Autore: Andrea Marton

  • Deroghe distanze fra fabbricati: casi pratici art. 2-bis T.U.E.

    L’art. 2-bis T.U.E. è la valvola che permette al diritto urbanistico italiano di adattare alla realtà locale i limiti rigidi del D.M. 1444/1968 su densità edilizia, altezze, distanze tra fabbricati e standard urbanistici. Non è una norma per addetti ai lavori: tocca direttamente chiunque voglia sopraelevare una palazzina, recuperare un fabbricato rurale, ricostruire un edificio crollato o intervenire in un centro storico. Gli esempi che seguono mostrano in che modo la deroga regionale opera nei casi più frequenti, dove il proprietario può spingersi, e dove invece l’ufficio tecnico comunale risponderà con un diniego nonostante la previsione astratta della deroga.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    Il D.M. 1444/1968 è il decreto interministeriale che fissa, dal 1968, gli standard urbanistici minimi: la distanza minima di dieci metri fra pareti finestrate di edifici antistanti, le altezze massime in funzione della zona omogenea, la densità edilizia per ettaro, le quantità minime di parcheggi e verde pubblico. Per decenni quei numeri sono stati intoccabili: un ricorso al T.A.R. fondato sulla violazione del decreto del 1968 era praticamente vincente.

    L’art. 2-bis del Testo Unico Edilizia rovescia questa logica. Introdotto dal D.L. 69/2013 e poi ritoccato più volte fino alla novella del Salva-casa 2024, riconosce a Regioni e Province autonome la potestà di disciplinare in modo diverso quei limiti, purché ciò avvenga nell’ambito di strumenti urbanistici unitari (piani particolareggiati, piani di recupero, piani di rigenerazione) oppure su aree territoriali specifiche individuate dalla legge regionale.

    Il principio guida non è la deregolamentazione, ma la rigenerazione: recupero del patrimonio esistente, efficientamento energetico, riduzione del consumo di suolo, densificazione dei tessuti già urbanizzati. La deroga non è mai un favore al singolo: nasce per liberare interventi che altrimenti resterebbero bloccati dai numeri rigidi del 1968, oggi tecnicamente superati.

    Cosa può derogare la Regione: densità, altezze, distanze, standard

    La deroga regionale può toccare quattro famiglie di parametri. Sulla densità edilizia, la Regione può consentire indici fondiari superiori a quelli minimi di zona, premiando interventi di riqualificazione che concentrano volumetria in aree già servite. Sulle altezze, può ammettere sopraelevazioni oltre il limite di zona omogenea, soprattutto quando il fabbricato preesistente è sottodimensionato rispetto al contesto.

    Sulle distanze fra fabbricati, è il fronte più delicato: il D.M. 1444 impone dieci metri fra pareti finestrate antistanti, ma la legge regionale può ridurli, o consentire la ricostruzione sul sedime preesistente anche se inferiore. Sugli standard urbanistici (parcheggi, verde, servizi), la Regione può modulare le quantità in funzione della reale densità del tessuto.

    Quattro condizioni operano sempre come limiti esterni: la deroga deve avvenire dentro uno strumento urbanistico (non con un permesso a costruire isolato), deve riguardare interventi su patrimonio esistente o aree già urbanizzate, non può toccare vincoli paesaggistici e codice dei beni culturali, e deve rispettare il principio di non aggravamento del carico urbanistico.

    La novella Salva-casa 2024 (D.L. 69/2024)

    Il D.L. 69/2024, convertito con la L. 105/2024 (il cosiddetto Salva-casa), ha ampliato l’art. 2-bis su due fronti. Primo: ha chiarito che la ricostruzione di edifici demoliti può avvenire sul sedime preesistente anche se la distanza dal confine o dal fabbricato vicino è inferiore ai dieci metri, purché non si aumenti la sagoma e si rispetti l’altezza preesistente. Secondo: ha esteso il concetto di rigenerazione urbana fino a includere interventi di efficientamento energetico che comportino un modesto incremento volumetrico (cappotti termici, vani tecnici per pompe di calore, locali per impianti fotovoltaici), riconoscendoli come deroghe ammesse.

    Resta fermo che la novella non incide sui vincoli sovraordinati: in zona vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice beni culturali e paesaggio), la deroga del 2-bis non è sufficiente, serve sempre l’autorizzazione paesaggistica e il parere della Soprintendenza.

    Caso 1 – Sopraelevazione di palazzina a meno di dieci metri dal vicino

    Una palazzina a due piani in zona B di un comune di pianura padana è distante sette metri dal fabbricato antistante, anch’esso a due piani. Il proprietario vuole sopraelevare un terzo piano per ricavare due alloggi. Il D.M. 1444/1968 imporrebbe il rispetto dei dieci metri sull’intero sviluppo verticale, bloccando l’intervento. La legge regionale, sull’art. 2-bis T.U.E., ha però previsto la possibilità di sopraelevare mantenendo il sedime e l’allineamento esistente, purché nel quadro di un piano di rigenerazione del tessuto consolidato.

    L’ufficio tecnico comunale verifica che la zona sia inclusa nel perimetro di rigenerazione approvato dal consiglio comunale, accerta l’assenza di vincoli paesaggistici e rilascia il permesso a costruire. Il vicino non può opporsi sulla base del D.M. 1444: la deroga regionale è legittima e produce effetti diretti sul rapporto fra privati.

    Caso 2 – Bolzano regola le altezze nel centro storico

    Bolzano, in quanto Provincia autonoma, esercita la potestà concorrente in materia urbanistica. La legge provinciale, sull’art. 2-bis, ha fissato altezze massime in centro storico modulate per isolato, derogando ai parametri standard di zona omogenea. Un richiedente che vuole rialzare di un piano un edificio nel centro Gries trova quindi un parametro di altezza diverso da quello generico del D.M. 1444: è il regime locale a prevalere, perché la Provincia ha legiferato dentro la cornice del 2-bis. Il tecnico comunale applicherà l’altezza prevista dal piano provinciale, non quella del decreto del 1968.

    Caso 3 – Riqualificazione di un comparto con piano attuativo unitario

    Tre proprietari adiacenti decidono di riqualificare un comparto degradato di periferia, demolendo capannoni dismessi e ricostruendo edifici residenziali. Presentano al comune un piano attuativo unitario che, in deroga all’art. 7 del D.M. 1444, prevede densità superiore alla media di zona, in cambio di una cessione di superficie a verde pubblico. La Regione, con la propria legge urbanistica, ha autorizzato questo schema premiale per interventi di rigenerazione su aree dismesse. Il consiglio comunale approva il piano attuativo; il singolo permesso a costruire è poi rilasciato in coerenza con esso. Senza l’art. 2-bis, l’operazione sarebbe stata bloccata dalla densità massima di zona.

