speciale di polizia valutaria) e alla DIA. Le autorita di vigilanza di settore (Banca d’Italia, IVASS, CONSOB) controllano i rispettivi soggetti obbligati. A livello europeo, il Regolamento 2024/1620 ha istituito AMLA, l’Autorita europea antiriciclaggio, operativa dal 2025 a Francoforte.

    La cooperazione e bidirezionale: le autorita italiane scambiano informazioni fra loro e con le omologhe estere, comprese le FIU dei Paesi terzi. L’art. 2 fonda il principio della collaborazione, che diventa obbligo specifico negli artt. 9-13 del decreto.

    Caso 1: l’operazione in contanti del piccolo imprenditore

    Scenario. Tizio, titolare di una ditta individuale di autolavaggio, si presenta in banca per versare 9.500 euro in contanti, dichiarando che si tratta dell’incasso settimanale. L’addetto allo sportello nota che operazioni analoghe si ripetono ogni venerdi da tre mesi, sempre poco sotto la soglia di tracciabilita.

    Come si legge in pratica. L’art. 2 indica la finalita preventiva: non basta che il singolo versamento sia sotto soglia, occorre valutare la pluralita degli indici (frazionamento, ricorrenza, coerenza con l’attivita). La banca deve aggiornare la valutazione del rischio del cliente e, se gli indici di sospetto persistono, inoltrare una SOS alla UIF ai sensi dell’art. 35.

    Documenti. Scheda di adeguata verifica aggiornata, evidenza dei versamenti ricorrenti, eventuale segnalazione interna al responsabile AML, traccia della valutazione e della decisione (segnalare o motivare il non sospetto).

    Caso 2: il cliente con struttura societaria estera

    Scenario. Caio chiede di aprire un conto corrente a nome di una societa con sede in una giurisdizione UE periferica, ma il titolare effettivo dichiarato risiede in un Paese terzo non incluso nelle liste di equivalenza. L’oggetto sociale e generico (consulenza) e il volume d’affari atteso e elevato.

    Come si legge in pratica. Il risk-based approach impone misure rafforzate: identificazione documentata del titolare effettivo, verifica della provenienza dei fondi, monitoraggio continuo del rapporto. L’art. 2 giustifica questa intensita di controllo come misura proporzionata al rischio elevato, non come discriminazione contraria al TFUE.

    Documenti. Visura della societa estera, dichiarazione di titolare effettivo, atti costitutivi tradotti, prove della provenienza dei fondi (bilanci, contratti), questionario rafforzato e parere del responsabile AML.

    Caso 3: il professionista non finanziario

    Scenario. Sempronio, agente immobiliare, segue una compravendita di immobile commerciale del valore di 1,2 milioni di euro. L’acquirente e una societa neocostituita con capitale minimo e propone il pagamento mediante bonifici provenienti da tre banche estere diverse.

    Come si legge in pratica. Anche i prestatori di servizi non finanziari rientrano fra i soggetti obbligati. La finalita preventiva dell’art. 2 impone all’agente di non limitarsi al ruolo di intermediario commerciale: deve raccogliere e verificare i dati identificativi, valutare la coerenza del profilo economico e, se permangono dubbi, astenersi dal completare l’operazione e segnalare alla UIF.

    Documenti. Mandato sottoscritto, documenti identificativi, visura della societa acquirente, evidenze sulla provenienza dei fondi, traccia della valutazione del rischio dell’operazione.

    Caso 4: la persona politicamente esposta

    Scenario. Mevio, residente all’estero ma cittadino italiano, chiede di aprire un dossier titoli presso un intermediario. Dalla verifica risulta che ha ricoperto per cinque anni una carica di governo in un Paese terzo e che cessera dall’incarico da meno di dodici mesi.

    Come si legge in pratica. La qualifica di PEP, anche estera, attiva misure rafforzate per finalita preventiva: autorizzazione di un dirigente all’instaurazione del rapporto, verifica della provenienza patrimoniale, monitoraggio continuo. L’art. 2 chiarisce che si tratta di misure proporzionate al rischio, non di una sanzione, e che restano in vigore per almeno dodici mesi dalla cessazione dell’incarico.