    Caso 4 – Recupero di un fabbricato rurale fuori dalla zona B

    Un proprietario possiede un vecchio fienile in zona agricola, di volumetria significativa, da decenni dismesso. Vuole recuperarlo a residenza, mantenendo la sagoma. Il D.M. 1444/1968 e la disciplina di zona E (agricola) sarebbero ostative, perché non consentono il cambio d’uso a residenza al di fuori della pertinenzialità del fondo. La legge regionale, sull’art. 2-bis T.U.E., consente però il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente con cambio di destinazione, purché nell’ambito di un piano di recupero approvato.

    L’ufficio tecnico comunale verifica la presenza dei requisiti (volumetria preesistente legittima, assenza di vincoli idrogeologici, conformità al piano di recupero) e rilascia il permesso. Si tratta di un esempio classico di rigenerazione che riduce consumo di suolo recuperando l’esistente, anziché costruire ex novo.

    Caso 5 – Deroga negata in zona vincolata dal codice del paesaggio

    Un proprietario di un casale in zona vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 vuole sopraelevare di un piano, contando sulla deroga regionale che, in astratto, lo permetterebbe. La Soprintendenza esprime parere negativo: l’altezza aggiuntiva alterebbe il rapporto fra costruito e paesaggio circostante. L’art. 2-bis T.U.E. non vince sul codice dei beni culturali: la deroga regionale opera solo dove non vi siano vincoli paesaggistici o, in presenza di vincoli, solo se l’autorizzazione paesaggistica è favorevole.

    Il diniego dell’ufficio tecnico comunale è legittimo. Il richiedente può impugnare il parere della Soprintendenza davanti al T.A.R., ma non può far valere la deroga regionale come superamento automatico del vincolo. È uno dei limiti strutturali del 2-bis che il Salva-casa 2024 non ha modificato.

    Quando e come orientarsi

    Prima di immaginare un intervento in deroga, il proprietario o il richiedente verifica tre passaggi presso l’ufficio tecnico comunale. Primo: esiste una legge regionale o provinciale che, sull’art. 2-bis T.U.E., abbia disciplinato la deroga al D.M. 1444 per il tipo di intervento ipotizzato? Senza la legge regionale, il 2-bis è norma astratta non operativa.

    Secondo: l’area rientra nel perimetro dello strumento urbanistico che attua la deroga (piano di rigenerazione, piano di recupero, piano attuativo, ambito di rigenerazione individuato dal PRG o PUG)? Se l’immobile è fuori dal perimetro, la deroga non si applica anche se la legge regionale c’è.

    Terzo: ci sono vincoli paesaggistici, storico-artistici, idrogeologici, sismici, di tutela ambientale? In presenza di vincoli, la deroga 2-bis non basta: serve l’autorizzazione del soggetto preposto al vincolo.

    Se i tre passaggi sono favorevoli, il richiedente può presentare istanza di permesso a costruire o, nei casi previsti, SCIA, allegando relazione tecnica che dimostri la conformità allo strumento urbanistico in deroga. L’ufficio tecnico comunale istruisce e rilascia il titolo. Le opere realizzate in conformità alla deroga legittimamente approvata sono opponibili anche ai vicini, che non possono invocare la violazione del D.M. 1444 come se fosse ancora la regola assoluta.

    Norme e fonti

    • art. 2-bis T.U.E. – deroga ai limiti del D.M. 1444/1968 per Regioni e Province autonome.
    • art. 9-bis T.U.E. – documentazione amministrativa e legittimità dello stato preesistente.
    • D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 – standard urbanistici minimi (distanze, altezze, densità, dotazioni).
    • D.L. 21 giugno 2013 n. 69 – introduce l’art. 2-bis nel Testo Unico Edilizia.
    • D.L. 29 maggio 2024 n. 69 conv. L. 24 luglio 2024 n. 105 (Salva-casa) – estende la deroga a ricostruzione su sedime preesistente ed efficientamento energetico.
    • D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio (limite esterno alla deroga).

    Domande frequenti

    La deroga del 2-bis vale anche se la Regione non ha emanato una legge specifica?

    No. L’art. 2-bis T.U.E. attribuisce alle Regioni e Province autonome la potestà di derogare, ma non è auto-applicativo. Senza la legge regionale o provinciale che disciplini concretamente la deroga e individui aree, parametri e procedimenti, restano in vigore i limiti generali del D.M. 1444/1968.

    Il vicino può opporsi alla sopraelevazione realizzata in deroga regionale?

    Se l’intervento è conforme alla legge regionale, allo strumento urbanistico attuativo della deroga e al titolo edilizio rilasciato, il vicino non può invocare il D.M. 1444 come se fosse l’unica regola. Può però contestare la legittimità dello strumento urbanistico o del permesso davanti al T.A.R.

    La novella Salva-casa 2024 consente di costruire più vicino al confine?

    Solo in caso di ricostruzione di un edificio demolito sul sedime preesistente, mantenendo sagoma e altezza precedenti. Non autorizza nuove costruzioni a distanza ridotta in aree libere, né consente di superare i limiti civilistici sulle distanze fra privati senza accordo specifico.

    In zona vincolata posso usare la deroga 2-bis se la legge regionale lo prevede?

    La deroga regionale opera, ma non sostituisce l’autorizzazione paesaggistica del D.Lgs. 42/2004. Servono entrambi i titoli: la legittimazione regionale alla deroga e il parere favorevole della Soprintendenza. In caso di diniego paesaggistico, l’intervento non si fa, anche se la legge regionale lo consentirebbe.

  • Art. 171 DPR 495/1992 – Frequenza dei lampeggiatori

    Art. 171 DPR 495/1992 – Frequenza dei lampeggiatori

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Nei lampeggiatori la frequenza del ciclo deve essere non inferiore a 50 volte al minuto e non superiore a

    80. I due tempi di ACCESO e di SPENTO, che compongono il ciclo, devono essere di uguale durata.

  • CCNL Consorzi di Bonifica: apprendistato 2026

    CCNL Consorzi di Bonifica

    Apprendistato nel CCNL Consorzi di Bonifica 2026

    Formare un operaio idraulico o un tecnico consortile richiede tempo e pratica sul campo: il contratto di apprendistato professionalizzante è lo strumento contrattuale che permette ai consorzi di inserire giovani lavoratori con retribuzione graduale e un piano formativo strutturato.

    In sintesi

    L’apprendistato professionalizzante nei Consorzi di Bonifica è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL. La durata massima è di 3 anni (5 per i Quadri). La retribuzione parte da una percentuale del minimo tabellare del livello di destinazione, crescente nel tempo. Il CCNL prevede l’obbligo del tutore aziendale e un piano formativo individuale concordato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie CCNL
    SNEBI · FLAI-CGIL · FAI-CISL · FILBI-UIL
    Testo normativo
    23 maggio 2023; testo coordinato 21 maggio 2025
    Vigenza CCNL
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Base legge
    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. 41-47 (apprendistato professionalizzante)

    Tabella riepilogativa: durata e retribuzione per area

    Schema indicativo di apprendistato professionalizzante – CCNL Consorzi di Bonifica
    Area di destinazione Durata indicativa Retribuzione (% del minimo destinazione) Note
    D (operai comuni/qualificati) 12-18 mesi 1° anno: ~85%; 2° anno: ~90-95% Percorso breve per profili con bassa qualificazione richiesta
    C (operai specializzati) 24-36 mesi 1° anno: ~80-85%; 2° anno: ~88-92%; 3° anno: ~95-100% Tipico per apprendisti idraulici specializzati
    B (capi operai, impiegati esecutivi) 24-36 mesi Scala analoga all’area C Comprende la formazione alla leadership per i capi operai
    A (impiegati di concetto) 36-48 mesi 1° biennio: ~80-88%; 2° biennio: ~90-98% Per figure tecnico-amministrative laureate o diplomate
    AQ (Quadri) Fino a 5 anni Progressiva secondo CCNL Raro; per percorsi di alta formazione direttiva

    Avvertenza: Le percentuali retributive riportate sono orientative. Le percentuali esatte vigenti nel CCNL Consorzi di Bonifica (testo 2023-2025) si trovano nel testo integrale del contratto, disponibile presso SNEBI, FLAI-CGIL, FAI-CISL e FILBI-UIL. Il D.Lgs. 81/2015 stabilisce che le percentuali minime non possano essere inferiori al 80% del minimo contrattuale per il primo periodo e all’85% per il secondo.

    La tipologia: apprendistato professionalizzante

    Nei consorzi di bonifica, l’unica tipologia di apprendistato concretamente applicata è l’apprendistato professionalizzante (art. 44, D.Lgs. 81/2015), finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale tramite un piano formativo individuale che alterna formazione teorica interna e pratica sul campo.

    Le altre tipologie (apprendistato per la qualifica professionale, rivolto ai giovani under 25 con percorsi scolastici duali; apprendistato di alta formazione e ricerca, per laureati) sono tecnicamente applicabili ma meno diffuse nel settore dei consorzi.

    Il piano formativo individuale

    Il piano formativo individuale (PFI) è il documento cardine del contratto di apprendistato. Deve essere redatto prima dell’assunzione e firmato dall’apprendista, dal datore di lavoro e dal tutore aziendale. Deve contenere:

    • L’obiettivo formativo (le competenze che l’apprendista acquisirà).
    • La durata del contratto.
    • Il livello contrattuale di destinazione (cioè a quale area/parametro l’apprendista sarà inquadrato al termine dell’apprendistato).
    • Le modalità di svolgimento della formazione (ore di formazione teorica interna, attività pratiche sul campo, eventuale formazione esterna).
    • Il nome e i dati del tutore aziendale.

    Per i consorzi di bonifica, il PFI per un operaio idraulico di area C includerà tipicamente: conduzione di impianti di sollevamento, manutenzione di manufatti idraulici, gestione delle emergenze, sicurezza sul lavoro in ambienti acquatici e su argini.

    Il tutore aziendale: obblighi e responsabilità

    Il tutore aziendale (o referente aziendale) è la figura designata dal consorzio per seguire l’apprendista nel suo percorso formativo. Il D.Lgs. 81/2015 prevede che il tutore:

    • Abbia qualifiche professionali adeguate (pari o superiori a quelle di destinazione dell’apprendista).
    • Affianchi l’apprendista nelle attività pratiche quotidiane.
    • Verifichi periodicamente l’acquisizione delle competenze.
    • Certifichi il percorso formativo alla fine del contratto.

    Il tutore ha anche la responsabilità di segnalare eventuali difficoltà o inadeguatezze dell’apprendista, che potrebbero giustificare (sempre con il dovuto processo disciplinare) il recesso anticipato dal contratto.

    Contribuzione agevolata e incentivi per il datore

    L’apprendistato offre al datore di lavoro (il consorzio) significativi vantaggi contributivi stabiliti dalla legge:

    • Per i consorzi con meno di 9 dipendenti: aliquota contributiva INPS agevolata (1,5% nel primo anno, 3% nel secondo, ordinaria dal terzo).
    • Per i consorzi con 10 o più dipendenti: aliquota INPS del 10% (vs la normale 23,81%) durante tutto l’apprendistato.
    • L’esonero dalla contribuzione per le ore di formazione teorica.
    • In caso di stabilizzazione a tempo indeterminato al termine dell’apprendistato, incentivi normativi per i 12 mesi successivi.

    Questi incentivi rendono l’apprendistato uno strumento attrattivo anche per i consorzi di bonifica, che devono rinnovare una forza lavoro operaia spesso anziana e garantire la trasmissione delle conoscenze idrauliche specifiche.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista operaio idraulico area C
    Tizio, 22 anni, viene assunto con contratto di apprendistato professionalizzante di 3 anni, destinazione area C (operaio specializzato). Il suo minimo tabellare di destinazione è circa 1.921 €. Durante il primo anno percepisce indicativamente l’85% = circa 1.633 €; nel secondo anno circa l’90% = 1.729 €; nel terzo circa il 95% = 1.825 €. Al termine dei 3 anni, se il consorzio non recede, Tizio è stabilizzato a tempo indeterminato all’area C con il minimo pieno di 1.921 € (più gli scatti maturati).
    Caia – Apprendista impiegata tecnica area A con laurea
    Caia, 25 anni, è neo-laureata in ingegneria idraulica. Il consorzio la assume in apprendistato professionalizzante per 36 mesi, con destinazione area A (par. 134, meno di 6 anni nell’area). Il tutore è l’ingegnere capo del settore tecnico. Caia partecipa a corsi di sicurezza, progettazione di interventi di bonifica e gestione appalti. Al termine, sarà inquadrata come impiegata tecnica di area A con tutti i diritti contrattuali pieni.
    Sempronio – Consorzio che non stabilizza l’apprendista
    Sempronio ha completato i 3 anni di apprendistato come operaio qualificato di area D. Il consorzio, in difficoltà finanziarie, decide di non stabilizzarlo. Deve comunicare il recesso con il preavviso previsto dal D.Lgs. 81/2015 (30 giorni). Sempronio riceve il TFR maturato in 3 anni, il pro-rata tredicesima/quattordicesima e le ferie non godute. Ha anche diritto alla NASpI (disoccupazione INPS) se ha maturato i requisiti contributivi richiesti.