    Documenti. Dichiarazione PEP, evidenza della carica ricoperta, autorizzazione interna di livello dirigenziale, documentazione patrimoniale, piano di monitoraggio rafforzato.

    Caso 5: la cooperazione internazionale

    Scenario. Calpurnia, cliente di una banca italiana, riceve un bonifico di 250.000 euro da un istituto extra-UE. La UIF italiana riceve una richiesta di informazioni dalla FIU del Paese ordinante, che sospetta un collegamento con un’inchiesta su finanziamento del terrorismo.

    Come si legge in pratica. L’art. 2 fonda il principio della cooperazione fra autorita. La UIF puo ottenere dalla banca italiana le informazioni rilevanti e trasmetterle alla FIU richiedente nei limiti delle regole sulla protezione dei dati. Il trattamento dei dati personali e ammesso in quanto necessario per un interesse pubblico rilevante ex art. 6 GDPR.

    Documenti. Richiesta UIF al soggetto obbligato, riscontro documentale dell’operazione, eventuale congelamento cautelare, registro degli scambi informativi.

    Quando chiedere una verifica

    Se l’azienda o il privato deve valutare un’operazione complessa che incrocia profili AML (operazioni in contanti ricorrenti, strutture societarie estere, controparti PEP, flussi internazionali), e opportuno far esaminare la documentazione a chi conosca il sistema di prevenzione. Per individuare un professionista qualificato e indipendente sul territorio si puo consultare fiscoinvestimenti.it, che mette in contatto con figure specializzate in adeguata verifica e segnalazioni.

    Norme e fonti collegate

    • Art. 1 D.Lgs. 231/2007 – definizioni
    • Art. 3 D.Lgs. 231/2007 – soggetti obbligati
    • Art. 17 D.Lgs. 231/2007 – adeguata verifica
    • Art. 35 D.Lgs. 231/2007 – segnalazione operazioni sospette
    • Direttiva (UE) 2015/849 (AMLD IV), Direttiva (UE) 2018/843 (AMLD V), Direttiva (UE) 2018/1673 (AMLD VI)
    • Regolamento (UE) 2024/1624 (AMLR) e Regolamento (UE) 2024/1620 istitutivo di AMLA
    • UIF – Unita di Informazione Finanziaria per l’Italia (uif.bancaditalia.it)
    • Banca d’Italia – Provvedimenti in materia di antiriciclaggio
    • Normattiva – testo coordinato D.Lgs. 231/2007

    Domande frequenti

    L’art. 2 impone obblighi diretti ai cittadini?
    No. La norma ha natura programmatica e si rivolge agli interpreti e ai soggetti obbligati. Gli obblighi concreti (verifica, conservazione, segnalazione) sono negli articoli successivi.

    Qual e la differenza fra prevenzione amministrativa e repressione penale del riciclaggio?
    La prevenzione (D.Lgs. 231/2007) opera a monte, mediante controlli e segnalazioni; la repressione (artt. 648-bis ss. c.p.) opera a valle, punendo chi ricicla. Sono sistemi distinti ma coordinati.

    Cosa significa risk-based approach?
    Significa graduare le misure di controllo in base al rischio concreto del cliente, del rapporto e dell’operazione, applicando misure semplificate o rafforzate secondo le circostanze.

    Le misure antiriciclaggio limitano la libera circolazione dei capitali nell’UE?
    L’art. 2 richiama gli artt. 45 par. 3 e 52 par. 1 TFUE, che consentono limitazioni proporzionate per ordine pubblico, sicurezza e sanita pubblica. Le misure AML rientrano in queste eccezioni.

    Come si coordina il D.Lgs. 231/2007 con il pacchetto AML 2024?
    Il Regolamento (UE) 2024/1624 e direttamente applicabile dal 2027 e armonizza gli obblighi a livello UE; la Direttiva 2024/1640 dovra essere recepita modificando il decreto italiano. AMLA vigila sui soggetti a maggior rischio transfrontaliero.