    Domande frequenti

    Quanti anni dura l’apprendistato professionalizzante nei consorzi di bonifica?
    La durata massima dell’apprendistato professionalizzante è di 3 anni per la maggior parte delle qualifiche (aree B, C, D). Per le figure di più elevata qualificazione (area A e AQ) il D.Lgs. 81/2015 consente fino a 5 anni. Il CCNL Consorzi di Bonifica definisce le durate per area di destinazione: per le durate esatte si rimanda al testo integrale CCNL disponibile presso SNEBI, FLAI-CGIL, FAI-CISL o FILBI-UIL.
    Come viene retribuito un apprendista dei consorzi di bonifica?
    La retribuzione dell’apprendista è una percentuale del minimo tabellare del livello contrattuale di destinazione. Il D.Lgs. 81/2015 non fissa percentuali rigide: le determina il CCNL. In genere, la retribuzione parte da circa l’80-85% del minimo del livello di destinazione nel primo anno e cresce progressivamente fino al 100% al termine del contratto. Per le percentuali esatte del CCNL Consorzi di Bonifica consultare il testo integrale.
    È obbligatorio un tutore aziendale per l’apprendista?
    Sì. Il D.Lgs. 81/2015 (art. 42) e il CCNL prevedono la figura del tutore aziendale (o referente aziendale), che affianca l’apprendista, verifica l’acquisizione delle competenze e certifica il percorso formativo. Il tutore deve avere qualifiche adeguate (superiori o almeno pari a quella di destinazione dell’apprendista).
    Un apprendista ha diritto alle ferie e alla malattia?
    Sì. L’apprendista ha diritto a tutte le tutele del lavoratore subordinato: ferie (proporzionali), malattia (con integrazione INPS e consorzio), maternità/paternità, TFR (che matura dall’inizio del contratto).
    Cosa succede al termine dell’apprendistato?
    Al termine del periodo di apprendistato, se il datore di lavoro non recede (comunicando con il preavviso previsto dal D.Lgs. 81/2015), il rapporto prosegue come contratto a tempo indeterminato ordinario al livello di destinazione. L’anzianità maturata durante l’apprendistato si computa integralmente ai fini degli scatti, del TFR e del comporto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo normativo del CCNL Consorzi di Bonifica del 23 maggio 2023 e al testo coordinato del 21 maggio 2025. Le percentuali retributive e le durate riportate hanno carattere indicativo; per i valori esatti si rimanda al testo integrale CCNL disponibile presso SNEBI, FLAI-CGIL, FAI-CISL, FILBI-UIL o un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 737 Codice della Navigazione

    Art. 737 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Casi pratici art. 2 T.U.E.: competenze Regioni e Comuni

    L’art. 2 T.U. Edilizia e’ la chiave per capire chi decide cosa quando si costruisce, si ristruttura o si recupera un sottotetto: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni li declinano con leggi di dettaglio, i Comuni applicano in concreto attraverso regolamento edilizio, strumenti urbanistici e Sportello Unico per l’Edilizia. Capire questo riparto a tre livelli evita ricorsi inutili, pratiche bloccate e contenziosi con l’Ufficio tecnico, perche’ la stessa identica opera puo’ essere legittima in una regione e impossibile a pochi chilometri di distanza, oltre il confine amministrativo.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’edilizia in Italia non e’ una materia di competenza esclusiva dello Stato ne’ delle Regioni: l’art. 117 della Costituzione, riformato nel 2001, la colloca tra le materie di legislazione concorrente, dove allo Stato spetta la definizione dei principi fondamentali e alle Regioni la disciplina di dettaglio. L’art. 2 T.U.E. recepisce questa impostazione e identifica i principi fondamentali in quelli contenuti nello stesso Testo Unico (D.P.R. 380/2001).

    Significa, in concreto, che una legge regionale non puo’ contraddire i principi statali (per esempio le definizioni unificate di intervento edilizio fissate all’art. 3 T.U.E.) ma puo’ modulare procedure, casi di esenzione, parametri quantitativi e materie specifiche come il recupero dei sottotetti o l’edilizia in zona agricola. I Comuni, infine, esercitano la funzione amministrativa: rilasciano permessi di costruire, ricevono SCIA e CILA, irrogano le sanzioni e adottano regolamento edilizio e strumenti urbanistici (PRG, PUC, PGT a seconda del nome regionale).

    Le tre fonti: Stato, Regioni, Comuni

    Per orientarsi su qualunque pratica conviene chiedersi sempre, in quest’ordine, quali siano le fonti applicabili.

    Stato. Fornisce le definizioni base degli interventi (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione, nuova costruzione), i titoli edilizi tipici (permesso di costruire, SCIA, CILA, attivita’ edilizia libera), i parametri minimi di sicurezza e abitabilita’, le regole su agibilita’ e vigilanza. Il T.U.E. e’ il riferimento principale, integrato dal Codice dei beni culturali per gli immobili vincolati e dal Codice civile per le distanze.

    Regioni. Disciplinano nel dettaglio: governo del territorio, contenuti minimi di PRG/PUC, recupero dei sottotetti, edilizia rurale, distanze derogate, piano casa, semplificazioni procedurali, dotazione di standard urbanistici. Ogni Regione ha le sue leggi: la stessa pratica per ampliare un sottotetto puo’ essere ammessa in Lombardia e Veneto con limiti diversi e non ammessa o limitata in altre Regioni. Le Regioni a statuto speciale (Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna) hanno margini ancora piu’ ampi.

    Comuni. Adottano il regolamento edilizio (oggi tendenzialmente conforme al Regolamento Edilizio Tipo nazionale), gli strumenti urbanistici e le loro varianti, le zonizzazioni, i piani attuativi. Stabiliscono in concreto, per ogni singola particella catastale, l’indice di edificabilita’, l’altezza massima, la destinazione d’uso ammessa. L’Ufficio tecnico comunale e’ l’interfaccia operativa del proprietario.

    SUE e dialogo digitalizzato con il Comune

    Il T.U.E. all’art. 5 prevede lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), presso ogni Comune, come unica interfaccia per il richiedente verso tutte le amministrazioni coinvolte (paesaggio, vigili del fuoco, ASL, soprintendenza). Oggi quasi tutti i Comuni hanno il SUE telematico: il richiedente accede con SPID/CIE, compila la modulistica regionale unificata, allega elaborati firmati digitalmente dal tecnico, paga oneri e diritti online.

    La digitalizzazione non cambia il riparto di competenze, ma sposta il dialogo dal banco fisico al portale: tempi, integrazioni, pareri, comunicazioni di preavviso di rigetto arrivano via PEC o tramite il portale stesso. Per il proprietario significa avere uno storico tracciabile della pratica e poter consultare via web lo stato di avanzamento.

    Scenario 1: legge regionale sui sottotetti in tensione con un principio statale

    Una proprietaria in una Regione del Nord vuole recuperare il sottotetto della casa unifamiliare per ricavarne un appartamento. La l.r. di quella Regione consente il recupero abitativo dei sottotetti con altezze medie ponderate ridotte rispetto a quelle minime previste dal D.M. 5 luglio 1975 (statale) per la abitabilita’. Il Comune chiede pero’ il rispetto dell’altezza media statale, sostenendo che la norma sull’igiene edilizia rappresenta un principio fondamentale non derogabile dalla Regione.

    La questione e’ classicamente “da art. 2 T.U.E.”: ricostruire il rapporto tra principio statale (tutela della salute, requisiti abitativi minimi) e disciplina regionale di dettaglio sul recupero a fini abitativo. La giurisprudenza amministrativa, in casi analoghi, ha riconosciuto la legittimita’ di leggi regionali che derogano alle altezze minime ai soli fini del recupero di sottotetti esistenti, perche’ inquadrate come incentivo al riuso del patrimonio edilizio. La proprietaria, in pratica, presenta il progetto sulla base della l.r. e, se il Comune rifiuta, dispone di un ricorso al T.A.R. con buone chance, ma deve mettere in conto tempi lunghi.

    Scenario 2: regolamento edilizio comunale piu’ restrittivo della legge regionale

    Un richiedente in un piccolo Comune di un’area collinare presenta SCIA per realizzare una pergola bioclimatica sul terrazzo. La legge regionale qualifica espressamente queste strutture come edilizia libera, quindi senza titolo edilizio. Il regolamento edilizio comunale, pero’, stabilisce che ogni opera di copertura, anche leggera e amovibile, richiede SCIA con relazione tecnica.

    Qui il quadro e’ invertito: la fonte gerarchicamente superiore (l.r.) e’ piu’ permissiva, quella inferiore (regolamento comunale) e’ piu’ restrittiva. Il principio generale e’ che il regolamento edilizio non puo’ aggravare regimi gia’ qualificati come edilizia libera dalla legge, salvo che lo faccia per ragioni urbanistiche o paesaggistiche puntuali, motivate, e ancorate a previsioni di strumento urbanistico. Il richiedente, in concreto, ha tre opzioni: 1) presentare comunque CILA per stare tranquillo; 2) chiedere parere preventivo al SUE; 3) procedere come edilizia libera e farsi assistere in caso di contestazione, citando la l.r. La via piu’ pragmatica e’ spesso la prima: il costo procedurale e’ contenuto e si evita il contenzioso.

    Scenario 3: CILA in Toscana con procedura regionale specifica

    Una proprietaria toscana vuole frazionare un appartamento in due unita’ immobiliari senza modifiche al volume e alle superfici, mantenendo la stessa destinazione d’uso residenziale. La l.r. Toscana 65/2014 disciplina puntualmente la CILA con un elenco di interventi tipici e modulistica regionale unificata. La proprietaria scarica il modello dal portale regionale, lo fa firmare dal tecnico abilitato, lo presenta al SUE telematico del Comune con asseverazione, elaborati grafici e dichiarazione del rispetto delle norme sismiche.

    L’asse competenza qui e’ tutto sull’asse Regione-Comune: la regione fissa contenuti minimi e modulistica, il comune riceve, protocolla, controlla a campione. La proprietaria non deve aspettare un provvedimento espresso: la CILA produce effetti dalla data di presentazione, salvo verifica successiva. Se nei controlli emerge una carenza, scatta la procedura di regolarizzazione o la sanzione.

    Scenario 4: permesso di costruire in Lombardia tramite SUE digitale

    Un richiedente lombardo vuole costruire una nuova abitazione su un lotto a destinazione residenziale, edificabile secondo il PGT comunale. Il regime e’ quello del permesso di costruire (art. 10 T.U.E.). In Lombardia tutta la filiera passa dal portale Impresa in un Giorno o dalla piattaforma SUE comunale: registrazione con SPID, scelta del procedimento (“nuova costruzione”), compilazione del modulo unificato regionale, upload elaborati firmati digitalmente, calcolo automatico degli oneri (urbanizzazione primaria e secondaria, costo di costruzione), pagamento via PagoPA.

    Il SUE attiva la conferenza dei servizi telematica se servono pareri esterni (Soprintendenza, ARPA, parere paesaggistico se il lotto e’ vincolato). I termini sono: 60 giorni per l’istruttoria, 30 ulteriori per il provvedimento, salvo sospensioni per integrazioni. Decorso il termine senza diniego, si forma il silenzio-assenso nei casi previsti. Il richiedente segue lo stato della pratica online.

    Scenario 5: conflitto Regione-Stato sulla definizione di zona omogenea

    Un Comune adotta una variante al PRG che reintroduce, sulla base di una legge regionale, una zona omogenea con un mix funzionale che non corrisponde alle zone A, B, C, D, E, F del D.M. 1444/1968 (norma statale di principio). Un proprietario, danneggiato perche’ il suo lotto viene riclassificato in modo meno edificabile, sostiene davanti al T.A.R. che la l.r. invade competenza statale modificando le definizioni di zona.

    La questione e’ tipica del riparto art. 117 Cost.: il D.M. 1444/1968 contiene standard urbanistici considerati principi fondamentali, ma la Corte Costituzionale ha ammesso che le Regioni possano introdurre articolazioni piu’ flessibili purche’ rispettino le finalita’ di tutela e gli standard quantitativi minimi. Il proprietario puo’ impugnare la variante e contestare la l.r. in via incidentale, ma deve dimostrare la violazione concreta dello standard, non la sola difformita’ lessicale.

    Quando e come orientarsi

    Prima di acquistare un immobile, iniziare un cantiere o presentare una pratica conviene seguire una checklist a tre livelli, partendo dal Comune e risalendo.

    • Livello comunale. Richiedere al SUE il certificato di destinazione urbanistica del lotto, leggere le norme tecniche di attuazione del PRG/PUC e il regolamento edilizio. Verificare presenza di vincoli (paesaggistico, idrogeologico, sismico).
    • Livello regionale. Consultare la legge regionale di governo del territorio e le leggi tematiche (recupero sottotetti, piano casa, edilizia rurale). Le Regioni pubblicano modulistica unificata e linee guida.
    • Livello statale. Tenere come riferimento il T.U.E. (art. 3 per le definizioni, artt. 6-10 per i titoli edilizi) e il D.M. 1444/1968 per gli standard.

    In caso di dubbio, lo strumento piu’ efficace e’ il parere preventivo all’Ufficio tecnico del Comune o l’incontro al SUE: e’ gratuito o a costo contenuto e consente di evitare di presentare una pratica destinata a essere respinta.

    Norme e fonti

    • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia): art. 2 T.U. Edilizia (competenze Regioni ed enti locali), art. 1 (ambito di applicazione e definizioni generali), art. 3 (definizioni degli interventi edilizi).
    • Costituzione, art. 117 (riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni; “governo del territorio” e’ materia concorrente).
    • D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (standard urbanistici e definizione di zone territoriali omogenee).
    • Leggi regionali di governo del territorio (variabili: ad esempio l.r. Toscana 65/2014, l.r. Lombardia 12/2005, l.r. Veneto 11/2004) e leggi regionali specifiche su recupero sottotetti e piano casa.
    • Regolamento edilizio comunale e strumenti urbanistici locali (PRG, PUC, PGT) come fonti di dettaglio per il singolo lotto.

    Domande frequenti

    Una legge regionale puo’ rendere un intervento piu’ semplice di quanto previsto dal T.U.E.?
    Sì, se interviene nel margine della disciplina di dettaglio (es. ampliando l’edilizia libera o introducendo regimi semplificati) senza intaccare i principi fondamentali statali. Se contrasta con principi del T.U.E., e’ impugnabile davanti alla Corte Costituzionale.

    Se regolamento comunale e legge regionale dicono cose diverse, quale prevale?
    In generale prevale la legge regionale, perche’ gerarchicamente superiore. Il regolamento comunale puo’ aggiungere regole di dettaglio coerenti, non contraddire o aggravare cio’ che la l.r. ha qualificato come libero o semplificato, salvo motivazioni urbanistiche puntuali.