  • Art. 7 D.Lgs. 79/2011 – Percorsi formativi

    Art. 7 D.Lgs. 79/2011 – Percorsi formativi

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all’inserimento lavorativo nel settore del mercato turistico dei giovani laureati o diplomati, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e della gioventù, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato, nell’ambito delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, a stipulare accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani operatori. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 806 Codice della Navigazione – Limitazioni all’utilizzazione degli aeroporti

    Art. 806 Codice della Navigazione – Limitazioni all’utilizzazione degli aeroporti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'ENAC, quando lo richiedono motivi di sicurezza per la navigazione o di ordine sanitario ovvero altri gravi motivi di pubblico interesse, vieta o limita l'utilizzazione degli aeroporti . Il gestore aeroportuale segnala all'ENAC le variazioni di agibilità e funzionalità degli impianti e dei servizi aeroportuali che possono determinare l'adozione dei provvedimenti previsti al primo comma. Analoga segnalazione è effettuata, in caso di limitazioni intervenute per i servizi di assistenza al volo, dal soggetto fornitore dei servizi medesimi.

  • Art. 92 D.Lgs. 259/2003 – Migrazione dalle infrastrutture preesistenti

    Art. 92 D.Lgs. 259/2003 – Migrazione dalle infrastrutture preesistenti

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le imprese che sono state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 78 comunicano anticipatamente e tempestivamente all’Autorità l’intenzione di disattivare o sostituire con nuove infrastrutture parti della rete, comprese le infrastrutture preesistenti necessarie per far funzionare una rete in rame, che sono soggette agli obblighi di cui agli articoli da 79 a 91.

    2. L’Autorità provvede affinchè il processo di disattivazione o sostituzione comprenda un calendario e condizioni trasparenti, compreso un idoneo periodo di preavviso per la transizione, e preveda la disponibilità di prodotti alternativi per l’accesso alle infrastrutture di rete aggiornate, di qualità almeno comparabile a quella degli elementi sostituiti, se necessario, per garantire la concorrenza e i diritti degli utenti finali. Per quanto riguarda le attività proposte per la disattivazione o la sostituzione, l’Autorità può revocare gli obblighi dopo aver accertato che il fornitore di accesso: a) ha stabilito le condizioni adeguate per la migrazione, compresa la messa a disposizione di un prodotto di accesso alternativo di qualità almeno comparabile al prodotto disponibile nell’ambito delle infrastrutture preesistenti che consenta ai richiedenti l’accesso di raggiungere gli stessi utenti finali; b) ha rispettato le condizioni e il processo comunicati all’Autorità conformemente al presente articolo.

    3. La revoca è attuata secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.

    4. Il presente articolo non pregiudica la disponibilità di prodotti regolamentati imposta dall’Autorità sull’infrastruttura di rete aggiornata, a norma delle procedure di cui agli articoli 78 e 79. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 71 Reg. (UE) 2023/1114 – Procedure di trattamento dei reclami

    Art. 71 Reg. (UE) 2023/1114 – Procedure di trattamento dei reclami

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. I prestatori di servizi per le cripto-attività istituiscono e mantengono procedure efficaci e trasparenti per il trattamento rapido, equo e coerente dei reclami ricevuti dai clienti e pubblicano le descrizioni di tali procedure.

    2. I clienti possono presentare reclami ai prestatori di servizi per le cripto-attività a titolo gratuito.

    3. I prestatori di servizi per le cripto-attività informano i clienti della possibilità di presentare un reclamo. I prestatori di servizi per le cripto-attività mettono a disposizione dei clienti un modello per la presentazione dei reclami e tengono una registrazione di tutti i reclami ricevuti e di tutte le misure adottate in risposta agli stessi.

    4. I prestatori di servizi per le cripto-attività esaminano tutti i reclami in modo tempestivo ed equo e comunicano l’esito di tale esame ai loro clienti entro un termine ragionevole.

    5. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i requisiti, i modelli e le procedure per il trattamento dei reclami. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.