    Cos’e’ e a cosa serve il SUE?
    E’ lo Sportello Unico per l’Edilizia previsto dall’art. 5 T.U.E.: e’ l’unica interfaccia del richiedente verso il Comune e le altre amministrazioni (paesaggio, vigili del fuoco, ASL). Oggi e’ quasi sempre telematico, con accesso via SPID/CIE.

    Le Regioni a statuto speciale hanno regole completamente diverse?
    Hanno margini piu’ ampi rispetto alle Regioni ordinarie, derivanti dai rispettivi statuti. In materia edilizia possono disciplinare con maggiore autonomia, ma restano comunque vincolate ai principi fondamentali costituzionali e ai limiti di tutela paesaggistica e ambientale.

  • Art. 11 D.Lgs. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

    Art. 11 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

    In vigore dal 15/04/2000

    ((

    1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

    2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. ))

  • CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria): apprendistato professionalizzante

    CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

    CCNL Chimico-Farmaceutico: apprendistato professionalizzante

    L’apprendistato professionalizzante è il contratto di ingresso privilegiato nel settore chimico-farmaceutico, in particolare per figure tecniche di produzione GMP, laboratorio e ricerca. Il CCNL ne regola la durata, la formazione obbligatoria e le condizioni di stabilizzazione, integrando la disciplina del D.Lgs. 81/2015.

    In sintesi

    L’apprendistato nel CCNL Chimico-Farmaceutico dura da 6 mesi a 3 anni. Il Piano Formativo Individuale definisce le competenze in 10 aree funzionali. La retribuzione è quella del livello di destinazione (senza IPO nella prima fase). Per le aziende con oltre 50 dipendenti: obbligo di stabilizzare il 20% degli apprendisti degli ultimi 36 mesi per assumerne nuovi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Farmindustria · Federchimica · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025
    Vigenza
    1° luglio 2025 – 30 giugno 2028
    Base legale
    D.Lgs. 81/2015 (artt. 41-47)

    Tabella riepilogativa dell’apprendistato nel chimico-farmaceutico

    Caratteristiche principali dell’apprendistato professionalizzante — CCNL Chimico-Farmaceutico
    Parametro Valore / regola CCNL
    Durata minima 6 mesi
    Durata massima 3 anni
    Formazione annua obbligatoria 80-120 ore (trasversale + tecnico-professionale)
    Piano Formativo Individuale (PFI) Obbligatorio per iscritto, entro 30 gg dalla firma del contratto
    Aree funzionali del PFI 10: produzione, qualità, ricerca, commerciale, logistica, amministrazione, manutenzione, sicurezza, informatica, comunicazione
    Retribuzione Minimo contrattuale del livello di destinazione (senza IPO nella prima fase per livelli A-B)
    Tredicesima Dovuta, proporzionale al periodo di servizio
    Limite assunzioni 100% dei qualificati in organico (150% per imprese < 10 dip.)
    Obbligo stabilizzazione (aziende > 50 dip.) 20% degli apprendisti degli ultimi 36 mesi
    Forma contrattuale Contratto scritto obbligatorio (pena nullità)

    L’apprendistato professionalizzante nel settore chimico-farmaceutico è disciplinato sia dal D.Lgs. 81/2015 (art. 44) sia dall’apposita sezione del CCNL. In caso di divergenza prevale il CCNL se più favorevole al lavoratore.

    Il Piano Formativo Individuale (PFI): il cuore dell’apprendistato

    Il PFI è il documento che trasforma il rapporto di lavoro in un percorso di qualificazione professionale certificato. Deve essere redatto per iscritto entro 30 giorni dalla stipula del contratto e deve indicare:

    • il livello di inquadramento di destinazione al termine dell’apprendistato;
    • le competenze trasversali e tecnico-professionali da acquisire;
    • il monte ore formativo annuo (80-120 ore) e la ripartizione tra formazione esterna e formazione in azienda (on-the-job training);
    • il nome del tutor aziendale e il suo ruolo nel percorso.

    Il CCNL Chimico-Farmaceutico identifica 10 aree funzionali in cui strutturare la formazione tecnico-professionale specifica: produzione, qualità/assicurazione qualità, ricerca e sviluppo, area commerciale, logistica, amministrazione, manutenzione e ingegneria, sicurezza e ambiente, informatica/sistemi informativi, comunicazione e relazioni. La scelta delle aree dipende dalla figura professionale di destinazione.

    Il Libretto Formativo del Cittadino deve essere aggiornato al termine di ogni anno di apprendistato, documentando le competenze acquisite. Al termine dell’apprendistato il lavoratore può richiedere il riconoscimento delle qualifiche acquisite.

    Retribuzione e istituti durante l’apprendistato

    L’apprendista ha diritto alla retribuzione ordinaria del livello di destinazione. Tuttavia, nella prima fase del contratto (normalmente la prima metà), per i livelli A e B il datore può non corrispondere l’IPO (Indennità di Posizione Organizzativa), che viene riconosciuta solo dalla seconda fase. Per i livelli C-F l’EAR (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) viene riconosciuto progressivamente.

    Gli altri istituti contrattuali si applicano in modo pieno o proporzionale:

    • Tredicesima: dovuta in misura proporzionale ai mesi di servizio;
    • Ferie: maturano pienamente come per un lavoratore ordinario;
    • TFR: matura e viene accantonato a partire dal primo giorno;
    • Malattia: si applica la disciplina ordinaria, con i termini di comporto previsti per l’anzianità maturata;
    • Fonchim e Faschim: l’apprendista ha diritto all’iscrizione automatica a Faschim e alla possibilità di aderire a Fonchim.

    Apprendistato e GMP: specificità del settore farmaceutico

    Nel settore farmaceutico, le norme GMP (Good Manufacturing Practice) impongono requisiti stringenti di qualifica del personale. Gli apprendisti destinati a mansioni di produzione o controllo qualità GMP devono quindi seguire percorsi formativi specifici che includono:

    • formazione iniziale sul D.Lgs. 219/2006 e sulle procedure operative standard (SOP) dello stabilimento;
    • affiancamento documentato agli operatori qualificati prima dell’abilitazione autonoma alle mansioni;
    • valutazione periodica delle competenze da parte del responsabile di reparto o del QA.

    Il PFI deve tenere conto di questi requisiti aggiuntivi, che si integrano con la formazione obbligatoria prevista dal CCNL.

    Recesso e stabilizzazione

    Al termine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro può recedere dal contratto con un preavviso pari a quello previsto per il livello di destinazione in caso di dimissioni (cioè la metà del preavviso ordinario). In mancanza di recesso entro i termini, il contratto si converte automaticamente a tempo indeterminato.

    Per le aziende con più di 50 dipendenti, è necessario aver stabilizzato almeno il 20% degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti per poterne assumere di nuovi. Questa norma incentiva la stabilizzazione e garantisce qualità del percorso formativo.

    Casi pratici

    Tizio — Neolaureato in chimica: apprendistato verso livello C1
    Tizio si laurea in Chimica industriale e viene assunto con contratto di apprendistato professionalizzante finalizzato al livello C1 (specialista) in un’azienda farmaceutica aderente a Farmindustria. La durata concordata nel PFI è di 24 mesi, con 100 ore annue di formazione. Nelle prime 12 settimane affianca i colleghi sulle linee di produzione GMP; poi inizia a operare in autonomia progressiva. Al termine viene confermato a tempo indeterminato in C1.
    Caia — Diplomata in campo tecnico: apprendistato verso livello E1
    Caia viene assunta come apprendista per il livello E1 (addetta produzione GMP) in uno stabilimento farmaceutico. La durata del PFI è di 18 mesi; la formazione tecnica si concentra sulle aree produzione e qualità. Percepisce il minimo contrattuale E1 più EAR parziale nella prima fase. Faschim la copre automaticamente. Al termine, se confermata, matura subito anzianità contrattuale piena a partire dalla data di assunzione originaria.
    Sempronio — Responsabile HR di un’azienda farmaceutica: vincolo di stabilizzazione
    Sempronio è Responsabile HR di un’azienda con 80 dipendenti che vuole assumere 5 apprendisti nel 2026. Verifica quanti apprendisti dei 36 mesi precedenti (2023-2025) sono stati stabilizzati: su 8 apprendisti terminati il contratto, ne sono stati confermati 5 (62,5% > 20%). Il vincolo del 20% è rispettato: può procedere con le nuove assunzioni. Se ne avesse confermati solo 1 (12,5%), non potrebbe assumere nuovi apprendisti fino a raggiungere la soglia.

    Domande frequenti

    Quanto dura il contratto di apprendistato nel chimico-farmaceutico?
    Da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni, in base alla complessità delle competenze e al livello di destinazione. La durata è definita nel Piano Formativo Individuale.
    Come viene retribuito l’apprendista?
    Percepisce il minimo contrattuale del livello di destinazione. Nella prima fase, per i livelli A-B, l’IPO non è riconosciuta; per i livelli C-F, l’EAR viene riconosciuto progressivamente. La tredicesima è dovuta in proporzione.
    Quante ore di formazione sono previste?
    Tra 80 e 120 ore annue, ripartite tra formazione trasversale e tecnico-professionale nelle 10 aree funzionali del settore. Il percorso viene documentato nel Libretto Formativo del Cittadino.
    Un’azienda farmaceutica puè assumere quanti apprendisti vuole?
    No: il limite è il 100% dei qualificati in organico (150% per le imprese sotto i 10 dipendenti). Per le aziende con più di 50 dipendenti occorre aver stabilizzato almeno il 20% degli apprendisti degli ultimi 36 mesi.
    Cosa succede al termine dell’apprendistato?
    Se il datore non comunica il recesso nel preavviso contrattuale, il rapporto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato al livello di destinazione. Il periodo di apprendistato concorre integralmente all’anzianità contrattuale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Industria Chimica, Chimico-Farmaceutica e affini del 15 aprile 2025. L’apprendistato professionalizzante è regolato anche dal D.Lgs. 81/2015: in caso di dubbi sull’applicazione concreta consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 32 L. 218/1995 – Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio

    Art. 32 L. 218/1995 – Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall’articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 96 Codice Civile: Richiesta della pubblicazione

    Art. 96 Codice Civile: Richiesta della pubblicazione

    Art. 96 c.c. – Richiesta della pubblicazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico.

  • Art. 22 TULPS – Procedura di scioglimento di riunioni pubbliche

    Art. 22 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre disciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico od aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a disciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dagli ufficiali o dai sottufficiali dei carabinieri Reali.

  • Ufficio competente imposta successione: casi pratici art. 6 D.Lgs. 346/1990

    Individuare l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione di successione sembra un dettaglio burocratico, ma in pratica orienta tutta la corrispondenza con il fisco: dove inviare la dichiarazione, dove chiedere copie conformi, a chi rivolgersi per ravvedimenti, controlli, voltura catastale e rimborsi. L’art. 6 D.Lgs. 346/1990 fissa una regola semplice ma piena di insidie quando la storia anagrafica del defunto si complica.

    Il quadro: cosa dice l’art. 6 in due righe

    La competenza per l’imposta di successione spetta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione il defunto aveva l’ultima residenza anagrafica. Se il defunto era residente all’estero, vale l’ultima residenza conosciuta in Italia; se questa non è ricostruibile, è competente in via residuale l’ufficio territoriale di Roma (oggi Direzione Provinciale II di Roma, Ufficio Territoriale Roma 6 – EUR Torrino). Per le donazioni la competenza segue invece le regole dell’imposta di registro (luogo di registrazione dell’atto). Dal 1° gennaio 2025 il D.Lgs. 139/2024 ha sostituito il vecchio riferimento all’”ufficio del registro” con “ufficio dell’Agenzia delle Entrate”: cambia il nome, non la sostanza.

    Il criterio della residenza: cosa significa davvero

    La residenza rilevante è quella risultante dai registri anagrafici al momento della morte. Non conta il luogo del decesso, né dove si trova la maggior parte dei beni, né dove vivono gli eredi, né dove il defunto era domiciliato di fatto. Conta soltanto il dato anagrafico formale al giorno dell’apertura della successione (art. 456 c.c.). Questo principio dà certezza ma può sorprendere: una persona ricoverata da anni in una RSA fuori regione, ma rimasta iscritta nel Comune d’origine, fa scattare la competenza dell’ufficio del Comune d’origine, non di quello dove è materialmente morta.

    L’ufficio di Roma come regola residuale

    Se il defunto era iscritto AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) o comunque non aveva più una residenza italiana, occorre verificare l’ultima residenza conosciuta in Italia prima dell’espatrio: di norma è quella indicata nei registri AIRE come Comune di provenienza. Solo se questa è davvero ignota o non ricostruibile si attiva la competenza residuale dell’ufficio di Roma. In pratica, l’AIRE quasi sempre conserva il Comune italiano di iscrizione, quindi il caso “Roma” è meno frequente di quanto si creda.

    Cinque casi pratici

    Caso 1 – Defunto residente a Milano. Tizio muore il 15 marzo a Milano, dove era anagraficamente residente da trent’anni in via Washington. Possedeva un appartamento a Milano, una casa al mare a Sanremo e un conto titoli a Lugano. Gli eredi (la moglie Caia e due figli) vivono uno a Bergamo, uno a Torino e la madre a Milano. La competenza è dell’Ufficio Territoriale di Milano nella cui circoscrizione cade via Washington (Direzione Provinciale I o II di Milano a seconda dello zone code). Né la casa di Sanremo, né i beni in Svizzera, né la residenza degli eredi spostano la competenza. La dichiarazione va presentata telematicamente, ma per istanze, rimborsi e voltura catastale dei beni esteri il punto di contatto resta l’ufficio milanese.

    Caso 2 – Defunto AIRE Lugano, ultima residenza Como. Sempronio si era trasferito a Lugano nel 2010 iscrivendosi all’AIRE; l’ultima residenza italiana prima dell’espatrio era Como, via Milano 22. Muore in Svizzera nel 2026 lasciando un immobile a Como, conti svizzeri e una quota di SRL italiana. Poiché il defunto era residente all’estero, scatta la regola del secondo periodo dell’art. 6: si guarda all’ultima residenza conosciuta in Italia, che il registro AIRE riporta come Como. Competenza dunque dell’Ufficio Territoriale di Como, non di Roma. L’ufficio di Roma sarebbe competente solo se il defunto fosse emigrato in epoca così remota da non avere alcun riscontro italiano (caso raro).

    Caso 3 – Defunto deceduto in viaggio. Caio, residente a Bari, muore durante un viaggio in Sicilia per un infarto in albergo a Palermo. Il decesso viene certificato dall’ASP palermitana. Nessuna rilevanza per la competenza fiscale: il luogo del decesso non sposta nulla. La residenza anagrafica al momento della morte è Bari, dunque competente è l’Ufficio Territoriale di Bari. Il certificato di morte sarà rilasciato a Palermo (Comune dell’evento) e poi trascritto a Bari (Comune di residenza), ma per il fisco l’unico dato che conta è l’iscrizione anagrafica.

    Caso 4 – Eredi residenti in regioni diverse. Mevia muore a Napoli, dove risiedeva da sempre. I tre figli vivono a Trento, Bologna e Catania. Spesso ci si chiede se ciascun erede possa rivolgersi all’ufficio della propria città: la risposta è no. La dichiarazione di successione è unitaria e va presentata all’ufficio della circoscrizione di Napoli, anche se materialmente la presenta uno solo degli eredi per conto di tutti (o un delegato comune, tipicamente un notaio o un CAF). I rapporti successivi – istanze di rimborso, ravvedimenti, comunicazioni – restano centralizzati su Napoli. Gli eredi possono comunque richiedere copie e visure presso qualunque ufficio AdE, ma la “casa madre” del procedimento è una sola.

    Caso 5 – Cambio di residenza poco prima del decesso. Filano, vedovo, vive da decenni a Verona. A novembre si trasferisce dalla figlia a Padova e ufficializza il cambio di residenza in anagrafe il 10 dicembre. Muore il 27 dicembre dello stesso anno. La residenza che conta è quella risultante in anagrafe al 27 dicembre: Padova. Competente è dunque l’Ufficio Territoriale di Padova, non quello di Verona, anche se l’immobile principale e quasi tutti i beni sono ancora a Verona. Attenzione al caso opposto: se il cambio era stato solo richiesto ma non ancora perfezionato dall’anagrafe alla data della morte, la residenza valida resta quella vecchia. In situazioni borderline può essere utile chiedere al Comune un certificato storico di residenza per cristallizzare il dato.

    Quando e come orientarsi

    Individuare l’ufficio competente è un’operazione che chiunque sia coinvolto nella successione può fare senza ricorrere a un professionista fiscale: basta partire dal certificato di residenza storico del defunto (rilasciato dal Comune dell’ultima residenza) e incrociarlo con la mappa delle circoscrizioni dei singoli Uffici Territoriali pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Nei Comuni medio-grandi spesso esistono più uffici territoriali con competenza per zone (quartieri o CAP): il dato CAP della residenza è il discrimine.

    Nella prassi familiare il compito è quasi sempre svolto dall’erede più operativo (figlio, coniuge, fratello) oppure dal notaio incaricato della pubblicazione del testamento o dell’atto di accettazione, che già conosce la rete degli uffici e i criteri di assegnazione. In assenza di un notaio, anche un CAF o un patronato è in grado di indirizzare. Per le pratiche più complesse (defunti AIRE, residenze borderline, beni in più giurisdizioni) può essere utile un confronto preliminare con l’ufficio individuato come competente, anche tramite il canale telematico CIVIS, per evitare di scoprire dopo mesi che la dichiarazione era stata indirizzata altrove.

    Sbagliare ufficio non rende invalida la dichiarazione né fa scattare sanzioni automatiche: l’ufficio ricevente trasmette gli atti a quello competente. Però si perdono tempo prezioso e tracciabilità: per questo conviene fissare bene il dato dell’ultima residenza prima di trasmettere.

    Norme di riferimento

    Art. 6 D.Lgs. 346/1990 – competenza dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate della circoscrizione di ultima residenza del defunto; residenza estera con ultima residenza conosciuta in Italia; competenza residuale dell’ufficio di Roma; donazioni secondo le regole dell’imposta di registro. Testo riformulato dal D.Lgs. 139/2024 in vigore dal 1° gennaio 2025.

    Art. 27 D.Lgs. 346/1990 – obblighi dichiarativi e termini di presentazione della dichiarazione di successione (dodici mesi dall’apertura) presso l’ufficio individuato in base all’art. 6; è la norma operativa che traduce la regola di competenza in adempimento concreto.

    Per il quadro completo si rinvia al testo dell’art. 6 D.Lgs. 346/1990.

    FAQ

    1. Posso presentare la dichiarazione di successione all’ufficio della mia città invece di quella del defunto?
    No. La competenza è ancorata alla residenza del defunto, non a quella degli eredi. Se la invii a un ufficio sbagliato non sei sanzionato in automatico, ma la pratica viene inoltrata d’ufficio a quello competente con possibili ritardi nella liquidazione.

    2. Il defunto è morto in ospedale fuori regione: cambia qualcosa?
    No. Il luogo del decesso è irrilevante. Conta solo la residenza anagrafica risultante al giorno della morte. Anche se il decesso viene certificato dall’ASL della città dove si trovava l’ospedale, per il fisco l’ufficio competente è quello della circoscrizione di residenza.

    3. Mio padre era iscritto AIRE da vent’anni: l’ufficio competente è davvero Roma?
    Non in automatico. Si cerca prima l’ultima residenza conosciuta in Italia, che l’AIRE conserva quasi sempre come Comune italiano di iscrizione. Solo se quel dato è davvero introvabile o se non esiste alcun riscontro italiano (caso raro) si applica la regola residuale dell’ufficio di Roma.

    4. Il defunto aveva cambiato residenza pochi giorni prima di morire: vale la nuova o la vecchia?
    Vale quella formalmente iscritta in anagrafe alla data del decesso. Se il cambio era stato perfezionato, si guarda alla nuova; se era stato solo richiesto ma non ancora registrato, resta valida la vecchia. Un certificato storico di residenza del Comune è lo strumento per chiarire i casi borderline.

    Vedi anche: Aliquote successione, Territorialità imposta successione, Morte del socio di SRL e successione delle quote, Successione legittima, Imposta di registro e ipocatastali sulla donazione e Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili.

  • Art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno…

    Art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

    In vigore dal 04/07/2001

    1. In relazione alla commissione del delitto di cui all' articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. ((

    1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

    1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

    1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno))